Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 28/01/2026, n. 941
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso di primo grado

    La Corte ritiene necessaria l'attestazione di conformità in caso di mancata costituzione dell'Ufficio, poiché essa è indispensabile per verificare la corrispondenza tra l'atto notificato via PEC e quello depositato telematicamente. Non risulta provata una richiesta in autotutela da parte del contribuente, né la notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio preventivo

    La Corte ha confermato la violazione dell'art. 22 d.lgs 546/92, rendendo superflua la valutazione delle eccezioni nel merito.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria

    La Corte ha confermato la violazione dell'art. 22 d.lgs 546/92, rendendo superflua la valutazione delle eccezioni nel merito.

  • Rigettato
    Parziale difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha confermato la violazione dell'art. 22 d.lgs 546/92, rendendo superflua la valutazione delle eccezioni nel merito.

  • Rigettato
    Erronea quantificazione della pretesa

    La Corte ha confermato la violazione dell'art. 22 d.lgs 546/92, rendendo superflua la valutazione delle eccezioni nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 28/01/2026, n. 941
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 941
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo