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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 718/2024 riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
Genova, pubblicata in data 18 giugno 2024, n. 1848 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Calisi del foro di Parte_1
Genova per mandato in atti;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Cerisoli del foro Controparte_1 di Genova per mandato in atti;
APPELLATO
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
<<piaccia alla corte di appello genova, contrariis reiectis, e previe le declaratorie < i>
meglio viste:
1) riformare la sentenza numero 1848/2023 pronunciata fra le parti dal Tribunale di Genova seconda civile nel procedimento r.g. 438/2023, del 18 giugno 2024 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti, revocare il decreto ingiuntivo numero 3709/2022 (Rg. 9352/2022) ed in ogni caso dichiarando che il Dr.
nulla deve al Rag Pt_1 CP_1
2) in subordine per le ragioni dei motivi di gravame rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta:
1 3) con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, ovvero in subordine con riduzione della condanna nei riguardi dell'appellante>>.
Per l'appellato:
<<piaccia alla corte di appello genova, contrariis reiectis, e previe le declaratorie < i>
In via istruttoria e subordinata: ammettersi prova per testi già dedotta in primo grado. Con espressa riserva di deferire giuramento decisorio.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello>>.
RAGIONI DI FATTO
1. Con ricorso al Tribunale di Genova il Ragioniere chiedeva al Controparte_1
Notaio il pagamento di euro 43.910,50 oltre oneri accessori ed Parte_1 interessi dalla data del dovuto (messa in mora del 15.3.2022) al saldo, a titolo onorari per l'attività di consulenza prestata a suo favore nel periodo tra il 3 luglio 2008 e il 10 gennaio 2019. Affermava che il credito vantato era certo - in quanto riconosciuto con sottoscrizione autografa del Notaio in data 5.3.2019 - liquido ed esigibile. Il Tribunale di
Genova accoglieva la domanda e ingiungeva il pagamento di tale somma.
2. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo affermando innanzitutto che la Pt_1 ricognizione di debito era riferibile sono all'anno 2019, mentre il decreto ingiuntivo si riferiva anche ad arretrati non compresi nella ricognizione di debito. L'attore in opposizione concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo in quanto le somme richieste non erano dovute, erano prescritte, e comunque perché la domanda era infondata e non provata.
Si costituiva il convenuto che concludeva chiedendo: i) in via preliminare, la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c. e, in via subordinata, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto limitatamente alle somme non contestate corrispondenti agli onorari dell'anno 2019, pari ad euro 7.300,00;
ii) nel merito in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto;
nel merito in via subordinata, dichiarare dovuti gli onorari richiesti per euro 40.410,000, escluse le somme oggetto del preavviso del 3 luglio 2008.
2 Il Tribunale di Genova, concessa nella prima udienza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, così decideva: i) rigettava l'opposizione per infondatezza e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
ii) condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquidava nella somma di euro 14.130,00. In particolare, la decisione era fondata sul presupposto che la ricognizione di debito del not. si riferisse anche alle somme indicate nel documento come “arretrati” Pt_1 rispetto al 2019 (somme riguardanti gli anni dal 2008 al 2018).
3. Ha proposto appello mediante la formulazione di tre motivi di impugnazione, Pt_1 chiedendo: i) la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
ii) nel merito, la revoca del decreto;
iii) in subordine, la rimodulazione della condanna in ordine al quantum della somma dovuta.
Si è costituito l'appellato opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e CP_1 chiedendo, in via subordinata di ammettere la prova testimoniale già dedotta in primo grado e riservandosi di deferire giuramento decisorio.
La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza di inibitoria proposta e ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19.06.2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente è necessario esaminare il primo motivo di appello, con il quale ha censurato la sentenza nella parte in cui si è basata sulla scrittura privata 5 Pt_1 marzo 2019, ritenendo che essa abbia valore di ricognizione di debito per tutte le some oggetto del decreto ingiuntivo. L'appellante afferma infatti che non vi è stato alcun riconoscimento del debito e comunque manca la prova della entità di tale debito.
Sul punto la Corte ritiene che il documento datato 5.3.2019, contenente sia un testo dattiloscritto che elenca vari soggetti sia un testo a margine, manoscritto e firmato da non implichi il riconoscimento del debito per tutte le somme indicate in tale Pt_1 foglio. Si ritiene che la dicitura a margine “per anno 2019 200 mese da ass.ne e Per_1
300 da Not. Solimena” sia specifica e non ricollegabile al testo dattiloscritto;
inoltre non vale neppure come riconoscimento l'altra frase posta più sopra che recita “per arretrato si spera non appena dismette beni” poiché essa risulta generica, ipotetica e formulata in terza persona, dunque, non appare essere un atto con il quale il debitore dichiara di riconoscere l'esistenza di un debito ex art. 1988 c.c.
3 Ciò posto ritiene il Collegio che il motivo di appello sia comunque infondato, in quanto il complesso delle acquisizioni documentali risulta comunque idoneo ad offrire contezza circa la pretesa avanzata da dunque, si ritiene di dover confermare l'esito CP_1 decisorio della sentenza di primo grado, sebbene con diverso apparato argomentativo e motivazionale.
Invero, la sussistenza del diritto di credito in capo a emerge da plurimi CP_1 elementi indiziari: in primo luogo, dal fatto che non abbia mai negato di aver Pt_1 affidato un incarico di consulenza tributaria a del tipo di quello dedotto da CP_1 quest'ultimo; in secondo luogo, dal fatto che, alla luce relazione di amicizia intercorsa tra le parti, ammessa da entrambe, è plausibile che i rapporti si siano svolti senza formalità ed in assenza di solleciti dei pagamenti degli onorari;
in terzo luogo, dal fatto che è presente in atti una copiosa documentazione tributaria prodotta dal dalla Parte_2 quale si evincono le prestazioni svolte nel tempo nell'interesse di in quarto Pt_1 luogo, dal contegno extraprocessuale serbato dall'appellante, da cui è dato evincere la consapevolezza della sussistenza di una posizione debitoria a suo carico nei confronti dell'appellato per le prestazioni professionali assolte da quest'ultimo (si veda la mail del
23.1.2019 ove afferma “faremo dei piani di rientro per il passato”, allegato W Pt_1 del fascicolo di primo grado o anche l'allegato P, nonché la circostanza che il CP_1
Notaio abbia allegato, sebbene non dimostrato, di avere effettuato pagamenti parziali degli importi richiesti).
Tali dati processuali, considerati nel loro insieme, radicano il convincimento a mente del quale si sia effettivamente perfezionato tra le parti il contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto le prestazioni professionali che l'appellato ha documento di avere reso, a fronte delle quali egli ha maturato il diritto al compenso nei termini quantificati, attesa, a quest'ultimo riguardo, l'assenza di specifiche contestazioni circa la congruità della quantificazione effettuata dal Ragioniere.
2. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello fondato sull'eccezione di prescrizione presuntiva del diritto di credito, anche esso risulta infondato per il fatto che l'appellante ha negato l'esistenza del diritto di credito;
dunque, egli non può eccepire la prescrizione presuntiva del diritto, essendo tale eccezione incompatibile con la contestazione dell'esistenza del diritto di credito (sul punto si veda Cass. civ. 1503/2019).
4 2.1 Anche l'eccezione di aver effettuato pagamenti in contanti in favore di CP_1 riproposta all'interno del secondo motivo di appello, risulta infondata in quanto del tutto sfornita di prova.
3. Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui ha liquidato le spese di lite in euro 14.130,00. Afferma che il valore della causa è di
43.910,50, essendo incerta la debenza dei contributi e dell'IVA, considerato che il convenuto si è ritirato dalla sua attività di Ragioniere. Il motivo è infondato perché la domanda, comprensiva di oneri, accessori professionali ed interessi, ha valore superiore ad euro 52.000,00. Dunque, è corretto applicare lo scaglione di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00.
4. Le spese di lite del presente giudizio, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre accessorri.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Genova, pubblicata in data 18 giugno 2024, n. 1848 promossa da:
Parte_1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATO
Così decide:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida nella somma complessiva di euro 10.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, parte appellante
è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.06.2025
5
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 718/2024 riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
Genova, pubblicata in data 18 giugno 2024, n. 1848 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Calisi del foro di Parte_1
Genova per mandato in atti;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Cerisoli del foro Controparte_1 di Genova per mandato in atti;
APPELLATO
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
<<piaccia alla corte di appello genova, contrariis reiectis, e previe le declaratorie < i>
meglio viste:
1) riformare la sentenza numero 1848/2023 pronunciata fra le parti dal Tribunale di Genova seconda civile nel procedimento r.g. 438/2023, del 18 giugno 2024 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti, revocare il decreto ingiuntivo numero 3709/2022 (Rg. 9352/2022) ed in ogni caso dichiarando che il Dr.
nulla deve al Rag Pt_1 CP_1
2) in subordine per le ragioni dei motivi di gravame rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta:
1 3) con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, ovvero in subordine con riduzione della condanna nei riguardi dell'appellante>>.
Per l'appellato:
<<piaccia alla corte di appello genova, contrariis reiectis, e previe le declaratorie < i>
In via istruttoria e subordinata: ammettersi prova per testi già dedotta in primo grado. Con espressa riserva di deferire giuramento decisorio.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello>>.
RAGIONI DI FATTO
1. Con ricorso al Tribunale di Genova il Ragioniere chiedeva al Controparte_1
Notaio il pagamento di euro 43.910,50 oltre oneri accessori ed Parte_1 interessi dalla data del dovuto (messa in mora del 15.3.2022) al saldo, a titolo onorari per l'attività di consulenza prestata a suo favore nel periodo tra il 3 luglio 2008 e il 10 gennaio 2019. Affermava che il credito vantato era certo - in quanto riconosciuto con sottoscrizione autografa del Notaio in data 5.3.2019 - liquido ed esigibile. Il Tribunale di
Genova accoglieva la domanda e ingiungeva il pagamento di tale somma.
2. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo affermando innanzitutto che la Pt_1 ricognizione di debito era riferibile sono all'anno 2019, mentre il decreto ingiuntivo si riferiva anche ad arretrati non compresi nella ricognizione di debito. L'attore in opposizione concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo in quanto le somme richieste non erano dovute, erano prescritte, e comunque perché la domanda era infondata e non provata.
Si costituiva il convenuto che concludeva chiedendo: i) in via preliminare, la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c. e, in via subordinata, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto limitatamente alle somme non contestate corrispondenti agli onorari dell'anno 2019, pari ad euro 7.300,00;
ii) nel merito in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto;
nel merito in via subordinata, dichiarare dovuti gli onorari richiesti per euro 40.410,000, escluse le somme oggetto del preavviso del 3 luglio 2008.
2 Il Tribunale di Genova, concessa nella prima udienza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, così decideva: i) rigettava l'opposizione per infondatezza e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
ii) condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquidava nella somma di euro 14.130,00. In particolare, la decisione era fondata sul presupposto che la ricognizione di debito del not. si riferisse anche alle somme indicate nel documento come “arretrati” Pt_1 rispetto al 2019 (somme riguardanti gli anni dal 2008 al 2018).
3. Ha proposto appello mediante la formulazione di tre motivi di impugnazione, Pt_1 chiedendo: i) la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
ii) nel merito, la revoca del decreto;
iii) in subordine, la rimodulazione della condanna in ordine al quantum della somma dovuta.
Si è costituito l'appellato opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e CP_1 chiedendo, in via subordinata di ammettere la prova testimoniale già dedotta in primo grado e riservandosi di deferire giuramento decisorio.
La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza di inibitoria proposta e ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19.06.2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente è necessario esaminare il primo motivo di appello, con il quale ha censurato la sentenza nella parte in cui si è basata sulla scrittura privata 5 Pt_1 marzo 2019, ritenendo che essa abbia valore di ricognizione di debito per tutte le some oggetto del decreto ingiuntivo. L'appellante afferma infatti che non vi è stato alcun riconoscimento del debito e comunque manca la prova della entità di tale debito.
Sul punto la Corte ritiene che il documento datato 5.3.2019, contenente sia un testo dattiloscritto che elenca vari soggetti sia un testo a margine, manoscritto e firmato da non implichi il riconoscimento del debito per tutte le somme indicate in tale Pt_1 foglio. Si ritiene che la dicitura a margine “per anno 2019 200 mese da ass.ne e Per_1
300 da Not. Solimena” sia specifica e non ricollegabile al testo dattiloscritto;
inoltre non vale neppure come riconoscimento l'altra frase posta più sopra che recita “per arretrato si spera non appena dismette beni” poiché essa risulta generica, ipotetica e formulata in terza persona, dunque, non appare essere un atto con il quale il debitore dichiara di riconoscere l'esistenza di un debito ex art. 1988 c.c.
3 Ciò posto ritiene il Collegio che il motivo di appello sia comunque infondato, in quanto il complesso delle acquisizioni documentali risulta comunque idoneo ad offrire contezza circa la pretesa avanzata da dunque, si ritiene di dover confermare l'esito CP_1 decisorio della sentenza di primo grado, sebbene con diverso apparato argomentativo e motivazionale.
Invero, la sussistenza del diritto di credito in capo a emerge da plurimi CP_1 elementi indiziari: in primo luogo, dal fatto che non abbia mai negato di aver Pt_1 affidato un incarico di consulenza tributaria a del tipo di quello dedotto da CP_1 quest'ultimo; in secondo luogo, dal fatto che, alla luce relazione di amicizia intercorsa tra le parti, ammessa da entrambe, è plausibile che i rapporti si siano svolti senza formalità ed in assenza di solleciti dei pagamenti degli onorari;
in terzo luogo, dal fatto che è presente in atti una copiosa documentazione tributaria prodotta dal dalla Parte_2 quale si evincono le prestazioni svolte nel tempo nell'interesse di in quarto Pt_1 luogo, dal contegno extraprocessuale serbato dall'appellante, da cui è dato evincere la consapevolezza della sussistenza di una posizione debitoria a suo carico nei confronti dell'appellato per le prestazioni professionali assolte da quest'ultimo (si veda la mail del
23.1.2019 ove afferma “faremo dei piani di rientro per il passato”, allegato W Pt_1 del fascicolo di primo grado o anche l'allegato P, nonché la circostanza che il CP_1
Notaio abbia allegato, sebbene non dimostrato, di avere effettuato pagamenti parziali degli importi richiesti).
Tali dati processuali, considerati nel loro insieme, radicano il convincimento a mente del quale si sia effettivamente perfezionato tra le parti il contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto le prestazioni professionali che l'appellato ha documento di avere reso, a fronte delle quali egli ha maturato il diritto al compenso nei termini quantificati, attesa, a quest'ultimo riguardo, l'assenza di specifiche contestazioni circa la congruità della quantificazione effettuata dal Ragioniere.
2. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello fondato sull'eccezione di prescrizione presuntiva del diritto di credito, anche esso risulta infondato per il fatto che l'appellante ha negato l'esistenza del diritto di credito;
dunque, egli non può eccepire la prescrizione presuntiva del diritto, essendo tale eccezione incompatibile con la contestazione dell'esistenza del diritto di credito (sul punto si veda Cass. civ. 1503/2019).
4 2.1 Anche l'eccezione di aver effettuato pagamenti in contanti in favore di CP_1 riproposta all'interno del secondo motivo di appello, risulta infondata in quanto del tutto sfornita di prova.
3. Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui ha liquidato le spese di lite in euro 14.130,00. Afferma che il valore della causa è di
43.910,50, essendo incerta la debenza dei contributi e dell'IVA, considerato che il convenuto si è ritirato dalla sua attività di Ragioniere. Il motivo è infondato perché la domanda, comprensiva di oneri, accessori professionali ed interessi, ha valore superiore ad euro 52.000,00. Dunque, è corretto applicare lo scaglione di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00.
4. Le spese di lite del presente giudizio, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre accessorri.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Genova, pubblicata in data 18 giugno 2024, n. 1848 promossa da:
Parte_1
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATO
Così decide:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida nella somma complessiva di euro 10.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, parte appellante
è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.06.2025
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