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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4080/2023 promossa da:
P.IVA ), (P.IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Pt_3
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti Renato OR, Giorgio
[...] P.IVA_3
OR e EP ON, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Torino, Via
Montecuccoli, 9
- parte attrice - nei confronti di
GIÀ , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 CP_2
RC EL e IA UC AN, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, Via G. Serbelloni, 4
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza (anche istruttoria), eccezione, allegazione e produzione;
- dichiarare tenuta e condannare già in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, a risarcire alle società ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al costituendo RT, tutti i danni dalle stesse patiti e patiendi a causa e/o in conseguenza della sua condotta, in misura non inferiore ad € 20.711.895,74, ovvero in quella misura diversa, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa, anche mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
- con vittoria delle spese di lite, compresi rimborso forfettario, iva e cpa, con applicazione delle maggiorazioni dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 s.m.i., sia co.
1-bis, che prevede l'aumento dei compensi fino al 30% quando “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”, sia co. 8, che consente l'ulteriore aumento di 1/3 quando “le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. pagina 1 di 14 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: In via principale, nel merito
- rigettare le domande delle ricorrenti per le ragioni tutte di cui in corso di causa per essere le stesse inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga attribuita alla resistente una qualsiasi responsabilità nella causazione del danno lamentato dalle ricorrenti e la condanna al risarcimento del medesimo, disporre l'eventuale risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse negativo;
In via ulteriormente subordinata, nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, ridurre l'importo del risarcimento richiesto alla misura che sarà ritenuta di giustizia, sulla base di quanto dedotto e argomentato in corso di causa. In via istruttoria
- rigettare la richiesta di CTU avanzata da parte attrice in quanto del tutto generica ed ingiustificata. Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, sub nn.
8-43 precedute dalla locuzione “vero che”. Si indicano quali testimoni i Signori:
- , residente in [...] Testimone_1
- residente in [...], Solaro (Mi) Testimone_2
- via Aristotele n. 65, Milano (Mi) Tes_3
- domiciliato presso la società. Testimone_4 Si chiede essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova indicati, ed eventualmente ammessi, delle ricorrenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali. Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio già deducendo che: Controparte_1 CP_3
- con bando pubblicato il 04.12.2015, Consip S.p.A. aveva indetto una gara a procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento per 24 mesi, prorogabili di altri 18 mesi, del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni, edizione 4 - ID SIGIEF 1615”, suddivisa in 16 Lotti, per un importo complessivo a base d'asta di € 1.845.000.000, con possibilità di concorrere per più lotti;
- il bando di gara richiedeva ai concorrenti di possedere, quanto ai requisiti di capacità tecnica, la qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le categorie OG 11 e OG 1, da possedersi, a pena di pagina 2 di 14 esclusione, da ciascuna impresa che avrebbe eseguito le attività per le quali erano richiesti i suddetti requisiti;
- ai fini della partecipazione alla gara, le attrici si erano accordate tra loro e con
[...]
allora per costituirsi in raggruppamento Controparte_1 CP_3 temporaneo d'impresa (RT), nel caso di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto;
- pertanto, (quota di partecipazione del 32%), (quota di partecipazione Pt_2 Pt_3
del 15%) e (quota di partecipazione del 20%) avevano dato mandato a CP_2 Pt_1
(quota di partecipazione del 33%), affinché esprimesse le offerte in nome e conto Cont del costituendo presentando, in data 29.03.2016, domanda di partecipazione per otto lotti, dichiarando il possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dal bando, prestando la cauzione prevista e versando il contributo ANAC una tantum imposto per la partecipazione;
- il “costituendo si era ritrovato ad occupare per scorrimento il 1° posto CP_5
nella graduatoria dei Lotti 12 e 16;
- nel corso dell'attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità tecnica ed economica previsti dal bando di gara, avviata da Consip S.p.a. a partire dall'aprile 2020, quest'ultima aveva formulato rilievi sulla documentazione Cont trasmessa dal costituendo chiedendo di produrre documentazione idonea a dimostrare il possesso ininterrotto, in capo alla mandante del requisito di CP_3 capacità tecnica di cui al punto 17.3, lettera b), del bando di gara (SOA OG1) per tutto il periodo di partecipazione alla gara ed in particolare nel periodo intercorrente tra il 02.10.2018 e la data del 22.05.2020;
- a fronte di quanto sopra, il procuratore di aveva dichiarato a Consip S.p.a. che CP_3
la mancata indicazione nelle attestazioni SOA del 2018 e del 2020 della qualificazione nella categoria OG1 era frutto di un proprio errore materiale, avendo omesso di richiede, per errore, l'attestazione alla società di attestazione;
- con provvedimento del 14.10.2020, pertanto, Consip S.p.a. ha rilevato che CP_2
non aveva dimostrato il possesso dell'attestazione SOA nel periodo compreso tra il
2 ottobre 2018 e la data del 22 maggio 2020 e, comunque, una riduzione della classifica, da V a III, per la categoria G11, con conseguente riduzione della quota di esecuzione in capo alla società, in contrasto con quanto prescritto dalla lex specialis di gara;
pagina 3 di 14 - conseguentemente, Consip S.p.a. aveva disposto l'esclusione del dalla procedura (anche) per i lotti 12 e 16, definitivamente aggiudicati a terzi;
- Consip S.p.a., inoltre, aveva segnalato l'esclusione del RT all' e provveduto CP_6
all'escussione delle cauzioni per tutti i lotti oggetto di partecipazione, per l'importo complessivo di € 4.150.000,00;
- con quattro ricorsi, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo Pt_1
Cont e le mandanti , e la stessa avevano impugnato davanti al Tar Pt_2 Pt_3 CP_2 del Lazio il provvedimento di esclusione dalla gara emesso da Consip S.p.A., chiedendone l'annullamento e, con sentenze nn. 2454, 2456, 2458 e 2460 del 1° marzo 2021, il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi, decisioni confermate in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenze non definitive nn. 2217, 2310, 2365 e
2367 del 25, 29 e 31 marzo 2022; le predette sentenze erano passate in giudicato a seguito dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per revocazione delle medesime ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c.;
- pertanto, risulterebbe ormai definitivamente accertato che, in sede di presentazione delle offerte, avrebbe “falsamente, negligentemente e/o comunque CP_2 erroneamente” dichiarato, in violazione delle regole del bando di gara e del principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, sia il possesso ininterrotto del requisito di capacità tecnica nella categoria OG1, del quale era invece sfornita dal 02.10.2018 al 22.05.2020, sia il possesso di qualificazione SOA per la categoria OG11 di classifica V, invece ridotta a classifica III, e che, conseguentemente, l'esclusione dalla gara del costituendo sarebbe CP_5 imputabile esclusivamente alla convenuta e fonte di sua responsabilità contrattuale,
o extracontrattuale o, in subordine, precontrattuale;
- conseguentemente, già dovrebbe essere Controparte_1 CP_3
tenuta al risarcimento dei danni causati dalla sua condotta e derivante dall'esclusione alla gara, pari: a) all'utile di impresa che sarebbe spettato a Pt_1
e in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al costituendo Pt_2 Pt_3
RT, ricavabile dall'aggiudicazione dei lotti 12 e 16; b) al c.d. danno curriculare per perdita di chance di aggiudicarsi ulteriori appalti pubblici;
c) al danno emergente costituito dalle spese sostenute per la partecipazione alla gara, nonché dalle spese sostenute per la difesa nei diversi giudizi amministrativi e di quelle rimborsate pagina 4 di 14 all'amministrazione vittoriosa, con riserva di agire per il caso di escussione della cauzioni da parte di Consip S.p.a., iniziativa attualmente provvisoriamente arrestata.
Hanno quindi chiesto di condannare a risarcire alle società Controparte_1 ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al costituendo RT, tutti i danni dalle stesse patiti e patiendi a causa in conseguenza della sua condotta, in misura non inferiore ad € 20.711.895,74, ovvero in quella misura diversa, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa, anche mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- con il bando di gara pubblicato il 04.12.20215 da Consip S.p.a., era stata indetta una procedura aperta avente ad oggetto la stipula di una Convenzione per un periodo di
24 mesi per l'affidamento di un Servizio Integrato Energia e Servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni;
- con la sottoscrizione della Convenzione, il fornitore prescelto si impegnava ad accettare gli ordinativi delle p.a. e dei soggetti legittimati ad utilizzare la
Convenzione, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo ad ai prezzi e condizioni ivi stabilite;
tuttavia, la stipula della convenzione non vincolava né
Consip S.p.a., né le amministrazioni pubbliche all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni o servizi, che potevano affidare le stesse forniture anche a soggetti terzi;
- la Convenzione prevedeva altresì che il fornitore fosse tenuto a versare al Consip
S.p.A. una commissione pari al 1,25% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti eventualmente effettuati tramite la
Convenzione;
- il disciplinare di gara prevedeva che, in caso di partecipazione mediante la qualificazione SOA per la categoria prevalente OG11 e per la categoria OG1 fosse posseduta da “almeno una impresa del RT”; era, inoltre, consentito il subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006;
- il aveva presentato offerta per otto lotti, indicando le quote riferite alle CP_5
attività per le quali era stata richiesta anche l'attestazione di qualificazione nelle categorie OG11 e OG1 ( 5% per la OG11, Nelsa 30% e 19% rispettivamente Pt_1 per la OG11 e per la OG1; Tepor 55% e 81% rispettivamente per la OG11 e per la
OG1), accompagnata, nella medesima dichiarazione, dalla dimostrazione della pagina 5 di 14 sovrabbondanza di tali requisiti in capo al RT (avendo la sola dichiarato e Pt_3 comprovato il possesso per entrambe le categorie della classe VIII) e, in ogni caso, dall'espressa manifestazione di volontà del RT di voler subappaltare, entro i limiti consentiti dalla legge e dal disciplinare di gara, anche le predette attività;
- a fronte delle richieste di Consip S.p.a. aventi ad oggetto il possesso ininterrotto, da pare della convenuta, della qualificazione per la categoria OG1, il aveva CP_5 prodotto due attestazioni a firma dell'Organismo di attestazione SOA, datate
8.7.2020 e 6.8.2020, con le quali questo aveva dichiarato che il requisito era stato mantenuto da fino al formale riconoscimento della qualificazione alla CP_2 categoria OG1, classifica II, effettuato dalla scrivente in data 22.05.2020 con l'emissione dell'attestazione 56860/10/00;
- tali attestazioni erano state ritenute tuttavia non sufficienti da Consip S.p.a., che aveva disposto l'esclusione del dalla gara, segnalando anche, per la CP_5 prima volta, la riduzione della classifica, sempre in capo a per la categoria CP_2
OG11;
- il provvedimento era stato impugnato avanti il TAR del Lazio, il quale aveva rigettato i ricorsi proposti dal RT, con sentenze confermate in grado di appello dal
Consiglio di Stato, e ciononostante fosse stato provato il possesso, in capo alla concorrente convenuta, dei requisiti per l'aggiudicazione;
- l'evento al quale le ricorrenti pretenderebbero di collegare la responsabilità di CP_2
circa l'esclusione dalla gara sarebbe intervenuto prima dell'aggiudicazione Cont provvisoria, in una fase in cui il costituendo vantava solamente una legittima aspettativa alla conclusione del procedimento di gara, sicché in capo alla convenuta non potrebbe che riconoscersi, tuttalpiù, una responsabilità di tipo precontrattuale, con risarcibilità esclusivamente del c.d. interesse negativo, con esclusione del c.d. danno curriculare, peraltro indimostrato;
- tuttavia, nessuna responsabilità potrebbe essere riconosciuta in capo alla convenuta che non aveva mai perso il possesso dei requisiti SOA, essendo stata l'esclusione basata esclusivamente su una carenza documentale in merito alla dimostrazione del loro possesso;
- in ogni caso, non vi sarebbe prova del danno da lucro cessante allegato dalle attrici, posto che non vi era nessuna garanzia che le amministrazioni aderissero alla convenzione e che ne esaurissero il massimale e, comunque, i calcoli sull'utile pagina 6 di 14 Cont ricavabile eseguiti a suo tempo dalle imprese dell' erano meramente ipotetici e non tenevano conto dell'abbassamento della marginalità per gli operatori del settore verificatasi tra il 2021 e il 2022;
- non sarebbe dovuto, infine, alcun risarcimento per le spese legali sostenute dalle attrici per propria autonoma scelta e, ove dovesse essere riconosciuta la risarcibilità del c.d. interesse positivo, non potrebbe essere comunque accolta la richiesta di risarcimento del danno emergente pari ai costi sostenuti per la partecipazione alla gara.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, stante la natura delle questioni controverse e della complessità della fase istruttoria, di disporre il mutamento del rito in ordinario, nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, di limitare il risarcimento all'interesse negativo e, ancora in subordine, di ridurre l'importo del risarcimento richiesto alla misura che sarà ritenuta di giustizia, sulla base di quanto dedotto e argomentato in narrativa.
Con ordinanza in data 14.02.2024, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in pari data, è stato disposto il mutamento del rito in ordinario e fissata l'udienza ex art. 183
c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza dell'11.07.2025.
***
e hanno agito in giudizio per sentir condannare Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
già al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_1 CP_3 dell'esclusione, disposta da Consip S.p.a. con provvedimento del 14.10.2020, del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Parte_1 Parte_2 CP_2
e dalla procedura per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi Parte_3 connessi, indetta con bando pubblicato il 04.12.2015, per aver accertato il mancato possesso continuativo dei requisiti di capacità tecnica in capo alla mandante in CP_3 relazione alla categoria OG1, e, in particolare, per il periodo dal 10.10.2018 al 02.03.2020, nonché per riduzione della classifica SOA alla III, in relazione alla categoria OG11, durante la procedura di gara, sempre in capo a CP_3
Costituiscono circostanze pacifiche in causa quelle per cui, a seguito dell'indizione, da parte di Consip S.p.a., in data 04.12.2015 (cfr., doc. n. 1 attrici) di gara pubblica per pagina 7 di 14 l'affidamento per 24 mesi, prorogabili di altri 18 mesi, del “Servizio Integrato Energia e dei
Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4 - ID SIGIEF 1615”, suddivisa in 16 Lotti, in qualità di mandataria di un raggruppamento Parte_1 temporaneo di imprese da costituirsi con e presentò Parte_2 Parte_3 CP_3 offerta economica per (tra gli altri) i lotti 12 e 16 messi a bando (cfr., docc. nn. 7 e 8 attrice). E' inoltre pacifico in causa che, il “costituendo si ritrovò ad occupare CP_5 per scorrimento il primo posto nella graduatoria di entrambi i Lotti 12 e 16 e che tuttavia, a seguito delle verifiche prodromiche all'aggiudicazione eseguite da Consip S.p.a. e dirette ad accertare il possesso, in capo alle imprese del RT, dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante, con provvedimento del 14.10.2020, escluse il costituendo RT dalla procedura.
Risulta documentalmente (cfr., doc. n. 21 attrice) che l'esclusione avvenne in considerazione del mancato possesso ininterrotto, in capo a del requisito di CP_2 capacità tecnica di cui al punto 17.3, lettera b), del Bando di gara (SOA OG 1) per tutto il periodo di partecipazione alla gara ed in particolare nel periodo intercorrente tra il
2.10.2018, data di scadenza della attestazione n. 46477/10/00, e il 22.5.2020, di rilascio dell'attestazione n. 56860/10/00. Consip S.p.a. ritenne difatti insufficiente la dichiarazione, Cont prodotta dal nell'ambito del procedimento amministrativo, resa dall'organismo attestatore con il quale lo stesso aveva confermato il possesso dei requisiti in capo all'impresa per il periodo di assenza dell'attestazione SOA, non potendo la dichiarazione valere a sanare l'assenza di attestazione, dovendo i requisiti essere verificati nell'ambito dell'istruttoria correttamente avviata su tempestiva istanza dell'operatore di rinnovo dell'attestazione in scadenza. Nel caso di specie, al contrario, non aveva aver CP_2 provveduto tempestivamente alla richiesta di rinnovo, dichiarando anzi che “la mancata indicazione nelle attestazioni SOA n. 51666/10/00 del 10.10.2018 e n. 56330/10/00 del
02.03.2020 della qualificazione nella categoria OG1 è frutto esclusivamente di un errore materiale della scrivente, che ha omesso di richiederne – per appunto per mero errore materiale – la relativa attestazione alla società di attestazione …” (cfr., p. 4, doc. n. 21 attrice).
L'amministrazione rilevò altresì, con lo stesso provvedimento, la riduzione della classifica dichiarata dalla mandante relativamente alla categoria OG 11, ridottasi in corso CP_2 di procedura alla categoria III nelle attestazioni n. 56330/10/00 n. 51666/10/00, inidonea pagina 8 di 14 per concorrere ai lotti (anche) 12 e 16, a cui conseguiva l'esclusione dell'intero RT per mancata corrispondenza tra la qualificazione posseduta dal singolo operatore e la quota di lavori da eseguire, precisando che: “per partecipare alla presente procedura di gara per i
Lotti 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14 e 16 la mandante aveva dichiarato di eseguire le Parte_4 prestazioni relative agli “IMPIANTI TECNOLOGICI” di cui alla categoria OG11 per una misura (30%) che rendeva necessaria per la suddetta Categoria la classificazione V. Con la riduzione della classifica SOA alla III durante la procedura di gara, stante le regole Cont sopra indicate in ogni caso il suddetto avrebbe potuto concorre alla gara limitatamente al Lotto 3, con conseguente necessaria esclusione dai Lotti 1, 2, 9, 11, 12, 14
e 16” (cfr., p. 8, doc. n. 21 attrice). Cont Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dalle imprese del costituendo vanti il giudice amministrativo, il quale ha rigettato il ricorso, con sentenze confermate – per quanto qui rileva – anche in grado d'appello, passate in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per revocazione ordinaria contro di esse proposti (cfr., docc. nn. da 26a a 30d attrice).
Così chiariti i fatti di causa, e hanno addebitato alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuta, già una responsabilità di: “natura contrattuale (in ragione del CP_2 rapporto instaurato con le società ricorrenti nell'ambito del costituendo RT), ovvero extra-contrattuale o, in subordine, precontrattuale” per aver: “in sede di presentazione delle offerte … falsamente, negligentemente e/o comunque erroneamente dichiarato, in violazione delle regole del bando di gara e del consolidato principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione: da un lato, il possesso ininterrotto del requisito di capacità tecnica di cui al punto 17.3, lettera b), del bando di gara (qualificazione SOA), che in realtà non ha avuto con continuità, risultandone sfornita nel periodo dal 2 ottobre
2018 al 22 maggio 2020; dall'altro, il possesso della qualificazione SOA per la categoria di lavorazioni OG11 di classifica V, richiesta dal punto 17.3, lettera b), del bando di gara
a fronte della dichiarata quota di esecuzione di tali prestazioni nella misura del 30%, a dispetto di quella in realtà posseduta (di classifica IV e III), come tale inidonea” (cfr., p.
15 ricorso).
Va innanzitutto escluso che, per le condotte dedotte in giudizio dalle attrici – e sul merito delle quali si tornerà in seguito – possa essere configurata una responsabilità contrattuale della società convenuta nei confronti delle ricorrenti.
pagina 9 di 14 L'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, nella materia dei pubblici appalti, ha infatti la finalità di consentire alle imprese partecipanti di presentare un'offerta unitaria, con la conseguenza di individuare, nei rapporti con la stazione appaltante, un unico interlocutore. A norma dell'art. 37 D.gls. n. 163/2006, ratione temporis applicabile (ma anche dei successivi artt. 48 D.lgs. n. 50/2016 e 69 Dlg.s n. 36/2023), ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, risultante da scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, con la precisazione che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia. Sul punto, è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che l'istituto: “è diretto a garantire alle imprese un ampio margine di libertà di organizzazione dei fattori produttivi, alla quale corrisponde una non predeterminata possibilità giuridica di delineare le modalità con le quali i componenti dei raggruppamenti intendono relazionarsi fra loro. Il legislatore richiede il vincolo contrattuale del man+dato collettivo fra la pluralità di soggettività (così l'art. 68 comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023), al fine di assicurare alla controparte pubblica l'unicità dell'offerta e del centro di imputazione dei relativi interessi e responsabilità. Nell'ottica del rapporto di diritto pubblico con l'Amministrazione il raggruppamento costituisce un operatore economico unitario, così agevolando l'Amministrazione e gli interessi pubblici sottesi alla commessa. La disciplina pubblicistica non si inserisce infatti nel rapporto interno fra i componenti del raggruppamento, che conservano la propria autonomia, pur interfacciandosi in modo unitario con l'Amministrazione.” (cfr., Cons. Stato n. 9032/2024).
Pertanto, il conferimento di un mandato collettivo dalle imprese mandanti alla mandataria, di per sé nulla implica e dice sul contenuto degli accordi interni raggiunti tra le imprese Cont partecipanti al e, quindi, sulle obbligazioni assunte con il conferimento del mandato.
Nel caso in esame, peraltro, le attrici e la convenuta non avevano, al tempo dei fatti di causa, nemmeno ancora costituito il RT, come si evince dalla dichiarazione prodotta sub doc. n. 3 attoreo, che fa riferimento unicamente a un “costituendo” RT, nonché dalla narrativa del ricorso, ove si legge che le parti si erano accordate “per costituirsi in raggruppamento temporaneo d'impresa (RT), nel caso di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto” (p. 4 ricorso). Pertanto non vi è prova che, al momento dei fatti di causa, tutti precedenti all'aggiudicazione del contratto, si fosse instaurato tra le parti del giudizio alcun rapporto contrattuale, né, comunque, vi è prova di quali obbligazioni avrebbero pagina 10 di 14 reciprocamente assunto le parti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, né, nello specifico, che tutte avessero assunto, l'una nei confronti dell'altra, l'obbligo di mantenere, in via continuativa, i requisiti di capacità tecnica per tutta la durata della proceduta. A tal proposito, va peraltro osservato che, per un verso, vi è fondato motivo di dubitare che un'obbligazione siffatta fosse stata assunta reciprocamente da tutte le parti, posto che, nei ricorsi amministrativi avverso il provvedimento di esclusione, (anche) le ricorrenti si erano difese, innanzitutto, sostenendo che, sulla base del Cont bando di gara, fosse sufficiente che almeno una sola impresa del (nella specie, Pt_3
fosse in possesso dei requisiti (cfr., docc. 25c e 25d ricorrenti) e, quindi, mostrando
[...] di aver interpretato il medesimo in modo difforme da quello sposato dalla p.a. e dal giudice amministrativo, che invece ha ritenuto che, in caso di partecipazione in forma di RT, i requisiti di capacità tecnica dovessero essere posseduti “a pena di esclusione” da ciascuna impresa che doveva eseguire le attività per le quali erano richiesti i requisiti;
per altro verso e, in ogni caso, le ricorrenti non hanno specificamente contestato l'inadempimento all'obbligo, ipoteticamente assunto dalla convenuta, di mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dalla gara, ma solo, come meglio si vedrà in seguito, la “falsa o erronea” dichiarazione, da parte della convenuta, del possesso dei requisiti di capacità tecnica in sede di presentazione delle offerte.
Nemmeno, del resto, pare possibile riconoscere, in relazione alle condotte dedotte in giudizio delle attrice e ai danni lamentati, alcuna responsabilità precontrattuale della convenuta che, nella sua accezione più comune (con esclusione delle ulteriori ipotesi specifiche che qui non ricorrono, per es. art. 1338 c.c.), si fonda sulla violazione dell'obbligo di buona fede nel corso delle trattative, posto dall'art. 1337 c.c., e, quindi, riguarda necessariamente il rapporto instaurato tra le parti dello stipulando contratto. Nel caso in esame, come del resto correttamente osservato dalle stesse ricorrenti, lo stipulando contratto, la mancata conclusione del quale è lamentata, è costituito dal contratto pubblico Cont tra Consip S.p.a. e il “costituendo , mentre le condotte asseritamente illegittime poste in essere dalla convenuta riguardano i rapporti “interni” tra le parti dell'odierno giudizio, rispetto ai quali la vicenda si colloca in ambito del tutto estraneo a quello delle “trattative” richiamate dall'art. 1337 c.c..
Esclusa la configurabilità delle condotte addebitate alla convenuta quali fonti di responsabilità contrattuale o precontrattuale, va allora accertato se la mancata aggiudicazione dell'appalto pubblico per cui è causa e, quindi, gli asseriti pregiudizi per le pagina 11 di 14 attrici ad essa conseguiti, possano essere addebitati a a titolo di Controparte_1 responsabilità extracontrattuale e, quindi, se possa essere accertata in suo capo la realizzazione di una condotta, dolosa o colposa, causalmente determinante l'evento di danno dedotto in giudizio, consistente nella mancata aggiudicazione dell'appalto.
In primo luogo, va osservato che è rimasta priva di riscontro probatorio l'affermazione delle attrici secondo cui la convenuta “in sede di presentazione delle offerte” avrebbe:
“falsamente, negligentemente e/o comunque erroneamente dichiarato” il possesso dei requisiti di capacità tecnica necessari per la partecipazione alla gara, sia con riferimento alla qualificazione SOA per la categoria di lavorazioni OG1, sia con riferimento alla qualificazione SOA OG11 di classifica V (cfr., p. 15 ricorso).
Difatti, risulta documentalmente che, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in data 23.03.2016, quale mandataria del costituendo Parte_1
Cont non dichiarò di essere in possesso di alcuna attestazione SOA relativa alla categoria
OG1 (cfr., doc. n. 3, p. 11, punto 13 barrato), né alcuna altra dichiarazione all'atto della presentazione della domanda risulta essere stata resa da né alla stazione CP_2 appaltante, né alle società attrici.
In secondo luogo, ciò che comportò l'esclusione dalla gara non fu una “falsa o erronea” dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica in sede di presentazione delle offerte, bensì la mancanza di valida attestazione SOA, in capo alla convenuta, per la categoria OG1 nel periodo dal 2 ottobre 2018 al 22 maggio 2020, essendo invece incontestata la presenza di attestazione SOA per il periodo precedente - e, quindi, anche al momento della presentazione dell'offerta il 29.03.2016 - e successivo. Inoltre, la p.a. segnalò un ulteriore motivo di necessaria esclusione alla partecipazione dalla gara per i lotti
(anche) 12 e 16, costituita dalla riduzione, nel corso del lungo periodo di svolgimento della gara, della classifica di relativamente alla categoria OG 11, ridottasi in corso di CP_2 procedura dalla V alla III.
Se, quindi, con riferimento al mancato possesso dell'attestazione SOA per il periodo dal
02.10.2018 al 22.05.2020, pur in presenza, a detta della convenuta e come attestato dalla dichiarazione resa da in data 06.08.2020 (cfr., doc. Controparte_7
n. 16 convenuta) dei requisiti per ottenerla, potrebbe ipotizzarsi una condotta colposa omissiva, sotto il profilo della negligenza, in capo a che, per sua stessa CP_3 ammissione, come dichiarò alla stazione appaltante, non richiese, per “errore materiale”
l'attestazione anche con riferimento alla categoria OG1, simile giudizio non può compiersi pagina 12 di 14 con riguardo alla riduzione della classifica dalla V alla III in corso di procedura in relazione alla categoria OG11. Difatti, la qualificazione in una determinata classifica si ottiene (come si evince dalla già menzionata dichiarazione di ) per Controparte_7 aver eseguito, negli anni antecedenti, lavori, nella medesima categoria da attestare, per un certo importo di valore, sicché la perdita di classifica poteva banalmente conseguire all'esecuzione di lavori di importo non sufficientemente elevato, circostanza rispetto alla quale, alla luce del quadro probatorio e in assenza di specifiche allegazioni sul punto, non è possibile, nella specie, formulare alcun addebito di colpa alla convenuta.
In definitiva, pertanto, è possibile affermare che:
- nessuna condotta dolosa, né colposa è stata posta in essere dalla convenuta al momento della presentazione della domanda, allorquando è incontestato la stessa possedesse i requisiti di capacità tecnica per partecipare alla procedura nell'ambito del “costituendo RT”;
- la riduzione della classifica dalla V alla III, in corso di procedura, in relazione alla categoria OG11, non è addebitabile alla convenuta a titolo di dolo, né colpa;
- la riduzione della classifica dalla V alla III, in corso di procedura, in relazione alla categoria OG11, costituiva, sulla base delle motivazioni del provvedimento di esclusione (cfr., doc. n. 21 attrice), motivo, anche da solo, di necessaria esclusione dalla procedura, per i lotti 12 e 16 (per cui rileva), dell'intero RT.
Ne consegue che eventuali negligenze in merito alla mancata tempestiva richiesta dell'attestazione SOA per la categoria OG1, per il periodo 2018-2020, risultano causalmente non decisive rispetto all'esclusione dall'appalto, che poteva fondarsi anche solo esclusivamente sulla riduzione della classifica dalla V alla III in corso di procedura per la categoria OG11. Laddove, peraltro, dovesse ritenersi, come fanno le attrici, che la convenuta non avesse mantenuto in via continuativa i requisiti di capacità tecnica, con riferimento alla qualificazione SOA per la categoria di lavorazioni OG1, per tutta la durata della proceduta, resta fermo che parte attrice non ha dimostrato che l'eventuale perdita, in capo alla convenuta, dei requisiti di capacità tecnica per la categoria OG1, sia dipesa da colpa della medesima, anche considerato che, come osservato dalle stesse ricorrenti nell'ambito del giudizio amministrativo: “la procedura di gara si è protratta per un periodo lunghissimo e assolutamente inaspettato e inusuale di quasi cinque anni” (cfr., p.
7, docc. nn. 25c, 25d).
pagina 13 di 14 Alla luce di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate, non potendo essere accertata, in capo alla convenuta, per tutti motivi suesposti, alcuna responsabilità di tipo contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto e Parte_1 Parte_2 Parte_3 devono essere condannate, in solido fra loro, a rifondere a le Controparte_1 spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 55.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di Controparte_1
2) condanna e in solido fra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 55.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
25 luglio 2025
Il giudice
IA PA
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4080/2023 promossa da:
P.IVA ), (P.IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Pt_3
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti Renato OR, Giorgio
[...] P.IVA_3
OR e EP ON, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Torino, Via
Montecuccoli, 9
- parte attrice - nei confronti di
GIÀ , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 CP_2
RC EL e IA UC AN, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, Via G. Serbelloni, 4
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza (anche istruttoria), eccezione, allegazione e produzione;
- dichiarare tenuta e condannare già in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, a risarcire alle società ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al costituendo RT, tutti i danni dalle stesse patiti e patiendi a causa e/o in conseguenza della sua condotta, in misura non inferiore ad € 20.711.895,74, ovvero in quella misura diversa, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa, anche mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
- con vittoria delle spese di lite, compresi rimborso forfettario, iva e cpa, con applicazione delle maggiorazioni dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 s.m.i., sia co.
1-bis, che prevede l'aumento dei compensi fino al 30% quando “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”, sia co. 8, che consente l'ulteriore aumento di 1/3 quando “le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. pagina 1 di 14 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: In via principale, nel merito
- rigettare le domande delle ricorrenti per le ragioni tutte di cui in corso di causa per essere le stesse inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga attribuita alla resistente una qualsiasi responsabilità nella causazione del danno lamentato dalle ricorrenti e la condanna al risarcimento del medesimo, disporre l'eventuale risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse negativo;
In via ulteriormente subordinata, nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, ridurre l'importo del risarcimento richiesto alla misura che sarà ritenuta di giustizia, sulla base di quanto dedotto e argomentato in corso di causa. In via istruttoria
- rigettare la richiesta di CTU avanzata da parte attrice in quanto del tutto generica ed ingiustificata. Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, sub nn.
8-43 precedute dalla locuzione “vero che”. Si indicano quali testimoni i Signori:
- , residente in [...] Testimone_1
- residente in [...], Solaro (Mi) Testimone_2
- via Aristotele n. 65, Milano (Mi) Tes_3
- domiciliato presso la società. Testimone_4 Si chiede essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova indicati, ed eventualmente ammessi, delle ricorrenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali. Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio già deducendo che: Controparte_1 CP_3
- con bando pubblicato il 04.12.2015, Consip S.p.A. aveva indetto una gara a procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento per 24 mesi, prorogabili di altri 18 mesi, del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni, edizione 4 - ID SIGIEF 1615”, suddivisa in 16 Lotti, per un importo complessivo a base d'asta di € 1.845.000.000, con possibilità di concorrere per più lotti;
- il bando di gara richiedeva ai concorrenti di possedere, quanto ai requisiti di capacità tecnica, la qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le categorie OG 11 e OG 1, da possedersi, a pena di pagina 2 di 14 esclusione, da ciascuna impresa che avrebbe eseguito le attività per le quali erano richiesti i suddetti requisiti;
- ai fini della partecipazione alla gara, le attrici si erano accordate tra loro e con
[...]
allora per costituirsi in raggruppamento Controparte_1 CP_3 temporaneo d'impresa (RT), nel caso di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto;
- pertanto, (quota di partecipazione del 32%), (quota di partecipazione Pt_2 Pt_3
del 15%) e (quota di partecipazione del 20%) avevano dato mandato a CP_2 Pt_1
(quota di partecipazione del 33%), affinché esprimesse le offerte in nome e conto Cont del costituendo presentando, in data 29.03.2016, domanda di partecipazione per otto lotti, dichiarando il possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dal bando, prestando la cauzione prevista e versando il contributo ANAC una tantum imposto per la partecipazione;
- il “costituendo si era ritrovato ad occupare per scorrimento il 1° posto CP_5
nella graduatoria dei Lotti 12 e 16;
- nel corso dell'attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità tecnica ed economica previsti dal bando di gara, avviata da Consip S.p.a. a partire dall'aprile 2020, quest'ultima aveva formulato rilievi sulla documentazione Cont trasmessa dal costituendo chiedendo di produrre documentazione idonea a dimostrare il possesso ininterrotto, in capo alla mandante del requisito di CP_3 capacità tecnica di cui al punto 17.3, lettera b), del bando di gara (SOA OG1) per tutto il periodo di partecipazione alla gara ed in particolare nel periodo intercorrente tra il 02.10.2018 e la data del 22.05.2020;
- a fronte di quanto sopra, il procuratore di aveva dichiarato a Consip S.p.a. che CP_3
la mancata indicazione nelle attestazioni SOA del 2018 e del 2020 della qualificazione nella categoria OG1 era frutto di un proprio errore materiale, avendo omesso di richiede, per errore, l'attestazione alla società di attestazione;
- con provvedimento del 14.10.2020, pertanto, Consip S.p.a. ha rilevato che CP_2
non aveva dimostrato il possesso dell'attestazione SOA nel periodo compreso tra il
2 ottobre 2018 e la data del 22 maggio 2020 e, comunque, una riduzione della classifica, da V a III, per la categoria G11, con conseguente riduzione della quota di esecuzione in capo alla società, in contrasto con quanto prescritto dalla lex specialis di gara;
pagina 3 di 14 - conseguentemente, Consip S.p.a. aveva disposto l'esclusione del dalla procedura (anche) per i lotti 12 e 16, definitivamente aggiudicati a terzi;
- Consip S.p.a., inoltre, aveva segnalato l'esclusione del RT all' e provveduto CP_6
all'escussione delle cauzioni per tutti i lotti oggetto di partecipazione, per l'importo complessivo di € 4.150.000,00;
- con quattro ricorsi, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo Pt_1
Cont e le mandanti , e la stessa avevano impugnato davanti al Tar Pt_2 Pt_3 CP_2 del Lazio il provvedimento di esclusione dalla gara emesso da Consip S.p.A., chiedendone l'annullamento e, con sentenze nn. 2454, 2456, 2458 e 2460 del 1° marzo 2021, il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi, decisioni confermate in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenze non definitive nn. 2217, 2310, 2365 e
2367 del 25, 29 e 31 marzo 2022; le predette sentenze erano passate in giudicato a seguito dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per revocazione delle medesime ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c.;
- pertanto, risulterebbe ormai definitivamente accertato che, in sede di presentazione delle offerte, avrebbe “falsamente, negligentemente e/o comunque CP_2 erroneamente” dichiarato, in violazione delle regole del bando di gara e del principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, sia il possesso ininterrotto del requisito di capacità tecnica nella categoria OG1, del quale era invece sfornita dal 02.10.2018 al 22.05.2020, sia il possesso di qualificazione SOA per la categoria OG11 di classifica V, invece ridotta a classifica III, e che, conseguentemente, l'esclusione dalla gara del costituendo sarebbe CP_5 imputabile esclusivamente alla convenuta e fonte di sua responsabilità contrattuale,
o extracontrattuale o, in subordine, precontrattuale;
- conseguentemente, già dovrebbe essere Controparte_1 CP_3
tenuta al risarcimento dei danni causati dalla sua condotta e derivante dall'esclusione alla gara, pari: a) all'utile di impresa che sarebbe spettato a Pt_1
e in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al costituendo Pt_2 Pt_3
RT, ricavabile dall'aggiudicazione dei lotti 12 e 16; b) al c.d. danno curriculare per perdita di chance di aggiudicarsi ulteriori appalti pubblici;
c) al danno emergente costituito dalle spese sostenute per la partecipazione alla gara, nonché dalle spese sostenute per la difesa nei diversi giudizi amministrativi e di quelle rimborsate pagina 4 di 14 all'amministrazione vittoriosa, con riserva di agire per il caso di escussione della cauzioni da parte di Consip S.p.a., iniziativa attualmente provvisoriamente arrestata.
Hanno quindi chiesto di condannare a risarcire alle società Controparte_1 ricorrenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al costituendo RT, tutti i danni dalle stesse patiti e patiendi a causa in conseguenza della sua condotta, in misura non inferiore ad € 20.711.895,74, ovvero in quella misura diversa, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa, anche mediante liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- con il bando di gara pubblicato il 04.12.20215 da Consip S.p.a., era stata indetta una procedura aperta avente ad oggetto la stipula di una Convenzione per un periodo di
24 mesi per l'affidamento di un Servizio Integrato Energia e Servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni;
- con la sottoscrizione della Convenzione, il fornitore prescelto si impegnava ad accettare gli ordinativi delle p.a. e dei soggetti legittimati ad utilizzare la
Convenzione, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo ad ai prezzi e condizioni ivi stabilite;
tuttavia, la stipula della convenzione non vincolava né
Consip S.p.a., né le amministrazioni pubbliche all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni o servizi, che potevano affidare le stesse forniture anche a soggetti terzi;
- la Convenzione prevedeva altresì che il fornitore fosse tenuto a versare al Consip
S.p.A. una commissione pari al 1,25% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti eventualmente effettuati tramite la
Convenzione;
- il disciplinare di gara prevedeva che, in caso di partecipazione mediante la qualificazione SOA per la categoria prevalente OG11 e per la categoria OG1 fosse posseduta da “almeno una impresa del RT”; era, inoltre, consentito il subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006;
- il aveva presentato offerta per otto lotti, indicando le quote riferite alle CP_5
attività per le quali era stata richiesta anche l'attestazione di qualificazione nelle categorie OG11 e OG1 ( 5% per la OG11, Nelsa 30% e 19% rispettivamente Pt_1 per la OG11 e per la OG1; Tepor 55% e 81% rispettivamente per la OG11 e per la
OG1), accompagnata, nella medesima dichiarazione, dalla dimostrazione della pagina 5 di 14 sovrabbondanza di tali requisiti in capo al RT (avendo la sola dichiarato e Pt_3 comprovato il possesso per entrambe le categorie della classe VIII) e, in ogni caso, dall'espressa manifestazione di volontà del RT di voler subappaltare, entro i limiti consentiti dalla legge e dal disciplinare di gara, anche le predette attività;
- a fronte delle richieste di Consip S.p.a. aventi ad oggetto il possesso ininterrotto, da pare della convenuta, della qualificazione per la categoria OG1, il aveva CP_5 prodotto due attestazioni a firma dell'Organismo di attestazione SOA, datate
8.7.2020 e 6.8.2020, con le quali questo aveva dichiarato che il requisito era stato mantenuto da fino al formale riconoscimento della qualificazione alla CP_2 categoria OG1, classifica II, effettuato dalla scrivente in data 22.05.2020 con l'emissione dell'attestazione 56860/10/00;
- tali attestazioni erano state ritenute tuttavia non sufficienti da Consip S.p.a., che aveva disposto l'esclusione del dalla gara, segnalando anche, per la CP_5 prima volta, la riduzione della classifica, sempre in capo a per la categoria CP_2
OG11;
- il provvedimento era stato impugnato avanti il TAR del Lazio, il quale aveva rigettato i ricorsi proposti dal RT, con sentenze confermate in grado di appello dal
Consiglio di Stato, e ciononostante fosse stato provato il possesso, in capo alla concorrente convenuta, dei requisiti per l'aggiudicazione;
- l'evento al quale le ricorrenti pretenderebbero di collegare la responsabilità di CP_2
circa l'esclusione dalla gara sarebbe intervenuto prima dell'aggiudicazione Cont provvisoria, in una fase in cui il costituendo vantava solamente una legittima aspettativa alla conclusione del procedimento di gara, sicché in capo alla convenuta non potrebbe che riconoscersi, tuttalpiù, una responsabilità di tipo precontrattuale, con risarcibilità esclusivamente del c.d. interesse negativo, con esclusione del c.d. danno curriculare, peraltro indimostrato;
- tuttavia, nessuna responsabilità potrebbe essere riconosciuta in capo alla convenuta che non aveva mai perso il possesso dei requisiti SOA, essendo stata l'esclusione basata esclusivamente su una carenza documentale in merito alla dimostrazione del loro possesso;
- in ogni caso, non vi sarebbe prova del danno da lucro cessante allegato dalle attrici, posto che non vi era nessuna garanzia che le amministrazioni aderissero alla convenzione e che ne esaurissero il massimale e, comunque, i calcoli sull'utile pagina 6 di 14 Cont ricavabile eseguiti a suo tempo dalle imprese dell' erano meramente ipotetici e non tenevano conto dell'abbassamento della marginalità per gli operatori del settore verificatasi tra il 2021 e il 2022;
- non sarebbe dovuto, infine, alcun risarcimento per le spese legali sostenute dalle attrici per propria autonoma scelta e, ove dovesse essere riconosciuta la risarcibilità del c.d. interesse positivo, non potrebbe essere comunque accolta la richiesta di risarcimento del danno emergente pari ai costi sostenuti per la partecipazione alla gara.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, stante la natura delle questioni controverse e della complessità della fase istruttoria, di disporre il mutamento del rito in ordinario, nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, di limitare il risarcimento all'interesse negativo e, ancora in subordine, di ridurre l'importo del risarcimento richiesto alla misura che sarà ritenuta di giustizia, sulla base di quanto dedotto e argomentato in narrativa.
Con ordinanza in data 14.02.2024, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in pari data, è stato disposto il mutamento del rito in ordinario e fissata l'udienza ex art. 183
c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza dell'11.07.2025.
***
e hanno agito in giudizio per sentir condannare Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
già al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_1 CP_3 dell'esclusione, disposta da Consip S.p.a. con provvedimento del 14.10.2020, del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Parte_1 Parte_2 CP_2
e dalla procedura per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi Parte_3 connessi, indetta con bando pubblicato il 04.12.2015, per aver accertato il mancato possesso continuativo dei requisiti di capacità tecnica in capo alla mandante in CP_3 relazione alla categoria OG1, e, in particolare, per il periodo dal 10.10.2018 al 02.03.2020, nonché per riduzione della classifica SOA alla III, in relazione alla categoria OG11, durante la procedura di gara, sempre in capo a CP_3
Costituiscono circostanze pacifiche in causa quelle per cui, a seguito dell'indizione, da parte di Consip S.p.a., in data 04.12.2015 (cfr., doc. n. 1 attrici) di gara pubblica per pagina 7 di 14 l'affidamento per 24 mesi, prorogabili di altri 18 mesi, del “Servizio Integrato Energia e dei
Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4 - ID SIGIEF 1615”, suddivisa in 16 Lotti, in qualità di mandataria di un raggruppamento Parte_1 temporaneo di imprese da costituirsi con e presentò Parte_2 Parte_3 CP_3 offerta economica per (tra gli altri) i lotti 12 e 16 messi a bando (cfr., docc. nn. 7 e 8 attrice). E' inoltre pacifico in causa che, il “costituendo si ritrovò ad occupare CP_5 per scorrimento il primo posto nella graduatoria di entrambi i Lotti 12 e 16 e che tuttavia, a seguito delle verifiche prodromiche all'aggiudicazione eseguite da Consip S.p.a. e dirette ad accertare il possesso, in capo alle imprese del RT, dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante, con provvedimento del 14.10.2020, escluse il costituendo RT dalla procedura.
Risulta documentalmente (cfr., doc. n. 21 attrice) che l'esclusione avvenne in considerazione del mancato possesso ininterrotto, in capo a del requisito di CP_2 capacità tecnica di cui al punto 17.3, lettera b), del Bando di gara (SOA OG 1) per tutto il periodo di partecipazione alla gara ed in particolare nel periodo intercorrente tra il
2.10.2018, data di scadenza della attestazione n. 46477/10/00, e il 22.5.2020, di rilascio dell'attestazione n. 56860/10/00. Consip S.p.a. ritenne difatti insufficiente la dichiarazione, Cont prodotta dal nell'ambito del procedimento amministrativo, resa dall'organismo attestatore con il quale lo stesso aveva confermato il possesso dei requisiti in capo all'impresa per il periodo di assenza dell'attestazione SOA, non potendo la dichiarazione valere a sanare l'assenza di attestazione, dovendo i requisiti essere verificati nell'ambito dell'istruttoria correttamente avviata su tempestiva istanza dell'operatore di rinnovo dell'attestazione in scadenza. Nel caso di specie, al contrario, non aveva aver CP_2 provveduto tempestivamente alla richiesta di rinnovo, dichiarando anzi che “la mancata indicazione nelle attestazioni SOA n. 51666/10/00 del 10.10.2018 e n. 56330/10/00 del
02.03.2020 della qualificazione nella categoria OG1 è frutto esclusivamente di un errore materiale della scrivente, che ha omesso di richiederne – per appunto per mero errore materiale – la relativa attestazione alla società di attestazione …” (cfr., p. 4, doc. n. 21 attrice).
L'amministrazione rilevò altresì, con lo stesso provvedimento, la riduzione della classifica dichiarata dalla mandante relativamente alla categoria OG 11, ridottasi in corso CP_2 di procedura alla categoria III nelle attestazioni n. 56330/10/00 n. 51666/10/00, inidonea pagina 8 di 14 per concorrere ai lotti (anche) 12 e 16, a cui conseguiva l'esclusione dell'intero RT per mancata corrispondenza tra la qualificazione posseduta dal singolo operatore e la quota di lavori da eseguire, precisando che: “per partecipare alla presente procedura di gara per i
Lotti 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14 e 16 la mandante aveva dichiarato di eseguire le Parte_4 prestazioni relative agli “IMPIANTI TECNOLOGICI” di cui alla categoria OG11 per una misura (30%) che rendeva necessaria per la suddetta Categoria la classificazione V. Con la riduzione della classifica SOA alla III durante la procedura di gara, stante le regole Cont sopra indicate in ogni caso il suddetto avrebbe potuto concorre alla gara limitatamente al Lotto 3, con conseguente necessaria esclusione dai Lotti 1, 2, 9, 11, 12, 14
e 16” (cfr., p. 8, doc. n. 21 attrice). Cont Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dalle imprese del costituendo vanti il giudice amministrativo, il quale ha rigettato il ricorso, con sentenze confermate – per quanto qui rileva – anche in grado d'appello, passate in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per revocazione ordinaria contro di esse proposti (cfr., docc. nn. da 26a a 30d attrice).
Così chiariti i fatti di causa, e hanno addebitato alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuta, già una responsabilità di: “natura contrattuale (in ragione del CP_2 rapporto instaurato con le società ricorrenti nell'ambito del costituendo RT), ovvero extra-contrattuale o, in subordine, precontrattuale” per aver: “in sede di presentazione delle offerte … falsamente, negligentemente e/o comunque erroneamente dichiarato, in violazione delle regole del bando di gara e del consolidato principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione: da un lato, il possesso ininterrotto del requisito di capacità tecnica di cui al punto 17.3, lettera b), del bando di gara (qualificazione SOA), che in realtà non ha avuto con continuità, risultandone sfornita nel periodo dal 2 ottobre
2018 al 22 maggio 2020; dall'altro, il possesso della qualificazione SOA per la categoria di lavorazioni OG11 di classifica V, richiesta dal punto 17.3, lettera b), del bando di gara
a fronte della dichiarata quota di esecuzione di tali prestazioni nella misura del 30%, a dispetto di quella in realtà posseduta (di classifica IV e III), come tale inidonea” (cfr., p.
15 ricorso).
Va innanzitutto escluso che, per le condotte dedotte in giudizio dalle attrici – e sul merito delle quali si tornerà in seguito – possa essere configurata una responsabilità contrattuale della società convenuta nei confronti delle ricorrenti.
pagina 9 di 14 L'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, nella materia dei pubblici appalti, ha infatti la finalità di consentire alle imprese partecipanti di presentare un'offerta unitaria, con la conseguenza di individuare, nei rapporti con la stazione appaltante, un unico interlocutore. A norma dell'art. 37 D.gls. n. 163/2006, ratione temporis applicabile (ma anche dei successivi artt. 48 D.lgs. n. 50/2016 e 69 Dlg.s n. 36/2023), ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, risultante da scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, con la precisazione che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia. Sul punto, è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che l'istituto: “è diretto a garantire alle imprese un ampio margine di libertà di organizzazione dei fattori produttivi, alla quale corrisponde una non predeterminata possibilità giuridica di delineare le modalità con le quali i componenti dei raggruppamenti intendono relazionarsi fra loro. Il legislatore richiede il vincolo contrattuale del man+dato collettivo fra la pluralità di soggettività (così l'art. 68 comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023), al fine di assicurare alla controparte pubblica l'unicità dell'offerta e del centro di imputazione dei relativi interessi e responsabilità. Nell'ottica del rapporto di diritto pubblico con l'Amministrazione il raggruppamento costituisce un operatore economico unitario, così agevolando l'Amministrazione e gli interessi pubblici sottesi alla commessa. La disciplina pubblicistica non si inserisce infatti nel rapporto interno fra i componenti del raggruppamento, che conservano la propria autonomia, pur interfacciandosi in modo unitario con l'Amministrazione.” (cfr., Cons. Stato n. 9032/2024).
Pertanto, il conferimento di un mandato collettivo dalle imprese mandanti alla mandataria, di per sé nulla implica e dice sul contenuto degli accordi interni raggiunti tra le imprese Cont partecipanti al e, quindi, sulle obbligazioni assunte con il conferimento del mandato.
Nel caso in esame, peraltro, le attrici e la convenuta non avevano, al tempo dei fatti di causa, nemmeno ancora costituito il RT, come si evince dalla dichiarazione prodotta sub doc. n. 3 attoreo, che fa riferimento unicamente a un “costituendo” RT, nonché dalla narrativa del ricorso, ove si legge che le parti si erano accordate “per costituirsi in raggruppamento temporaneo d'impresa (RT), nel caso di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto” (p. 4 ricorso). Pertanto non vi è prova che, al momento dei fatti di causa, tutti precedenti all'aggiudicazione del contratto, si fosse instaurato tra le parti del giudizio alcun rapporto contrattuale, né, comunque, vi è prova di quali obbligazioni avrebbero pagina 10 di 14 reciprocamente assunto le parti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, né, nello specifico, che tutte avessero assunto, l'una nei confronti dell'altra, l'obbligo di mantenere, in via continuativa, i requisiti di capacità tecnica per tutta la durata della proceduta. A tal proposito, va peraltro osservato che, per un verso, vi è fondato motivo di dubitare che un'obbligazione siffatta fosse stata assunta reciprocamente da tutte le parti, posto che, nei ricorsi amministrativi avverso il provvedimento di esclusione, (anche) le ricorrenti si erano difese, innanzitutto, sostenendo che, sulla base del Cont bando di gara, fosse sufficiente che almeno una sola impresa del (nella specie, Pt_3
fosse in possesso dei requisiti (cfr., docc. 25c e 25d ricorrenti) e, quindi, mostrando
[...] di aver interpretato il medesimo in modo difforme da quello sposato dalla p.a. e dal giudice amministrativo, che invece ha ritenuto che, in caso di partecipazione in forma di RT, i requisiti di capacità tecnica dovessero essere posseduti “a pena di esclusione” da ciascuna impresa che doveva eseguire le attività per le quali erano richiesti i requisiti;
per altro verso e, in ogni caso, le ricorrenti non hanno specificamente contestato l'inadempimento all'obbligo, ipoteticamente assunto dalla convenuta, di mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dalla gara, ma solo, come meglio si vedrà in seguito, la “falsa o erronea” dichiarazione, da parte della convenuta, del possesso dei requisiti di capacità tecnica in sede di presentazione delle offerte.
Nemmeno, del resto, pare possibile riconoscere, in relazione alle condotte dedotte in giudizio delle attrice e ai danni lamentati, alcuna responsabilità precontrattuale della convenuta che, nella sua accezione più comune (con esclusione delle ulteriori ipotesi specifiche che qui non ricorrono, per es. art. 1338 c.c.), si fonda sulla violazione dell'obbligo di buona fede nel corso delle trattative, posto dall'art. 1337 c.c., e, quindi, riguarda necessariamente il rapporto instaurato tra le parti dello stipulando contratto. Nel caso in esame, come del resto correttamente osservato dalle stesse ricorrenti, lo stipulando contratto, la mancata conclusione del quale è lamentata, è costituito dal contratto pubblico Cont tra Consip S.p.a. e il “costituendo , mentre le condotte asseritamente illegittime poste in essere dalla convenuta riguardano i rapporti “interni” tra le parti dell'odierno giudizio, rispetto ai quali la vicenda si colloca in ambito del tutto estraneo a quello delle “trattative” richiamate dall'art. 1337 c.c..
Esclusa la configurabilità delle condotte addebitate alla convenuta quali fonti di responsabilità contrattuale o precontrattuale, va allora accertato se la mancata aggiudicazione dell'appalto pubblico per cui è causa e, quindi, gli asseriti pregiudizi per le pagina 11 di 14 attrici ad essa conseguiti, possano essere addebitati a a titolo di Controparte_1 responsabilità extracontrattuale e, quindi, se possa essere accertata in suo capo la realizzazione di una condotta, dolosa o colposa, causalmente determinante l'evento di danno dedotto in giudizio, consistente nella mancata aggiudicazione dell'appalto.
In primo luogo, va osservato che è rimasta priva di riscontro probatorio l'affermazione delle attrici secondo cui la convenuta “in sede di presentazione delle offerte” avrebbe:
“falsamente, negligentemente e/o comunque erroneamente dichiarato” il possesso dei requisiti di capacità tecnica necessari per la partecipazione alla gara, sia con riferimento alla qualificazione SOA per la categoria di lavorazioni OG1, sia con riferimento alla qualificazione SOA OG11 di classifica V (cfr., p. 15 ricorso).
Difatti, risulta documentalmente che, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in data 23.03.2016, quale mandataria del costituendo Parte_1
Cont non dichiarò di essere in possesso di alcuna attestazione SOA relativa alla categoria
OG1 (cfr., doc. n. 3, p. 11, punto 13 barrato), né alcuna altra dichiarazione all'atto della presentazione della domanda risulta essere stata resa da né alla stazione CP_2 appaltante, né alle società attrici.
In secondo luogo, ciò che comportò l'esclusione dalla gara non fu una “falsa o erronea” dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica in sede di presentazione delle offerte, bensì la mancanza di valida attestazione SOA, in capo alla convenuta, per la categoria OG1 nel periodo dal 2 ottobre 2018 al 22 maggio 2020, essendo invece incontestata la presenza di attestazione SOA per il periodo precedente - e, quindi, anche al momento della presentazione dell'offerta il 29.03.2016 - e successivo. Inoltre, la p.a. segnalò un ulteriore motivo di necessaria esclusione alla partecipazione dalla gara per i lotti
(anche) 12 e 16, costituita dalla riduzione, nel corso del lungo periodo di svolgimento della gara, della classifica di relativamente alla categoria OG 11, ridottasi in corso di CP_2 procedura dalla V alla III.
Se, quindi, con riferimento al mancato possesso dell'attestazione SOA per il periodo dal
02.10.2018 al 22.05.2020, pur in presenza, a detta della convenuta e come attestato dalla dichiarazione resa da in data 06.08.2020 (cfr., doc. Controparte_7
n. 16 convenuta) dei requisiti per ottenerla, potrebbe ipotizzarsi una condotta colposa omissiva, sotto il profilo della negligenza, in capo a che, per sua stessa CP_3 ammissione, come dichiarò alla stazione appaltante, non richiese, per “errore materiale”
l'attestazione anche con riferimento alla categoria OG1, simile giudizio non può compiersi pagina 12 di 14 con riguardo alla riduzione della classifica dalla V alla III in corso di procedura in relazione alla categoria OG11. Difatti, la qualificazione in una determinata classifica si ottiene (come si evince dalla già menzionata dichiarazione di ) per Controparte_7 aver eseguito, negli anni antecedenti, lavori, nella medesima categoria da attestare, per un certo importo di valore, sicché la perdita di classifica poteva banalmente conseguire all'esecuzione di lavori di importo non sufficientemente elevato, circostanza rispetto alla quale, alla luce del quadro probatorio e in assenza di specifiche allegazioni sul punto, non è possibile, nella specie, formulare alcun addebito di colpa alla convenuta.
In definitiva, pertanto, è possibile affermare che:
- nessuna condotta dolosa, né colposa è stata posta in essere dalla convenuta al momento della presentazione della domanda, allorquando è incontestato la stessa possedesse i requisiti di capacità tecnica per partecipare alla procedura nell'ambito del “costituendo RT”;
- la riduzione della classifica dalla V alla III, in corso di procedura, in relazione alla categoria OG11, non è addebitabile alla convenuta a titolo di dolo, né colpa;
- la riduzione della classifica dalla V alla III, in corso di procedura, in relazione alla categoria OG11, costituiva, sulla base delle motivazioni del provvedimento di esclusione (cfr., doc. n. 21 attrice), motivo, anche da solo, di necessaria esclusione dalla procedura, per i lotti 12 e 16 (per cui rileva), dell'intero RT.
Ne consegue che eventuali negligenze in merito alla mancata tempestiva richiesta dell'attestazione SOA per la categoria OG1, per il periodo 2018-2020, risultano causalmente non decisive rispetto all'esclusione dall'appalto, che poteva fondarsi anche solo esclusivamente sulla riduzione della classifica dalla V alla III in corso di procedura per la categoria OG11. Laddove, peraltro, dovesse ritenersi, come fanno le attrici, che la convenuta non avesse mantenuto in via continuativa i requisiti di capacità tecnica, con riferimento alla qualificazione SOA per la categoria di lavorazioni OG1, per tutta la durata della proceduta, resta fermo che parte attrice non ha dimostrato che l'eventuale perdita, in capo alla convenuta, dei requisiti di capacità tecnica per la categoria OG1, sia dipesa da colpa della medesima, anche considerato che, come osservato dalle stesse ricorrenti nell'ambito del giudizio amministrativo: “la procedura di gara si è protratta per un periodo lunghissimo e assolutamente inaspettato e inusuale di quasi cinque anni” (cfr., p.
7, docc. nn. 25c, 25d).
pagina 13 di 14 Alla luce di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate, non potendo essere accertata, in capo alla convenuta, per tutti motivi suesposti, alcuna responsabilità di tipo contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto e Parte_1 Parte_2 Parte_3 devono essere condannate, in solido fra loro, a rifondere a le Controparte_1 spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 55.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di Controparte_1
2) condanna e in solido fra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 55.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
25 luglio 2025
Il giudice
IA PA
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