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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3276/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3276/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata amministrativa reddito: euro 24.952,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con gli Avv.ti Claudia Cocchi e Cristiano Crinò presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], int. 4 professione: operaio reddito: euro 19.413,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con gli Avv.ti Alberto Trombetta ed Elena Petracca presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a DI (RO) il 22.8.2020 (anno 2020, Numero 2, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione non sono nati figli
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto che nella casa già familiare sita in DI (RO), Via Sebastiano Filippi n. 28 – di proprietà esclusiva della Sig.ra – Parte_1 quest'ultima manterrà la propria residenza. Il Sig. Signorin, a far data dal 1° settembre 2025 e previo prelievo di tutti propri effetti personali, ha invece reperito autonoma sistemazione abitativa, in Polesella (RO), Via G. Garibaldi n. 120, int. 4 ove ha già trasferito la propria residenza. Le chiavi dell'abitazione sono state consegnate dal sig. in data 16 Pt_2 settembre 2025 e la Sig.ra autorizzata a cambiare serratura. Parte_1
3. I coniugi, entrambi lavoratori dipendenti ed economicamente autosufficienti, rinunciano alla corresponsione - l'uno in favore dell'altro - di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
4. I coniugi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra con esclusivo riferimento ai rapporti economici inerenti alla pregressa vita coniugale;
Per
5. I coniugi concordano che il gatto rimarrà affidato alla sig.ra che Parte_1 muterà a suo nome l'intestazione del libretto sanitario e si assumerà ogni relativo onere e spesa, con l'impegno a curarlo e, nel caso di malattia, garantirgli tutte le terapie necessarie escludendo, salvo diverso parere del medico veterinario, il ricorso all'eutanasia.
6. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3276/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a DI (RO) il Parte_2
22.8.2020, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 10 dicembre 2025
Il Presidente estensore
AO Di AN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3276/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata amministrativa reddito: euro 24.952,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con gli Avv.ti Claudia Cocchi e Cristiano Crinò presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], int. 4 professione: operaio reddito: euro 19.413,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con gli Avv.ti Alberto Trombetta ed Elena Petracca presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a DI (RO) il 22.8.2020 (anno 2020, Numero 2, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione non sono nati figli
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto che nella casa già familiare sita in DI (RO), Via Sebastiano Filippi n. 28 – di proprietà esclusiva della Sig.ra – Parte_1 quest'ultima manterrà la propria residenza. Il Sig. Signorin, a far data dal 1° settembre 2025 e previo prelievo di tutti propri effetti personali, ha invece reperito autonoma sistemazione abitativa, in Polesella (RO), Via G. Garibaldi n. 120, int. 4 ove ha già trasferito la propria residenza. Le chiavi dell'abitazione sono state consegnate dal sig. in data 16 Pt_2 settembre 2025 e la Sig.ra autorizzata a cambiare serratura. Parte_1
3. I coniugi, entrambi lavoratori dipendenti ed economicamente autosufficienti, rinunciano alla corresponsione - l'uno in favore dell'altro - di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
4. I coniugi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra con esclusivo riferimento ai rapporti economici inerenti alla pregressa vita coniugale;
Per
5. I coniugi concordano che il gatto rimarrà affidato alla sig.ra che Parte_1 muterà a suo nome l'intestazione del libretto sanitario e si assumerà ogni relativo onere e spesa, con l'impegno a curarlo e, nel caso di malattia, garantirgli tutte le terapie necessarie escludendo, salvo diverso parere del medico veterinario, il ricorso all'eutanasia.
6. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3276/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a DI (RO) il Parte_2
22.8.2020, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 10 dicembre 2025
Il Presidente estensore
AO Di AN
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