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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2581/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2581/2022 promossa da:
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 22.4.1941, ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura, dall'Avv. Nencini Pietro, indirizzo di posta elettronica certificata:
in unione anche disgiuntamente con l'Avv. Email_1 onica certificata: con Email_2 domicilio eletto presso il loro studio in Colle di Val d'Elsa, via dei Fossi n. 50,
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE E contro
Controparte_2
P.IVA_2 Controparte_2 ttivamente domiciliato in Colle Val d'Elsa Via F.lli Bandie
[...] studio dell'Avv. Michele Cortazzo del foro di Siena che lo rappresenta e difende, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni a mezzo mail e Tel. 0577/924518 parte resistente Email_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito: PARTE ATTRICE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, respinta ogni contraria istanza, eccezione o richiesta, A) Per i vizi e difformità dell'opera in contratto di appalto in tesi e in via principale, accertare pagina 1 di 19 l'esistenza di gravi vizi e difformità nell'opera di cui al contratto di appalto intercorso tra Parte_1
ed per lavorazioni personali su
[...] Controparte_2 scl ampio contratto d'appalto intercorso tra il
e la medesima (fornitura e posa in opera di nuove Controparte_1 CP_2 re quindi la ris detto contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore ovvero accertarne la responsabilità ex art. 1667 e 1669 C.C. e conseguentemente condannare la suddetta alla diretta Controparte_2 Controparte_2 esecuzione delle opere di rimozione delle ringhiere attuali e sostituzione di esse con altre conformi a quanto promesso in contratto. In alternativa, condannare la suddetta convenuta al pagamento della CP_2 somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l dei vizi pari a € 12.359,42 + iva, al netto dei compensi per lavori extra capitolato, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo valutazione equitativa. Il tutto con gli interessi legali dalla data del ricorso (5.2.2021) fino al saldo effettivo. In ipotesi subordinata, laddove l'appaltatore fosse ritenuto carente di legittimazione passiva, condannare il
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, ri Controparte_3 assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, della mala gestione delle lavorazioni private dell'attrice e con esclusione della di lei quota millesimale, al pagamento di € 13.170,00 + iva oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo valutazione equitativa. Il tutto con gli interessi legali dalla data del ricorso (5.2.2021) fino al saldo effettivo. B) Per i danni cagionati dalle infiltrazioni in tesi e in via principale, condannare la convenuta
[...] al risarcimento dei danni patiti dall'attrice Controparte_2 Parte_1
interessi legali dal fatto illecito (5.11.20 ipotesi subordinata, condannare il in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, in solido con o in via esclusiva ex art. 2051 CC al suddetto CP_2 risarcimento, quantificato in € 670,00 + iv si legali dal fatto illecito (5.11.2020) al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, ivi compresa la fase di accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo n. 329/21.
PARTE CONVENUTA Controparte_2
: In via preliminare:
[...]
direttore dei lavori Ing. con studio in Barberino - Tavarnelle via Roma n. 26 CF Persona_1
per la quale chiamata ex art. 269 cpc si chiede comunque autorizzazione per C.F._2 essa al punto b1) ; nel merito: in via preliminare, -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in merito alla domanda principale spiegata verso la e CP_2 la nullità della relazione di consulenza svolta nell'ambito del ricorso ex art.696 –bis c.p.c. p a inammissibilità della domanda. - accertare e dichiarare la decadenza e prescrizione delle relative azioni ex art 1665,( anche per intervenuta accettazione dell'opera) e 1667, e 1669 c.c. e, in ogni caso, respingere la domanda nel merito perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi si ritenga in qualche misura coinvolta la CP_2 condannare il convenuto di Colle di Val d'Elsa via dante Alighieri 14 in persona del Sig. CP_3 [...] re dei lavori Ing. a manlevarla integralmente indenne da og CP_4 Persona_1 ponsabilità e condannare i e l'attrice e/o il resistente al CP_3 pagamento in riconvenzionale della somma di euro 5.500,00 ancora dovuta alla per i lavori CP_2
pagina 2 di 19 di cui al contratto di appalto come da fattura n. 4/2021 che si deposita oltre ai lavori extracapitolato effettuati nella misura che verrà accertata. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali del presente procedimento”. Si deposita, con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, la seguente documentazione: 1) fascicolo Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 – bis c.p.c. notificato;
2) copia fattura non pagata 3) mandato 4) citazione notificata 5) preventivo inviato ad Habita Immobiliare dalla Art. Faber 6) fatture Art. Faber. In via istruttoria si chiede disporsi la rinnovazione della CTU comunque non opponibile al chiamato in causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito a seguito di espletato ATP. la Sig.ra conveniva in giudizio dinanzi alla intestata Curia la società Parte_1 CP_2
per ivi sentirli condannare al risarci
[...] Controparte_3 danni patiti in conseguenza dei lavori di straordinaria manutenzione eseguiti sulle porzioni immobiliari di sua proprietà facenti parte dello stabile sito in Colle di Val d'Elsa,
[...]
. Controparte_1
Deduceva a tal fine :
- di essere proprietaria di due appartamenti per civile abitazione siti in Colle di Val d'Elsa, , identificati il primo al N.C.E.U. del Comune di Controparte_1
Colle d , particella 384, sub. 21, cat. A/2, di consistenza 6 vani, e il secondo al foglio n. 15, particella 384, sub. n. 24, cat. A/2, di consistenza 6,5 vani facenti parte dello stabile condominiale denominato
[...]
, amministrato dal Sig. .che si a Controparte_3 Controparte_4
);
- che gli appartamenti di proprietà della Sig.ra posti al quarto e ultimo Parte_1 piano dello stabile, comprendono anche l'uso esclusivo di due terrazze scoperte che fungono, per la loro parte calpestabile, anche da lastrico solare per le unità immobiliari sottostanti (all. n. 3 fasc. parte attrice);
- che i due lastrici solari sono circondati su tre lati dal canale di gronda condominiale, che raccoglie non solo le acque piovane derivanti dalla pavimentazione dei lastrici, ma anche quelle provenienti dal tetto condominiale coperto da tegole di laterizio, tramite convogliamento delle gronde (all n. 4 fasc. parte attrice);
- che con contratto d'appalto il , dette incarico alla Controparte_3
per lo svolgimento dei lavori Controparte_5 nutenzione straordinaria delle facciate” dell'edificio sito in Colle di Val d'Elsa, (all n. 5 Controparte_1 fascicolo attoreo);
- che il computo metrico dei lavori da eseguire, redatto prevedeva al capitolo n. 33, tra gli altri lavori da eseguire, la “rimozione di parapetti in muratura posti a protezione delle due terrazze all'ultimo piano, comprensivo di calo a terra e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta”;
- che tale ultimo intervento di ristrutturazione era posto interamente a carico della Sig.ra titolare del diritto di uso esclusivo dei lastrici;
Parte_1
- che al cui sopra, il canale di gronda, la cui manutenzione era pagina 3 di 19 stata esclusa dal contratto di appalto perché in buone condizioni, presentava poi delle lacerazioni, prima non esistenti, nella parte della guaina deputata a prevenire infiltrazioni di acqua piovana negli appartamenti sottostanti;
- deduceva ancora che i ripristini della guaina in corrispondenza delle colonne demolite erano eseguiti non a regola dell'arte creando concavità che favorivano il ristagno di acqua (all. n. 9 fascicolo attrice);
- Questi difetti venivano immediatamente contestati da parte della odierna parte attrice tanto da ottenere per il giorno 9.11.2020 un sopralluogo congiunto con gli interessati in occasione del quale veniva constatata tanto la infiltrazione nell'angolo suddetto della camera, quanto, all'altezza del cennato canale di gronda, la presenza di ulteriori lacerazioni nella guaina (all. n. 11 fasc. attore);
- Che l'intervento di ripristino eseguito dalla ditta appaltatrice veniva ritenuto non idoneo alla soluzione del problema, in quanto nei giorni immediatamente successivi, nel medesimo punto dell'appartamento si verificavano nuovamente infiltrazioni di acqua piovana;
- Che in data 24.11.2020, a mezzo comunicazione PEC la Sig.ra inviata Parte_1 al Condominio, in persona dell'Amministratore, alla direzione la ditta
, contestava le nuove infiltrazioni di acqua piovana (all. n. 11); CP_2
- guito di ulteriori richieste dirette ad ottenere una definitiva soluzione del problema, e rimasta vane, la parte attrice con ricorso ex art. 696 bis del 5.2.2021 (all. n. 19) chiedeva al Tribunale di Siena la nomina di un C.T.U. che, in contraddittorio con gli odierni convenuti, accertasse l'esistenza dei difetti lamentati e quantificasse il costo dei lavori necessari per eliminarli;
- Che all'esito dell' espletato ATP veniva accertato che i lavori di posa in opera delle ringhiere perimetrali di entrambi i lastrici solari di uso esclusivo della ricorrente furono eseguiti in maniera difforme dal capitolato e non aderente alla “perfetta regola dell'arte”
- Che l'attrice adiva la già cennata curia al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: A) Per i vizi e difformità dell'opera in contratto di appalto in tesi e in via principale, accertare l'esistenza di gravi vizi e difformità nell'opera di cui al contratto di appalto intercorso tra
[...]
ed Parte_1 Controparte_6 personali su beni proprietà e/o uso esclusivo individuato alla voce 34 del capitolato del più ampio contratto d'appalto intercorso tra il Condominio e la medesima Controparte_1 CP_2
(fornitura e posa in opera di nuove ringhiere rare quindi la r
[...] uddetto contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore ovvero accertarne la responsabilità ex art. 1667 e 1669 C.C. e conseguentemente condannare la suddetta
[...]
alla diretta esecuzione delle opere di ri Controparte_2
n altre conformi a quanto promesso in contratto. In alternativa, condannare la suddetta convenuta al pagamento della somma di denaro CP_2 corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi pari a € 12.359,42 + iva, al netto dei compensi per lavori extra capitolato, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo valutazione equitativa. Il tutto con gli interessi legali dalla data del ricorso (5.2.2021) fino al saldo effettivo. In ipotesi subordinata, laddove pagina 4 di 19 l'appaltatore fosse ritenuto carente di legittimazione passiva, condannare il
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, ri Controparte_3
a conservazione delle cose comuni, della mala gestione delle lavorazioni private dell'attrice e con esclusione della di lei quota millesimale, al pagamento di € 13.170,00 + iva oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo valutazione equitativa. Il tutto con gli interessi legali dalla data del ricorso (5.2.2021) fino al saldo effettivo. B) Per i danni cagionati dalle infiltrazioni in tesi e in via principale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti Controparte_2 dall'attrice con gli interessi legali dal fatto Parte_1 illecito (5.1 o. In ipotesi subordinata, condannare il
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, in Controparte_3 CP_2
o in via esclusiva ex art. 2051 CC al suddetto risarcimento, quantificato in € 670,00 + iva con gli interessi legali dal fatto illecito (5.11.2020) al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, ivi compresa la fase di accertamento tecnico preventivo.”
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, CP_2 formulando domanda riconvenzionale verso il Condominio e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l'Ing. , direttore dei lavori. Persona_1
Nel merito deduceva :
- il difetto di legittimazione attiva quanto alla domanda principale svolta nei confronti della dall'attrice; CP_2
- L'int denza e prescrizione dell'azione ex 1495 c.c, art 1665, art.1667 ed ex art.1669 c.c. anche per intervenuta accettazione dell'opera;
- Comunque la infondatezza della domanda per difetto di ogni responsabilità imputabile all' impresa in ordine ai vizi lamentati ed alla domanda spiegata in giudizio chiedendone, pertanto, il rigetto;
- Spiegava domanda riconvenzionale di pagamento di quanto ancora dovuto alla odierna convenuta.
Concludeva affinchè In via preliminare: spostare la prima udienza e fissare la nuova per consentire la chiamata in causa del direttore dei lavori Ing. con studio in Persona_1
Barberino - Tavarnelle via Roma n. 26 CF le chiamata ex C.F._2 art. 269 cpc si chiede comunque autoriz splicitate in premessa al punto b1) ; nel merito: in via preliminare, -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in merito alla domanda principale spiegata verso la e la nullità CP_2 della relazione di consulenza svolta nell'ambito del ricorso ex c.p.c. per l'intervenuta inammissibilità della domanda. - accertare e dichiarare la decadenza e prescrizione delle relative azioni ex art 1665,( anche per intervenuta accettazione dell'opera) e 1667, e 1669 c.c. e, in ogni caso, respingere la domanda nel merito perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi si ritenga in qualche misura coinvolta la condannare il CP_2
convenuto di Colle di Val d'Elsa via dante Alighieri 14 in persona del Sig. CP_3 [...]
ed il direttore dei lavori Ing. a manlevarla integralme CP_4 Persona_1 ni e qualunque responsabilità e convenzionale l'attrice e/o il pagina 5 di 19 resistente al pagamento in riconvenzionale della somma di euro 5.500,00 CP_3
a alla per i lavori di cui al contratto di appalto come da fattura n. CP_2
4/2021 che si de i lavori extracapitolato effettuati nella misura che verrà accertata. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali del presente procedimento”.
All'udienza del 16.2.2023 il Giudice, rilevato il difetto di notifica al convenuto , CP_3 ordinava in data 8.3.2023 la rinnovazione della stessa entro il 10.4.2023 a par provvedeva alla rinnovazione suddetta in data 21.3.2023.
Negata come da ordinanza del 27.1.23 l'autorizzazione alla convenuta a chiamare il terzo in causa posto che in tema di contratto di appalto il committente può, a sua scelta, citare in giudizio tutti gli eventuali corresponsabili o anche solo uno di essi, per la totalità, veniva dichiarata la contumacia del e assegnato termine a per la notifica CP_3 CP_2 della riconvenzionale al C inviando per la prose all'udienza del 24.10.2023.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito di memorie, con successiva ordinanza del 29.3.2024 venivano ammesse parzialmente le prove orali richieste dalle parti, disponendo l'acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 329/2021 del Tribunale di Siena, rinviando per l'assunzione delle prove all'udienza del 6.6.2024.
All'udienza del 6.6.2024 veniva sentito in sede di interrogatorio formale il Sig. CP_4
, amministratore del , e venivano escussi i testi
[...] CP_3 Tes_1 Tes_2
sui capitoli ammessi.
[...]
All'esito ritenuta matura la causa per la decisione, veniva fissata la udienza cartolare del 13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La causa viene quindi in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 13.12.2024.
Sulla sussistenza legittimazione attiva dell'attrice concorrente a quella del
Controparte_3
Costituiscono, anzitutto, dati incontestati:
- la riconducibilità dei lastrici solari in uso esclusivo dell'attrice, su cui hanno insistito parte dei lavori asseritamente affetti dai vizi lamentati, alle parti comuni degli edifici condominiali, in assenza di allegazione e di prova di una diversa disposizione pattizia, ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
- l'avvenuta stipula del contratto di appalto tra il , e la Controparte_3 ri di Controparte_5
“realizzazione di tutte le opere murarie inerenti la manutenzione straordinaria delle facciate” dell'edificio sito in Colle di Val d'Elsa, che fra le altre prevedeva Controparte_1 espressamente la “rimozione di parapetti i e delle due terrazze all'ultimo piano, comprensivo di calo a terra e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta”; pagina 6 di 19 - la integrale attribuzione del costo di tale ultimo intervento a carico della Sig.ra
[...]
titolare del diritto di uso esclusivo dei lastrici in questione;
Parte_1
Ciò premesso, deve riconoscersi, rispetto alla proposizione delle domande risarcitorie da responsabilità contrattuale spiegate verso l'appaltatore, la sussistenza della legittimazione attiva dell'attrice, nella sua qualità di condomino e di comproprietario delle parti comuni su cui i lavori oggetto di contratto hanno insistito seppur in parte.
Come noto, infatti, configurandosi il come un ente di gestione sfornito di CP_3 personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, qual è l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale (ex multis, Cass. n. 3900/10): in altri termini, la legittimazione ad agire a tutela delle cose comuni – così come quella ad agire per la tutela di crediti derivanti da contratti stipulati dal Condominio in relazione a parti comuni, quale ente di gestione mandatario per conto dei singoli condomini - trae fondamento dall'esercizio dei poteri inerenti al diritto di comproprietà di cui ciascun condomino è titolare, nonché dalla diretta riferibilità ai singoli condomini del contratto stipulato dal nella persona dell'amministratore, quale mandatario.
A ben vedere, anzi, come affermato dal S.C., mentre l'azione extracontrattuale intesa a rimuovere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., i gravi difetti di costruzione dell'edificio può essere esercitata alternativamente dall'amministratore e dai singoli condomini (Cass. n. 18028/10), nell'ipotesi di responsabilità contrattuale del costruttore per vizi riguardanti le parti e i servizi comuni di un edificio condominiale, la legittimazione attiva spetta in prima battuta proprio al “committente”: donde i singoli condomini saranno legittimati a fare valere la garanzia contrattuale, tanto ove diretti contraenti dell'appalto, ancorché nei limiti della quota di spettanza (e in questo caso la legittimazione spetterà loro in via esclusiva, ferma comunque restando la possibilità di una legittimazione c.d. “alternativa” o “sostitutiva” dell'amministratore del condominio soltanto in base ad uno specifico mandato conferitogli dai condomini stessi), quanto (e in questo caso la legittimazione dei singoli si affiancherà a quella del Condominio diretto contraente) laddove, come nell'ipotesi di specie, sia stato lo stesso Condominio, in forza di delibera assembleare autorizzativa, a stipulare il contratto di appalto (Cass. n. 3500/87; Cass. n. 4926/17), dovendosi comunque riferire direttamente ai singoli condomini mandanti l'effetto delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto stipulato dal Condominio ente di gestione (Cass. n. 631/03: “In tema di appalto di lavori condominiali, l'azione di risarcimento ex art. 1668 cod. civ. nei confronti dell'appaltatore per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta e regolare esecuzione, può essere promossa da ciascuno dei condomini, legittimati in proprio ad agire, pur se il contratto sia stato stipulato dall'amministratore”; conf. Cass. n. 17118/06).
Del resto, oltre alle domande risarcitorie relative ai vizi nell'opera afferente alle parti condominiali nel suo uso esclusivo, l'attrice ha altresì spiegato domande volte alla rifusione e al recupero di spese dalla stesse sostenute in proprio, mediante proposizione del procedimento di ATP, per l'accertamento dei vizi e delle relative cause;
e in relazione a tali domande, a fortiori, la sua legittimazione deve ritenersi sussistere non in via alternativa e c.d. “reciproca” con quella condominiale, bensì in via esclusiva, agendo egli non per la pagina 7 di 19 tutela dei beni comuni, ma per la reintegrazione del proprio patrimonio personale.
In ragione dei principi sopra esposti deve essere affermata la legittimazione attiva e concorrente della attrice all'esercizio delle azioni contrattuali derivanti dal contratto di appalto stipulato dal ( rimasto contumace). Controparte_3
Conseguentemente la relativa eccezione deve essere reietta.
Sulle preliminari eccezioni sull'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione ex 1495 c.c, art 1665, art.1667 ed ex art.1669 c.c. anche per intervenuta accettazione dell'opera.
Richiamati i principi sopra cennati quanto alla legittimazione concorrente del condomino a far valere le azioni contrattuali derivanti dal contratto di appalto e conseguentemente anche le relative contestazioni in ordine ai lamentati vizi e/o difetti dell'opera, parte convenuta , ha replicato che il contraente formale ( ndr ) non avesse mai contestato alcun CP_3 vizio della stessa.
In tal modo ha inteso far valere la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c., per mancata tempestiva denuncia degli stessi.
Come noto, infatti, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, ”l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
L'eccezione di decadenza sollevata non è fondata.
In proposito giova, anzitutto, premettere che, per costante giurisprudenza, il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege" (cfr. ex multis, Cass. Civ. 6774/2001).
Tale principio opera, peraltro, anche nel caso in cui, il committente invochi la garanzia al solo fine di paralizzare la pretesa dell'appaltatore di conseguire il pagamento del prezzo e non anche per ottenerne la condanna ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati.
Ciò in quanto il terzo comma dell'art. 1667 c.c. stabilisce che “Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna” i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto pagina 8 di 19 dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr. Cass. Civ. n. 7260/2003).
Ebbene dalla narrazione dei fatti esposta dall'attrice in citazione (sul punto non specificamente contestata dal convenuto)nonché dalle allegazioni documentali complessivamente offerte si ricava che la prima contestazione verbale riguardante le infiltrazioni nell'appartamento locato alla Sig.ra a seguito della quale fu eseguito Pt_2 sopralluogo in presenza dell'amministratore el collaboratore del direttore dei CP_4 lavori Geom. risale al 9.11.2020. Pt_3
Fatto, quest'ultimo, esposto in citazione a pag. 4 e da ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., perché non specificatamente contestato.
Sono documentali poi le successive contestazioni, riguardanti anche la tipologia di ringhiera installata, avvenute tutte a mezzo del legale della stessa attrice nelle date del 24.11.2020, 21.12.2020 e 7.1.2021 indirizzate anche alla società (all. 12, 14 e 16). CP_2
Posto che la comunicazione dei lavori del 26.11.2020, da ritenersi in questa sede come atto equipollente la mera consegna materiale dell'opera, nella quale si richiamavano gli interventi di cui alle C.I.L.A. 620/18, 186/19 e 249/20 ( cfr. doc. 40) è già di per se stessa sufficiente ad escludere che l'opera possa ritenersi terminata nel gennaio 2019, la stessa istruttoria orale ammessa sul punto non ha offerto elementi probatori di segno diverso : i testi CP_4
, amministratore pro tempore del condominio e , hanno co
[...] Tes_1 non ricordare la data esatta della installazione ( cfr verbale udienza del 6.6.24).
Del resto non emergono comunicazioni di “ fine lavori” parziali, anteriori a quella sopra cennata e come tali idonee ad offrire un argomento di prova circa la retrodatazione della consegna materiale dell'opera che comunque resta atto ben diverso dalla “ accettazione” anche tacita della stessa in alcun modo allegata e/o provata dalla stessa ditta appaltatrice.
Ad ogni buon conto il termine inizia a decorre dal momento in cui la parte istante abbia effettiva contezza non solo dei vizi e difetti dell'opera, ma anche delle loro cause.
Si legge in Cass., ordinanza 24486/2017: “In tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, comma 1, c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva individuato, quale “dies a quo” ai fini del decorso del detto termine annuale, quello di deposito, nell'ambito di un giudizio di merito già pendente, della pagina 9 di 19 relazione del consulente tecnico d'ufficio)”.
Nel caso di specie, la piena contezza in particolare delle cause dei vizi e delle responsabilità conseguenti risale alla data di deposito della relazione di ATP del 28.5.22.
Se infatti è vero che i vizi consistenti nelle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento sottostante il lastrico solare erano evidenti, perché visibili a occhio nudo sin dal sopralluogo del novembre del 2020, evidenti non ne erano le cause che lo stesso CTU in sede di ATP ascrive alla non corretta esecuzione a regola dell'arte quanto alla ripresa dell'impermeabilizzazione nei punti nei quali, in precedenza, c'erano i pilastrini in muratura afferenti alla precedente ringhiera in muratura.
Prima dell'accertamento delle cause dei vizi non può decorrere il termine di decadenza, non potendo onerarsi il danneggiato di azioni “alla cieca” nei confronti di tutti i possibili responsabili del danno.
Vieppiù che con specifico riferimento al vizio dedotto circa la diversa e meno resistente tipologia di ringhiera, solo in sede di ATP si sono chiarite le cause ovvero che la diversa lega utilizzata le rendeva meno resistenti nel tempo.
Conseguentemente alcuna decadenza della parte attrice potrebbe giammai essere ipotizzata tenuto conto della documentale presenza di contestazioni sia in corso di lavorazioni sia successivamente alle stesse circa i vizi dedotti le cui cause però possono dirsi compiutamente accertare solo in sede di ATP.
Quanto alla dedotta prescrizione, si richiamano in questa sede le puntuali osservazioni spiegate dalla difesa di parte attrice circa la sospensione dei relativi termini .
Infatti i termini prescrizionali sono rimasti sospesi per un anno e 102 giorni dal 16.2.2021 (data di notifica ricorso per A.T.P.) al 29.5.2022 (data del deposito della relazione del C.T.U.), e per altri 30 giorni dal 7.9.2022 (data di invito alla negoziazione assistita) al 7.10.2022 (spirare del termine di 30 giorni concesso ex lege alle controparti per l'adesione alla procedura). Quindi, tra la chiusura del cantiere (26.11.2020) e l'introduzione della causa (citazione notificata il 10.11.2022), sono validamente trascorsi solo 218 giorni.
Peraltro in materia di sospensione (rectius effetto interruttivo permanente) dei termini di decadenza e di prescrizione è corretto il precedente della Suprema Corte di Cassazione citato dalla difesa attorea che con ordinanza n. 26225 dell'8.9.2023 ha ribadito come l'accertamento tecnico preventivo rientri nella categoria dei giudizi conservativi e pertanto la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943 C.C., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato;
stesso identico principio che la giurisprudenza di merito e di legittimità applica ai procedimenti di mediazione obbligatoria e/o di negoziazione assistita quali condizioni di procedibilità della stessa azione.
Conclusivamente le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla difesa della ditta appaltatrice sono infondate e debbono essere respinte.
pagina 10 di 19 Sull'eccezione di inammissibilità e nullità del ricorso per istruzione preventiva. L'eccezione di cui all'epigrafe del presente paragrafo è infondata.
Il convenuto ha sostenuto l'inammissibilità dell'a.t.p. richiesto ante causam dall'attore, e la conseguente nullità e inutilizzabilità della relazione resa dal CTU, sulla base dei seguenti tre motivi: (i) mancanza del requisito dell'urgenza; (ii) prescrizione e decadenza dei diritti del committente.
In punto di urgenza, si rileva che il procedimento era stato incardinato ai sensi dell'art. 696- bis c.p.c., disposizione applicabile anche «al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696», e dunque anche in assenza del requisito del periculum in mora.
Le questioni preliminari di prescrizione e decadenza attengono il merito, e non ostano dunque, in rito, all'ammissione del procedimento di istruzione preventiva. Correttamente pertanto il procedimento di istruzione preventiva è stato ammesso dal giudice designato.
Previa acquisizione dello stesso, i risultati dell'accertamento sono validamente utilizzabili nel presente giudizio nei confronti del convenuto.
Sul merito delle richieste attoree e sulla responsabilità della sola ditta appaltatrice.
All'accertata legittimazione attiva concorrente della parte attrice, condomina e committente sostanziale, consegue la individuazione della sola ditta appaltatrice quale legittimata passiva a resistere alle azioni contrattuali spiegate.
Circostanza per vero già sostenuta in tesi dalla difesa attorea che ha convenuto in questo giudizio il solo in via subordinata e nella denegata ipotesi Controparte_3 di sussun alveo di una possibile, ma nei fatti esclusa, responsabilità extracontrattuale.
Orbene, rileva in proposito questo Giudice, come la c.t.u. espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. include tutti gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni da effettuarsi nel giudizio di merito.
Invero, alla luce dei principi che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito;
ed infatti è consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato (cfr. Corte Cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997; Cass. 10 settembre 2009, n. 19563).
Quanto al valore probatorio della c.t.u. eseguita nell'ambito dell'A.T.P., la giurisprudenza precisa che gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo - cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose - possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del pagina 11 di 19 processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche (cfr. Cass. 22 marzo 2006, n. 6319; conforme Cass. 22 giugno 2001, n. 8600).
Le prove acquisite e gli accertamenti tecnici compiuti nei suddetti procedimenti, una volta dichiarati ammissibili o inseriti senza contestazione nel successivo giudizio di merito, sono equiparati ai mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio ed hanno, perciò, la loro stessa efficacia probatoria.
Inoltre è stato precisato che una relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte (e, dunque, anche in relazione alla causa del danno) se essa sia stata ritualmente acquisita al giudizio (Cass. 3 agosto 2000, n. 10201).
Ne consegue che è corretto acquisire nel presente giudizio la c.t.u. espletata dal Geom. nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e di considerarne probanti i Persona_2 risultati nel presente giudizio di merito.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU ( cfr Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017).
Si richiama dunque come il CTU abbia riscontrato la presenza delle difformità e dei vizi lamentati dal committente sostanziale ( ndr condomino).
In particolare quanto alla conformità dei lavori di fornitura e posa in opera delle ringhiere perimetrali di entrambi i lastrici solari di uso esclusivo della attrice sia rispetto al contratto di appalto sia rispetto alla regola dell'arte richiesta, il CTU, ha evidenziato con ragionamento immune di vizi fattuali e logici, come all'art. 34 dello stesso venga sommariamente descritta la ringhiera “ringhiere in acciaio zincate a caldo da installare all'ultimo piano, del tutto similari a quelle istallate nei balconi… omissis … La zicatura a caldo della ringhiera dovrà essere effettuata dopo qualsiasi foratura e/o saldatura… Dalle verifiche effettuate emerge che le ringhiere dei due lastrici sono state realizzate utilizzando profilati di acciaio preventivamente zincati elettroliticamente (processo comunemente chiamato zincatura a freddo). I tratti di ringhiera sono stati assemblati in officina secondo le esigenze del caso mediante tagli e saldature varie, per poi essere istallati in cantiere. Le varie saldature eseguite, per l'assemblaggio dei pezzi di ringhiera, non sono zincate e risultano già aggredite dalla ruggine. La ringhiera risulta esser poi stata modificata in altezza, aggiungendo sulla sua sommità un profilato scatolare “da arredo” avente la funzione di corrimano. Molto probabilmente la ringhiera oggi presente è stata verniciata sul posto. Preme evidenziare che senza l'integrazione del corrimano, la ringhiera non avrebbe avuto l'altezza minima di ml. 1,00 prevista dal D.M. n. 236 del 14.6.1989..” (
pagina 12 di 19 ATP in atti).
Infatti si è osservato come la zincatura elettrolitica ha ordinariamente uno spessore di alcuni micron (µm) ed è un tipo di finitura utilizzata per proteggere i metalli dalla corrosione. Quest'ultima è suggerita per elementi metallici di piccole dimensioni e non risulta particolarmente idonea per materiali esposti ad ambienti esterni e umidi.
Diversamente, la zincatura a caldo, per immersione, viene considerata una delle migliori protezioni del metallo contro le aggressioni degli agenti atmosferici.
Laddove, dunque, l'appaltatore realizzi un'opera viziata, per essere esonerato da responsabilità deve provare non solo di aver seguito le direttive vincolanti del committente relative a scelte tecniche o realizzative, ma altresì di averlo avvertito delle conseguenze che l'errata scelta progettuale o la direttiva impartitagli avrebbe potuto comportare.
Nemmeno l'eventuale approvazione della variante scelta dall'impresa potrebbe esimere da responsabilità, mancando ogni allegazione e prova del fatto che l'appaltatore avesse rappresentato al condominio i rischi della soluzione prescelta.
L'impresa è infatti tenuta a realizzare il manufatto secondo la diligenza propria del professionista esperto del settore e risponde dei vizi e difetti verificatisi per negligenza imprudenza e imperizia.
All'appaltatore è richiesto di svolgere la sua prestazione con un livello di diligenza
“qualificato” (art. 1176 comma 2 cod. civ.), che è ben più elevato rispetto a quello medio del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, cod. civ.) e la sua responsabilità sussiste anche per le ipotesi di prestazioni eseguite sulla base del progetto elaborato da terzi o di direttive tecniche impostegli dal committente.
La giurisprudenza ha affermato che nel caso in cui sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde comunque dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e la cui correzione rientra nella sua prestazione (Cass. sentenza 1981/2016; Cass., sentenza 27143/2017).
I principi giurisprudenziali sopra richiamati non si applicano qualora il committente, reso edotto dallo stesso appaltatore delle carenze od errori del progetto, chieda all'appaltatore di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore ad un "nudus minister", ossia un mero esecutore, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass., ordinanza n. 27143/2017; Cass., sentenza n. 28233/2017, secondo cui l'ambito di applicazione dell'art. 1669 cod. civ. si estende al costruttore che non abbia agito - nella realizzazione dell'edificio – come nudus minister, per non aver provato di aver segnalato al progettista e al direttore dei lavori gli eventuali vizi del progetto o la necessità di variazioni. In argomento, v. anche Cass., ordinanza n. 29212/2017).
Tuttavia, occorre che l'appaltatore abbia segnalato al committente i rischi che la soluzione tecnica comportava. Si legga quanto a quest'ultimo punto Cass., ordinanza n. 17819/2021, che in parte motiva ha così statuito: “(…) Ritiene il collegio che, prima di esaminare le proposte pagina 13 di 19 censure, se opportuno operare una premessa di carattere generale sull'inquadramento del contratto di appalto, con particolare evidenziazione delle obbligazioni che scaturiscono dalla sua conclusione. Si osserva come non sia discutibile che nell'obbligazione principale dell'appaltatore sia compresa, dal punto di vista contenutistico, ogni attività finalizzata a raggiungere lo scopo del contratto. In questa generale dimensione elemento essenziale di tale obbligazione diviene la funzione di responsabilità, dovendo, in ogni caso, l'esecuzione dell'opera essere giuridicamente ascritta all'appaltatore nella fase organizzativa, che non può, però, prescindere dall'esercizio di una posizione di controllo e di direzione sull'attività dell'apparato imprenditoriale. Poiché la prestazione dell'appaltatore si risolve nell'adempimento di un'obbligazione di risultato, egli è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, rispondendo per le imperfezioni o i vizi dell'opera, di cui deve garantire l'assenza. Il contenuto dell'obbligazione dell'assuntore dell'appalto è delineato, innanzitutto, dalla previsioni contrattuali che descrivono e specificano l'oggetto commissionato. Ma oltre alla regolamentazione contrattuale, l'appaltatore deve conformarsi, nell'attuare l'opera affidatagli, alle regole d'arte, ossia alle conoscenze tecnico scientifiche di settore, ai principi tecnici e agli usi che presiedono all'esecuzione nel momento storico e nel luogo di cui l'opera deve essere realizzata. Le regole tecniche riguardano, principalmente, la sicurezza, la stabilità e l'utilizzabilità dell'opera, ma possono concernere anche l'aspetto estetico. E' importante porre in risalto che il rispetto di tali regole prescinde da una specifica previsione del contratto e deriva direttamente dal canone della diligenza, cui l'assuntore deve adeguarsi alla stregua della natura dell'attività esercitata. La qualità di imprenditore dell'appaltatore e l'elevato tasso tecnico della prestazione alla quale è obbligato gli impongono di adottare una particolare perizia in fase esecutiva. Non si ricade, dunque, nella diligenza dell'uomo medio, richiedendosi all'assuntore un'attenzione notevole, tale da esigere l'adeguamento ad un modello di diligenza professionale del buon appaltatore nel soddisfare le utilità connesse alla funzione esplicitata nel contratto. Atteso che dalla natura del contratto di appalto - che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguire a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche - discende il principio secondo cui l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto, con le conseguenza che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d'arte. All'appaltatore competono le scelte delle tecniche realizzative, anche in ragione delle proprie opzioni gestionali e produttive. Può, peraltro, accadere che le regole dell'arte siano in contrasto con le specifiche previsioni contrattuali;
tale potenziale conflitto impone all'appaltatore di segnalare al committente l'attività che il rispetto delle suddette regole imporrebbe, rispetto alla diversa pattuizione contrattuale vigente. All'esito di tale segnalazione, il committente potrebbe acconsentire ai correttivi suggeriti dall'assuntore, oppure insistere nel pretendere l'adeguamento alle prescrizioni negoziali. In ogni caso, la responsabilità dell'assuntore è esclusa solo ove abbia assolto al compito di informare circa l'emergenza di siffatta contrapposizione (…)”.
Sotto tale profilo l'onere di allegazione e di prova non può dirsi raggiunto ad opera della ditta sub appaltatrice neppure per il tramite delle dichiarazioni del teste che alla Tes_1 udienza del 6.6.24 che ebbe a dichiarare che << Parlando con l'amministrate e con la CP_4 ditta siamo arrivati alla conclusione di fare questa ringhiera zincata a fredd on c'era CP_2 necessità di farla a caldo;
abbiamo deciso di farla a freddo per la tempistica e per concludere prima i lavori. Inoltre, il secondo motivo per cui siamo arrivati a questa decisione è che la ringhiera zincata a caldo ha un tubo più sottile che si poteva piegare nel corso della zincatura con il rischio che era da buttare via >>.
pagina 14 di 19 Invero da dette dichiarazioni non emerge il alcun modo che l'allora amministratore pro tempore fosse stato adeguatamente informato dei rischi connessi all'utilizzo di una ringhiera con zincatura a freddo anziché a caldo, men che meno che egli abbia dato espressa autorizzazione alla installazione di un prodotto diverso da quello pattuito in contratto.
Il teste afferma solo che fu proposta una soluzione diversa sia per consentite di ridurre i tempi di consegna dell'opera sia per ottenere un opus più resistente;
circostanza tale ultima smentita proprio in sede tecnica dall'ausiliare del Tribunale in sede di ATP.
Ebbene nell'ipotesi de quo si tratta solo di una rappresentazione di una diversa soluzione realizzativa ed esecutiva dell'opera come esattamente equipollente a quella prevista in capitolato;
conseguentemente, questa, più che un autorizzazione ad eseguire un opera tecnicamente diversa altri non è che mera acquiescenza del committente ad una soluzione tecnica alternativa proposta dall'appaltatore per la quale ,tale ultimo, mantiene la posizione di soggetto dotato di alta competenza tecnica e conseguentemente responsabile in ipotesi di sua errata scelta e/o esecuzione.
Quanto al lamentato danneggiamento della impermeabilizzazione del canale di gronda perimetrale disposto su tre lati del lastrico solare di uso esclusivo della ricorrente posto su lato sud-est del fabbricato nel corso dei lavori di posa in opera della ringhiera in metallo, l'ausiliare del Tribunale ha accertato quanto di seguito sarà esposto.
L'impermeabilizzazione dell'aggetto di gronda del quale trattasi, risulta esser costituita da una guaina elastomero bituminosa con finitura superficiale in lamina di rame.
Al momento del sopralluogo si è constatato che gran parte dell' aggetto di gronda” è stato superficialmente verniciato a pennello con materiale impermeabilizzante di colore grigio (vedi foto allegate). Sulla guaina impermeabilizzante verniciata sono evidenti toppe, abrasioni e avvallamenti. Riguardo alle toppe ed alle abrasioni lo scrivente, a causa della mancanza di adeguata, esaustiva specifica documentazione, non può affermare, che siano stati causate dai lavori di posa in opera delle ringhiere, anche se quanto rilevato è compatibile. Gli avvallamenti rinvenuti sull'aggetto di gronda sono verosimilmente riferibili alla ripresa dell'impermeabilizzazione nei punti nei quali, in precedenza, c'erano i pilastrini in muratura afferenti alla precedente ringhiera in muratura. Tali avvallamenti denotano un'imperfetta esecuzione dei lavori risalenti alle fasi di rimozione della vecchia ringhiera in muratura ed ai successivi ripristini..” ( cfr ATP in atti).
Seguendo il principio “del più probabile che non” la non corretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione all'altezza degli incavi destinati ad alloggiare la nuova installazione della ringhiera contrattualmente pattuita è stata poi causa delle infiltrazioni di acqua piovana che, dal suddetto canale di gronda, si sono propagate nell'appartamento di proprietà della ricorrente.
Si osserva che “ Tale convincimento è corroborato dal fatto che successivamente alla recente verniciatura impermeabilizzante della gronda, le infiltrazioni non si sono più manifestate. Né durante, né successivamente alle copiose e prolungate piogge avvenute durante le operazioni peritali d'Ufficio (dal giorno 1 al giorno 20 del maggio 2021)... quindi “A parere dello scrivente si rendono necessari lavori di ripristino del soffitto della camera da letto della Ricorrente danneggiata dalle pregresse infiltrazioni. Per ragioni di omogeneità di cromatismo” ( ATP in atti).
pagina 15 di 19 Orbene solo con riferimento a tale ultimo aspetto può ravvisarsi la gravità del vizio dedotto da parte attrice posto che il ristagno di acque in un'area circoscritta della pavimentazione in prossimità del canale di gronda, incide sulla funzionalità del manufatto (come del resto pare suggerire il CTU nella sua relazione).
Come rilevato in più occasioni dal S.C., rientrano tra le ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive conseguenti ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che ne alterino in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione, ancorché riguardanti non parti essenziali della stessa (e dunque inidonei a determinarne la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, e che siano eliminabili soltanto con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, ossia mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici oppure mediante opere di integrazione e/ mantenimento in efficienza di impianti tecnologici installati. (ex multis, Cass. n. 8140/04; Cass. n. 11740/03; Cass. n. 84/13; n. 20644/13: “in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che (…) incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura”).
Sennonché, la domanda di risoluzione contrattuale proposta in via alternativa a quella di esatto adempimento ad opera della difesa attorea non può comunque trovare accoglimento dovendosi aver riguardo all'opera complessivamente dedotta in contratto che, tenuto conto delle difformità e dei vizi sopra accertati, non risulta aver raggiunto il requisito della “ sarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
La natura e la entità dei vizi come sopra accertati, tutti aventi derivazione causale dalla installazione di una diversa ringhiera e dal mancato ed adeguato processo di impermeabilizzazione all'altezza dei pilastri che la sorreggono escludono, per le ragioni già sopra dette, qualsivoglia responsabilità anche concorrente del Controparte_3 non essendo emerso alcuna ipotesi di “ appalto a regìa”.
[...]
Conseguentemente le domande contrattuali e risarcitorie spiegate dalla difesa attorea nei suoi confronti devono essere reiette.
Sulle domande di condanna al pagamento del saldo residuo avanzate dalla impresa appaltatrice sull'eccezione di inadempimento sollevata dalla codomina attrice.
L'impresa appaltatrice ha chiesto la condanna del condominio e/o della condomina al pagamento dell'ultima fattura, emessa per la somma residua ancora dovuta per i lavori svolti nonché per i lavori extra capitolato da questa ultima richiesti.
La domanda di pagamento dell'ultima tranche di dei lavori effettuati deve essere respinta, potendo trovare sede solo la compensazione tra il maggior importo della posta risarcitoria col minor importo dei lavori extra capitolato per come accertati dal CTU.
La condomina committente sostanziale ha sollevato eccezione di inadempimento e la stessa pagina 16 di 19 va accolta in relazione all'accertato inadempimento della ditta appaltatrice in quanto essa non appare contraria a buona fede avuto riguardo al criterio di elaborazione giurisprudenziale della proporzionalità tra la spesa da sostenere per rimediare ai vizi e difetti dell'opera e quella ancora da corrispondere.
Si legga sul punto Cass., ordinanza n. 26365/2013: “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione”.
Sulle pronunce di condanna e sul quantum.
Accertata come sopra la insussistenza dei requisiti a che parte attrice possa chiedere la risoluzione del contratto di appalto, per mero dovere di completezza motivazionale, deve essere dichiarata la inammissibilità della alternativa, ma subordinata domanda, di esatto adempimento ostandovi l'espressa previsione di cui all'art. 1453 comma 2 c.c., ultimo periodo.
Ferma ed impregiudicata la fondatezza della tutela risarcitoria in forma generica di cui all'art. 1453 comma 1 c.p.c., la relazione di CTU ha per le varie ipotesi quantificato i costi ritenuti necessari alla eliminazione dei vizi ed al ristoro dei danni patiti in conseguenza delle accertate infiltrazioni nell'appartamento di proprietà di parte attrice come sopra individuato.
Ebbene con riferimento alla posa in opera di una ringhiera diversa da quella prevista in contratto, l'ausiliare del giudice ha formulato due diverse ipotesi tese a ricercare il minor costo di intervento: la prima deputata alla totale rimozione di quella esistente, la seconda tesa ad intervenire sul manufatto installato si da renderlo conforme.
Vista la sostanziale identità di costi, si ritiene equo individuare quale minor costo per la eliminazione dei vizi quello indicato quale soluzione B per complessivi € = € 13.160 imponibili.
Quanto ai costi necessari per ovviare alle infiltrazioni propagatesi dal canale di gronda sul soffitto della camera dell'appartamento sottostante il lastrico solare, il CTU ha stimato gli oneri di ripristino in complessivi € 670,00 imponibili .
Alla complessiva somma di cui sopra debbono essere detratti in compensazione € 810,58 imponibili per lavori extra capitolato accertati dal CTU in sede di ATP come importo congruo quanto al ripristino in più punti della complanarità di porzione della pavimentazione del lastrico solare soprastante il subalterno catastale n. 21.
Sulla base di quanto sopra si è detto, la ditta appaltatrice va condannata a rifondere alla parte attrice la complessiva somma di € 13.019,42 oltre IVA.
pagina 17 di 19 Sull'importo suddetto decorrono interessi dalla data di ATP sino al saldo.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice le spese dell'accertamento tecnico preventivo e quelle del giudizio di merito vanno poste a carico dell'appaltatrice la cui soccombenza è preponderante.
Alla liquidazione si provvede come da dispositivo in base alle vigenti tariffe forensi (Dm 147/22) ed al valore della causa.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di a.t.p. vanno poste interamente a carico della convenuta ditta appaltatrice per aver dato causa all'incombente istruttorio attraverso il proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
Conseguentemente, non essendone controversa l'anticipazione, va condannata alla loro refusione in favore dell'appellante principale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la legittimazione attiva della parte attrice ed individuata la conseguente legittimazione passiva a resistere alle promosse azioni contrattuali della sola ditta appaltatrice convenuta , Condanna la TE convenuta rrispondere alla TE parte attric ui in motivazione la Parte_1 complessiva s già compensati gli importi extra capitolato, oltre ancora interessi dal dì del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo sino al saldo.
Respinge le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta
[...]
., già disposta la compensazione dei TE capitolato.
Accoglie l'eccezione ex art. 1460 c.c. avanzata dalla parte attrice e per l'effetto dichiara nulla essere più dovuto alla , per i titoli TE per cui è causa, già compens lato.
Condanna altresì la parte convenuta TE
, a rimborsare alla parte attrice le
[...]
di merito, che si liquidano, secondo parametri non superiori a quelli medi, nel modo che segue:
- € 2.134,16 per spese già corrisposte quanto in favore del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
- € 145,20 per spese esenti, € 1.170,00 per onorari, relativi alla fase di istruzione preventiva pagina 18 di 19 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
- € 264,00 per spese esenti, € 3500,00 per onorari relativi alla fase di merito oltre i.v.a., c.p.a, e 15% spese generali.
Siena, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2581/2022 promossa da:
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 22.4.1941, ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura, dall'Avv. Nencini Pietro, indirizzo di posta elettronica certificata:
in unione anche disgiuntamente con l'Avv. Email_1 onica certificata: con Email_2 domicilio eletto presso il loro studio in Colle di Val d'Elsa, via dei Fossi n. 50,
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE E contro
Controparte_2
P.IVA_2 Controparte_2 ttivamente domiciliato in Colle Val d'Elsa Via F.lli Bandie
[...] studio dell'Avv. Michele Cortazzo del foro di Siena che lo rappresenta e difende, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni a mezzo mail e Tel. 0577/924518 parte resistente Email_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito: PARTE ATTRICE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, respinta ogni contraria istanza, eccezione o richiesta, A) Per i vizi e difformità dell'opera in contratto di appalto in tesi e in via principale, accertare pagina 1 di 19 l'esistenza di gravi vizi e difformità nell'opera di cui al contratto di appalto intercorso tra Parte_1
ed per lavorazioni personali su
[...] Controparte_2 scl ampio contratto d'appalto intercorso tra il
e la medesima (fornitura e posa in opera di nuove Controparte_1 CP_2 re quindi la ris detto contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore ovvero accertarne la responsabilità ex art. 1667 e 1669 C.C. e conseguentemente condannare la suddetta alla diretta Controparte_2 Controparte_2 esecuzione delle opere di rimozione delle ringhiere attuali e sostituzione di esse con altre conformi a quanto promesso in contratto. In alternativa, condannare la suddetta convenuta al pagamento della CP_2 somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l dei vizi pari a € 12.359,42 + iva, al netto dei compensi per lavori extra capitolato, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo valutazione equitativa. Il tutto con gli interessi legali dalla data del ricorso (5.2.2021) fino al saldo effettivo. In ipotesi subordinata, laddove l'appaltatore fosse ritenuto carente di legittimazione passiva, condannare il
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, ri Controparte_3 assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, della mala gestione delle lavorazioni private dell'attrice e con esclusione della di lei quota millesimale, al pagamento di € 13.170,00 + iva oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo valutazione equitativa. Il tutto con gli interessi legali dalla data del ricorso (5.2.2021) fino al saldo effettivo. B) Per i danni cagionati dalle infiltrazioni in tesi e in via principale, condannare la convenuta
[...] al risarcimento dei danni patiti dall'attrice Controparte_2 Parte_1
interessi legali dal fatto illecito (5.11.20 ipotesi subordinata, condannare il in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, in solido con o in via esclusiva ex art. 2051 CC al suddetto CP_2 risarcimento, quantificato in € 670,00 + iv si legali dal fatto illecito (5.11.2020) al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, ivi compresa la fase di accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo n. 329/21.
PARTE CONVENUTA Controparte_2
: In via preliminare:
[...]
direttore dei lavori Ing. con studio in Barberino - Tavarnelle via Roma n. 26 CF Persona_1
per la quale chiamata ex art. 269 cpc si chiede comunque autorizzazione per C.F._2 essa al punto b1) ; nel merito: in via preliminare, -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in merito alla domanda principale spiegata verso la e CP_2 la nullità della relazione di consulenza svolta nell'ambito del ricorso ex art.696 –bis c.p.c. p a inammissibilità della domanda. - accertare e dichiarare la decadenza e prescrizione delle relative azioni ex art 1665,( anche per intervenuta accettazione dell'opera) e 1667, e 1669 c.c. e, in ogni caso, respingere la domanda nel merito perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi si ritenga in qualche misura coinvolta la CP_2 condannare il convenuto di Colle di Val d'Elsa via dante Alighieri 14 in persona del Sig. CP_3 [...] re dei lavori Ing. a manlevarla integralmente indenne da og CP_4 Persona_1 ponsabilità e condannare i e l'attrice e/o il resistente al CP_3 pagamento in riconvenzionale della somma di euro 5.500,00 ancora dovuta alla per i lavori CP_2
pagina 2 di 19 di cui al contratto di appalto come da fattura n. 4/2021 che si deposita oltre ai lavori extracapitolato effettuati nella misura che verrà accertata. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali del presente procedimento”. Si deposita, con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, la seguente documentazione: 1) fascicolo Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 – bis c.p.c. notificato;
2) copia fattura non pagata 3) mandato 4) citazione notificata 5) preventivo inviato ad Habita Immobiliare dalla Art. Faber 6) fatture Art. Faber. In via istruttoria si chiede disporsi la rinnovazione della CTU comunque non opponibile al chiamato in causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito a seguito di espletato ATP. la Sig.ra conveniva in giudizio dinanzi alla intestata Curia la società Parte_1 CP_2
per ivi sentirli condannare al risarci
[...] Controparte_3 danni patiti in conseguenza dei lavori di straordinaria manutenzione eseguiti sulle porzioni immobiliari di sua proprietà facenti parte dello stabile sito in Colle di Val d'Elsa,
[...]
. Controparte_1
Deduceva a tal fine :
- di essere proprietaria di due appartamenti per civile abitazione siti in Colle di Val d'Elsa, , identificati il primo al N.C.E.U. del Comune di Controparte_1
Colle d , particella 384, sub. 21, cat. A/2, di consistenza 6 vani, e il secondo al foglio n. 15, particella 384, sub. n. 24, cat. A/2, di consistenza 6,5 vani facenti parte dello stabile condominiale denominato
[...]
, amministrato dal Sig. .che si a Controparte_3 Controparte_4
);
- che gli appartamenti di proprietà della Sig.ra posti al quarto e ultimo Parte_1 piano dello stabile, comprendono anche l'uso esclusivo di due terrazze scoperte che fungono, per la loro parte calpestabile, anche da lastrico solare per le unità immobiliari sottostanti (all. n. 3 fasc. parte attrice);
- che i due lastrici solari sono circondati su tre lati dal canale di gronda condominiale, che raccoglie non solo le acque piovane derivanti dalla pavimentazione dei lastrici, ma anche quelle provenienti dal tetto condominiale coperto da tegole di laterizio, tramite convogliamento delle gronde (all n. 4 fasc. parte attrice);
- che con contratto d'appalto il , dette incarico alla Controparte_3
per lo svolgimento dei lavori Controparte_5 nutenzione straordinaria delle facciate” dell'edificio sito in Colle di Val d'Elsa, (all n. 5 Controparte_1 fascicolo attoreo);
- che il computo metrico dei lavori da eseguire, redatto prevedeva al capitolo n. 33, tra gli altri lavori da eseguire, la “rimozione di parapetti in muratura posti a protezione delle due terrazze all'ultimo piano, comprensivo di calo a terra e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta”;
- che tale ultimo intervento di ristrutturazione era posto interamente a carico della Sig.ra titolare del diritto di uso esclusivo dei lastrici;
Parte_1
- che al cui sopra, il canale di gronda, la cui manutenzione era pagina 3 di 19 stata esclusa dal contratto di appalto perché in buone condizioni, presentava poi delle lacerazioni, prima non esistenti, nella parte della guaina deputata a prevenire infiltrazioni di acqua piovana negli appartamenti sottostanti;
- deduceva ancora che i ripristini della guaina in corrispondenza delle colonne demolite erano eseguiti non a regola dell'arte creando concavità che favorivano il ristagno di acqua (all. n. 9 fascicolo attrice);
- Questi difetti venivano immediatamente contestati da parte della odierna parte attrice tanto da ottenere per il giorno 9.11.2020 un sopralluogo congiunto con gli interessati in occasione del quale veniva constatata tanto la infiltrazione nell'angolo suddetto della camera, quanto, all'altezza del cennato canale di gronda, la presenza di ulteriori lacerazioni nella guaina (all. n. 11 fasc. attore);
- Che l'intervento di ripristino eseguito dalla ditta appaltatrice veniva ritenuto non idoneo alla soluzione del problema, in quanto nei giorni immediatamente successivi, nel medesimo punto dell'appartamento si verificavano nuovamente infiltrazioni di acqua piovana;
- Che in data 24.11.2020, a mezzo comunicazione PEC la Sig.ra inviata Parte_1 al Condominio, in persona dell'Amministratore, alla direzione la ditta
, contestava le nuove infiltrazioni di acqua piovana (all. n. 11); CP_2
- guito di ulteriori richieste dirette ad ottenere una definitiva soluzione del problema, e rimasta vane, la parte attrice con ricorso ex art. 696 bis del 5.2.2021 (all. n. 19) chiedeva al Tribunale di Siena la nomina di un C.T.U. che, in contraddittorio con gli odierni convenuti, accertasse l'esistenza dei difetti lamentati e quantificasse il costo dei lavori necessari per eliminarli;
- Che all'esito dell' espletato ATP veniva accertato che i lavori di posa in opera delle ringhiere perimetrali di entrambi i lastrici solari di uso esclusivo della ricorrente furono eseguiti in maniera difforme dal capitolato e non aderente alla “perfetta regola dell'arte”
- Che l'attrice adiva la già cennata curia al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: A) Per i vizi e difformità dell'opera in contratto di appalto in tesi e in via principale, accertare l'esistenza di gravi vizi e difformità nell'opera di cui al contratto di appalto intercorso tra
[...]
ed Parte_1 Controparte_6 personali su beni proprietà e/o uso esclusivo individuato alla voce 34 del capitolato del più ampio contratto d'appalto intercorso tra il Condominio e la medesima Controparte_1 CP_2
(fornitura e posa in opera di nuove ringhiere rare quindi la r
[...] uddetto contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore ovvero accertarne la responsabilità ex art. 1667 e 1669 C.C. e conseguentemente condannare la suddetta
[...]
alla diretta esecuzione delle opere di ri Controparte_2
n altre conformi a quanto promesso in contratto. In alternativa, condannare la suddetta convenuta al pagamento della somma di denaro CP_2 corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi pari a € 12.359,42 + iva, al netto dei compensi per lavori extra capitolato, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo valutazione equitativa. Il tutto con gli interessi legali dalla data del ricorso (5.2.2021) fino al saldo effettivo. In ipotesi subordinata, laddove pagina 4 di 19 l'appaltatore fosse ritenuto carente di legittimazione passiva, condannare il
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, ri Controparte_3
a conservazione delle cose comuni, della mala gestione delle lavorazioni private dell'attrice e con esclusione della di lei quota millesimale, al pagamento di € 13.170,00 + iva oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo valutazione equitativa. Il tutto con gli interessi legali dalla data del ricorso (5.2.2021) fino al saldo effettivo. B) Per i danni cagionati dalle infiltrazioni in tesi e in via principale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti Controparte_2 dall'attrice con gli interessi legali dal fatto Parte_1 illecito (5.1 o. In ipotesi subordinata, condannare il
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, in Controparte_3 CP_2
o in via esclusiva ex art. 2051 CC al suddetto risarcimento, quantificato in € 670,00 + iva con gli interessi legali dal fatto illecito (5.11.2020) al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, ivi compresa la fase di accertamento tecnico preventivo.”
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, CP_2 formulando domanda riconvenzionale verso il Condominio e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l'Ing. , direttore dei lavori. Persona_1
Nel merito deduceva :
- il difetto di legittimazione attiva quanto alla domanda principale svolta nei confronti della dall'attrice; CP_2
- L'int denza e prescrizione dell'azione ex 1495 c.c, art 1665, art.1667 ed ex art.1669 c.c. anche per intervenuta accettazione dell'opera;
- Comunque la infondatezza della domanda per difetto di ogni responsabilità imputabile all' impresa in ordine ai vizi lamentati ed alla domanda spiegata in giudizio chiedendone, pertanto, il rigetto;
- Spiegava domanda riconvenzionale di pagamento di quanto ancora dovuto alla odierna convenuta.
Concludeva affinchè In via preliminare: spostare la prima udienza e fissare la nuova per consentire la chiamata in causa del direttore dei lavori Ing. con studio in Persona_1
Barberino - Tavarnelle via Roma n. 26 CF le chiamata ex C.F._2 art. 269 cpc si chiede comunque autoriz splicitate in premessa al punto b1) ; nel merito: in via preliminare, -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in merito alla domanda principale spiegata verso la e la nullità CP_2 della relazione di consulenza svolta nell'ambito del ricorso ex c.p.c. per l'intervenuta inammissibilità della domanda. - accertare e dichiarare la decadenza e prescrizione delle relative azioni ex art 1665,( anche per intervenuta accettazione dell'opera) e 1667, e 1669 c.c. e, in ogni caso, respingere la domanda nel merito perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi si ritenga in qualche misura coinvolta la condannare il CP_2
convenuto di Colle di Val d'Elsa via dante Alighieri 14 in persona del Sig. CP_3 [...]
ed il direttore dei lavori Ing. a manlevarla integralme CP_4 Persona_1 ni e qualunque responsabilità e convenzionale l'attrice e/o il pagina 5 di 19 resistente al pagamento in riconvenzionale della somma di euro 5.500,00 CP_3
a alla per i lavori di cui al contratto di appalto come da fattura n. CP_2
4/2021 che si de i lavori extracapitolato effettuati nella misura che verrà accertata. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali del presente procedimento”.
All'udienza del 16.2.2023 il Giudice, rilevato il difetto di notifica al convenuto , CP_3 ordinava in data 8.3.2023 la rinnovazione della stessa entro il 10.4.2023 a par provvedeva alla rinnovazione suddetta in data 21.3.2023.
Negata come da ordinanza del 27.1.23 l'autorizzazione alla convenuta a chiamare il terzo in causa posto che in tema di contratto di appalto il committente può, a sua scelta, citare in giudizio tutti gli eventuali corresponsabili o anche solo uno di essi, per la totalità, veniva dichiarata la contumacia del e assegnato termine a per la notifica CP_3 CP_2 della riconvenzionale al C inviando per la prose all'udienza del 24.10.2023.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito di memorie, con successiva ordinanza del 29.3.2024 venivano ammesse parzialmente le prove orali richieste dalle parti, disponendo l'acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 329/2021 del Tribunale di Siena, rinviando per l'assunzione delle prove all'udienza del 6.6.2024.
All'udienza del 6.6.2024 veniva sentito in sede di interrogatorio formale il Sig. CP_4
, amministratore del , e venivano escussi i testi
[...] CP_3 Tes_1 Tes_2
sui capitoli ammessi.
[...]
All'esito ritenuta matura la causa per la decisione, veniva fissata la udienza cartolare del 13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La causa viene quindi in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 13.12.2024.
Sulla sussistenza legittimazione attiva dell'attrice concorrente a quella del
Controparte_3
Costituiscono, anzitutto, dati incontestati:
- la riconducibilità dei lastrici solari in uso esclusivo dell'attrice, su cui hanno insistito parte dei lavori asseritamente affetti dai vizi lamentati, alle parti comuni degli edifici condominiali, in assenza di allegazione e di prova di una diversa disposizione pattizia, ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
- l'avvenuta stipula del contratto di appalto tra il , e la Controparte_3 ri di Controparte_5
“realizzazione di tutte le opere murarie inerenti la manutenzione straordinaria delle facciate” dell'edificio sito in Colle di Val d'Elsa, che fra le altre prevedeva Controparte_1 espressamente la “rimozione di parapetti i e delle due terrazze all'ultimo piano, comprensivo di calo a terra e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta”; pagina 6 di 19 - la integrale attribuzione del costo di tale ultimo intervento a carico della Sig.ra
[...]
titolare del diritto di uso esclusivo dei lastrici in questione;
Parte_1
Ciò premesso, deve riconoscersi, rispetto alla proposizione delle domande risarcitorie da responsabilità contrattuale spiegate verso l'appaltatore, la sussistenza della legittimazione attiva dell'attrice, nella sua qualità di condomino e di comproprietario delle parti comuni su cui i lavori oggetto di contratto hanno insistito seppur in parte.
Come noto, infatti, configurandosi il come un ente di gestione sfornito di CP_3 personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, qual è l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale (ex multis, Cass. n. 3900/10): in altri termini, la legittimazione ad agire a tutela delle cose comuni – così come quella ad agire per la tutela di crediti derivanti da contratti stipulati dal Condominio in relazione a parti comuni, quale ente di gestione mandatario per conto dei singoli condomini - trae fondamento dall'esercizio dei poteri inerenti al diritto di comproprietà di cui ciascun condomino è titolare, nonché dalla diretta riferibilità ai singoli condomini del contratto stipulato dal nella persona dell'amministratore, quale mandatario.
A ben vedere, anzi, come affermato dal S.C., mentre l'azione extracontrattuale intesa a rimuovere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., i gravi difetti di costruzione dell'edificio può essere esercitata alternativamente dall'amministratore e dai singoli condomini (Cass. n. 18028/10), nell'ipotesi di responsabilità contrattuale del costruttore per vizi riguardanti le parti e i servizi comuni di un edificio condominiale, la legittimazione attiva spetta in prima battuta proprio al “committente”: donde i singoli condomini saranno legittimati a fare valere la garanzia contrattuale, tanto ove diretti contraenti dell'appalto, ancorché nei limiti della quota di spettanza (e in questo caso la legittimazione spetterà loro in via esclusiva, ferma comunque restando la possibilità di una legittimazione c.d. “alternativa” o “sostitutiva” dell'amministratore del condominio soltanto in base ad uno specifico mandato conferitogli dai condomini stessi), quanto (e in questo caso la legittimazione dei singoli si affiancherà a quella del Condominio diretto contraente) laddove, come nell'ipotesi di specie, sia stato lo stesso Condominio, in forza di delibera assembleare autorizzativa, a stipulare il contratto di appalto (Cass. n. 3500/87; Cass. n. 4926/17), dovendosi comunque riferire direttamente ai singoli condomini mandanti l'effetto delle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto stipulato dal Condominio ente di gestione (Cass. n. 631/03: “In tema di appalto di lavori condominiali, l'azione di risarcimento ex art. 1668 cod. civ. nei confronti dell'appaltatore per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta e regolare esecuzione, può essere promossa da ciascuno dei condomini, legittimati in proprio ad agire, pur se il contratto sia stato stipulato dall'amministratore”; conf. Cass. n. 17118/06).
Del resto, oltre alle domande risarcitorie relative ai vizi nell'opera afferente alle parti condominiali nel suo uso esclusivo, l'attrice ha altresì spiegato domande volte alla rifusione e al recupero di spese dalla stesse sostenute in proprio, mediante proposizione del procedimento di ATP, per l'accertamento dei vizi e delle relative cause;
e in relazione a tali domande, a fortiori, la sua legittimazione deve ritenersi sussistere non in via alternativa e c.d. “reciproca” con quella condominiale, bensì in via esclusiva, agendo egli non per la pagina 7 di 19 tutela dei beni comuni, ma per la reintegrazione del proprio patrimonio personale.
In ragione dei principi sopra esposti deve essere affermata la legittimazione attiva e concorrente della attrice all'esercizio delle azioni contrattuali derivanti dal contratto di appalto stipulato dal ( rimasto contumace). Controparte_3
Conseguentemente la relativa eccezione deve essere reietta.
Sulle preliminari eccezioni sull'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione ex 1495 c.c, art 1665, art.1667 ed ex art.1669 c.c. anche per intervenuta accettazione dell'opera.
Richiamati i principi sopra cennati quanto alla legittimazione concorrente del condomino a far valere le azioni contrattuali derivanti dal contratto di appalto e conseguentemente anche le relative contestazioni in ordine ai lamentati vizi e/o difetti dell'opera, parte convenuta , ha replicato che il contraente formale ( ndr ) non avesse mai contestato alcun CP_3 vizio della stessa.
In tal modo ha inteso far valere la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c., per mancata tempestiva denuncia degli stessi.
Come noto, infatti, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, ”l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
L'eccezione di decadenza sollevata non è fondata.
In proposito giova, anzitutto, premettere che, per costante giurisprudenza, il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege" (cfr. ex multis, Cass. Civ. 6774/2001).
Tale principio opera, peraltro, anche nel caso in cui, il committente invochi la garanzia al solo fine di paralizzare la pretesa dell'appaltatore di conseguire il pagamento del prezzo e non anche per ottenerne la condanna ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati.
Ciò in quanto il terzo comma dell'art. 1667 c.c. stabilisce che “Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna” i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto pagina 8 di 19 dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica".
Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr. Cass. Civ. n. 7260/2003).
Ebbene dalla narrazione dei fatti esposta dall'attrice in citazione (sul punto non specificamente contestata dal convenuto)nonché dalle allegazioni documentali complessivamente offerte si ricava che la prima contestazione verbale riguardante le infiltrazioni nell'appartamento locato alla Sig.ra a seguito della quale fu eseguito Pt_2 sopralluogo in presenza dell'amministratore el collaboratore del direttore dei CP_4 lavori Geom. risale al 9.11.2020. Pt_3
Fatto, quest'ultimo, esposto in citazione a pag. 4 e da ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., perché non specificatamente contestato.
Sono documentali poi le successive contestazioni, riguardanti anche la tipologia di ringhiera installata, avvenute tutte a mezzo del legale della stessa attrice nelle date del 24.11.2020, 21.12.2020 e 7.1.2021 indirizzate anche alla società (all. 12, 14 e 16). CP_2
Posto che la comunicazione dei lavori del 26.11.2020, da ritenersi in questa sede come atto equipollente la mera consegna materiale dell'opera, nella quale si richiamavano gli interventi di cui alle C.I.L.A. 620/18, 186/19 e 249/20 ( cfr. doc. 40) è già di per se stessa sufficiente ad escludere che l'opera possa ritenersi terminata nel gennaio 2019, la stessa istruttoria orale ammessa sul punto non ha offerto elementi probatori di segno diverso : i testi CP_4
, amministratore pro tempore del condominio e , hanno co
[...] Tes_1 non ricordare la data esatta della installazione ( cfr verbale udienza del 6.6.24).
Del resto non emergono comunicazioni di “ fine lavori” parziali, anteriori a quella sopra cennata e come tali idonee ad offrire un argomento di prova circa la retrodatazione della consegna materiale dell'opera che comunque resta atto ben diverso dalla “ accettazione” anche tacita della stessa in alcun modo allegata e/o provata dalla stessa ditta appaltatrice.
Ad ogni buon conto il termine inizia a decorre dal momento in cui la parte istante abbia effettiva contezza non solo dei vizi e difetti dell'opera, ma anche delle loro cause.
Si legge in Cass., ordinanza 24486/2017: “In tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, comma 1, c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva individuato, quale “dies a quo” ai fini del decorso del detto termine annuale, quello di deposito, nell'ambito di un giudizio di merito già pendente, della pagina 9 di 19 relazione del consulente tecnico d'ufficio)”.
Nel caso di specie, la piena contezza in particolare delle cause dei vizi e delle responsabilità conseguenti risale alla data di deposito della relazione di ATP del 28.5.22.
Se infatti è vero che i vizi consistenti nelle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento sottostante il lastrico solare erano evidenti, perché visibili a occhio nudo sin dal sopralluogo del novembre del 2020, evidenti non ne erano le cause che lo stesso CTU in sede di ATP ascrive alla non corretta esecuzione a regola dell'arte quanto alla ripresa dell'impermeabilizzazione nei punti nei quali, in precedenza, c'erano i pilastrini in muratura afferenti alla precedente ringhiera in muratura.
Prima dell'accertamento delle cause dei vizi non può decorrere il termine di decadenza, non potendo onerarsi il danneggiato di azioni “alla cieca” nei confronti di tutti i possibili responsabili del danno.
Vieppiù che con specifico riferimento al vizio dedotto circa la diversa e meno resistente tipologia di ringhiera, solo in sede di ATP si sono chiarite le cause ovvero che la diversa lega utilizzata le rendeva meno resistenti nel tempo.
Conseguentemente alcuna decadenza della parte attrice potrebbe giammai essere ipotizzata tenuto conto della documentale presenza di contestazioni sia in corso di lavorazioni sia successivamente alle stesse circa i vizi dedotti le cui cause però possono dirsi compiutamente accertare solo in sede di ATP.
Quanto alla dedotta prescrizione, si richiamano in questa sede le puntuali osservazioni spiegate dalla difesa di parte attrice circa la sospensione dei relativi termini .
Infatti i termini prescrizionali sono rimasti sospesi per un anno e 102 giorni dal 16.2.2021 (data di notifica ricorso per A.T.P.) al 29.5.2022 (data del deposito della relazione del C.T.U.), e per altri 30 giorni dal 7.9.2022 (data di invito alla negoziazione assistita) al 7.10.2022 (spirare del termine di 30 giorni concesso ex lege alle controparti per l'adesione alla procedura). Quindi, tra la chiusura del cantiere (26.11.2020) e l'introduzione della causa (citazione notificata il 10.11.2022), sono validamente trascorsi solo 218 giorni.
Peraltro in materia di sospensione (rectius effetto interruttivo permanente) dei termini di decadenza e di prescrizione è corretto il precedente della Suprema Corte di Cassazione citato dalla difesa attorea che con ordinanza n. 26225 dell'8.9.2023 ha ribadito come l'accertamento tecnico preventivo rientri nella categoria dei giudizi conservativi e pertanto la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943 C.C., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato;
stesso identico principio che la giurisprudenza di merito e di legittimità applica ai procedimenti di mediazione obbligatoria e/o di negoziazione assistita quali condizioni di procedibilità della stessa azione.
Conclusivamente le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla difesa della ditta appaltatrice sono infondate e debbono essere respinte.
pagina 10 di 19 Sull'eccezione di inammissibilità e nullità del ricorso per istruzione preventiva. L'eccezione di cui all'epigrafe del presente paragrafo è infondata.
Il convenuto ha sostenuto l'inammissibilità dell'a.t.p. richiesto ante causam dall'attore, e la conseguente nullità e inutilizzabilità della relazione resa dal CTU, sulla base dei seguenti tre motivi: (i) mancanza del requisito dell'urgenza; (ii) prescrizione e decadenza dei diritti del committente.
In punto di urgenza, si rileva che il procedimento era stato incardinato ai sensi dell'art. 696- bis c.p.c., disposizione applicabile anche «al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696», e dunque anche in assenza del requisito del periculum in mora.
Le questioni preliminari di prescrizione e decadenza attengono il merito, e non ostano dunque, in rito, all'ammissione del procedimento di istruzione preventiva. Correttamente pertanto il procedimento di istruzione preventiva è stato ammesso dal giudice designato.
Previa acquisizione dello stesso, i risultati dell'accertamento sono validamente utilizzabili nel presente giudizio nei confronti del convenuto.
Sul merito delle richieste attoree e sulla responsabilità della sola ditta appaltatrice.
All'accertata legittimazione attiva concorrente della parte attrice, condomina e committente sostanziale, consegue la individuazione della sola ditta appaltatrice quale legittimata passiva a resistere alle azioni contrattuali spiegate.
Circostanza per vero già sostenuta in tesi dalla difesa attorea che ha convenuto in questo giudizio il solo in via subordinata e nella denegata ipotesi Controparte_3 di sussun alveo di una possibile, ma nei fatti esclusa, responsabilità extracontrattuale.
Orbene, rileva in proposito questo Giudice, come la c.t.u. espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. include tutti gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni da effettuarsi nel giudizio di merito.
Invero, alla luce dei principi che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito;
ed infatti è consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato (cfr. Corte Cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997; Cass. 10 settembre 2009, n. 19563).
Quanto al valore probatorio della c.t.u. eseguita nell'ambito dell'A.T.P., la giurisprudenza precisa che gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo - cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose - possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del pagina 11 di 19 processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche (cfr. Cass. 22 marzo 2006, n. 6319; conforme Cass. 22 giugno 2001, n. 8600).
Le prove acquisite e gli accertamenti tecnici compiuti nei suddetti procedimenti, una volta dichiarati ammissibili o inseriti senza contestazione nel successivo giudizio di merito, sono equiparati ai mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio ed hanno, perciò, la loro stessa efficacia probatoria.
Inoltre è stato precisato che una relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte (e, dunque, anche in relazione alla causa del danno) se essa sia stata ritualmente acquisita al giudizio (Cass. 3 agosto 2000, n. 10201).
Ne consegue che è corretto acquisire nel presente giudizio la c.t.u. espletata dal Geom. nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e di considerarne probanti i Persona_2 risultati nel presente giudizio di merito.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU ( cfr Sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017).
Si richiama dunque come il CTU abbia riscontrato la presenza delle difformità e dei vizi lamentati dal committente sostanziale ( ndr condomino).
In particolare quanto alla conformità dei lavori di fornitura e posa in opera delle ringhiere perimetrali di entrambi i lastrici solari di uso esclusivo della attrice sia rispetto al contratto di appalto sia rispetto alla regola dell'arte richiesta, il CTU, ha evidenziato con ragionamento immune di vizi fattuali e logici, come all'art. 34 dello stesso venga sommariamente descritta la ringhiera “ringhiere in acciaio zincate a caldo da installare all'ultimo piano, del tutto similari a quelle istallate nei balconi… omissis … La zicatura a caldo della ringhiera dovrà essere effettuata dopo qualsiasi foratura e/o saldatura… Dalle verifiche effettuate emerge che le ringhiere dei due lastrici sono state realizzate utilizzando profilati di acciaio preventivamente zincati elettroliticamente (processo comunemente chiamato zincatura a freddo). I tratti di ringhiera sono stati assemblati in officina secondo le esigenze del caso mediante tagli e saldature varie, per poi essere istallati in cantiere. Le varie saldature eseguite, per l'assemblaggio dei pezzi di ringhiera, non sono zincate e risultano già aggredite dalla ruggine. La ringhiera risulta esser poi stata modificata in altezza, aggiungendo sulla sua sommità un profilato scatolare “da arredo” avente la funzione di corrimano. Molto probabilmente la ringhiera oggi presente è stata verniciata sul posto. Preme evidenziare che senza l'integrazione del corrimano, la ringhiera non avrebbe avuto l'altezza minima di ml. 1,00 prevista dal D.M. n. 236 del 14.6.1989..” (
pagina 12 di 19 ATP in atti).
Infatti si è osservato come la zincatura elettrolitica ha ordinariamente uno spessore di alcuni micron (µm) ed è un tipo di finitura utilizzata per proteggere i metalli dalla corrosione. Quest'ultima è suggerita per elementi metallici di piccole dimensioni e non risulta particolarmente idonea per materiali esposti ad ambienti esterni e umidi.
Diversamente, la zincatura a caldo, per immersione, viene considerata una delle migliori protezioni del metallo contro le aggressioni degli agenti atmosferici.
Laddove, dunque, l'appaltatore realizzi un'opera viziata, per essere esonerato da responsabilità deve provare non solo di aver seguito le direttive vincolanti del committente relative a scelte tecniche o realizzative, ma altresì di averlo avvertito delle conseguenze che l'errata scelta progettuale o la direttiva impartitagli avrebbe potuto comportare.
Nemmeno l'eventuale approvazione della variante scelta dall'impresa potrebbe esimere da responsabilità, mancando ogni allegazione e prova del fatto che l'appaltatore avesse rappresentato al condominio i rischi della soluzione prescelta.
L'impresa è infatti tenuta a realizzare il manufatto secondo la diligenza propria del professionista esperto del settore e risponde dei vizi e difetti verificatisi per negligenza imprudenza e imperizia.
All'appaltatore è richiesto di svolgere la sua prestazione con un livello di diligenza
“qualificato” (art. 1176 comma 2 cod. civ.), che è ben più elevato rispetto a quello medio del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, cod. civ.) e la sua responsabilità sussiste anche per le ipotesi di prestazioni eseguite sulla base del progetto elaborato da terzi o di direttive tecniche impostegli dal committente.
La giurisprudenza ha affermato che nel caso in cui sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde comunque dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e la cui correzione rientra nella sua prestazione (Cass. sentenza 1981/2016; Cass., sentenza 27143/2017).
I principi giurisprudenziali sopra richiamati non si applicano qualora il committente, reso edotto dallo stesso appaltatore delle carenze od errori del progetto, chieda all'appaltatore di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore ad un "nudus minister", ossia un mero esecutore, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass., ordinanza n. 27143/2017; Cass., sentenza n. 28233/2017, secondo cui l'ambito di applicazione dell'art. 1669 cod. civ. si estende al costruttore che non abbia agito - nella realizzazione dell'edificio – come nudus minister, per non aver provato di aver segnalato al progettista e al direttore dei lavori gli eventuali vizi del progetto o la necessità di variazioni. In argomento, v. anche Cass., ordinanza n. 29212/2017).
Tuttavia, occorre che l'appaltatore abbia segnalato al committente i rischi che la soluzione tecnica comportava. Si legga quanto a quest'ultimo punto Cass., ordinanza n. 17819/2021, che in parte motiva ha così statuito: “(…) Ritiene il collegio che, prima di esaminare le proposte pagina 13 di 19 censure, se opportuno operare una premessa di carattere generale sull'inquadramento del contratto di appalto, con particolare evidenziazione delle obbligazioni che scaturiscono dalla sua conclusione. Si osserva come non sia discutibile che nell'obbligazione principale dell'appaltatore sia compresa, dal punto di vista contenutistico, ogni attività finalizzata a raggiungere lo scopo del contratto. In questa generale dimensione elemento essenziale di tale obbligazione diviene la funzione di responsabilità, dovendo, in ogni caso, l'esecuzione dell'opera essere giuridicamente ascritta all'appaltatore nella fase organizzativa, che non può, però, prescindere dall'esercizio di una posizione di controllo e di direzione sull'attività dell'apparato imprenditoriale. Poiché la prestazione dell'appaltatore si risolve nell'adempimento di un'obbligazione di risultato, egli è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, rispondendo per le imperfezioni o i vizi dell'opera, di cui deve garantire l'assenza. Il contenuto dell'obbligazione dell'assuntore dell'appalto è delineato, innanzitutto, dalla previsioni contrattuali che descrivono e specificano l'oggetto commissionato. Ma oltre alla regolamentazione contrattuale, l'appaltatore deve conformarsi, nell'attuare l'opera affidatagli, alle regole d'arte, ossia alle conoscenze tecnico scientifiche di settore, ai principi tecnici e agli usi che presiedono all'esecuzione nel momento storico e nel luogo di cui l'opera deve essere realizzata. Le regole tecniche riguardano, principalmente, la sicurezza, la stabilità e l'utilizzabilità dell'opera, ma possono concernere anche l'aspetto estetico. E' importante porre in risalto che il rispetto di tali regole prescinde da una specifica previsione del contratto e deriva direttamente dal canone della diligenza, cui l'assuntore deve adeguarsi alla stregua della natura dell'attività esercitata. La qualità di imprenditore dell'appaltatore e l'elevato tasso tecnico della prestazione alla quale è obbligato gli impongono di adottare una particolare perizia in fase esecutiva. Non si ricade, dunque, nella diligenza dell'uomo medio, richiedendosi all'assuntore un'attenzione notevole, tale da esigere l'adeguamento ad un modello di diligenza professionale del buon appaltatore nel soddisfare le utilità connesse alla funzione esplicitata nel contratto. Atteso che dalla natura del contratto di appalto - che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguire a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche - discende il principio secondo cui l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto, con le conseguenza che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d'arte. All'appaltatore competono le scelte delle tecniche realizzative, anche in ragione delle proprie opzioni gestionali e produttive. Può, peraltro, accadere che le regole dell'arte siano in contrasto con le specifiche previsioni contrattuali;
tale potenziale conflitto impone all'appaltatore di segnalare al committente l'attività che il rispetto delle suddette regole imporrebbe, rispetto alla diversa pattuizione contrattuale vigente. All'esito di tale segnalazione, il committente potrebbe acconsentire ai correttivi suggeriti dall'assuntore, oppure insistere nel pretendere l'adeguamento alle prescrizioni negoziali. In ogni caso, la responsabilità dell'assuntore è esclusa solo ove abbia assolto al compito di informare circa l'emergenza di siffatta contrapposizione (…)”.
Sotto tale profilo l'onere di allegazione e di prova non può dirsi raggiunto ad opera della ditta sub appaltatrice neppure per il tramite delle dichiarazioni del teste che alla Tes_1 udienza del 6.6.24 che ebbe a dichiarare che << Parlando con l'amministrate e con la CP_4 ditta siamo arrivati alla conclusione di fare questa ringhiera zincata a fredd on c'era CP_2 necessità di farla a caldo;
abbiamo deciso di farla a freddo per la tempistica e per concludere prima i lavori. Inoltre, il secondo motivo per cui siamo arrivati a questa decisione è che la ringhiera zincata a caldo ha un tubo più sottile che si poteva piegare nel corso della zincatura con il rischio che era da buttare via >>.
pagina 14 di 19 Invero da dette dichiarazioni non emerge il alcun modo che l'allora amministratore pro tempore fosse stato adeguatamente informato dei rischi connessi all'utilizzo di una ringhiera con zincatura a freddo anziché a caldo, men che meno che egli abbia dato espressa autorizzazione alla installazione di un prodotto diverso da quello pattuito in contratto.
Il teste afferma solo che fu proposta una soluzione diversa sia per consentite di ridurre i tempi di consegna dell'opera sia per ottenere un opus più resistente;
circostanza tale ultima smentita proprio in sede tecnica dall'ausiliare del Tribunale in sede di ATP.
Ebbene nell'ipotesi de quo si tratta solo di una rappresentazione di una diversa soluzione realizzativa ed esecutiva dell'opera come esattamente equipollente a quella prevista in capitolato;
conseguentemente, questa, più che un autorizzazione ad eseguire un opera tecnicamente diversa altri non è che mera acquiescenza del committente ad una soluzione tecnica alternativa proposta dall'appaltatore per la quale ,tale ultimo, mantiene la posizione di soggetto dotato di alta competenza tecnica e conseguentemente responsabile in ipotesi di sua errata scelta e/o esecuzione.
Quanto al lamentato danneggiamento della impermeabilizzazione del canale di gronda perimetrale disposto su tre lati del lastrico solare di uso esclusivo della ricorrente posto su lato sud-est del fabbricato nel corso dei lavori di posa in opera della ringhiera in metallo, l'ausiliare del Tribunale ha accertato quanto di seguito sarà esposto.
L'impermeabilizzazione dell'aggetto di gronda del quale trattasi, risulta esser costituita da una guaina elastomero bituminosa con finitura superficiale in lamina di rame.
Al momento del sopralluogo si è constatato che gran parte dell' aggetto di gronda” è stato superficialmente verniciato a pennello con materiale impermeabilizzante di colore grigio (vedi foto allegate). Sulla guaina impermeabilizzante verniciata sono evidenti toppe, abrasioni e avvallamenti. Riguardo alle toppe ed alle abrasioni lo scrivente, a causa della mancanza di adeguata, esaustiva specifica documentazione, non può affermare, che siano stati causate dai lavori di posa in opera delle ringhiere, anche se quanto rilevato è compatibile. Gli avvallamenti rinvenuti sull'aggetto di gronda sono verosimilmente riferibili alla ripresa dell'impermeabilizzazione nei punti nei quali, in precedenza, c'erano i pilastrini in muratura afferenti alla precedente ringhiera in muratura. Tali avvallamenti denotano un'imperfetta esecuzione dei lavori risalenti alle fasi di rimozione della vecchia ringhiera in muratura ed ai successivi ripristini..” ( cfr ATP in atti).
Seguendo il principio “del più probabile che non” la non corretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione all'altezza degli incavi destinati ad alloggiare la nuova installazione della ringhiera contrattualmente pattuita è stata poi causa delle infiltrazioni di acqua piovana che, dal suddetto canale di gronda, si sono propagate nell'appartamento di proprietà della ricorrente.
Si osserva che “ Tale convincimento è corroborato dal fatto che successivamente alla recente verniciatura impermeabilizzante della gronda, le infiltrazioni non si sono più manifestate. Né durante, né successivamente alle copiose e prolungate piogge avvenute durante le operazioni peritali d'Ufficio (dal giorno 1 al giorno 20 del maggio 2021)... quindi “A parere dello scrivente si rendono necessari lavori di ripristino del soffitto della camera da letto della Ricorrente danneggiata dalle pregresse infiltrazioni. Per ragioni di omogeneità di cromatismo” ( ATP in atti).
pagina 15 di 19 Orbene solo con riferimento a tale ultimo aspetto può ravvisarsi la gravità del vizio dedotto da parte attrice posto che il ristagno di acque in un'area circoscritta della pavimentazione in prossimità del canale di gronda, incide sulla funzionalità del manufatto (come del resto pare suggerire il CTU nella sua relazione).
Come rilevato in più occasioni dal S.C., rientrano tra le ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive conseguenti ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che ne alterino in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione, ancorché riguardanti non parti essenziali della stessa (e dunque inidonei a determinarne la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, e che siano eliminabili soltanto con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, ossia mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici oppure mediante opere di integrazione e/ mantenimento in efficienza di impianti tecnologici installati. (ex multis, Cass. n. 8140/04; Cass. n. 11740/03; Cass. n. 84/13; n. 20644/13: “in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che (…) incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura”).
Sennonché, la domanda di risoluzione contrattuale proposta in via alternativa a quella di esatto adempimento ad opera della difesa attorea non può comunque trovare accoglimento dovendosi aver riguardo all'opera complessivamente dedotta in contratto che, tenuto conto delle difformità e dei vizi sopra accertati, non risulta aver raggiunto il requisito della “ sarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
La natura e la entità dei vizi come sopra accertati, tutti aventi derivazione causale dalla installazione di una diversa ringhiera e dal mancato ed adeguato processo di impermeabilizzazione all'altezza dei pilastri che la sorreggono escludono, per le ragioni già sopra dette, qualsivoglia responsabilità anche concorrente del Controparte_3 non essendo emerso alcuna ipotesi di “ appalto a regìa”.
[...]
Conseguentemente le domande contrattuali e risarcitorie spiegate dalla difesa attorea nei suoi confronti devono essere reiette.
Sulle domande di condanna al pagamento del saldo residuo avanzate dalla impresa appaltatrice sull'eccezione di inadempimento sollevata dalla codomina attrice.
L'impresa appaltatrice ha chiesto la condanna del condominio e/o della condomina al pagamento dell'ultima fattura, emessa per la somma residua ancora dovuta per i lavori svolti nonché per i lavori extra capitolato da questa ultima richiesti.
La domanda di pagamento dell'ultima tranche di dei lavori effettuati deve essere respinta, potendo trovare sede solo la compensazione tra il maggior importo della posta risarcitoria col minor importo dei lavori extra capitolato per come accertati dal CTU.
La condomina committente sostanziale ha sollevato eccezione di inadempimento e la stessa pagina 16 di 19 va accolta in relazione all'accertato inadempimento della ditta appaltatrice in quanto essa non appare contraria a buona fede avuto riguardo al criterio di elaborazione giurisprudenziale della proporzionalità tra la spesa da sostenere per rimediare ai vizi e difetti dell'opera e quella ancora da corrispondere.
Si legga sul punto Cass., ordinanza n. 26365/2013: “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione”.
Sulle pronunce di condanna e sul quantum.
Accertata come sopra la insussistenza dei requisiti a che parte attrice possa chiedere la risoluzione del contratto di appalto, per mero dovere di completezza motivazionale, deve essere dichiarata la inammissibilità della alternativa, ma subordinata domanda, di esatto adempimento ostandovi l'espressa previsione di cui all'art. 1453 comma 2 c.c., ultimo periodo.
Ferma ed impregiudicata la fondatezza della tutela risarcitoria in forma generica di cui all'art. 1453 comma 1 c.p.c., la relazione di CTU ha per le varie ipotesi quantificato i costi ritenuti necessari alla eliminazione dei vizi ed al ristoro dei danni patiti in conseguenza delle accertate infiltrazioni nell'appartamento di proprietà di parte attrice come sopra individuato.
Ebbene con riferimento alla posa in opera di una ringhiera diversa da quella prevista in contratto, l'ausiliare del giudice ha formulato due diverse ipotesi tese a ricercare il minor costo di intervento: la prima deputata alla totale rimozione di quella esistente, la seconda tesa ad intervenire sul manufatto installato si da renderlo conforme.
Vista la sostanziale identità di costi, si ritiene equo individuare quale minor costo per la eliminazione dei vizi quello indicato quale soluzione B per complessivi € = € 13.160 imponibili.
Quanto ai costi necessari per ovviare alle infiltrazioni propagatesi dal canale di gronda sul soffitto della camera dell'appartamento sottostante il lastrico solare, il CTU ha stimato gli oneri di ripristino in complessivi € 670,00 imponibili .
Alla complessiva somma di cui sopra debbono essere detratti in compensazione € 810,58 imponibili per lavori extra capitolato accertati dal CTU in sede di ATP come importo congruo quanto al ripristino in più punti della complanarità di porzione della pavimentazione del lastrico solare soprastante il subalterno catastale n. 21.
Sulla base di quanto sopra si è detto, la ditta appaltatrice va condannata a rifondere alla parte attrice la complessiva somma di € 13.019,42 oltre IVA.
pagina 17 di 19 Sull'importo suddetto decorrono interessi dalla data di ATP sino al saldo.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice le spese dell'accertamento tecnico preventivo e quelle del giudizio di merito vanno poste a carico dell'appaltatrice la cui soccombenza è preponderante.
Alla liquidazione si provvede come da dispositivo in base alle vigenti tariffe forensi (Dm 147/22) ed al valore della causa.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di a.t.p. vanno poste interamente a carico della convenuta ditta appaltatrice per aver dato causa all'incombente istruttorio attraverso il proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
Conseguentemente, non essendone controversa l'anticipazione, va condannata alla loro refusione in favore dell'appellante principale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la legittimazione attiva della parte attrice ed individuata la conseguente legittimazione passiva a resistere alle promosse azioni contrattuali della sola ditta appaltatrice convenuta , Condanna la TE convenuta rrispondere alla TE parte attric ui in motivazione la Parte_1 complessiva s già compensati gli importi extra capitolato, oltre ancora interessi dal dì del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo sino al saldo.
Respinge le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta
[...]
., già disposta la compensazione dei TE capitolato.
Accoglie l'eccezione ex art. 1460 c.c. avanzata dalla parte attrice e per l'effetto dichiara nulla essere più dovuto alla , per i titoli TE per cui è causa, già compens lato.
Condanna altresì la parte convenuta TE
, a rimborsare alla parte attrice le
[...]
di merito, che si liquidano, secondo parametri non superiori a quelli medi, nel modo che segue:
- € 2.134,16 per spese già corrisposte quanto in favore del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
- € 145,20 per spese esenti, € 1.170,00 per onorari, relativi alla fase di istruzione preventiva pagina 18 di 19 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
- € 264,00 per spese esenti, € 3500,00 per onorari relativi alla fase di merito oltre i.v.a., c.p.a, e 15% spese generali.
Siena, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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