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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1908/2022 R.G. a cui è riunita la causa iscritta al n. 11/2023
R.G., promossa la n. 1908/2022 da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MUNAFO' LUIGI MARIO per procura in atti, Parte_2 promossa la n. 11/2023 da
, (C.F. ), rappresentata e Parte_3 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. GIUSEPPE TORTORA, per procura in atti,
ricorrenti, contro
Controparte_1
[...]
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata dal dott. Giovanni Cavallaro, resistente,
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 30.12.2022 (giudizio n. 1908/2022) ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 008/2022 emessa dall' Controparte_2
, con la quale gli è stato ingiunto, in qualità di obbligato in solido,
[...] il pagamento della somma di euro 25.828,00 per violazioni alle norme forestali, accertate a seguito di taglio di piante in difformità dall'autorizzazione rilasciata. Il ricorrente ha dedotto che in data 11 aprile 2018 aveva ottenuto autorizzazione al taglio colturale di diradamento su un fondo di sua proprietà sito in Novara di Sicilia, contrada
Vernita. Successivamente, il ricorrente stipulava scrittura privata con la ditta “Monte
Legno di Antonella LE”, cedendo la massa legnosa e imponendo il rispetto delle prescrizioni forestali. Il 30 marzo 2019 il Corpo Forestale accertava il taglio di sessantatré piante di pino marittimo dominanti e non mature, in difformità dall'autorizzazione, su circa tre ettari del fondo . Veniva elevato verbale di Pt_1 contestazione con sanzione in misura ridotta, non pagata, e dopo il rigetto del ricorso amministrativo, l'Assessorato emetteva l'ordinanza-ingiunzione oggi opposta.
Il ricorrente ha eccepito di non avere eseguito personalmente alcun taglio, avendo solo venduto il legname e imposto all'acquirente il rispetto delle prescrizioni, sicché eventuali violazioni sarebbero imputabili esclusivamente alla . Parte_4
Ha sostenuto, inoltre, che il taglio è avvenuto nel rispetto dell'autorizzazione, essendo state abbattute solo piante segnate, malate o cadute spontaneamente, come confermato da perizia di parte, la quale evidenzierebbe che le piante contestate ricadono in gran parte su terreno della Provincia di Messina. Ha ribadito che, avendo affidato i lavori alla ditta, non può rispondere di eventuali irregolarità e invoca la sospensione dell'efficacia esecutiva per la sproporzione tra la sanzione e il proprio reddito. Ha chiesto infine l'ammissione di prova testimoniale e consulenza tecnica per accertare la regolarità del taglio.
L'Amministrazione resistente ha contestato integralmente il ricorso, affermando la legittimazione passiva del proprietario quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, per culpa in vigilando, dovendo vigilare sull'esecuzione dei lavori.
Ha richiamato la presunzione di colpa posta dall'art. 3 della medesima legge e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità amministrativa si fonda sulla coscienza e volontà della condotta, anche omissiva, evidenziando che l'esimente della buona fede opera solo se l'interessato prova di aver fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge. Ha sottolineato la validità del verbale di accertamento, che fa piena prova fino a querela di falso, e l'infondatezza delle deduzioni basate sulla perizia di parte, redatta anni dopo i fatti, evidenziando che i verbalizzanti hanno accertato il taglio di piante non autorizzate, in ottimo stato vegetativo, che dovevano restare a dote del bosco, alterando l'assetto idrogeologico.
Il secondo giudizio iscritto al n. 11/2023 RG, riunito al primo, riguarda l'opposizione proposta da avverso la medesima ordinanza-ingiunzione n. Parte_3 008/2022, emessa dall' Controparte_2
, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di
[...] Controparte_1 euro 25.828,00 per violazione delle norme forestali, consistente nel taglio di sessantatré piante di pino marittimo in ottimo stato vegetativo ma non mature, che dovevano rimanere a dote del bosco, in difformità dall'autorizzazione rilasciata al proprietario del fondo . Parte_1
La ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non avere titolo per agire quale titolare della ditta individuale “Monte
Legno di Antonella LE”, in quanto la stessa risulta sottoposta a sequestro nell'ambito di procedimento penale definito con sentenza del G.U.P. di Catanzaro, che ha disposto la confisca di beni riconducibili alla ditta, gestita di fatto da terzi.
Nel merito, ha affermato di avere operato su incarico del proprietario del fondo, limitandosi a eseguire il taglio secondo le indicazioni ricevute, senza alcuna consapevolezza di agire in difformità dall'autorizzazione forestale. Ha sostenuto che la responsabilità ricade esclusivamente sul committente, richiamando i principi di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c., e che la somma ingiunta è sproporzionata e tale da determinare gravi conseguenze economiche. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza e la sospensione della sua efficacia, invocando la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689/1981.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente il ricorso, ribadendo la legittimità dell'ordinanza e la responsabilità della ricorrente quale esecutrice materiale dell'utilizzazione boschiva. Ha richiamato l'art. 3 della legge n.
689/1981, che pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato, superabile solo con prova di assenza di colpa, e la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esimente della buona fede opera esclusivamente in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta, non ravvisabili nel caso di specie. Ha evidenziato che la ricorrente, quale operatore forestale, era perfettamente a conoscenza delle norme e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, che disciplinano le corrette pratiche selvicolturali e la tutela dell'assetto idrogeologico. Ha sottolineato che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso e che le contestazioni mosse dai verbalizzanti non possono essere superate da mere allegazioni difensive. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza opposta.
2- I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Il verbale di contestazione n. 01/2019, elevato dal Distaccamento Forestale di Caronia il 2 aprile 2019, attesta che in data 30 marzo 2019, in località Vernita, Comune di Novara di Sicilia, su una superficie di circa tre ettari, sono state tagliate sessantatré piante di pino marittimo dominanti e non mature, che dovevano rimanere a dote del bosco, in difformità dall'autorizzazione rilasciata con prot. n. 36279 dell'11 aprile 2018.
Le piante appartenevano al fondo di , ma l'attività è stata ricondotta Parte_1 alla ditta “Monte Legno di Antonella LE”, acquirente della massa legnosa in forza di scrittura privata del 27 luglio 2018.
Il verbale indica che il taglio ha creato spazi tra le chiome delle piante superstiti, già dominate e sottomesse, con potenziale rischio di dissesto idrogeologico.
Come è noto, il verbale di contestazione, in quanto atto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, gode di fede privilegiata limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margini di valutazione soggettiva.
Orbene, esaminando gli atti e i verbali di accertamento e contestazione, per quanto concerne le circostanze appurate dagli organi accertatori, i verbali possono essere ritenuti dotati dell'efficacia di cui all'art. 2699 c.c., non essendosi profilata, al riguardo, attività valutativa da parte dei verbalizzanti o di tipo induttivo circa l'accadimento della riferita condotta attribuita.
Si applica il principio, ormai univocamente recepito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (v., per tutte, Cass. SU n. 17355/2009 e Cass. n. 23800/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si stende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Questo sta a significare che le circostanze materiali accertate direttamente dagli agenti intervenuti, come il numero di piante tagliate, la tipologia di piante -pino marittimo dominanti e non mature-, la loro collocazione, la difformità rispetto all'autorizzazione concessa, fanno piena prova fino a querela di falso. Tanto considerato, a nulla valgono, in assenza di proposizione di querela di falso, le prove orali articolate da parte ricorrente e la perizia di parte allegata che, peraltro, risulta redatta a distanza di molti anni dagli accadimenti. Di talchè, irrilevante appare l'assunzione di ulteriori prove.
La perizia tecnica di parte invero presenta limiti significativi sotto il profilo probatorio.
È stata, intanto, redatta nel dicembre 2022 sulla scorta di un sopralluogo effettuato dal tecnico in data 16.05.2019 -i fatti contestati risalgono al 30.03.2019-, riducendo la sua valenza probatoria rispetto al verbale di contestazione, che gode di fede privilegiata per i fatti accertati nell'immediatezza dell'accaduto dagli agenti intervenuti.
In sintesi, la perizia non è sufficiente a scalfire i fatti attestati da pubblici ufficiali nel verbale di contestazione, se non in presenza di querela di falso o di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'errore dell'accertamento.
Nel verbale contestazione del 2 aprile 2019 (cfr verbale) viene, infatti, attestato l'accertato taglio di n° 63 piante dominanti e non mature al taglio di pino marittimo di diverse classi diametriche, che dovevano restare a dote del bosco, creando spazi tra le chiome delle piante superstiti, già dominate e sottomesse, creando potenziali dissesti idrogeologici.
Tali tagli di piante sono stati effettuati su parte del fondo di proprietà , Parte_1 su una superficie di circa ha. 3,00, più precisamente su parte delle particelle nno 2-5--7 del foglio di mappa n° 78 e parte delle particelle 160 e 161 del foglio di mappa 63”.
Tali particelle, peraltro, come risulta dalla scrittura privata del 26 luglio 2018, allegata in atti, appartengono all' , laddove si fa espresso riferimento alla proprietà dei Pt_1 terreni censiti al foglio di mappa n. 63, part. 160 e 161,162,164 e 183 e al foglio di mappa n° 78, particelle n.2,3,5,6,e 7 (cfr scrittura del 26 luglio 2018).
L è chiamato, quindi, a rispondere della violazione contestata in quanto Pt_1 proprietario del terreno su cui è stata svolta l'attività irregolare di taglio e quindi obbligato in solido con l'autore materiale.
Si osserva, infatti, che sussiste la responsabilità del proprietario del fondo che, pur non avendo materialmente eseguito il taglio, aveva il potere di ingerenza e il dovere di vigilare sull'operato della ditta incaricata.
La giurisprudenza (anche in materia di sanzioni amministrative) ritiene che il proprietario risponda in solido quando omette di esercitare la vigilanza necessaria per impedire la commissione di violazioni, salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee a prevenirle. Questo principio è richiamato dall'art. 6 L. 689/1981 comma II e III secondo cui “Chi riveste la qualità di proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, o di titolare di un diritto reale o personale di godimento sulla cosa medesima, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta, salvo che provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
La stessa disposizione si applica a chi, nell'esercizio di un'attività, si avvale dell'opera di altri, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
La disposizione richiamata pone, quindi, un obbligo di vigilanza sul proprietario o sul titolare del diritto di godimento, nonché su chi si avvale dell'opera di altri nell'esercizio di un'attività.
La responsabilità solidale scatta salvo prova liberatoria, che consiste nel dimostrare di avere fatto tutto il possibile per impedire la violazione, prova che in specie non è stata fornita, non potendo consistere nella mera previsione contenuta nella scrittura privata sottoscritta tra le parti secondo cui la LE si impegnava a rispettare l'autorizzazione.
Si osserva, infatti, che l'art. 6 cit. richiede che il proprietario dimostri di non aver potuto impedire il fatto, cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire la violazione;
il che avrebbe richiesto un controllo effettivo, da parte del proprietario, sull'esecuzione dei lavori in conformità con la autorizzazione.
Quanto alla posizione della LE, infondata è la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, considerato che il sequestro penale disposto in sede cautelare o a seguito di confisca non incide sulla titolarità formale del soggetto, ma solo sulla disponibilità del bene.
La legittimazione passiva in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si fonda sulla qualità di trasgressore indicato nel verbale e non sulla possibilità di disporre del bene o dell'attività.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da LE appare infondata, perché il verbale la individua come autrice materiale del taglio.
La LE ha sostenuto, poi, che, avendo agito su incarico di , non aveva Pt_1 coscienza di agire in difformità dalla autorizzazione forestale.
Vale richiamare, a tal fine, l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (ex ultimis Cass. n.
33441/2019; Cass. n. 20219/2018).
In altri termini, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, ma occorre che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 720/2028; Cass. n.2480/ 2006) (cfr in senso analogo Corte d'Appello di Messina n. 52/2025).
Nel caso di specie, la posizione della LE -che ha sostenuto di essersi limitata a eseguire il taglio su indicazioni del proprietario, senza consapevolezza di agire in difformità- non è riconducibile alla fattispecie dell'errore incolpevole ex art. 3 legge
689/81, trattandosi di un operatore professionali del settore, dovendosi pertanto presumersi che conoscesse le regole tecniche e normative che disciplinano l'attività.
Le sanzioni irrogate appaiono, infine, proporzionate alla gravità dei fatti contestati.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati.
4- Nulla va, infine, disposto sulle spese.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. 4 agosto 2023, n. 23825).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n.1908/2022 e n.11/2023 RG;
1) Rigetta le opposizioni proposte contro la ordinanza ingiunzione n. 008/2022 che conferma;
2) nulla sulle spese di parte resistente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano