CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO
Sezione della Persona, della Famiglia e dei Minorenni
composto dai magistrati dr. Massimo Escher Presidente est.
dr.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dr. Sabrina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n 1645 /2024 R.G, promossa
DA
n a VITTORIA il 18/04/1967, cf: , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'avv. CANNELLA ANGELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Appellante
E NEI CONFRONTI DI
, n. VITTORIA il 06/08/1995, cf: Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...]; Controparte_3
Appellati contumaci
Con l'intervento del P.G. Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'1/7/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5.11.2024 il Tribunale di Ragusa decidendo sulla domanda proposta da e nei confronti di Controparte_1 CP_4 Parte_1 CP_3
e intesa a far accertare esser i due attori figli di
[...] Controparte_2 Per_1 il 18.9.1964 e deceduto a Ragusa il 31.11.2018, ha coì statuito: “Il tribunale,
[...]
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: • dichiara che nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Ragusa il 03/11/2008 è padre di , nata a [...] il [...], e di Controparte_1
, nato a [...] l'[...]; • ordina all'Ufficiale dello stato Civile del CP_4
Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di
e;
• dispone che e Controparte_1 CP_4 Controparte_1 CP_4 mantengano esclusivamente l'attuale cognome materno;
• condanna, altresì,
[...]
e , in solido tra loro, a rimborsare a e Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi;
• pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Parte_1 P_
. Così deciso in Ragusa, camera di consiglio del 31 /10/2024”
[...]
Con citazione ritualmente notificata a , e Controparte_1 Controparte_3 P_
, l'appellante , ha impugnato la detta sentenza chiedendo alla Corte
[...] Parte_1 di modificare la statuizione che ha disciplinato le spese processuali, disponendo in luogo della di lei condanna, la compensazione delle spese di lite, quantomeno nella misura del
50%.
Contumaci le appellate , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 all'udienza cartolare dell'1/7/2025 la causa è stata posta in decisione.
Il PG concludeva chiedendo rigettarsi l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un sostanzialmente unico motivo di appello contesta la mancata Parte_1
compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice. Parte appellante assume che il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese processuali nonostante la soccombenza ricorrendo nella fattispecie gravi ed eccezionali ragioni.
In particolare, l'appellante afferma che lei e la figlia dopo una prima generica contestazione si erano adoperate in ogni modo possibile per consentire l'accertamento a cui miravano gli attori, “basti pensare che si sono rese disponibili, con la loro istanza, ad evitare l'estumulazione del cadavere di e sottoporre le loro persone ad Persona_1
analisi ed accertamenti al fine di consentire l'accertamento della verità”. Aggiunge
l'appellante che nessuna reale resistenza può affermarsi nel caso di specie avendo essa agevolato la conoscenza della verità, velocizzando con il suo consenso l'iter processuale.
Il motivo è palesemente infondato posto che non solo la costituendosi nel Pt_1 giudizio di primo grado ha chiesto il rigetto della domanda attorea, ma la stessa ha confermato le suddette richieste pur in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto basta per escludere la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione. In questo senso da ultimo Cassazione civile sez. II,
04/07/2024, n.18345 secondo cui “A séguito della modifica dell'articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del Cpc.”.
Stante la soccombenza le spese processuali dell'appellante nel presente grado vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro , e , così provvede: Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
rigetta l'appello avverso la sentenza emessa dal tribunale di Ragusa il 5/11/2024. Spese irripetibili.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio Sezione della Persona, della Famiglia e dei
Minorenni, il 10.07.2025
Il Presidente est.
Dr Massimo Escher
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO
Sezione della Persona, della Famiglia e dei Minorenni
composto dai magistrati dr. Massimo Escher Presidente est.
dr.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dr. Sabrina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n 1645 /2024 R.G, promossa
DA
n a VITTORIA il 18/04/1967, cf: , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'avv. CANNELLA ANGELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Appellante
E NEI CONFRONTI DI
, n. VITTORIA il 06/08/1995, cf: Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...]; Controparte_3
Appellati contumaci
Con l'intervento del P.G. Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'1/7/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5.11.2024 il Tribunale di Ragusa decidendo sulla domanda proposta da e nei confronti di Controparte_1 CP_4 Parte_1 CP_3
e intesa a far accertare esser i due attori figli di
[...] Controparte_2 Per_1 il 18.9.1964 e deceduto a Ragusa il 31.11.2018, ha coì statuito: “Il tribunale,
[...]
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: • dichiara che nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Ragusa il 03/11/2008 è padre di , nata a [...] il [...], e di Controparte_1
, nato a [...] l'[...]; • ordina all'Ufficiale dello stato Civile del CP_4
Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di
e;
• dispone che e Controparte_1 CP_4 Controparte_1 CP_4 mantengano esclusivamente l'attuale cognome materno;
• condanna, altresì,
[...]
e , in solido tra loro, a rimborsare a e Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 518,00 per esborsi;
• pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Parte_1 P_
. Così deciso in Ragusa, camera di consiglio del 31 /10/2024”
[...]
Con citazione ritualmente notificata a , e Controparte_1 Controparte_3 P_
, l'appellante , ha impugnato la detta sentenza chiedendo alla Corte
[...] Parte_1 di modificare la statuizione che ha disciplinato le spese processuali, disponendo in luogo della di lei condanna, la compensazione delle spese di lite, quantomeno nella misura del
50%.
Contumaci le appellate , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 all'udienza cartolare dell'1/7/2025 la causa è stata posta in decisione.
Il PG concludeva chiedendo rigettarsi l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un sostanzialmente unico motivo di appello contesta la mancata Parte_1
compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice. Parte appellante assume che il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese processuali nonostante la soccombenza ricorrendo nella fattispecie gravi ed eccezionali ragioni.
In particolare, l'appellante afferma che lei e la figlia dopo una prima generica contestazione si erano adoperate in ogni modo possibile per consentire l'accertamento a cui miravano gli attori, “basti pensare che si sono rese disponibili, con la loro istanza, ad evitare l'estumulazione del cadavere di e sottoporre le loro persone ad Persona_1
analisi ed accertamenti al fine di consentire l'accertamento della verità”. Aggiunge
l'appellante che nessuna reale resistenza può affermarsi nel caso di specie avendo essa agevolato la conoscenza della verità, velocizzando con il suo consenso l'iter processuale.
Il motivo è palesemente infondato posto che non solo la costituendosi nel Pt_1 giudizio di primo grado ha chiesto il rigetto della domanda attorea, ma la stessa ha confermato le suddette richieste pur in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto basta per escludere la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione. In questo senso da ultimo Cassazione civile sez. II,
04/07/2024, n.18345 secondo cui “A séguito della modifica dell'articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del Cpc.”.
Stante la soccombenza le spese processuali dell'appellante nel presente grado vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro , e , così provvede: Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
rigetta l'appello avverso la sentenza emessa dal tribunale di Ragusa il 5/11/2024. Spese irripetibili.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio Sezione della Persona, della Famiglia e dei
Minorenni, il 10.07.2025
Il Presidente est.
Dr Massimo Escher