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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3015/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
01.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3015/2018
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Amatucci e Annalisa Amatucci, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Nola (NA), alla Via Madonna delle Grazie n. 60, come da procura in calce dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1
dei sinistri a carico del , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maione, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli (NA), al C.so Vittorio Emanuele n. 737, come da procura speciale alle liti depositata in primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 285/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 03.6.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 285/2018 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta e volta ad ottenere la condanna della (oggi , quale impresa designata per la Regione Controparte_3 Controparte_1
Campania per la gestione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” (nel prosieguo, per semplicità, o ), al risarcimento delle lesioni dallo stesso patite in CP_1 CP_2
conseguenza del sinistro verificatosi in data 04.9.2015, alle ore 20:00 circa, al C.so in Persona_1
Terzigno (NA), allorquando il motociclo da lui condotto veniva urtato da un'autovettura scura, di piccola cilindrata, rimasta non identificata, che ne provocava la caduta al suolo, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda di poiché “(…) Parte_1
non provata nel suo assunto sia per inattendibilità del teste escusso sia in assenza di nesso causale tra le lesioni oggetto di refertazione sanitaria e l'evento dedotto in lite in assenza di prova documentale in ordine alla conduzione e danneggiamento del motociclo condotto dall'attore sua ubicazione ed entità (…)” (si cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello deducendo l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie e lamentando “la mancata applicazione dell'art. 253 c.p.c.” (si cfr. pag. 5 atto di citazione in appello); chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di responsabilità nella produzione del sinistro oggetto di causa in capo al conducente del veicolo di colore scuro non identificato, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria dallo stesso proposta.
Si costituiva in giudizio la sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello ed insistendo CP_1
per il suo rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 03.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione dinanzi alla
3 scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 19.01.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello del 24.4.2018 ed iscrizione a ruolo in data 27.4.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sul Controparte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso. In particolare, pur non richiedendosi, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza ovvero un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile, non potendosi gravare lo stesso dell'onere di svolgere indagini complesse o articolate o dell'obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, al punto da trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante» (Cass. Civ. n. 9939/2012, che richiama Cass. Civ. n. 24449/2005), ciò nondimeno, dal momento che il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, l'attore deve provare non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, ma anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto e che non fosse identificabile, neanche con l'uso della “normale diligenza del buon padre di famiglia” (si cfr. Cass. civ. n. 24449/2005, cit.; si cfr. anche Cass. civ. n. 5892/2016).
4 In particolare, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cassazione civile sez. III,
13.7.2011, n. 15367). In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
Premesso ciò, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni addotte dal giudice di pace che, valutati tutti gli elementi di causa posti alla sua cognizione, ha ritenuto sussistere forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non ha rinvenuto in atti adeguata prova.
Più nello specifico, analizzando la prova testimoniale espletata in primo grado all'udienza del
15.02.2017, emerge, anzitutto, una evidente vaghezza nella deposizione dell'unico teste indotto dall'attore, , che mina la sua stessa attendibilità. Testimone_1
La teste, infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, in merito alle modalità della caduta dell'istante, dichiarava, in maniera eccessivamente generica: “Ricordo che la moto condotta da un ragazzo di circa 30 anni percorreva regolarmente la […] strada a velocità moderata quando veniva tamponata da un'auto […]
Ricordo che l'auto urtava la moto con la parte anteriore destra alla parte posteriore del motociclo che cadeva a terra in uno al conducente […] per effetto dell'urto il conducente cadeva a terra sul lato destro del corpo […]. Preciso che subito dopo il sinistro ci siamo avvicinati al conducente della moto che lamentava dolori al lato destro del corpo precisamente spalla, ginocchio destro”, senza peraltro fare alcun riferimento ad “escoriazioni mano e ginocchio sx”, quali lesioni indicate nel referto del pronto soccorso n. 1353 della Casa di Salute “Santa Lucia”, allegato in atti (si cfr. allegato n. 6 fascicolo primo grado parte appellante).
Ma ciò che lascia maggiormente perplessi e fa dubitare dell'attendibilità della testimonianza è la circostanza che nella denuncia-querela, presentata in data 06.10.2017, non abbia Parte_1
indicato il nominativo della teste, escussa nel corso del giudizio di primo grado (si cfr. denuncia-querela in all. n. 12 del fascicolo di primo grado dell'appellante), nonostante la stessa abbia riferito di aver
5 lasciato il proprio nominativo nell'immediatezza dell'accaduto ai genitori del ragazzo, accorsi sul luogo dell'evento, per un'eventuale testimonianza (si cfr. verbale di udienza del 15.02.2017, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Né merita accoglimento la doglianza dell'appellante in merito all'asserita “mancata applicazione dell'art. 253
c.p.c.” (si cfr. pag. 5 atto di citazione in appello). Ed invero, non può addebitarsi al Giudice l'omissione di specifiche domande al teste nel caso in cui sia stata la stessa parte ad aver articolato i capi di prova in modo talmente generico -come appunto nel caso di specie- da non consentire di ricostruire l'incidente e, soprattutto, di verificare se vi fosse compatibilità tra il sinistro allegato e le lesioni riportate dal come accertate nei certificati medici e di Pronto Soccorso depositati in atti: si cfr.no capitoli di Pt_1
prova articolati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, formulati con rinvio alle “circostanze di fatto di cui ai capi a, b, c, d, della premessa del presente atto”, circostanze, a loro volta, allegate in maniera del tutto lacunosa in citazione: si badi, del resto, che come rilevato correttamente dal giudice di primo grado, l'istante nemmeno identificava il veicolo a bordo del quale circolava al momento del sinistro, non avendone specificato né il modello, né la targa (si cfr. atto di citazione del giudizio di primo grado), con ciò pregiudicando anche l'attività investigativa delle forze dell'ordine, sollecitate alla ricerca del responsabile del sinistro mediante presentazione di denuncia-querela.
Le dedotte lacune ed incongruenze probatorie, oltre al vulnus deduttivo da cui risulta affetto l'atto di citazione in primo grado, assorbono la doglianza relativa alla mancata nomina, da parte del primo giudice, di un consulente tecnico d'ufficio, che, alla luce della insufficiente allegazione e prova dell'an, risultava del tutto superflua e correttamente è stata denegata.
In definitiva, la genericità dell'atto introduttivo, da un lato, e, dall'altro, le insufficienti ed inattendibili dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori riscontri probatori (quali, ad esempio, rilievi fotografici ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza dell'accaduto ovvero i danni subiti dal motociclo e l'assenza di verbali di accertamento delle forze dell'ordine, il cui intervento non risulta essere stato richiesto) non consentono di affermare, con sufficiente grado di certezza, che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo le modalità descritte dall'attore in citazione, per responsabilità di un veicolo rimasto non identificato, né di verificare il nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni
6 oggetto di refertazione, conducendo pertanto ad una valutazione di mancato soddisfacimento, da parte del dell'onere probatorio sullo stesso gravante, con conseguente rigetto dell'appello proposto. Pt_1
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella su esposta motivazione.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui CP_1
al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio.
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore della n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 2.127,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
7 3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, l'1.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
01.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3015/2018
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Amatucci e Annalisa Amatucci, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Nola (NA), alla Via Madonna delle Grazie n. 60, come da procura in calce dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1
dei sinistri a carico del , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maione, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli (NA), al C.so Vittorio Emanuele n. 737, come da procura speciale alle liti depositata in primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 285/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 03.6.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 285/2018 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta e volta ad ottenere la condanna della (oggi , quale impresa designata per la Regione Controparte_3 Controparte_1
Campania per la gestione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” (nel prosieguo, per semplicità, o ), al risarcimento delle lesioni dallo stesso patite in CP_1 CP_2
conseguenza del sinistro verificatosi in data 04.9.2015, alle ore 20:00 circa, al C.so in Persona_1
Terzigno (NA), allorquando il motociclo da lui condotto veniva urtato da un'autovettura scura, di piccola cilindrata, rimasta non identificata, che ne provocava la caduta al suolo, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda di poiché “(…) Parte_1
non provata nel suo assunto sia per inattendibilità del teste escusso sia in assenza di nesso causale tra le lesioni oggetto di refertazione sanitaria e l'evento dedotto in lite in assenza di prova documentale in ordine alla conduzione e danneggiamento del motociclo condotto dall'attore sua ubicazione ed entità (…)” (si cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello deducendo l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie e lamentando “la mancata applicazione dell'art. 253 c.p.c.” (si cfr. pag. 5 atto di citazione in appello); chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di responsabilità nella produzione del sinistro oggetto di causa in capo al conducente del veicolo di colore scuro non identificato, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria dallo stesso proposta.
Si costituiva in giudizio la sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello ed insistendo CP_1
per il suo rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 03.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione dinanzi alla
3 scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 19.01.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello del 24.4.2018 ed iscrizione a ruolo in data 27.4.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sul Controparte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso. In particolare, pur non richiedendosi, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza ovvero un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile, non potendosi gravare lo stesso dell'onere di svolgere indagini complesse o articolate o dell'obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, al punto da trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante» (Cass. Civ. n. 9939/2012, che richiama Cass. Civ. n. 24449/2005), ciò nondimeno, dal momento che il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, l'attore deve provare non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, ma anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto e che non fosse identificabile, neanche con l'uso della “normale diligenza del buon padre di famiglia” (si cfr. Cass. civ. n. 24449/2005, cit.; si cfr. anche Cass. civ. n. 5892/2016).
4 In particolare, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cassazione civile sez. III,
13.7.2011, n. 15367). In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
Premesso ciò, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni addotte dal giudice di pace che, valutati tutti gli elementi di causa posti alla sua cognizione, ha ritenuto sussistere forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non ha rinvenuto in atti adeguata prova.
Più nello specifico, analizzando la prova testimoniale espletata in primo grado all'udienza del
15.02.2017, emerge, anzitutto, una evidente vaghezza nella deposizione dell'unico teste indotto dall'attore, , che mina la sua stessa attendibilità. Testimone_1
La teste, infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, in merito alle modalità della caduta dell'istante, dichiarava, in maniera eccessivamente generica: “Ricordo che la moto condotta da un ragazzo di circa 30 anni percorreva regolarmente la […] strada a velocità moderata quando veniva tamponata da un'auto […]
Ricordo che l'auto urtava la moto con la parte anteriore destra alla parte posteriore del motociclo che cadeva a terra in uno al conducente […] per effetto dell'urto il conducente cadeva a terra sul lato destro del corpo […]. Preciso che subito dopo il sinistro ci siamo avvicinati al conducente della moto che lamentava dolori al lato destro del corpo precisamente spalla, ginocchio destro”, senza peraltro fare alcun riferimento ad “escoriazioni mano e ginocchio sx”, quali lesioni indicate nel referto del pronto soccorso n. 1353 della Casa di Salute “Santa Lucia”, allegato in atti (si cfr. allegato n. 6 fascicolo primo grado parte appellante).
Ma ciò che lascia maggiormente perplessi e fa dubitare dell'attendibilità della testimonianza è la circostanza che nella denuncia-querela, presentata in data 06.10.2017, non abbia Parte_1
indicato il nominativo della teste, escussa nel corso del giudizio di primo grado (si cfr. denuncia-querela in all. n. 12 del fascicolo di primo grado dell'appellante), nonostante la stessa abbia riferito di aver
5 lasciato il proprio nominativo nell'immediatezza dell'accaduto ai genitori del ragazzo, accorsi sul luogo dell'evento, per un'eventuale testimonianza (si cfr. verbale di udienza del 15.02.2017, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Né merita accoglimento la doglianza dell'appellante in merito all'asserita “mancata applicazione dell'art. 253
c.p.c.” (si cfr. pag. 5 atto di citazione in appello). Ed invero, non può addebitarsi al Giudice l'omissione di specifiche domande al teste nel caso in cui sia stata la stessa parte ad aver articolato i capi di prova in modo talmente generico -come appunto nel caso di specie- da non consentire di ricostruire l'incidente e, soprattutto, di verificare se vi fosse compatibilità tra il sinistro allegato e le lesioni riportate dal come accertate nei certificati medici e di Pronto Soccorso depositati in atti: si cfr.no capitoli di Pt_1
prova articolati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, formulati con rinvio alle “circostanze di fatto di cui ai capi a, b, c, d, della premessa del presente atto”, circostanze, a loro volta, allegate in maniera del tutto lacunosa in citazione: si badi, del resto, che come rilevato correttamente dal giudice di primo grado, l'istante nemmeno identificava il veicolo a bordo del quale circolava al momento del sinistro, non avendone specificato né il modello, né la targa (si cfr. atto di citazione del giudizio di primo grado), con ciò pregiudicando anche l'attività investigativa delle forze dell'ordine, sollecitate alla ricerca del responsabile del sinistro mediante presentazione di denuncia-querela.
Le dedotte lacune ed incongruenze probatorie, oltre al vulnus deduttivo da cui risulta affetto l'atto di citazione in primo grado, assorbono la doglianza relativa alla mancata nomina, da parte del primo giudice, di un consulente tecnico d'ufficio, che, alla luce della insufficiente allegazione e prova dell'an, risultava del tutto superflua e correttamente è stata denegata.
In definitiva, la genericità dell'atto introduttivo, da un lato, e, dall'altro, le insufficienti ed inattendibili dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori riscontri probatori (quali, ad esempio, rilievi fotografici ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza dell'accaduto ovvero i danni subiti dal motociclo e l'assenza di verbali di accertamento delle forze dell'ordine, il cui intervento non risulta essere stato richiesto) non consentono di affermare, con sufficiente grado di certezza, che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo le modalità descritte dall'attore in citazione, per responsabilità di un veicolo rimasto non identificato, né di verificare il nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni
6 oggetto di refertazione, conducendo pertanto ad una valutazione di mancato soddisfacimento, da parte del dell'onere probatorio sullo stesso gravante, con conseguente rigetto dell'appello proposto. Pt_1
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita nella su esposta motivazione.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui CP_1
al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio.
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore della n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 2.127,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
7 3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, l'1.7.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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