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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando in esito all'udienza del 4 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 527/2021 R.G. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Russo;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Alessandro Franciò;
RESISTENTE
OGGETTO: crediti da lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2021 premetteva di Parte_1 essere Ispettore Capo di Polizia Municipale presso il di e di avere aderito al CP_1 CP_1 progetto denominato “Progetto Obiettivo Natale 2019” volto a potenziare i servizi di vigilanza stradale durante le festività natalizie.
Rilevava che il criterio individuato dal Comune per stabilire il compenso dovuto prendeva a riferimento due fattori:
- impegno individuale/ partecipazione attiva (valore compreso da 0 a 50%); - qualità dell'operato/ apporto qualitativo (valore compreso da 0 a 50%).
Osservava di avere riportato, alla stregua di tutti i partecipanti, una valutazione complessiva pari a 100 ma di avere ricevuto, in modo illegittimo, una liquidazione inferiore rispetto a quella corrisposta ai colleghi a parità di valutazione, ovvero una somma pari a € 604,13 nella busta paga di maggio 2020.
Evidenziava che l'Amministrazione aveva errato nell'applicare i criteri di valutazione, prendendo a parametro il numero di servizi resi da ogni singolo aderente al progetto, così disattendendo i dettami di valutazione previsti con la nota del 13.12.2019 avallati dalla successiva determina del 12.05.2020.
Quantificava la differenza dovuta in € 419,68, considerato che la somma spettantegli sarebbe stata € 1023,81, ovvero la somma stanziata per il progetto di € 86.000 divisa per il numero di partecipanti pari a 84.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare che l'Amministrazione Comunale di CP_1 nel ripartire la retribuzione spettante, per aver aderito al progetto dalla stessa bandito denominato
“Progetto Natale 2019” , non ha applicato i criteri di valutazione contenuti nella nota protocollo n. 396593 del 13.12.2019; per l'effetto condannare il in persona del Sig. Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento dell'ulteriore somma di € 419,68 rispetto a quanto già percepito;
in via gradata condannare il al risarcimento del danno;
con vittoria Controparte_1 di spese e compensi di lite.
2. Con memoria depositata in data 14.10.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Osservava che non vi era stata alcuna disparità di trattamento poiché sia la nota del 13.12.2019 del Servizio Affari Generali che la determina n.9426 del 19.12.19 precisavano che il compenso di euro 86.000,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, sarebbe stato ripartito al personale di categoria C e D in base al numero di adesioni ed al contributo fornito da ogni singolo partecipante per il raggiungimento delle finalità previste nel progetto in questione.
Rilevava che il contributo del si era concretizzato in 5 servizi effettivamente svolti, Pt_1 mentre altri dipendenti avevano prestato un numero maggiore di servizi aventi le finalità in progetto.
Contestava, infine, la richiesta di risarcimento danni, non sussistendo prova di alcun danno subito.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
Sostituita l'udienza del 04.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
3. Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree occorre esaminare nel dettaglio le delibere e le determine allegate agli atti con le quali è stato finanziato il progetto cui ha aderito il ricorrente.
Con nota prot. n. 396593 del 13.12.2019 l'Amministrazione richiedeva adesioni al progetto di cui veniva allegata la bozza, nella quale si specificava che il costo del progetto era di € 86.000 da ripartire al personale di categoria “C” e “D” in base al numero di adesioni e al contributo del singolo partecipante per il raggiungimento delle finalità previste dal progetto.
Con la determina n. 9426 del 19.12.2019 di approvazione del progetto con il relativo impegno di spesa, si rilevava che “per l'attività di potenziamento dei servizi d'istituto come sopra declinata, il Corpo di Polizia Municipale di questo Comune ha redatto un apposito progetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, prevedendo come tempi di realizzazione dello stesso il periodo dal 16 al 31 dicembre 2019, pe un costo pari a € 86.000 da ripartire al personale di categoria “C” e “D” in base al numero di adesioni e al contributo del singolo partecipante per il raggiungimento delle finalità previste dal progetto.”
Dal rendiconto finale del progetto si evince che allo stesso hanno preso parte, su base volontaria,
84 dipendenti, che sono stati portati a termine tutti gli obiettivi previsti per un totale di 538 servizi, per cui a tutti i dipendenti veniva riconosciuta la valutazione massima di 100/100.
Con la determinazione n. 4188 del 12.05.2020 veniva liquidato al personale il compenso dovuto sulla base del contributo del singolo partecipante.
Nella citata determina, si considerava che tutto il personale aveva riportato una valutazione pari a 100/100, per cui le somme venivano ripartite in proporzione al numero di servizi prestati, rispettando i criteri fissati precedentemente.
Non è contestato tra le parti che il bbia aderito spontaneamente al progetto, prestando Pt_1 il proprio contributo per un numero di cinque servizi, mentre altri dipendenti hanno prestato un numero maggiore di servizi aventi le finalità in progetto.
Il ricorrente assume di avere diritto a “percepire, in virtù ed applicazione di quanto previsto, la somma di euro 1.023,81 ottenuta ripartendo la posta stanziata per detto progetto pari ad euro
86.,000,00 divisa per il numero dei partecipanti pari ad 84”.
Tale assunto è infondato.
Il invero, ha correttamente utilizzato, ai fini della liquidazione delle somme dovute a CP_1 ciascun dipendente il criterio del numero dei servizi per definire il contributo del singolo partecipante al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
Non vi è dubbio, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il criterio di diversificazione era stabilito prima della richiesta di adesione al progetto e ribadito in fase di liquidazione, per cui il comportamento dell'Amministrazione è da ritenersi assolutamente legittimo.
Va, inoltre, rilevato che non vi è stata alcuna disparità di trattamento tra i dipendenti, poiché tutti i partecipanti che hanno contribuito al progetto con un numero di servizi pari a quello del ricorrente hanno ricevuto i medesimi compensi.
L'importo erogato dal al pertanto, risulta del tutto congruo, rispettando i CP_1 Pt_1 criteri di valutazione prestabiliti.
Va, conseguentemente, rigettata la richiesta subordinata di risarcimento danno, non essendo stato provato dal ricorrente alcun danno subito e considerata la condotta legittima dell'Ente.
In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari medi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1 ricorso depositato in data 12.02.2021 contro il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del che Controparte_1 liquida in € 641,00 oltre i.v.a, c.p.a, e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 5 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando in esito all'udienza del 4 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 527/2021 R.G. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Russo;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Alessandro Franciò;
RESISTENTE
OGGETTO: crediti da lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2021 premetteva di Parte_1 essere Ispettore Capo di Polizia Municipale presso il di e di avere aderito al CP_1 CP_1 progetto denominato “Progetto Obiettivo Natale 2019” volto a potenziare i servizi di vigilanza stradale durante le festività natalizie.
Rilevava che il criterio individuato dal Comune per stabilire il compenso dovuto prendeva a riferimento due fattori:
- impegno individuale/ partecipazione attiva (valore compreso da 0 a 50%); - qualità dell'operato/ apporto qualitativo (valore compreso da 0 a 50%).
Osservava di avere riportato, alla stregua di tutti i partecipanti, una valutazione complessiva pari a 100 ma di avere ricevuto, in modo illegittimo, una liquidazione inferiore rispetto a quella corrisposta ai colleghi a parità di valutazione, ovvero una somma pari a € 604,13 nella busta paga di maggio 2020.
Evidenziava che l'Amministrazione aveva errato nell'applicare i criteri di valutazione, prendendo a parametro il numero di servizi resi da ogni singolo aderente al progetto, così disattendendo i dettami di valutazione previsti con la nota del 13.12.2019 avallati dalla successiva determina del 12.05.2020.
Quantificava la differenza dovuta in € 419,68, considerato che la somma spettantegli sarebbe stata € 1023,81, ovvero la somma stanziata per il progetto di € 86.000 divisa per il numero di partecipanti pari a 84.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare che l'Amministrazione Comunale di CP_1 nel ripartire la retribuzione spettante, per aver aderito al progetto dalla stessa bandito denominato
“Progetto Natale 2019” , non ha applicato i criteri di valutazione contenuti nella nota protocollo n. 396593 del 13.12.2019; per l'effetto condannare il in persona del Sig. Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento dell'ulteriore somma di € 419,68 rispetto a quanto già percepito;
in via gradata condannare il al risarcimento del danno;
con vittoria Controparte_1 di spese e compensi di lite.
2. Con memoria depositata in data 14.10.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Osservava che non vi era stata alcuna disparità di trattamento poiché sia la nota del 13.12.2019 del Servizio Affari Generali che la determina n.9426 del 19.12.19 precisavano che il compenso di euro 86.000,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, sarebbe stato ripartito al personale di categoria C e D in base al numero di adesioni ed al contributo fornito da ogni singolo partecipante per il raggiungimento delle finalità previste nel progetto in questione.
Rilevava che il contributo del si era concretizzato in 5 servizi effettivamente svolti, Pt_1 mentre altri dipendenti avevano prestato un numero maggiore di servizi aventi le finalità in progetto.
Contestava, infine, la richiesta di risarcimento danni, non sussistendo prova di alcun danno subito.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
Sostituita l'udienza del 04.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
3. Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree occorre esaminare nel dettaglio le delibere e le determine allegate agli atti con le quali è stato finanziato il progetto cui ha aderito il ricorrente.
Con nota prot. n. 396593 del 13.12.2019 l'Amministrazione richiedeva adesioni al progetto di cui veniva allegata la bozza, nella quale si specificava che il costo del progetto era di € 86.000 da ripartire al personale di categoria “C” e “D” in base al numero di adesioni e al contributo del singolo partecipante per il raggiungimento delle finalità previste dal progetto.
Con la determina n. 9426 del 19.12.2019 di approvazione del progetto con il relativo impegno di spesa, si rilevava che “per l'attività di potenziamento dei servizi d'istituto come sopra declinata, il Corpo di Polizia Municipale di questo Comune ha redatto un apposito progetto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, prevedendo come tempi di realizzazione dello stesso il periodo dal 16 al 31 dicembre 2019, pe un costo pari a € 86.000 da ripartire al personale di categoria “C” e “D” in base al numero di adesioni e al contributo del singolo partecipante per il raggiungimento delle finalità previste dal progetto.”
Dal rendiconto finale del progetto si evince che allo stesso hanno preso parte, su base volontaria,
84 dipendenti, che sono stati portati a termine tutti gli obiettivi previsti per un totale di 538 servizi, per cui a tutti i dipendenti veniva riconosciuta la valutazione massima di 100/100.
Con la determinazione n. 4188 del 12.05.2020 veniva liquidato al personale il compenso dovuto sulla base del contributo del singolo partecipante.
Nella citata determina, si considerava che tutto il personale aveva riportato una valutazione pari a 100/100, per cui le somme venivano ripartite in proporzione al numero di servizi prestati, rispettando i criteri fissati precedentemente.
Non è contestato tra le parti che il bbia aderito spontaneamente al progetto, prestando Pt_1 il proprio contributo per un numero di cinque servizi, mentre altri dipendenti hanno prestato un numero maggiore di servizi aventi le finalità in progetto.
Il ricorrente assume di avere diritto a “percepire, in virtù ed applicazione di quanto previsto, la somma di euro 1.023,81 ottenuta ripartendo la posta stanziata per detto progetto pari ad euro
86.,000,00 divisa per il numero dei partecipanti pari ad 84”.
Tale assunto è infondato.
Il invero, ha correttamente utilizzato, ai fini della liquidazione delle somme dovute a CP_1 ciascun dipendente il criterio del numero dei servizi per definire il contributo del singolo partecipante al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
Non vi è dubbio, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il criterio di diversificazione era stabilito prima della richiesta di adesione al progetto e ribadito in fase di liquidazione, per cui il comportamento dell'Amministrazione è da ritenersi assolutamente legittimo.
Va, inoltre, rilevato che non vi è stata alcuna disparità di trattamento tra i dipendenti, poiché tutti i partecipanti che hanno contribuito al progetto con un numero di servizi pari a quello del ricorrente hanno ricevuto i medesimi compensi.
L'importo erogato dal al pertanto, risulta del tutto congruo, rispettando i CP_1 Pt_1 criteri di valutazione prestabiliti.
Va, conseguentemente, rigettata la richiesta subordinata di risarcimento danno, non essendo stato provato dal ricorrente alcun danno subito e considerata la condotta legittima dell'Ente.
In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari medi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1 ricorso depositato in data 12.02.2021 contro il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del che Controparte_1 liquida in € 641,00 oltre i.v.a, c.p.a, e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 5 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando