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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/09/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 147 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Santella, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] l'[...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ioppoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.01.2025, ritualmente e tempestivamente notificato
1 unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che Parte_1 dalla relazione more uxorio con nasceva in data 19.10.2016, Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler modificare le condizioni di affidamento della minore così come già stabilite con precedente ordinanza n. 11915 del 2020, chiedendo il collocamento temporaneo della figlia presso il padre e autorizzando un percorso psicologico in favore della minore, oltre alla disciplina del diritto di visita materno.
A sostegno delle richieste, il ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con la dall'agosto del 2015 CP_1 fino al gennaio del 2018;
- che dalla loro unione è nata la figlia delle parti in data 19.10.2016, Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
- che il Tribunale di Civitavecchia con ordinanza n. 11915/2020 pubblicata il
9.09.2020 ha disciplinato l'affidamento ed il mantenimento della prole alle condizioni ivi stabilite;
- che la ha nel frattempo intrapreso una nuova convivenza con il sig. CP_1
dal quale ha avuto due figli d Controparte_2 Per_2 Per_3
- che la on lavora, percependo ormai da anni contributi statali a sostegno CP_1 del reddito;
- di svolgere attività di NCC presso la Rome Limo rent soc. coop. con qualifica di autista, percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00 per 12 mensilità;
- che con successivo ricorso aveva chiesto al Tribunale una modifica delle condizioni e mantenimento economico dei figli;
- che in detto ricorso venivano illustrate una serie di condotte tenute dalla CP_1 che erano disfunzionali per una crescita sana ed equilibrata della minore;
- che il Tribunale di Civitavecchia con ordinanza n 2561/2023 emessa il 22.02.2023 modificava ancora una volta le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia
Per_1
- che la madre si mostra egocentrica e prevaricatrice, mostrando scarsa cura ed interesse per i bisogni della minore.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. orando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
2 Con memoria difensiva del 3.04.2025 si è costituita in giudizio la resistente che, contestando in toto tutte le deduzioni avanzate dal ricorrente, ha dedotto:
- che il non ha mai accettato la fine della relazione sentimentale, Pt_1 riservando un profondo rancore nei suoi confronti;
- che il ha sempre cercato di relegare la figura materna a figura marginale, Pt_1 limitandone sempre più le frequentazioni con la figlia;
- di essersi sempre dedicata in via esclusiva alla cura ed alla crescita della figlia, nonostante i comportamenti ostruzionistici tenuti dal padre;
- che il oppone sempre ostacoli per ogni decisione che interessa la figlia Pt_1 minore;
- di lavorare saltuariamente facendo le pulizie, per lo più nel periodo estivo;
- di percepire la metà dell'assegno unico per la minore, nonostante quest'ultima sia collocata prevalentemente presso di sé.
Tanto dedotto, la ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento CP_1 esclusivo della minore con collocamento prevalente presso la residenza materna, modifica del regime di frequentazione padre-figlia alle condizioni ivi descritte, e porsi a carico del l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di Pt_1 mantenimento per la prole, oltre al riconoscimento in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico per la minore.
All'udienza del 12.06.2025 compariva solo parte ricorrente, il quale chiedeva a mezzo del suo procuratore termine per il deposito di note scritte contenenti le modifiche del regime di frequentazione intervenute tra le parti ed il Giudice, preso atto, assegnava alle parti i termini di 30 giorni per il deposito di note autorizzate e per le ulteriori repliche, rinviando per la discussione della causa all'udienza del 11 settembre
2025.
Nelle more del procedimento le parti rassegnavano conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 5.08.2025 ed il Giudice, preso atto, disponeva lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare, onerando le parti al deposito di note scritte contenenti l'accordo.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente
3 procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 147/2025 R.G.A.C., così dispone:
a) continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
e collocata presso la madre nella casa sita in Ladispoli (Rm), Via Roma n. 83,
Lett. A, condotta in locazione ed il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni volta che vorrà previo avviso e accordo con la madre, nel rispetto degli impegni di ambo i genitori e nel preminente rispetto degli impegni ed interessi di Ad ogni buon fine per evitare l'insorgere di questioni Per_1 sulla frequentazione padre-figlia e per garantirne la regolarità, le parti seguiranno il seguente calendario: - durante la settimana il sig. potrà Pt_1 tenere con sé nella giornata del martedì (SOLO QUANDO LA Per_1
MINORE NON HA IL WEEKEND CON IL P'ADRE) prelevandola all'uscita da scuola o presso la dimora materna in caso di chiusura scolastica dalle ore 11.00 e riaccompagnandola a casa alle 21.30, ovvero alle 22.00 durante i periodi di chiusura scolastica, nonchè nella giornata del mercoledì prelevandola personalmente o a mezzo familiare delegato (compagna, nonna, ecc..) all'uscita da scuola o presso la dimora materna in caso di chiusura scolastica dalle ore 11.00 e riaccompagnandola a casa il giovedì alle
21.30 ovvero alle 22.00 durante i periodi di chiusura scolastica;
- fine settimana: a settimane alterne il papà potrà tenere con sé dalle ore Per_1
11.00 alle 22.30 del sabato e dalle ore 11.00 alle ore 22.00 della domenica prelevando, in ambo i giorni, personalmente o a mezzo familiare delegato
(compagna, nonna, ecc..) la minore presso l'abitazione materna e ivi riaccompagnandola al termine di ogni frequentazione. Resta inteso, che qualora, il sig. per ragioni lavorative dovesse avere dei cambi Pt_1 di orario, provvederà a comunicare alla con congruo CP_1 preavviso di almeno 24 ore il differente orario in cui preleverà la minore.
Qualora un evento imprevisto impedisse al padre di poter frequentare la minore nei giorni prestabiliti, lo stesso avrà il diritto di tenere con sé Per_1 in un altro giorno infrasettimanale da concordarsi con l'altro genitore, rispettando comunque la frequenza settimanale di giorni 3 di cui una con il
4 pernotto, nel periodo dal lunedì al venerdì compreso. Tra l'altro, la mamma, in caso di riposo lavorativo del papà il giorno successivo a quello di frequentazione, anche se tale giornata dovesse ricadere nel fine settimane, dovrà garantirgli il pernotto della minore presso di lui, naturalmente il sig. si farà parete diligente nel comunicare con congruo anticipo di Pt_1 almeno 24 ore l'eventuale giornata di riposo. Infine, si chiede di garantire al papà, almeno una volta al mese la possibilità di prelevare prima delle Per_1 ore 11.00 se non anche prima delle 7.00, in occasione di viaggi e/o uscite fuori porta, convenendo l'orario direttamente con la mamma almeno 24 ore prima. I genitori dovranno rendersi parti diligenti nell'interesse di e Per_1 mostrare entrambi flessibilità per le fasce orarie stabilite ed in caso di eventuali ritardi dovranno consentire l'eventuale recupero del tempo in meno trascorso con il genitore interessato, nel solo e preminente interesse della minore. In considerazione di tale collaborazione il genitore collocatario dovrà consentire un orario di rientro più lungo nel caso di occasioni speciali
(matrimoni, compleanni, feste familiari, altre celebrazioni, …) che la bambina trascorrerà insieme al papà, convenendo fin d'ora un orario non inferiore alle 23.00 se la giornata ricade nella domenica ed in periodo di apertura scolastica, viceversa qualora si tratti di periodi di chiusura scolastica o prefestivi almeno entro le 24.00. Anche eventuali cambi di giorno dovranno essere consentiti, preso atto delle esigenze lavorative del sig.
previo avviso. - durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche Pt_1 non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi da giugno a settembre di ogni anno solare, da concordarsi con l'altro genitore con almeno un mese di anticipo;
- durante il periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. - durante il periodo delle festività
Pasquali, ad anni alterni, dal venerdì prima di Pasqua al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo. Il giorno del compleanno della minore i genitori lo trascorreranno insieme con la figlia e solo in ipotesi di disaccordo si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In occasione del compleanno di ciascun genitore la minore lo trascorrerà con il genitore interessato, previa comunicazione all'altro genitore;
Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 e il 26
5 dicembre e il 6 gennaio;
le parti possono concordare periodi di vacanza con nel periodo autunnale/invernale, anche in caso di apertura Per_1 scolastica, non superiori a 7 giorni, sempre previo accordo con l'altro genitore e comunicando il periodo di vacanza con almeno 7 gg di anticipo, anche per vacanze all'estero.
b) I genitori concordano e si danno atto di autorizzare fin d'ora la richiesta di rilascio del passaporto per la minore;
c) Il sig. erserà a titolo di contribuito al mantenimento per Pt_1 la figlia la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre al riconoscimento della propria quota parte degli assegni famigliari alla sig.ra he dunque li percepirà al 100%; CP_1
d) Ai fini della completa ed esaustiva risoluzione di tutte le vicende, anche economiche, tra i genitori, la sig.ra si impegna e si obbliga a CP_1 restituire al sig. la somma di € 168,00 ancora residua dei prestiti Pt_1 illo tempore concessi, che potrà portare a totale definizione attraverso la detrazione della quota del 50% delle spese extra anticipate per Per_1 come fatto finora;
e) Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per i fatti oggetto del presente giudizio;
f) Nulla resta invariato per ciò che attiene le spese straordinarie, per le quali continuerà ad avere effetto il precedente provvedimento;
g) Spese integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Civitavecchia, il 16 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 147 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Santella, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] l'[...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ioppoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.01.2025, ritualmente e tempestivamente notificato
1 unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso che Parte_1 dalla relazione more uxorio con nasceva in data 19.10.2016, Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler modificare le condizioni di affidamento della minore così come già stabilite con precedente ordinanza n. 11915 del 2020, chiedendo il collocamento temporaneo della figlia presso il padre e autorizzando un percorso psicologico in favore della minore, oltre alla disciplina del diritto di visita materno.
A sostegno delle richieste, il ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con la dall'agosto del 2015 CP_1 fino al gennaio del 2018;
- che dalla loro unione è nata la figlia delle parti in data 19.10.2016, Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
- che il Tribunale di Civitavecchia con ordinanza n. 11915/2020 pubblicata il
9.09.2020 ha disciplinato l'affidamento ed il mantenimento della prole alle condizioni ivi stabilite;
- che la ha nel frattempo intrapreso una nuova convivenza con il sig. CP_1
dal quale ha avuto due figli d Controparte_2 Per_2 Per_3
- che la on lavora, percependo ormai da anni contributi statali a sostegno CP_1 del reddito;
- di svolgere attività di NCC presso la Rome Limo rent soc. coop. con qualifica di autista, percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00 per 12 mensilità;
- che con successivo ricorso aveva chiesto al Tribunale una modifica delle condizioni e mantenimento economico dei figli;
- che in detto ricorso venivano illustrate una serie di condotte tenute dalla CP_1 che erano disfunzionali per una crescita sana ed equilibrata della minore;
- che il Tribunale di Civitavecchia con ordinanza n 2561/2023 emessa il 22.02.2023 modificava ancora una volta le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia
Per_1
- che la madre si mostra egocentrica e prevaricatrice, mostrando scarsa cura ed interesse per i bisogni della minore.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. orando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
2 Con memoria difensiva del 3.04.2025 si è costituita in giudizio la resistente che, contestando in toto tutte le deduzioni avanzate dal ricorrente, ha dedotto:
- che il non ha mai accettato la fine della relazione sentimentale, Pt_1 riservando un profondo rancore nei suoi confronti;
- che il ha sempre cercato di relegare la figura materna a figura marginale, Pt_1 limitandone sempre più le frequentazioni con la figlia;
- di essersi sempre dedicata in via esclusiva alla cura ed alla crescita della figlia, nonostante i comportamenti ostruzionistici tenuti dal padre;
- che il oppone sempre ostacoli per ogni decisione che interessa la figlia Pt_1 minore;
- di lavorare saltuariamente facendo le pulizie, per lo più nel periodo estivo;
- di percepire la metà dell'assegno unico per la minore, nonostante quest'ultima sia collocata prevalentemente presso di sé.
Tanto dedotto, la ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento CP_1 esclusivo della minore con collocamento prevalente presso la residenza materna, modifica del regime di frequentazione padre-figlia alle condizioni ivi descritte, e porsi a carico del l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di Pt_1 mantenimento per la prole, oltre al riconoscimento in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico per la minore.
All'udienza del 12.06.2025 compariva solo parte ricorrente, il quale chiedeva a mezzo del suo procuratore termine per il deposito di note scritte contenenti le modifiche del regime di frequentazione intervenute tra le parti ed il Giudice, preso atto, assegnava alle parti i termini di 30 giorni per il deposito di note autorizzate e per le ulteriori repliche, rinviando per la discussione della causa all'udienza del 11 settembre
2025.
Nelle more del procedimento le parti rassegnavano conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 5.08.2025 ed il Giudice, preso atto, disponeva lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare, onerando le parti al deposito di note scritte contenenti l'accordo.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal Giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente
3 procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 147/2025 R.G.A.C., così dispone:
a) continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
e collocata presso la madre nella casa sita in Ladispoli (Rm), Via Roma n. 83,
Lett. A, condotta in locazione ed il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni volta che vorrà previo avviso e accordo con la madre, nel rispetto degli impegni di ambo i genitori e nel preminente rispetto degli impegni ed interessi di Ad ogni buon fine per evitare l'insorgere di questioni Per_1 sulla frequentazione padre-figlia e per garantirne la regolarità, le parti seguiranno il seguente calendario: - durante la settimana il sig. potrà Pt_1 tenere con sé nella giornata del martedì (SOLO QUANDO LA Per_1
MINORE NON HA IL WEEKEND CON IL P'ADRE) prelevandola all'uscita da scuola o presso la dimora materna in caso di chiusura scolastica dalle ore 11.00 e riaccompagnandola a casa alle 21.30, ovvero alle 22.00 durante i periodi di chiusura scolastica, nonchè nella giornata del mercoledì prelevandola personalmente o a mezzo familiare delegato (compagna, nonna, ecc..) all'uscita da scuola o presso la dimora materna in caso di chiusura scolastica dalle ore 11.00 e riaccompagnandola a casa il giovedì alle
21.30 ovvero alle 22.00 durante i periodi di chiusura scolastica;
- fine settimana: a settimane alterne il papà potrà tenere con sé dalle ore Per_1
11.00 alle 22.30 del sabato e dalle ore 11.00 alle ore 22.00 della domenica prelevando, in ambo i giorni, personalmente o a mezzo familiare delegato
(compagna, nonna, ecc..) la minore presso l'abitazione materna e ivi riaccompagnandola al termine di ogni frequentazione. Resta inteso, che qualora, il sig. per ragioni lavorative dovesse avere dei cambi Pt_1 di orario, provvederà a comunicare alla con congruo CP_1 preavviso di almeno 24 ore il differente orario in cui preleverà la minore.
Qualora un evento imprevisto impedisse al padre di poter frequentare la minore nei giorni prestabiliti, lo stesso avrà il diritto di tenere con sé Per_1 in un altro giorno infrasettimanale da concordarsi con l'altro genitore, rispettando comunque la frequenza settimanale di giorni 3 di cui una con il
4 pernotto, nel periodo dal lunedì al venerdì compreso. Tra l'altro, la mamma, in caso di riposo lavorativo del papà il giorno successivo a quello di frequentazione, anche se tale giornata dovesse ricadere nel fine settimane, dovrà garantirgli il pernotto della minore presso di lui, naturalmente il sig. si farà parete diligente nel comunicare con congruo anticipo di Pt_1 almeno 24 ore l'eventuale giornata di riposo. Infine, si chiede di garantire al papà, almeno una volta al mese la possibilità di prelevare prima delle Per_1 ore 11.00 se non anche prima delle 7.00, in occasione di viaggi e/o uscite fuori porta, convenendo l'orario direttamente con la mamma almeno 24 ore prima. I genitori dovranno rendersi parti diligenti nell'interesse di e Per_1 mostrare entrambi flessibilità per le fasce orarie stabilite ed in caso di eventuali ritardi dovranno consentire l'eventuale recupero del tempo in meno trascorso con il genitore interessato, nel solo e preminente interesse della minore. In considerazione di tale collaborazione il genitore collocatario dovrà consentire un orario di rientro più lungo nel caso di occasioni speciali
(matrimoni, compleanni, feste familiari, altre celebrazioni, …) che la bambina trascorrerà insieme al papà, convenendo fin d'ora un orario non inferiore alle 23.00 se la giornata ricade nella domenica ed in periodo di apertura scolastica, viceversa qualora si tratti di periodi di chiusura scolastica o prefestivi almeno entro le 24.00. Anche eventuali cambi di giorno dovranno essere consentiti, preso atto delle esigenze lavorative del sig.
previo avviso. - durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche Pt_1 non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi da giugno a settembre di ogni anno solare, da concordarsi con l'altro genitore con almeno un mese di anticipo;
- durante il periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. - durante il periodo delle festività
Pasquali, ad anni alterni, dal venerdì prima di Pasqua al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì successivo. Il giorno del compleanno della minore i genitori lo trascorreranno insieme con la figlia e solo in ipotesi di disaccordo si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. In occasione del compleanno di ciascun genitore la minore lo trascorrerà con il genitore interessato, previa comunicazione all'altro genitore;
Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 e il 26
5 dicembre e il 6 gennaio;
le parti possono concordare periodi di vacanza con nel periodo autunnale/invernale, anche in caso di apertura Per_1 scolastica, non superiori a 7 giorni, sempre previo accordo con l'altro genitore e comunicando il periodo di vacanza con almeno 7 gg di anticipo, anche per vacanze all'estero.
b) I genitori concordano e si danno atto di autorizzare fin d'ora la richiesta di rilascio del passaporto per la minore;
c) Il sig. erserà a titolo di contribuito al mantenimento per Pt_1 la figlia la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre al riconoscimento della propria quota parte degli assegni famigliari alla sig.ra he dunque li percepirà al 100%; CP_1
d) Ai fini della completa ed esaustiva risoluzione di tutte le vicende, anche economiche, tra i genitori, la sig.ra si impegna e si obbliga a CP_1 restituire al sig. la somma di € 168,00 ancora residua dei prestiti Pt_1 illo tempore concessi, che potrà portare a totale definizione attraverso la detrazione della quota del 50% delle spese extra anticipate per Per_1 come fatto finora;
e) Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per i fatti oggetto del presente giudizio;
f) Nulla resta invariato per ciò che attiene le spese straordinarie, per le quali continuerà ad avere effetto il precedente provvedimento;
g) Spese integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Civitavecchia, il 16 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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