CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 613/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 894/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240130150962000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240130150962000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240130150962000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3948/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Le Parti concordemente chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22/02/2025 parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.
06820240130150962000 , relativa all'anno di imposta 2021 emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Redditi 2022 anno 2021 effettuato ai sensi dell'art. 36bis del DPR n. 600/1973, dal quale è emersa una imposta dovuta, non versata, pari ad € 3.051,00.
La contribuente, cittadina algerina, dipendente a tempo indeterminato del consolato algerino in Italia, dichiara di avere erroneamente indicato come imponibili redditi provenienti da fonte estera (l'Algeria) e non assoggettabili a tassazione in Italia. Ritiene, pertanto, che la cartella di pagamento sia da annullare in quanto priva del presupposto impositivo. Fa presente che la Agenzia Entrate ha effettuato lo sgravio totale della cartella e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione integrale della materia del contendere a spese compensate.
Si costituisce la Agenzia Entrate Riscossione che in merito alle contestazioni sollevate con il ricorso, evidenzia la propria estraneità/carenza di legittimazione passiva in quanto le eccezioni e le deduzioni della ricorrente sono di esclusiva competenza del convenuto Ente Impositore ed evidenziano l'assoluta estraneità dell'Agente della Riscossione. Conclude chiedendo dichiararsi in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore e, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato. Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate D.P.I di Milano comunicando che, in accoglimento delle eccezioni formulate dalla ricorrente, con provvedimento prot. 2025S277772 del 17/04/2025, ha proceduto allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata e chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dello sgravio totale del ruolo cui ha dato corso l'Ufficio, non può che - e ciò conformemente all'istanza della ricorrente e della Agenzia Entrate - dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 894/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240130150962000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240130150962000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240130150962000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3948/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Le Parti concordemente chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22/02/2025 parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.
06820240130150962000 , relativa all'anno di imposta 2021 emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Redditi 2022 anno 2021 effettuato ai sensi dell'art. 36bis del DPR n. 600/1973, dal quale è emersa una imposta dovuta, non versata, pari ad € 3.051,00.
La contribuente, cittadina algerina, dipendente a tempo indeterminato del consolato algerino in Italia, dichiara di avere erroneamente indicato come imponibili redditi provenienti da fonte estera (l'Algeria) e non assoggettabili a tassazione in Italia. Ritiene, pertanto, che la cartella di pagamento sia da annullare in quanto priva del presupposto impositivo. Fa presente che la Agenzia Entrate ha effettuato lo sgravio totale della cartella e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione integrale della materia del contendere a spese compensate.
Si costituisce la Agenzia Entrate Riscossione che in merito alle contestazioni sollevate con il ricorso, evidenzia la propria estraneità/carenza di legittimazione passiva in quanto le eccezioni e le deduzioni della ricorrente sono di esclusiva competenza del convenuto Ente Impositore ed evidenziano l'assoluta estraneità dell'Agente della Riscossione. Conclude chiedendo dichiararsi in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore e, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato. Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate D.P.I di Milano comunicando che, in accoglimento delle eccezioni formulate dalla ricorrente, con provvedimento prot. 2025S277772 del 17/04/2025, ha proceduto allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata e chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dello sgravio totale del ruolo cui ha dato corso l'Ufficio, non può che - e ciò conformemente all'istanza della ricorrente e della Agenzia Entrate - dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.