CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 28/01/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 941/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6095/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saviano - Sede 80039 Saviano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1737/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPTV17-3574 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2396/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento emesso dal comune di Saviano relativo alla TASI per l'anno 2017 sostenendo la mancanza del contradditorio preventivo, l'infondatezza della pretesa in quanto fondata su modifiche catastali operate d'ufficio e mai notificate, il parziale difetto di legittimazione passiva e l'erronea quantificazione della pretesa, che non teneva conto della percentuale dovuta dai conduttori degli immobili locati. Il ricorrente si è costituito in giudizio il 25/10/23. Il comune non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 1737/2024 depositata in data 31.01.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
LI dichiarava inammissibile il ricorso poiché non reca l'attestazione di conformità all'originale notificato al Comune di Saviano, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Avverso tale sentenza il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Difensore_1, propone appello sostenendo che la CGT non poteva dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto trattavasi di un atto nativo digitale e a tal proposito la Cassazione con sentenza n. 981/2023 del
16.01.2023 ha statuito che, in sede di processo tributario telematico (PTT), il deposito dell'atto nativo digitale notificato a mezzo PEC non richiede l'attestazione di conformità all'originale dell'atto medesimo.
La Corte di I grado sostiene che in mancanza di costituzione dell'Ufficio sia indispensabile tale attestazione, ma la Corte non ha esaminato attentamente gli atti allegati al ricorso da cui chiaramente si deduce che l'Ufficio non ha voluto costituirsi nonostante il contribuente abbia scritto allo stesso per risolvere la questione in autotutela. La sentenza di 1 grado non tiene conto di tutti gli allegati depositati e, pertanto si contestano i motivi di inammissibilità e si chiede che il ricorso venga valutato con conseguente annullamento dell'atto impugnato o in subordine con rideterminazione della TASI dovuta considerando che l'immobile risultava locato.
Si costituisce in giudizio il Comune di Saviano, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_2 evidenziando la correttezza della sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa corte ritiene condivisibile quanto evidenziato in sentenza circa la mancata attestazione di conformità del ricorso che è da ritenersi necessaria vista la mancata costituzione in giudizio del Comune.
Il riferimento dell'appellante alla sentenza della Cassazione 981/2023 del 16.01.2023 non pone rimedio alla mancanza dell'attestazione nel caso specifico.Si condivide infatti il ragionamento del giudice di primo grado il quale afferma che in caso di contumacia del resistente, la mancanza dell'attestazione di conformità di fatto preclude la possibilità di accertare che il ricorso nativo digitale notificato a mezzo pec sia effettivamente identico a quello depositato telematicamente. Arbitraria risulta la considerazione circa una volontaria contumacia del comune in quanto, contrariamente a quanto esposto nell'atto di appello, non risulta agli atti alcuna istanza in autotutela riferibile all'atto impugnato che renderebbe certa la conoscenza da parte dell'appellato dell'impugnazione. Si aggiunga che dalla lettura del ricorso introduttivo si rileva che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 13.04.2023 ma non risulta depositata la prova di questa notifica per cui risulta impossibile verificare la tempestività del ricorso. La violazione dell'art. 22 d.lgs 546/92 viene pertanto confermata. Superflua diventa la valutazione delle eccezioni nel merito per rilevando la non pretestuosità dell'instaurazione del contenzioso. La sentenza viene pertanto confermata come il giudizio sulle spese.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello; 2) Nulla per le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6095/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saviano - Sede 80039 Saviano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1737/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPTV17-3574 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2396/2025 depositato il 14/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento emesso dal comune di Saviano relativo alla TASI per l'anno 2017 sostenendo la mancanza del contradditorio preventivo, l'infondatezza della pretesa in quanto fondata su modifiche catastali operate d'ufficio e mai notificate, il parziale difetto di legittimazione passiva e l'erronea quantificazione della pretesa, che non teneva conto della percentuale dovuta dai conduttori degli immobili locati. Il ricorrente si è costituito in giudizio il 25/10/23. Il comune non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 1737/2024 depositata in data 31.01.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
LI dichiarava inammissibile il ricorso poiché non reca l'attestazione di conformità all'originale notificato al Comune di Saviano, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Avverso tale sentenza il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Difensore_1, propone appello sostenendo che la CGT non poteva dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto trattavasi di un atto nativo digitale e a tal proposito la Cassazione con sentenza n. 981/2023 del
16.01.2023 ha statuito che, in sede di processo tributario telematico (PTT), il deposito dell'atto nativo digitale notificato a mezzo PEC non richiede l'attestazione di conformità all'originale dell'atto medesimo.
La Corte di I grado sostiene che in mancanza di costituzione dell'Ufficio sia indispensabile tale attestazione, ma la Corte non ha esaminato attentamente gli atti allegati al ricorso da cui chiaramente si deduce che l'Ufficio non ha voluto costituirsi nonostante il contribuente abbia scritto allo stesso per risolvere la questione in autotutela. La sentenza di 1 grado non tiene conto di tutti gli allegati depositati e, pertanto si contestano i motivi di inammissibilità e si chiede che il ricorso venga valutato con conseguente annullamento dell'atto impugnato o in subordine con rideterminazione della TASI dovuta considerando che l'immobile risultava locato.
Si costituisce in giudizio il Comune di Saviano, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_2 evidenziando la correttezza della sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa corte ritiene condivisibile quanto evidenziato in sentenza circa la mancata attestazione di conformità del ricorso che è da ritenersi necessaria vista la mancata costituzione in giudizio del Comune.
Il riferimento dell'appellante alla sentenza della Cassazione 981/2023 del 16.01.2023 non pone rimedio alla mancanza dell'attestazione nel caso specifico.Si condivide infatti il ragionamento del giudice di primo grado il quale afferma che in caso di contumacia del resistente, la mancanza dell'attestazione di conformità di fatto preclude la possibilità di accertare che il ricorso nativo digitale notificato a mezzo pec sia effettivamente identico a quello depositato telematicamente. Arbitraria risulta la considerazione circa una volontaria contumacia del comune in quanto, contrariamente a quanto esposto nell'atto di appello, non risulta agli atti alcuna istanza in autotutela riferibile all'atto impugnato che renderebbe certa la conoscenza da parte dell'appellato dell'impugnazione. Si aggiunga che dalla lettura del ricorso introduttivo si rileva che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 13.04.2023 ma non risulta depositata la prova di questa notifica per cui risulta impossibile verificare la tempestività del ricorso. La violazione dell'art. 22 d.lgs 546/92 viene pertanto confermata. Superflua diventa la valutazione delle eccezioni nel merito per rilevando la non pretestuosità dell'instaurazione del contenzioso. La sentenza viene pertanto confermata come il giudizio sulle spese.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello; 2) Nulla per le spese.