TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 290
TAR
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata interpretazione della normativa sull'ammissibilità dei costi del personale non dipendente

    Il Collegio ritiene che la normativa di riferimento, in particolare l'allegato 11, preveda specificamente le prestazioni affidate a soggetti con rapporti di cointeressenza, come i soci amministratori, nella sezione relativa ai 'Servizi di consulenza e beni immateriali', e non nella voce 'Personale non dipendente'. Inoltre, le condizioni previste per tali prestazioni (non ammissibilità se riguardanti la totalità o la maggioranza dei membri del CdA) non sono state rispettate, rendendo illegittima la rendicontazione effettuata dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione del decreto impugnato

    Il Collegio rigetta questa censura, affermando che gli atti impugnati non sono carenti di motivazione in quanto costituiscono una pacifica applicazione delle disposizioni contenute nel citato Decreto Direttoriale.

  • Rigettato
    Lesione del legittimo affidamento e intempestività dell'azione amministrativa

    Il Collegio rigetta anche questa censura, precisando che non si tratta di esercizio di autotutela, ma della conclusione di un procedimento complesso e che l'atto impugnato è il provvedimento di concessione definitiva del contributo. Pertanto, non vi è stata lesione del legittimo affidamento a causa delle richiamate disposizioni di cui all'All. 11 al medesimo decreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 290
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 290
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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