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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento n. 339 /2024, promosso da:
appresentato e difeso dall'avv.to Biagio Rubinacci Pt_1
CREDITORE ISTANTE
Contro
AN SRLS con sede legale in FIRENZE alla VIA PASQUALE VILLARI 7 Partita IVA
P.IVA_1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 la società ha chiesto l'apertura della liquidazione Pt_1 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da assegni impagati per € 68.882.89, e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione del mancato adempimento e dell'esistenza di protesti per € 300.000.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.339/2024 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza del 26.11.2024 sono comparsi il creditore istante e, per il debitore, il legale rappresentante signor , il quale ha riferito che la società a causa di un incendio ha subito un danno di € CP_1
600.000 che ha determinato la attuale situazione di crisi.
All'udienza del 10.012.2024, sono comparsi il creditore istante e, per il debitore, il legale rappresentante signor , accompagnato dall'avv.to Marco Bufalini. Il signor CP_1 CP_1 pagina 1 di 6 deposita documentazione attestante l'avvenuto pagamento di alcuni titoli protestati per circa € 60.000, la documentazione relativa alla causa pendente per il risarcimento del danno cagionato dall'incendio e la documentazione della Procura della Repubblica che esclude ogni coinvolgimento dello stesso nell'incendio. Precisa che la domanda di risarcimento ammonta ad € 685.597,90.
All'udienza del 21.01.2025 sono comparsi il creditore istante e, per la debitrice, il signor CP_1
legale rappresentante della società. Il signor ha chiesto un ulteriore termine per potersi
[...] CP_1
costituire, conciliare con il creditore procedente e dimostrare il pagamento dei debiti di cui alla documentazione in atti.
Il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società AN SRLS
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “commercio all'ingrosso
e al dettaglio, incluso il commercio elettronico”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo superiore a € 30.000,00: a tali posta creditoria vanno aggiunti: il credito verso
(d.i. 1306/2021 Trib. Firenze) per la somma di € 37877,00, oltre Controparte_2 interessi, spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 1305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.A.P. ed oltre alle successive occorrende, il credito verso (d.i. 620/2021 Trib. Firenze) per la somma di € 24839,03, oltre interessi, spese di Parte_2 procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
il credito verso
[...]
(d.i. 2590/2024 Trib. Firenze) per la somma di € 82.011,48, oltre interessi, Parte_3 spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2842,00 per compensi ed in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso 15%, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
il credito verso
[...]
(d.i. 1538/2024 Trib. Firenze) per la somma di € 39089,40, oltre interessi, Parte_4 spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi di avvocato, in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, i.v.a. e c.p.a; il credito verso pagina 2 di 6 (d.i. 1499/2022 Trib. Firenze) per la somma di € 24390,26, oltre interessi, spese di Parte_5 questa di ingiunzione, liquidate in € 810,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
il credito verso l' Controparte_3
per € 245.834,68, e verso l' per € 5.090,62, nonché un procedimento esecutivo
[...] CP_4 mobiliare per € 45.321,43, come risultante dalle informative acquisite dal Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita, nonostante il legale rappresentante abbia partecipato alle varie udienze e, comunque, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale e il mancato pagamento degli effetti cambiari tornati insoluti e protestati, nonché la sottoposizione ad esecuzione mobiliare e l'elevato numero di decreti ingiuntivi emessi avverso il debitore dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
L'impresa debitrice pur non costituita ha dedotto di aver pagato alcuni titoli protestati per circa €
60.000 e ha depositato la relativa documentazione. Ha, altresì, dedotto che l'attuale situazione debitoria
è dovuta ad un incendio subito dalla AN srls, incendio per il quale la Procura della Repubblica ha escluso ogni coinvolgimento degli organi sociali e per il quale è pendente una causa per risarcimento del danno, per € 685.597,90.
Gli atti prodotti , tuttavia, non escludono la condizione di insolvenza della società.
La AN, infatti, come già esposto, ha debiti anche verso l' (per Controparte_3
€ 245.834,68), verso l' (per € 5.090,62), è destinataria di un procedimento esecutivo mobiliare per CP_4
€ 45.321,43 e di numerosi decreti ingiuntivi, come risultante dalle informative acquisite dal Tribunale:
l'occasionalità dei pagamenti non consente di ritenere superata la provata situazione di insolvenza.
Inoltre, lo stato di insolvenza della AN SRLS permane nonostante la pendenza della causa civile per il risarcimento del danno da incendio: ciò non solo in considerazione dell'alea processuale, dal pagina 3 di 6 punto di vista dell'an, del quantum e del quando del risarcimento, ma soprattutto in considerazione del fatto che la società non è in liquidazione e, quindi, l'insolvenza non può essere valutata sulla base statica del valore dell'attivo rispetto al valore del passivo, ma deve essere esaminata in senso dinamico come capacità di adempiere alle obbligazioni correnti con mezzi ordinari.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società AN SRLS con sede legale in
FIRENZE alla VIA PASQUALE VILLARI 7 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina
la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_5
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
pagina 4 di 6 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 10-7-2025 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12-2-2025
pagina 5 di 6 IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Marta Pascale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento n. 339 /2024, promosso da:
appresentato e difeso dall'avv.to Biagio Rubinacci Pt_1
CREDITORE ISTANTE
Contro
AN SRLS con sede legale in FIRENZE alla VIA PASQUALE VILLARI 7 Partita IVA
P.IVA_1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 la società ha chiesto l'apertura della liquidazione Pt_1 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da assegni impagati per € 68.882.89, e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione del mancato adempimento e dell'esistenza di protesti per € 300.000.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.339/2024 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza del 26.11.2024 sono comparsi il creditore istante e, per il debitore, il legale rappresentante signor , il quale ha riferito che la società a causa di un incendio ha subito un danno di € CP_1
600.000 che ha determinato la attuale situazione di crisi.
All'udienza del 10.012.2024, sono comparsi il creditore istante e, per il debitore, il legale rappresentante signor , accompagnato dall'avv.to Marco Bufalini. Il signor CP_1 CP_1 pagina 1 di 6 deposita documentazione attestante l'avvenuto pagamento di alcuni titoli protestati per circa € 60.000, la documentazione relativa alla causa pendente per il risarcimento del danno cagionato dall'incendio e la documentazione della Procura della Repubblica che esclude ogni coinvolgimento dello stesso nell'incendio. Precisa che la domanda di risarcimento ammonta ad € 685.597,90.
All'udienza del 21.01.2025 sono comparsi il creditore istante e, per la debitrice, il signor CP_1
legale rappresentante della società. Il signor ha chiesto un ulteriore termine per potersi
[...] CP_1
costituire, conciliare con il creditore procedente e dimostrare il pagamento dei debiti di cui alla documentazione in atti.
Il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società AN SRLS
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “commercio all'ingrosso
e al dettaglio, incluso il commercio elettronico”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo superiore a € 30.000,00: a tali posta creditoria vanno aggiunti: il credito verso
(d.i. 1306/2021 Trib. Firenze) per la somma di € 37877,00, oltre Controparte_2 interessi, spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 1305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.A.P. ed oltre alle successive occorrende, il credito verso (d.i. 620/2021 Trib. Firenze) per la somma di € 24839,03, oltre interessi, spese di Parte_2 procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
il credito verso
[...]
(d.i. 2590/2024 Trib. Firenze) per la somma di € 82.011,48, oltre interessi, Parte_3 spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2842,00 per compensi ed in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso 15%, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
il credito verso
[...]
(d.i. 1538/2024 Trib. Firenze) per la somma di € 39089,40, oltre interessi, Parte_4 spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi di avvocato, in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, i.v.a. e c.p.a; il credito verso pagina 2 di 6 (d.i. 1499/2022 Trib. Firenze) per la somma di € 24390,26, oltre interessi, spese di Parte_5 questa di ingiunzione, liquidate in € 810,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
il credito verso l' Controparte_3
per € 245.834,68, e verso l' per € 5.090,62, nonché un procedimento esecutivo
[...] CP_4 mobiliare per € 45.321,43, come risultante dalle informative acquisite dal Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita, nonostante il legale rappresentante abbia partecipato alle varie udienze e, comunque, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale e il mancato pagamento degli effetti cambiari tornati insoluti e protestati, nonché la sottoposizione ad esecuzione mobiliare e l'elevato numero di decreti ingiuntivi emessi avverso il debitore dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
L'impresa debitrice pur non costituita ha dedotto di aver pagato alcuni titoli protestati per circa €
60.000 e ha depositato la relativa documentazione. Ha, altresì, dedotto che l'attuale situazione debitoria
è dovuta ad un incendio subito dalla AN srls, incendio per il quale la Procura della Repubblica ha escluso ogni coinvolgimento degli organi sociali e per il quale è pendente una causa per risarcimento del danno, per € 685.597,90.
Gli atti prodotti , tuttavia, non escludono la condizione di insolvenza della società.
La AN, infatti, come già esposto, ha debiti anche verso l' (per Controparte_3
€ 245.834,68), verso l' (per € 5.090,62), è destinataria di un procedimento esecutivo mobiliare per CP_4
€ 45.321,43 e di numerosi decreti ingiuntivi, come risultante dalle informative acquisite dal Tribunale:
l'occasionalità dei pagamenti non consente di ritenere superata la provata situazione di insolvenza.
Inoltre, lo stato di insolvenza della AN SRLS permane nonostante la pendenza della causa civile per il risarcimento del danno da incendio: ciò non solo in considerazione dell'alea processuale, dal pagina 3 di 6 punto di vista dell'an, del quantum e del quando del risarcimento, ma soprattutto in considerazione del fatto che la società non è in liquidazione e, quindi, l'insolvenza non può essere valutata sulla base statica del valore dell'attivo rispetto al valore del passivo, ma deve essere esaminata in senso dinamico come capacità di adempiere alle obbligazioni correnti con mezzi ordinari.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società AN SRLS con sede legale in
FIRENZE alla VIA PASQUALE VILLARI 7 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina
la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_5
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
pagina 4 di 6 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 10-7-2025 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12-2-2025
pagina 5 di 6 IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Marta Pascale
pagina 6 di 6