Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/06/2025, n. 12547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12547 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12547/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Gandolfo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento e/o accertamento della nullità
- dell'ordinanza demolizione opere abusive (art. 31 D.P.R. n.380/2001 e S.M.I.) del settore IV - Vigilanza Edilizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data 04.01.2022, con cui il Comune di Castel Gandolfo ha ordinato alla-OMISSIS- -OMISSIS- di provvedere a propria cura e spese alla demolizione e la rimessa in pristino delle opere abusive realizzate presso l'immobile sito in -OMISSIS- entro il termine perentorio di 90 giorni non rinnovabili con effetto dalla data di notifica della suddetta ordinanza;
- di ogni atto conseguente, presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. -OMISSIS-, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 31 gennaio 2022 e depositato il 3 febbraio 2022, parte ricorrente, proprietaria dell’immobile sito in -OMISSIS-(RM), -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio n.-OMISSIS-, mappale -OMISSIS-, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2021, notificata in data 4 gennaio 2022, adottata dal Comune di Castel Gandolfo relativamente alle opere abusive realizzate presso il citato immobile.
1.1 All’esito del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 25 settembre 2021 presso la proprietà della ricorrente, è stato riscontrato quanto segue: “ risultano realizzate una serie di opere che hanno inglobato, il manufatto originario con destinazione magazzino di circa mq 20,00 (autorizzato con concessione a sanatoria n.-OMISSIS-; risultando ad oggi un immobile con destinazione residenziale di circa mq. 90,00; l’ambiente interno è suddiviso in-OMISSIS- (sei) vani; salone a giorno con angolo cottura, due camere da letto, un bagno box doccia e un disimpegno da rifinire. L’immobile è disposto su un unico piano terra, coperto con tetto e tegole su più livelli, lo stesso risulta dotato di infissi (portone d’ingresso e finestre), risulta predisposto l’impianto elettrico e alcuni ambienti risultano ancora privi di rifiniture anche se parzialmente arredati e fruibili. Tutte le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo .”
2. Il Comune intimato non si è costituito.
3. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto.
4.1 Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta “ Nullità per mancata sottoscrizione; Nullità per mancata attestazione di conformità all’originale; Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000; Violazione e falsa applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale; Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza ” .
Alla ricorrente sarebbe stata notificata una copia dell’atto impugnato priva dell’attestazione di conformità all’originale e della sottoscrizione analogica del Responsabile dell’Area IV. Ciò determinerebbe la nullità dell’atto in quanto non vi sarebbe certezza circa la provenienza dell’esternazione e non vi sarebbe la possibilità di verificare la corrispondenza di quanto ricevuto con l’originale informatico in possesso dell’Ufficio.
4.1.1 Il motivo non è fondato.
I difetti che secondo la ricostruzione della ricorrente vizierebbero il provvedimento impugnato non risultano in realtà sussistenti nella misura in cui il gravato provvedimento (doc. 1) contiene l’attestazione dell’avvenuta sottoscrizione digitale da parte del Responsabile del competente Ufficio e la conformità all’originale può desumersi dalla relata con cui il messo comunale ha certificato di avere notificato al ricorrente copia del provvedimento (originale) per la sua piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge.
Quanto sopra posto, in ogni caso le irregolarità denunciate, anche laddove fossero state presenti, avrebbero avuto natura meramente formale, in quanto tale non suscettibile di inficiare la validità dell’atto oggetto di giudizio.
L’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990, è chiaro nel prevedere la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sulla forma nelle ipotesi in cui, quali quella di specie, la natura vincolata dell’atto renda palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce per consolidata giurisprudenza manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti costituiscono atti vincolati ( ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 4122/2017; TAR Toscana, Firenze, Sez. III, sent. n. 1281/2024).
4.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente censura “ Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR n. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza e di proporzionalità – eccesso di potere per difetto di istruttoria – carenza di motivazione - difetto dei presupposti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ”.
L’Ufficio competente avrebbe dovuto rendere palesi i criteri di computo della quantità di bene da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
4.2.1 Anche tale motivo di ricorso è infondato.
La determinazione del quantum da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso della mancata esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 13/2015), deve essere effettuata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, sent. n. 56/2019), che è successivo all’ingiunzione di ripristino e che non costituisce oggetto del presente gravame.
Tale determinazione non è, quindi, elemento essenziale dell’ordine di demolizione, il cui contenuto deve essere individuato esclusivamente in relazione alla funzione tipica del provvedimento ossia quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive.
“ E’ nella successiva fase di verifica dell'inottemperanza che va precisata l'area da acquisire (Consiglio di Stato sez. VII, 03/01/2023, n. 111) ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. 29 gennaio 2025, n.-OMISSIS-86).
5. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
6. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite in quanto il Comune intimato non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e-OMISSIS- del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. -OMISSIS-, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.