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Articolo 2 della Legge 2 marzo 1987, n. 107
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Legge 2 marzo 1987, n. 107
Articolo 2 della Legge 2 marzo 1987, n. 107
Versione
26 marzo 1987
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli atti stessi.
Entrata in vigore il 26 marzo 1987
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