TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa n. 560/2025 r.g.
promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO ANDRIULLI, FRANCESCO CERTOMA'
e BATTIATO RITA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
3.303,08 chiesta dall' in restituzione, con propria nota del 30.09.2024, a titolo di CP_1 indebito maturato sulla prestazione di assegno di invalidità civile, per superamento del limite reddituale.
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto all'abbandono d'ufficio del CP_1 debito accertato. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' CP_1 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi CP_1 confronti, avendo provveduto ad annullare l'indebito in oggetto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve rilevarsi che l'annullamento del debito da parte dell' è avvenuto solo in data 18.7.2025, e quindi dopo il deposito del ricorso CP_1 introduttivo, in data 20.1.2025.
Ritiene, pertanto, il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente soccombente, con CP_1 distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 880,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Gaudio, dichiaratosi anticipante.
Taranto, lì 21/10/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa n. 560/2025 r.g.
promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO ANDRIULLI, FRANCESCO CERTOMA'
e BATTIATO RITA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
3.303,08 chiesta dall' in restituzione, con propria nota del 30.09.2024, a titolo di CP_1 indebito maturato sulla prestazione di assegno di invalidità civile, per superamento del limite reddituale.
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto all'abbandono d'ufficio del CP_1 debito accertato. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' CP_1 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi CP_1 confronti, avendo provveduto ad annullare l'indebito in oggetto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve rilevarsi che l'annullamento del debito da parte dell' è avvenuto solo in data 18.7.2025, e quindi dopo il deposito del ricorso CP_1 introduttivo, in data 20.1.2025.
Ritiene, pertanto, il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente soccombente, con CP_1 distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 880,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Gaudio, dichiaratosi anticipante.
Taranto, lì 21/10/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)