Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2025, proposto da
Echoes S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto, in data 1.04.2025, del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella parte in cui, in relazione al progetto di ricerca e sviluppo concernente “Tecnologie Elettriche e Radar per SAPR Autonomi (TERSA)”, è stata rideterminata l'agevolazione originariamente accordata alla ECHOES S.r.l., concedendo un contributo finale alla spesa per €. 131.740,42 anziché quello originario pari ad €. 248.857,75, e, per conseguenza, determinando a carico della stessa società ricorrente un importo da restituire per €. 92.231,56;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i provvedimenti del Soggetto OR, rappresentati dalla tabella di riepilogo della concessione di agevolazioni di cui al “decreto di concessione definitiva” ricevuta il 20.05.2025;
- nonché delle n. 2 note/richieste di restituzione, rispettivamente, al contributo alla spesa FCS pari ad €. 73.785,25 ed al contributo alla spesa TOSCANA pari ad €. 18.446,32, notificate il 26.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ND UC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La società ricorrente, Echoes S.r.l. (di seguito solo “Echoes”) espone che:
- a) è società di ingegneria italiana, fondata nell’anno 2015, specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi e sottosistemi radar innovativi, sia hardware che software;
- b) date le previsioni del decreto dell’allora Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) del 24 maggio 2017 (Accordi per l’innovazione, cfr. doc. n. 2 ricorrente, DM costituente il Bando per gli accordi di innovazione), in data 26.11.2020 Echoes e le società Sky Eye Systems S.r.l. (capo fila), Free Space S.r.l., Carbon Dream S.p.a. e l’Università di Pisa, costituirono una specifica Associazione Temporanea di Scopo e presentarono al MISE una proposta di progetto, da finanziare con agevolazioni pubbliche, di ricerca e sviluppo concernente “Tecnologie Elettriche e Radar per SAPR Autonomi (TERSA)”, progetto da svolgere nella Regione Toscana;
- c) ai sensi delle disposizioni del DM dello Sviluppo Economico 1.06.2016 (cfr. doc. n. 3 ricorrente), del consequenziale decreto del Direttore Generale 4.8.2016 (cfr. doc. n. 3-bis ricorrente) e del decreto del Direttore Generale dello stesso Ministero del 4.8.2016 (cfr. doc. n. 4 ricorrente), richiamati nel predetto DM 24.05.2017, nonché dell’ulteriore decreto del Direttore Generale 25.10.2017 (cfr. doc. n. 5 ricorrente) e come da convenzione stipulata in data 29.10.2014 tra lo stesso Ministero e Banca Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A., l’istruttoria circa l’ammissibilità tecnica del progetto, le spese ed i costi ammissibili, le agevolazioni concedibili, è stata curata dal predetto Istituto bancario quale “Soggetto OR” (in sintesi, la procedura di cui al DM 1.06.2016, art. 8, è scandita nel senso che i) c. 1, “ Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazione . . .”, ii) c. 3, “ Il Soggetto gestore provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito valuta : . . . ”, iii) c. 5, “ A conclusione delle attività istruttorie, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto ”, iv) c. 6, “ Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, in caso di esito positivo dell’attività istruttoria, provvede a trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto proponente invitando lo stesso a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto 3 di concessione di cui al comma 7 ”, v) c. 7, “ Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6, il Ministero procede all’adozione del decreto di concessione contenente l’indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l’ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, le modalità di restituzione del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca ”);
- d) nel corso di tale istruttoria, segnatamente in data 27.01.2021, su richiesta del predetto Soggetto OR responsabile (Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.) si è tenuta una riunione virtuale con tutti i partner del progetto TERSA e per ogni partner sono state descritte ed analizzate le voci di costo presentate, di rispettiva competenza;
- e) a seguito di tale visita istruttoria, si sono susseguite richieste di chiarimenti e spiegazioni da parte del Soggetto OR;
- f) per quel che qui più interessa, in data 25.02.2021 la Società attuale ricorrente ha ricevuto, al pari dei partner del progetto, una nota di richieste di chiarimenti/integrazioni (cfr. doc n. 6 ricorrente) e, tra queste, per quanto di competenza della stessa ricorrente, quelle di cui al punto 3): “ Per le imprese Echoes e Freespace, tenendo conto dell’impegno di personale indicato sul progetto, ed in linea con quanto già anticipato e discusso nel corso dell’incontro, occorre fornire informazioni sulla struttura aziendale (in termini di unità di personale, ruolo aziendale e qualifiche professionali), anche ai fini della fattibilità tecnica del progetto rispetto al necessario parallelo svolgimento delle normali attività aziendali ”;
- g) a quest’ultima e alle altre richieste ha fatto seguito l’invio della relazione intitolata “Risposte a richiesta Chiarimenti/Integrazioni Accordi Innovazione “Fabbrica Intelligente” DD 27/11/2018 n. posizione 88 capofila Sky Eye Systems Srl” (cfr. doc. n. 7 ricorrente), che, alla pag. 34 della sua versione B con data 26.03.2021, reca la risposta al suesposto quesito mediante l’indicazione del dettaglio della struttura societaria della Echoes così come era costituita a quella data e la specificazione che, oltre a personale dipendente, prenderanno parte alle attività di ricerca e sviluppo del progetto TERSA anche “n. 4 soci-amministratori attraverso incarichi da amministratore per svolgimento attività tecniche”, poi inseriti sotto la voce di spesa “Personale” (pag. 34: “ La tabella sotto riportata presenta la struttura aziendale di Echoes in data odierna. Dalla stessa si evince che, nelle attività del progetto TERSA sono impegnati n. 4 soci-amministratori attraverso incarichi di amministratore per svolgimento di attività tecniche e n. 4 dipendenti. Dalla tabella di evince inoltre che n. 1 nuova risorsa è stata assunta in data 02/03/2020 e n. 1 nuova risorsa verrà assunta nel 2021. Si precisa infine che, nelle varie attività aziendali sono impegnati anche gli altri soci dell’impresa sottoelencati attraverso prestazioni in kind ”);
- h) oltre a tale documento, il partenariato ha altresì aggiornato il Piano di Sviluppo (rev. C – cfr. doc. n. 8 ricorrente), documento, insieme agli altri, da valutare da parte del Soggetto gestore circa la corrispondenza del progetto alle prescrizioni impartite dal Ministero, come dichiarato dallo stesso Soggetto gestore nella sopra indicata PEC;
- i) in data 14.06.2021, la capofila Sky Eye Systems S.r.l. ha quindi ricevuto per PEC (cfr. doc. n. 9 ricorrente, PEC protocollo nr: 199654 del 14.06.2021) da parte del MISE la comunicazione che “ la fase di valutazione istruttoria ex-ante si è conclusa con esito positivo, e che pertanto il progetto può essere ammesso alle agevolazioni ” (“ tenendo conto delle eventuali specifiche condizioni riportate al punto D - Eventuali subordini dell'allegata relazione istruttoria ”, che tuttavia non riguardano però direttamente la Società ricorrente);
- j) nella relazione istruttoria, in data 10.06.2021, del Soggetto OR (redatta dal valutatore, doc. n. 10 ricorrente) si fa espresso richiamo al Piano di Sviluppo aggiornato (rev. C – doc. n. 8) ed alle richieste di chiarimenti intercorse;
- k) in particolare, alla pag. 21 di tale Relazione si afferma espressamente che “ risultano positiva la valutazione delle caratteristiche tecniche e delle caratteristiche economico- finanziarie dei soggetti proponenti ”;
- l) a fronte di quanto sopra, in data 6.10.2021, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del MISE ha emanato e trasmesso il decreto di concessione delle agevolazioni per la realizzazione del progetto congiunto di ricerca e sviluppo denominato TERSA (individuato con il n. F/130088/01-05/X38; cfr. doc. n. 11 ricorrente), dal cui art. 1 (pag. 8 del doc. n. 11) risulta la concessione alla società Echoes di un contributo in via diretta pari ad €. 248.857,75;
- m) in data 04.03.2022 è stata inoltrata la richiesta di erogazione delle prestazioni inerenti il SAL n. 1 (periodo 1.10.2020- 6.10.2021 - i SAL previsti sono stati n. 2) con allegata tutta la documentazione prescritta;
- n) dopo uno scambio di documentazione e risposte ai chiarimenti richiesti dal Soggetto gestore nonché la verifica in loco del 21.06.2022, in data 9.08.2022 è stata emessa la relazione tecnica (a firma dell’esperto, doc. n. 12 ricorrente) ed in data 29.09.2022 quella amministrativa (cfr. doc. n. 12-bis ricorrente) in forza delle quali, in disparte alcuni stralci per spese ritenute inammissibili riferite ad alcuni materiali e qualche ora rendicontata del personale dipendente, tutti i costi sono stati ritenuti congrui e ammissibili, tanto è vero che in data 02.12.2022 è stato effettuato il pagamento delle somme rendicontate per il SAL n. 1;
- o) dopo di che, con PEC inviata al Soggetto gestore il 24.03.2023, recante come oggetto “Spese non ammissibili I SAL a seguito controlli I LIVELLO” (cfr. doc n. 13 ricorrente) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, ex MISE) ha comunicato che a seguito dei controlli amministrativi di primo livello, ex art. 125 del Reg. 1303/2013, effettuati sul SAL n. 1 del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rendicontato dal soggetto beneficiario Echoes, finalizzati alla certificazione del contributo erogato allo stesso, erano state rilevate spese ritenute non ammissibili afferenti all’attività di Ricerca e di Sviluppo;
- p) in particolare, con tale nota viene segnalato che le spese rendicontate a titolo di “personale non dipendente”, costituite da prestazioni fornite da membri del Consiglio di Amministrazione, “ non rispettano le condizioni di ammissibilità quali l’astensione degli amministratori interessati in sede di votazione per il conferimento dell’incarico e l’impossibilità di affidamento dell’incarico stesso alla totalità/maggioranza dei membri del CdA ”;
- q) è stata quindi richiesta la sospensione cautelativa delle spese rendicontate a titolo di “ personale non dipendente ”, costituite, si ripete, da prestazioni fornite da soci/membri del Consiglio di Amministrazione, e la comunicazione si conclude con un invito espresso al Soggetto gestore “ a verificare le criticità sopra segnalate e a dare pronto riscontro alla presente comunicazione ed eventualmente a recuperare, laddove le suddette osservazioni fossero condivise, l’eventuale eccedenza erogata sulla prima quota, in occasione della prossima erogazione ”;
- r) tuttavia, il Soggetto gestore non ha affatto condiviso le osservazioni provenienti dal Ministero, tanto è vero che con PEC in data 17.04.2023 (cfr. doc. n. 14, PEC detta) è stato risposto, espressamente, che “ non saranno stralciate tutte le spese rendicontate a titolo di “personale non dipendente”, costituite da prestazioni fornite da membri del Consiglio di Amministrazione, in quanto le spese rendicontate sono riferite ad amministratori rendicontati come personale e non come consulenti come previsto dall’all. 2 Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione lettera C). Inoltre, è presente relativo verbale del CdA con attribuzione del compenso per le attività di Ricerca & Sviluppo ” (ossia, il Soggetto OR ha ribadito al Ministero che, come dichiarato sin dall’inizio -ossia prima del decreto di assegnazione delle agevolazioni- ed avallato con l’istruttoria posta in essere, le spese degli amministratori erano state rendicontate, correttamente, con il criterio della lettera “a.2 Personale non dipendente” dell’allegato contenente i Criteri per la determinazione dei costi, non invece, come ipotizzato dal Ministero, con quello di cui alla lettera c) dello stesso allegato, relativo a “ servizi di consulenza e beni immateriali ”, per cui viceversa sono dettati la necessità di astensione dell’amministratore interessato dalla votazione di incarico in sede di CDA e, inoltre, l’impossibilità di affidamento dell’incarico stesso alla totalità/maggioranza dei membri del CDA);
- s) il Soggetto gestore ha quindi ribadito di ritenere corretto il proprio operato e la comunicazione con cui l’ha significato al Ministero è rimasta priva di riscontro;
- t) in data 28.03.2023 è stata inoltrata la richiesta di erogazione delle prestazioni inerenti il secondo, ed ultimo, SAL (periodo 7.10.2021- 31.12.2022, finale), con allegata la documentazione dovuta;
- u) dopo uno scambio di documentazione e risposte ai chiarimenti richiesti dal Soggetto gestore nonché la verifica in loco del 24.05.2023, in data 05.03.2024 è stata rilasciata la relazione tecnica da parte del Soggetto OR e dall’esperto tecnico (cfr. doc.ti nn. 15 e 15-bis ricorrente) ove – tranne per alcuni stralci per spese ritenute inammissibili riferite ad alcuni materiali, qualche ora rendicontata del personale dipendente e due mensilità dei soci-amministratori per mancanza di buste paga – tutti i costi sono stati ritenuti congrui ed ammissibili, tanto è vero che in data 30.05.2024 è stato effettuato il pagamento delle somme rendicontate per il SAL n. 2;
- v) a tal punto, mancava solamente il pagamento del saldo (le trattenute pari al 10%) per quanto riguarda la società ricorrente ammontante a circa €. 25.000,00;
- x) tuttavia, in data 4.12.2024, la società ricorrente si è vista recapitare dalla stessa Divisione VI del MIMIT una PEC (cfr. doc. n. 16 ricorrente), avente oggetto “ Protocollo nr: 64763 - del 04/12/2024 - AOO_PI - AOO_Politiche e Imprese Fondo per la Crescita Sostenibile - Bando "Accordo Innovazione DM 24/5/2017". Progetto n. F/130088/01-05/X38. Capofila: SKY EYE SYSTEMS S.R.L. Co-proponente: UNIVERSITA' DI PISA. Co-proponente: FREE SPACE S.R.L. Co-proponente: ECHOES S.R.L. Comunicazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90, avvio del procedimento di rideterminazione delle agevolazioni concesse in via provvisoria con D.D. 4 Agosto 2016 ”, inerente, appunto, l’avvio del procedimento finalizzato alla richiesta di rideterminazione delle agevolazioni concesse sul progetto n. F/130088/01-05/X38, denominato “Tecnologie Elettriche e Radar per SAPR Autonomi (TERSA)” in questione, sul presupposto che, a seguito delle verifiche finali (di cui alla Relazione del 24.07.2024 redatta dalla Commissione Ministeriale, allo scopo nominata con Decreto direttoriale prot. 10778 del 6.06.2024 - cfr. doc. n. 17 ricorrente, “Relazione sulla Realizzazione del Programma di Innovazione Tecnologica”, in particolare pagg. 31-36), per quel che qui interessa, “ per la co-proponente Echoes S.r.l. – a fronte dei costi ammessi in via provvisoria, pari a €. 729.415,00 nonché dei costi totali rendicontati, pari ad €. 762.757,12 – i costi ammissibili in via definitiva, a seguito della rideterminazione degli importi, risultano ridotti a €. 391.378,92 ”;
- y) in estrema sintesi, i motivi ritenuti dalla Relazione Ministeriale ostativi all’ammissibilità delle spese rendicontate relative ai n. 4 soci-lavoratori nonché membri del CDA di Echoes, sono stati individuati ne i) i costi relativi alle attività svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione (CDA) della Società, ed in particolare i sigg. LE IA, AN IS, RI RI e CA AS sono stati rendicontati a titolo di personale non dipendente in modo non conforme alla disciplina di riferimento del bando, in assenza di uno specifico contratto di collaborazione e in considerazione del fatto che le spese rendicontate costituiscono compensi per l’attività svolta a titolo di amministratori della Società seppure in quota parte destinati all’attività di ricerca e sviluppo, ii) la mancata astensione degli amministratori interessati nella votazione del CDA di conferimento degli incarichi per il progetto TERSA ed, in ogni caso, tali incarichi agli amministratori hanno superato la maggioranza del numero dei componenti lo stesso CDA, iii) la circostanza in virtù della quale i riferimenti, contenuti nelle lettere di incarico, al fatto che le prestazioni svolte in relazione al progetto TERSA debbano considerarsi assimilabili a prestazioni volontarie non retribuite, da svolgersi in assenza di compenso aggiuntivo, rende più critica la ricostruzione della natura delle spese rendicontate al progetto;
- z) con memoria difensiva del 13.12.2024 (cfr. doc. n. 14 ricorrente), Echoes ha ripercorso in ordine cronologico tutti gli accadimenti intercorsi dalla presentazione del progetto sino a tale momento, ha illustrato le ragioni della rendicontazione dell’attività dei soci-amministratori alla stregua di “personale non dipendente” e la correttezza di tale operatività, ha evidenziato che le spese contestate risultano strettamente correlate alle attività progettuali previste negli OR6 e OR7, siccome descritto nel Piano di Sviluppo (rev. C) approvato, precisando che la loro utilità era stata sin dall’inizio documentata ed avallata nei deliverable di progetto, nelle relazioni intermedie ed in quelle finali a disposizione del Ministero e dalle quali emerge una valutazione delle stesse, da parte del Soggetto gestore (ma, sul punto, anche dalla Commissione ministeriale che ha sindacato solamente la tipologia di rendicontazione delle stesse spese, non la loro congruità e necessità ai fini dello svolgimento del progetto scientifico finanziato), come idonee, congrue e ammissibili sia da un punto di vista tecnico che economico-finanziario, come del pari valutate anche nella relazione istruttoria ex ante, nel SAL1 e nel SAL2, oltre che nella indicata risposta al Ministero nell’ambito del controllo amministrativo di I livello;
- aa) tuttavia, con proprio decreto del 1.04.2025, il Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche per le Imprese, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in relazione al progetto di ricerca e sviluppo concernente “Tecnologie Elettriche e Radar per SAPR Autonomi (TERSA)”, sul richiamo della predetta Relazione della Commissione ministeriale e della valutazione, sempre da parte della stessa Commissione, di rigetto delle controdeduzioni inviate dalla società ricorrente, ha rideterminato l’agevolazione originariamente accordata a Echoes S.r.l., concedendo un contributo finale alla spesa per € 131.740,42 anziché quello originario pari ad € 248.857,75, e, per conseguenza, ha determinato a carico della stessa società ricorrente un importo da restituire di €. 92.231,56 (e senza corresponsione alla ricorrente del saldo di circa €. 25.000,00);
- bb) dopo di che, in data 20.05.2025, il Soggetto OR ha fatto pervenire alla società ricorrente una tabella di riepilogo delle agevolazioni di cui al “decreto di concessione definitiva” (cfr. doc. n. 1-bis ricorrente) nonché, in data 26.05.2025 n. 2 note recanti la richiesta di restituzione, rispettivamente, al contributo alla spesa FCS di €. 73.785,25 (cfr. doc. n. 1-ter ricorrente) ed al contributo alla spesa Toscana di €. 18.446,32 (cfr. doc. n. 1-quater ricorrente).
2) Del suddetto decreto del 1° aprile 2025 e degli atti presupposti e conseguenti si duole la ricorrente col gravame in esame.
3) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) come accennato in narrativa, alle pagg. 31 e 32 della Relazione della Commissione ministeriale (cfr. doc. n. 17 ricorrente), richiamata come presupposto nel decreto impugnato, vengono indicati da stralciare i costi “ relativi alle attività svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione della società … rendicontati dall’impresa a titolo di personale non dipendente ”;
- b) a mente della Commissione, infatti, la “ disciplina di riferimento nell’ambito delle spese ammissibili a titolo di personale non dipendente ” (allegato 11 del Decreto del MISE 4.8.2016, cfr. doc. n. 3-ter ricorrente) rende inammissibili tali costi, prevedendo viceversa “ come ammissibili le spese per il personale non dipendente, con contratto di collaborazione o somministrazione lavoro che deve contenere l’indicazione dell’oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto di ricerca e sviluppo da agevolare, della data di inizio e della durata dell’incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione ”;
- c) di contro, “ nel caso di specie . . . la società ha rendicontato i costi relativi a prestazioni fornite da membri del CDA e soci dell’azienda beneficiaria, sulla base di lettere di incarico allegate ad una specifica delibera dello stesso CDA del 9 giugno 2020 ”, con l’aggiunta che in tali lettere di incarico si specifica che “ le relative prestazioni siano da considerarsi come “apporto in natura”, ovvero siano assimilate a prestazioni volontarie non retribuite nell’ambito delle attività già svolte dal socio amministratore della società ”, con la previsione, tuttavia, della “ valorizzazione della prestazione al costo “MEDIO” per la sezione Imprese relativa alla Circolare n. 20588 del 23 gennaio ”;
- d) la Commissione ha inoltre rilevato che l’incarico è stato deliberato dall’intero CDA a favore di tutti i membri, senza che quelli interessati si astenessero, mentre “ tale condizione è prevista dalla disciplina di riferimento del bando per il conferimento di incarichi di consulenza ai membri del CDA ”;
- e) per quanto sopra, “ la Commissione ritiene che le spese rendicontate in relazione ai predetti soggetti non siano sussumibili nelle fattispecie previste per rendicontazione di costi a titolo di personale non dipendente dalla disciplina di riferimento del bando, in assenza di uno specifico contratto di collaborazione e in considerazione del fatto che le spese rendicontate costituiscano compensi per l’attività svolta a titolo di amministratori della società seppure in quota parte destinati all’attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, i riferimenti contenuti nelle lettere di incarico al fatto che le prestazioni svolte in relazione al progetto TERSA debbano considerarsi assimilabili a prestazioni volontarie non retribuite, da svolgersi in assenza di compenso aggiuntivo, rende ancora più critica la ricostruzione della natura delle spese rendicontate al progetto ”;
- f) l’iter logico seguito dalla Commissione ministeriale è errato;
- g) l’Allegato n. 11 del decreto del Direttore Generale del MISE 4.8.2016 (cfr. doc. n. 3-ter), applicabile al Bando di specie, è rubricato “ Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti le modalità di rendicontazione ” ed, in effetti, al punto 1 (“Costi ammissibili”) stabilisce che “ Le spese e i costi ammissibili sono determinati secondo i seguenti criteri ”: a) Personale, suddiviso a sua volta tra a.1 Personale dipendente ed a.2 Personale non dipendente; b) Strumenti ed attrezzature; c) Servizi di consulenza e beni immateriali;
- h) la voce a.2. (Personale non dipendente) “ comprende il personale, in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto di collaborazione o somministrazione lavoro . . . a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto beneficiato . . . Il contratto di somministrazione lavoro deve contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso la struttura del soggetto beneficiato. Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore dedicate al progetto e lavorate presso la struttura del soggetto beneficiato, valorizzate al costo orario previsto nel contratto ”;
- i) in tale allegato 11, così come del pari nell’art. 5 (“Spese e costi ammissibili”) del DM 1.06.2016 (cfr. doc. n. 3 ricorrente), espressamente richiamato dall’art. 5 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 24.05.2017 (Bando Accordi per l’Innovazione, cfr. doc. n. 2), non si rinviene alcun riferimento esplicito alla figura dei soci amministratori;
- j) per tale ragione, la pag. 3 della raccolta del Ministero, denominata “Informazioni dettagliate su normativa applicabile ad accordi per l’innovazione” (cfr. doc. n. 19 ricorrente), si trova affermato espressamente che “ In precedenti esperienze, se esiste un verbale del Consiglio di Amministrazione che assegna al socio anche un ruolo tecnico, si è inserita nella rendicontazione la quota parte di attività tecnica svolta dal socio ” (nel caso di specie, ciò è accaduto perché l’assegnazione di un ruolo tecnico ai soci-amministratori è avvenuta con la delibera assembleare del 20.9.2020 -cfr. doc. n. 19 ricorrente - ed inoltre con quella del CDA 9.6.2020 -cfr. doc. n. 23 ricorrente);
- k) non solo, ma per la stessa ragione, riguardo al Bando Horizon 2020 – PON IC 2014/2020, - Domande frequenti (FAQ), bando del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio (del pari disciplinato dal D.M. 1.6.2016), si trova anche, tra le “ Risposte alle domande frequenti sul bando Horizon 2020 disciplinato dal decreto ministeriale del 1° giugno 2016 ” (cfr. doc. n. 20, FAQ del pari pubblicata dal MIMIT https://www.mimit.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/bando-horizon-2020- pon-ic-2014-2020-domande-frequenti-faq), che “ 5 ter. I soggetti che sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale? Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti”. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo” ;
- l) inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza, è previsto che “ Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi. Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario sarà necessario assicurare la rendicontazione dei costi secondo la predetta modalità utilizzando, per quanto attiene il costo del personale, i medesimi criteri di determinazione dei costi utilizzati dal beneficiario ”;
- m) ebbene, alla luce della suesposta disciplina, richiamata dal bando di specie, risulta evidente la correttezza (peraltro avallata espressamente dal Soggetto gestore) della rendicontazione operata da Echoes per le attività svolte dai n. 4 soci-amministratori nella lavorazione nel progetto di specie e, di contro, l’erroneità del parere reso dalla Commissione ministeriale che ha determinato l’emanazione del provvedimento in epigrafe impugnato;
- n) infatti, la scelta di rendicontare i costi dei soci-amministratori alla stregua del “Personale non dipendente”, come da punto a.2 dell’allegato 11 predetto, trova innanzitutto fondamento nella circostanza che i 4 soci-amministratori della Echoes hanno sempre svolto, come svolgono, attività tecnica, di ricerca e sviluppo, lavorando presso la sede operativa della stessa società ed a tempo pieno, in modo esclusivo per la società;
- o) per lo svolgimento di queste attività, nell’anno 2020, ai 4 soci-amministratori è stata elargita una retribuzione mensile pari ad € 2.000,00 netti, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 23.12.2019 (cfr. doc. n. 21, delibera detta);
- p) trattasi di attività di collaborazione coordinata e continuativa tra gli Amministratori e la società (come pure risulta dalla IS AL, cfr. doc. n. 26), i cui redditi, come noto, l’art. 50, c. 1, lett. c-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), quanto ad amministratori, sindaci o revisori di società, assimila a quelli di lavoro dipendente;
- q) quindi, i soci-amministratori, come pure da delibera assembleare, svolgevano, come svolgono, attività tecnica, di ricerca e sviluppo con il relativo compenso che, come da delibera dell’Assemblea dei Soci del 22.09.2020 (cfr. doc. n. 22 ricorrente), era dovuto, ritenute idonee le competenze e l’esperienza maturata dai soggetti per l’espletamento di siffatte attività, per una quota pari all’80% (ossia, per lo svolgimento delle stesse per l’80% del tempo lavorativo totale -monte orario- con il residuo 20% dedicato alle incombenze di amministrazione della società);
- r) infine, il CDA, in data 9.06.2020 (cfr. doc. n. 23), ha, tra l’altro, deliberato all’unanimità che i n. 4 soci-amministratori avrebbero esercitato le attività di ricerca e sviluppo per il progetto TERSA, per tutta la sua durata, sotto forma di compenso in natura (in kind - alle stesse condizioni di prima – ossia senza che ai medesimi soci-amministratori toccasse, per lo svolgimento del progetto TERSA, un compenso aggiuntivo rispetto a quello già percepito come compenso di amministratore per lo svolgimento di attività tecnica), con la precisazione, tuttavia, che “ Il valore della prestazione sarà stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro subordinato equivalente. Il Cda verifica che i soci autorizzati sono in possesso di adeguata qualifica. Si allegano alla presente delibera gli incarichi di servizio n. 1/20, n. 2/20, n. 3/20, n. 4/20 ”;
- s) in buona sostanza, per patto interno i soci-amministratori impegnati nel progetto TERSA non avrebbero avuto diritto ad alcun compenso aggiuntivo, ma si è stabilito il criterio per andare poi a rendicontare il lavoro -le ore di lavoro- per il contributo che, invece, avrebbe percepito Echoes;
- t) il tasso orario è quindi stato equiparato ad una prestazione di lavoro subordinato equivalente e, data l’esperienza, le responsabilità e le mansioni di alto livello tecnologico, altresì al livello di costo medio di cui alla Circolare MISE n. 20588 del 23 gennaio 2019 (esplicativa, quanto ai costi ammissibili ed alle modalità di rendicontazione, dell’ormai più volte richiamato D.M. 1.06.2016 – cfr. doc. n. 24);
- u) l’importo rendicontato, come ben e più volte illustrato nelle relazioni a corredo della presentazione del progetto, sarebbe quindi risultato corrispondente al tempo effettivamente speso dai 4 soci-amministratori nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, monte orario (parte inferiore all’80% di quello, sopra indicato, dedicato allo svolgimento di attività tecnica, di ricerca e sviluppo, tanto è vero che le ore rendicontate da tali soggetti sono sempre state inferiori rispetto a detto 80%) da registrare in appositi timesheet poi da presentare come documentazione valida per la rendicontazione;
- v) come detto, insieme e come allegati della predetta delibera del CDA in data 9.06.2020, sono stati poi redatti n. 4 incarichi di servizio, uno per ciascuno dei 4 soci-amministratori (cfr. doc.ti nn. da 25-bis a 2-quater), ove sono presenti tutti gli elementi indicati dal punto a.2 dell’Allegato 11 per la rendicontazione dei costi del Personale non dipendente, cioè i) durata dell’incarico (dal 1.01.2020 per l’intera durata del progetto), ii) retribuzione, con valorizzazione del monte orario (al costo medio della Circolare n. 20588/2019), iii) attività da svolgere (presso la sede societaria, unica ove i soci-amministratori lavorano), iv) obiettivi da perseguire (OR – obiettivi realizzativi, v) svolgimento dei compiti (durante orario di lavoro);
- x) del resto, pure nella IS AL (cfr. doc. n. 26 ricorrente) i 4 soci-amministratori figurano come Collaboratori, come previsto nella stessa lettera a.2 dell’Allegato 11 richiamato dal Bando, con una delibera del CDA ed incarichi di servizio che, come previsto espressamente dalla predetta FAQ, sono assimilabili a contratti di collaborazione;
- y) è stato pertanto del tutto legittimo, corretto, ragionevole, in linea con le precedenti indicazioni ministeriali, includere le prestazioni dei soci-amministratori tra le voci di costo del personale non dipendente;
- z) le modalità di rendicontazione seguite per i soci-amministratori sono proprio quelle di cui alla predetta FAQ, ovvero i) lettere di incarico del CdA contenenti tutti gli elementi dei contratti di collaborazione, ii) redazione di timesheet per rendicontare le ore lavorate, iii) costo orario equiparato a "costi standard", ipotizzando il livello tecnico dei 4 soci-amministratori pari al livello medio;
- aa) il tutto è coerente con quanto sin da subito illustrato al Soggetto OR (e quindi al Ministero) da parte della società attuale ricorrente;
- bb) è quindi comprensibile perché, con la PEC del 17.04.2023 (cfr. doc. n. 14), il Soggetto OR abbia espressamente e totalmente rigettato le osservazioni provenienti dal Ministero circa un’ipotetica erroneità della rendicontazione, affermando, seccamente, che “ non saranno stralciate tutte le spese rendicontate a titolo di “personale non dipendente”, costituite da prestazioni fornite da membri del Consiglio di Amministrazione, in quanto le spese rendicontate sono riferite ad amministratori rendicontati come personale e non come consulenti come previsto dall’all. 2 Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione lettera C). Inoltre, è presente relativo verbale del CdA con attribuzione del compenso per le attività di Ricerca & Sviluppo ”;
- cc) per conseguenza, risultano erronee le valutazioni operate dalla Commissione ministeriale ed assunte a presupposto degli atti in epigrafe impugnati perché, in sintesi, in primo luogo, esistono gli ordini di servizio (lettere di incarico per ciascuno dei n. 4 soci-amministratori, con a monte le delibere dell’Assemblea e del CdA) contenenti tutti i requisiti prescritti per i contratti di collaborazione indicati nel punto a.2 “personale non dipendente” dell’ormai più volte richiamato Allegato 11 del DD MISE 4.8.2016 ed, inoltre, sono estremamente chiari sia il modello di svolgimento del progetto TERSA “in natura” da parte dei n. 4 soci-amministratori (che non hanno percepito compensi “aggiuntivi” rispetto a quelli già percepiti) che il criterio di valorizzazione del monte orario lavorato dai medesimi (peraltro non contestato) per la rendicontazione ed il consequenziale percepimento del contributo da parte della società;
- dd) quindi, non si comprende quale sia il problema legato all’eventualità, qui verificatasi, che gli amministratori abbiano continuato a percepire la loro retribuzione mensile nonostante lo svolgimento anche delle attività inerenti il progetto TERSA, posto che, oltretutto, sin da subito e come accertato nel corso dell’istruttoria preventiva per l’approvazione del progetto e nei controlli successivi, nelle 4 lettere di incarico è stato indicato che le attività dei soci-amministratori sarebbero state “valorizzate al costo “MEDIO” per la sezione Imprese relativa alla Circolare n. 25588 del 23 gennaio 2019”, con la conseguenza che i rispettivi contributi sarebbero stati percepiti, come lo sono stati, da Echoes;
- ee) in secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione ministeriale e viceversa spiegato pure dal Soggetto OR, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sulla necessaria astensione dei membri del CDA cui viene assegnato l’incarico e circa l’impossibilità che detti incarichi siano assegnati a tutti i componenti del CDA, giacché proprie della diversa fattispecie, di rendicontazione delle spese, di cui alla lettera c) dello stesso Allegato 11, ossia quella inerente alle consulenze esterne ed alle prestazioni di terzi, giammai di quella di cui alla lettera a.2 qui utilizzata;
- ff) ne deriva la legittimità della rendicontazione della Echoes, effettuata secondo la disciplina dello specifico bando, e, di contro, l’illegittimità degli atti impugnati.
4) Col secondo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) il decreto del Direttore Generale impugnato poggia sulla Relazione della Commissione ministeriale ed è motivato, con tutta evidenza, per relationem mediante richiamo della stessa Relazione;
- b) a ben vedere, tale Relazione risulta immotivata giacché, diversamente da quanto imposto dall’art. 3 della L. 241/1990, non richiama alcuno specifico articolo di legge e/o regolamento e/o decreto ritenuto violato da parte della società ricorrente nella formazione della rendicontazione delle attività dei soci-amministratori, limitandosi a generici richiami alla “disciplina di riferimento del bando” (v., ad esempio, pagg. 31 e 32 del doc. n. 17 ricorrente);
- c) ciò non pare integrare una corretta e legittima motivazione ai sensi del predetto art. 3 della L. 241/1990 giacché, in verità, non è dato capire su quali norme od atti la conclusione, sfavorevole per il privato, sia fondata ed è dunque difficilmente comprensibile l’iter seguito per addivenire a quella stessa conclusione sfavorevole;
- d) sotto altro profilo, alla pag. 5 del decreto impugnato il Direttore Generale motiva la determinazione raggiunta “ VISTA la relazione della Commissione ministeriale incaricata dell’accertamento finale sulla realizzazione del progetto agevolato, dell’art. 10, comma 10, del predetto D.M. 1 giugno 2016, consegnata in data 24/07/2024 e successive integrazioni ”;
- e) tuttavia, il richiamato art. 10, c. 10, del D.M. 1.06.2016 prevede che “ Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell’erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il Soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato ”;
- f) pertanto, diversamente da quanto indicato nel decreto impugnato, tale disposizione non prevede l’acquisizione di alcuna relazione di qualsivoglia Commissione ministeriale, solamente quella, dopo la verifica finale, da parte del Soggetto gestore che, come indicato in narrativa, nel nostro caso è stata completamente positiva, sia a livello di raggiungimento degli obiettivi prefissi con il progetto (dal punto di vista tecnico), che di adempimenti amministrativi, ivi compresa la rendicontazione delle attività poste in essere dai n. 4 soci-amministratori.
5) Col terzo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) nel caso concreto risulta intempestivo l'esercizio dell’operato del Ministero con cui, di fatto, è stato annullato d’ufficio il decreto del 6.10.2021 (cfr. doc. n. 11), del Direttore Generale del MISE, per quanto di interesse relativamente all’ammontare dei contributi per la Echoes, di concessione delle agevolazioni per la realizzazione del progetto congiunto di ricerca e sviluppo denominato TERSA;
- b) ciò è avvenuto dopo che tutte le attività di controllo, nel corso del procedimento, prima e dopo la concessione del contributo, avevano deposto per la correttezza della rendicontazione dei costi dei n. 4 soci-amministratori, poi oggetto di stralcio, tanto che questi ultimi, per conto della loro società, non si erano preoccupati di modificare le modalità di rendicontazione, prima dell’ammissione del progetto od anche, al limite, tra il SAL n. 1 e quello n. 2, avendo fatto pieno affidamento su atti e comportamenti del Soggetto gestore e finanche dello stesso Ministero;
- c) orbene, è provato per tabulas che i) in data 25.02.2021, nel corso dell’istruttoria finalizzata all’ammissione del progetto, la Società ricorrente ha ricevuto una nota di richieste di chiarimenti/integrazioni circa la struttura aziendale (in termini di unità di personale, ruolo aziendale e qualifiche professionali) allo scopo di valutare la fattibilità tecnica del progetto rispetto al necessario parallelo svolgimento delle normali attività aziendali (cfr. doc n. 6 ricorrente), ii) da ciò l’invio al Soggetto OR della relazione intitolata “Risposte a richiesta Chiarimenti/Integrazioni Accordi Innovazione “Fabbrica Intelligente” DD 27/11/2018 n. posizione 88 capofila Sky Eye Systems Srl” (cfr. doc. n. 7 ricorrente) dove alla pag. 34 viene specificato che, oltre a personale dipendente, prenderanno parte alle attività di ricerca e sviluppo del progetto TERSA anche “n. 4 soci-amministratori attraverso incarichi da amministratore per svolgimento attività tecniche” inseriti sotto la voce di spesa “Personale”, iii) in data 14.06.2021, la capofila Sky Eye Systems S.r.l. ha ricevuto per PEC (cfr. doc. n. 9, PEC protocollo nr: 199654 del 14.06.2021) da parte del MISE la comunicazione che “ la fase di valutazione istruttoria ex-ante si è conclusa con esito positivo, e che pertanto il progetto può essere ammesso alle agevolazioni ” (alla pag. 21 della Relazione istruttoria del Soggetto gestore si afferma espressamente che “risultano positiva la valutazione delle caratteristiche tecniche e delle caratteristiche economico- finanziarie dei soggetti proponenti”), iv) in data 6.10.2021, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del MISE ha emanato e trasmesso il decreto di concessione delle agevolazioni per la realizzazione del progetto congiunto di ricerca e sviluppo denominato TERSA (individuato con il n. F/130088/01-05/X38; cfr. doc. n. 11 ricorrente), dal cui art. 1 (pag. 8 del doc. n. 11) risulta la concessione alla società Echoes di un contributo in via diretta pari ad €. 248.857,75, v) in data 9.08.2022, viene emessa la relazione tecnica (a firma dell’esperto) ed in data 29.09.2022 quella amministrativa (cfr. doc. n. 12-bis ricorrente, relazione detta del Soggetto gestore) in forza delle quali tutti i costi sono ritenuti congrui e ammissibili, tanto è vero che in data 02.12.2022 è stato effettuato il pagamento delle somme rendicontate per il SAL n. 1, vi) in data 24.03.2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, via PEC (cfr. doc. n. 13 ricorrente) ha comunicato che a seguito dei controlli amministrativi di primo livello sul primo SAL quanto rendicontato dal soggetto beneficiario Echoes risultava in parte non ammissibile perché le spese rendicontate a titolo di “personale non dipendente”, costituite da prestazioni fornite da membri del Consiglio di Amministrazione, “ non rispettano le condizioni di ammissibilità quali l’astensione degli amministratori interessati in sede di votazione per il conferimento dell’incarico e l’impossibilità di affidamento dell’incarico stesso alla totalità/maggioranza dei membri del CdA ”, vii) in data 17.04.2023 (cfr. doc. n. 14, PEC) la risposta del Soggetto gestore è netta nel senso che “ non saranno stralciate tutte le spese rendicontate a titolo di “personale non dipendente”, costituite da prestazioni fornite da membri del Consiglio di Amministrazione, in quanto le spese rendicontate sono riferite ad amministratori rendicontati come personale e non come consulenti come previsto dall’all. 2 Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione lettera C). Inoltre, è presente relativo verbale del CdA con attribuzione del compenso per le attività di Ricerca & Sviluppo ”, viii) nessun riscontro a tale PEC proveniva dal Ministero, ix) in data 05.03.2024, dopo le consuete verifiche istruttorie, è stata rilasciata la relazione tecnica da parte del Soggetto gestore e dall’esperto tecnico (cfr. doc.ti nn. 15 e 15-bis ricorrente) ove tutti i costi sono ritenuti congrui e ammissibili, x) in data 30.05.2024, è stato effettuato il pagamento delle somme rendicontate per il SAL n. 2, xi) in data 4.12.2024, è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla rideterminazione delle agevolazioni concesse sul progetto, xii) solamente in data 1.04.2025, è stato infine notificato il decreto impugnato di rideterminazione dell’agevolazione originariamente accordata alla Echoes, con un contributo finale alla spesa per €. 131.740,42 anziché quello originario pari ad €. 248.857,75, e, per conseguenza, di determinazione a carico della stessa società ricorrente della restituzione di €. 92.231,56 (cfr. doc. n. 1);
- d) l’atto in epigrafe impugnato, datato 1.04.2025, di annullamento delle agevolazioni concesse con il decreto del 6.10.2021 (cfr. doc. n. 11), è stato quindi adottato a distanza di oltre tre anni e mezzo, allorquando era ben decorso il termine di dodici mesi contemplato dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990;
- e) inoltre, per quanto emerge dalla relazione della Commissione ministeriale richiamata nel provvedimento in epigrafe impugnato, la rimozione dell’originario decreto concessorio dei contributi alla Echoes si fonda su profili (supposta errata modalità di rendicontazione dei costi dei n. 4 soci-amministratori) preesistenti al momento della presentazione della istanza di approvazione delle agevolazioni al progetto TERSA, dato che dette modalità di rendicontazione, perfettamente e chiaramente esplicitate nei vari documenti allegati al progetto, erano ben conosciute e percepite, sin da subito, dal Soggetto gestore, che ha curato l’istruttoria, e finanche dal Ministero;
- f) pertanto, nessun impedimento vi era -né tantomeno era stato dalla ricorrente artificiosamente frapposto- al libero e consapevole esercizio delle determinazioni del Soggetto OR e del Ministero;
- g) si è quindi ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento sul proprio contegno, affidamento che viene completamente violato dalla determinazione assunta con l’atto impugnato.
6) Si è costituito in giudizio il Ministero che, con relazione depositata in atti il 3 luglio 2025, ha tra l’altro chiarito che l’atto impugnato è il provvedimento di concessione definitiva del contributo.
7) Con ordinanza n. 376 dell’8 luglio 2025, la domanda cautelare è stata accolta nel bilanciamento degli interessi ed è stata fissata l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
8) All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Osserva il Collegio quanto segue.
10) Tutto il ricorso ruota sul fatto che l’allegato 11 al Decreto Direttoriale del 4 agosto 2016 (v. doc. 3-ter ricorrente) non prevede espressamente la figura dei soci-amministratori, i quali dovrebbero essere assimilati al “Personale non dipendente” di cui al § a.2 del cit. all.11.
11) Tale assunto è errato perché, in realtà, l’allegato 11 si occupa, sia pure senza rubricarli espressamente, dei soci-amministratori. Infatti, al § “c”, “ Servizi di consulenza e beni immateriali ”, si prevede il caso delle “ consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci …) ” e si afferma chiaramente che non sono ammissibili le prestazioni e le consulenze fornite dall’Amministratore unico o dal socio accomandatario di SAS, “ ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri ”.
12) Quindi, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, era chiaro sin dall’inizio che gli incarichi dei 4 soci-amministratori non potessero ricomprendersi nella voce “ Personale non dipendente ” ma che il parametro di riferimento fosse rappresentato delle condizioni di cui al richiamato § “c”, che, però, risultano pacificamente non soddisfatte, in quanto trattasi di prestazioni affidate alla “ totalità o alla maggioranza dei membri ” del CdA.
13) Conseguentemente, gli atti impugnati non possono dirsi carenti di motivazione (come invece dedotto nella seconda censura) in quanto costituiscono pacifica applicazione delle disposizioni contenute nel citato Decreto Direttoriale, né può ritenersi che sia stato leso il legittimo affidamento della ricorrente (come invece dedotto nel terzo motivo) in ragione delle richiamate disposizioni di cui all’All. 11 al medesimo decreto.
14) Non risultano nemmeno violati i termini di esercizio dell’autotutela (come invece dedotto nella terza censura) perché nel caso di specie, come chiarito dalla P.A., non si tratta di autotutela ma della conclusione di un articolato e complesso procedimento e l’atto impugnato è il provvedimento di concessione definitiva del contributo.
15) Il ricorso va quindi respinto.
16) Le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso, possono essere compensate tra parte ricorrente e il Ministero. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti dell’altro soggetto evocato in giudizio, in quanto non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nulla spese nei confronti del soggetto evocato in giudizio ma non costituitosi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
ND UC, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND UC | LE RI |
IL SEGRETARIO