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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1639/2023 R.G.,
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
codice fiscale , CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Napoleone Colajanni n. 22, codice fiscale e CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Napoleone Colajanni n. 22, codice fiscale , tutte nella qualità di CodiceFiscale_3
eredi della Sig.ra nata a [...] il [...] ivi deceduta il 26 febbraio Persona_1
2017, rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Ferraù giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
nato a [...], il [...], C.F.: ( ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Linda Arena, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 25 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e Parte_1 Parte_2
quali chiamate all'eredità di (in quanto Parte_3 Persona_1
rispettivamente sorella e nipoti ex sorore della de cuius), hanno chiesto: in via preliminare,
accertarsi che la cointestazione del libretto di deposito postale a risparmio n. 44915718 della defunta con il nipote era simulata e, per l'effetto, Persona_1 Controparte_1
dichiarare la loro esclusiva titolarità delle somme ivi depositate, in quanto chiamate all'eredità della de cuius;
conseguentemente, accertarsi l'illegittimità del prelievo effettuato in data 20 ottobre 2018 dal resistente ovvero la nullità di eventuali disposizioni compiute con spirito di liberalità; per l'effetto, dichiararsi il diritto di esse ricorrenti ad ottenere la ripetizione delle somme prelevate dal resistente e condannare il a pagare in loro CP_1
favore, e in solido tra loro, l'importo di Euro 11.000,00, oltre interessi legali dalla data del prelievo fino all'effettivo soddisfo.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva che resisteva alle Controparte_1
domande.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 9046/2023 del 14.11.2023, il Tribunale di
Catania, Terza Sezione civile, rigettava le domande e condannava le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
e quali eredi di deducendo tre motivi di
[...] Parte_3 Persona_1
censura.
Si è costituito l'appellato, e ha insistito nel rigetto dell'impugnazione.
Indi, all'udienza di discussione del 25 febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione.
***
SENTENZA APPELLATA
Il Tribunale, nel rigettare la domanda di simulazione, così come qualificata dalla stessa parte ricorrente, ha ritenuto che non risultavano allegati elementi idonei a comprovare, già
in astratto, la simulazione di cui alla domanda preliminare, da cui parte ricorrente intende far derivare tutte le restanti conseguenze.
2 In particolare, ha rilevato che le stesse ricorrenti descrivono una situazione di intestazione reale e non fittizia, con la quale ha inteso avvalersi del resistente Persona_1
per agevolare le operazioni quotidiane sul libretto.
Ha altresì ritenuto che non vi fosse nemmeno sufficiente allegazione in merito alla presunta donazione al resistente, non essendo stato dedotta una dazione di denaro per spirito di liberalità.
MOTIVI DI APPELLO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Le appellanti, con il primo motivo di appello, deducono che la domanda andava qualificata come petizione ereditaria, in quanto volta ad ottenere l'accertamento della esclusiva proprietà delle somme in capo alla de cuius, e il conseguente diritto delle ricorrenti di pretendere la ripetizione di quanto indebitamente sottratto alle eredi dal
, in virtù di un'intestazione fittizia di conto corrente ovvero di un prelievo non CP_1
legittimo.
Nel merito, con il secondo motivo sostengono che ha errato il Tribunale a ritenere non provata la esclusiva titolarità delle somme giacenti sul libretto in capo alla de cuius, e quindi il superamento della presunzione di proprietà di tali somme e di intestazione fittizia del libretto, con ogni conseguente determinazione in ordine a quanto indebitamente prelevato,
ammontante ad euro 11.000,00.
Assumono, in particolare, che nel corso del giudizio era stato documentalmente provato:
a) che la provvista del libretto de quo era stata integralmente versata da;
b) Persona_1
che il non aveva mai versato alcuna somma sul libretto de quo;
c) che il CP_1 CP_1
aveva prelevato euro 11.000,00 dopo il decesso della . Per_1
Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e vanno dunque accolti.
Occorre, invero, rilevare che la qualificazione della domanda quale azione di simulazione della cointestazione finalizzata ad una ripetizione d'indebito, data dalle ricorrenti in primo grado, e fatta propria dal Tribunale, risultava non corretta a fronte dei fatti esposti e dallo scopo in concreto perseguito.
3 E' principio pacifico in giurisprudenza che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornita nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella da quella esercitata (cfr. Cass. 11/7/2022 n.21865; conf. Cass. 21/12/2019 n.5153;
Cass. n. 4581/1993).
Nel caso di specie, osserva la Corte che, sulla base delle allegazioni attoree e del provvedimento in concreto richiesto, la domanda formulata dalle ricorrenti in primo grado - volta alla condanna del a pagare l'importo corrispondente alla somma CP_1
illegittimamente prelevata dal libretto cointestato con la de cuius - al di là della qualificazione espressamente datane dalla parte istante, vada più correttamente qualificata quale petitio hereditatis ex art. 533 cod. civ.
Che in tali termini vada appunto qualificata, nella fattispecie in esame, la domanda attorea si ricava dalla circostanza che le ricorrenti hanno agito nella loro qualità di chiamate alla eredità di , morta nubile e senza figli e, nel merito, hanno prospettato che la de Persona_1
cuius aveva aperto (in data 20.12.2014) un libretto di deposito a risparmio (n. 44915718) presso ove far confluire la propria pensione;
che al solo fine di agevolare le CP_2
quotidiane operazioni di prelievo e di pagamento, aveva deciso di cointestare Persona_1
tale libretto con il di lei nipote , ma che la provvista di tale libretto Controparte_1
postale era integralmente costituita dai versamenti riconducibili alla de cuius;
che, in data 20 ottobre 2018 (dopo il decesso della e dopo aver rinunciato all'eredità della zia), il Per_1
aveva quindi prelevato l'importo di Euro 11.000,00 dal predetto libretto che CP_1
costituiva, circa, il 50% delle somme ivi depositate.
Sulla scorta di ciò, l'azione va ricondotta all'ambito giuridico dell'art. 533 c.c., in quanto proposta dalle chiamate all'eredità contro chi possiede, senza averne il titolo, parte dei beni asseritamente caduti in successione, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
4 Questa è, del resto, la qualificazione che ne ha dato il il quale, nel costituirsi in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale, ha sollevato delle eccezioni preliminari (difetto di legittimazione, mancato esperimento della mediazione obbligatoria e difetto di integrità del contradditorio), sul presupposto per l'appunto che si trattasse di azione di petizione di eredità.
A tale riguardo, si osserva, che, esperito in primo grado il procedimento di mediazione, va riconosciuta la legittimazione attiva delle appellanti all'azione in parola, atteso che, non essendo contestata la loro chiamata ereditaria, deve ritenersi che lo stesso esperimento dell'azione in esame da parte del chiamato implica di per sé accettazione tacita dell'eredità.
Inoltre, l'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio anche da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi (v. tra le altre, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14182 del 27 giugno 2011).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, è consolidato principio della giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nel conto corrente bancario intestato a più persone -ma il principio vale anche per il conto deposito titoli e per i rapporti di deposito a risparmio- i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì del citato art. 1298 c.c., comma 2, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr., ad es., Cass. n. 4066/2009, Cass. n. 4496/2010 e Cass. n. 18777/2015; Cass. 21.10.2021 n.
29324; Cass. ord. n. 27069/2022).
Nella fattispecie in esame, dai documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado da entrambe le parti, è emerso che, anteriormente all'apertura del libretto per cui è causa, la de
5 cuius era cointestataria con la sorella , odierna appellante, di altro libretto di Parte_1
risparmio (n. 2802010) aperto presso in data 4 febbraio 2015, dal Controparte_3
libretto cointestato tra le germane veniva effettuato un prelievo di Euro 23.700,00, come visibile dall'estratto conto (cfr. doc. 8, fascicolo di parte ricorrente di primo grado); nella stessa data, la medesima somma appena prelevata dal precedente libretto – Persona_1
(Euro 23.700,00) veniva versata sul libretto n. 44915718 cointestato tra la Parte_1 de cuius e l'appellato, ossia sul libretto oggetto del presente giudizio (v. lista movimenti doc. 2 prodotto da in primo grado). CP_1
La contestualità dei movimenti suddetti – prelievo e versamento- e la perfetta corrispondenza dell'importo prelevato rispetto a quello versato conducono a ritenere che la somma sia stata prelevata dal primo libretto da , avvalendosi della contitolarità Persona_1
con la sorella, e quindi dalla stessa versata nel libretto cointestato col nipote.
Ciò consente, a giudizio della Corte, di ritenere provato, che la provvista presente sul libretto n. 44915718 (cointestato ) fosse stata fornita integralmente dalla Persona_2
. Ed invero, ad esclusione di un prelievo di € 1.000,00, eseguito qualche mese dopo Per_1
l'apertura (il 4.5.2015) (cfr. doc. 2 fascicolo ), dai documenti forniti dalle parti, non CP_1
risultano altre significative movimentazioni del libretto in questione, risultando sostanzialmente invariato il saldo annuale del deposito sino alla data del 20.10.2018
(successiva al decesso della ), in cui è stato effettuato il prelievo di €11.000,00 pari a Per_1
circa la metà del saldo (cfr. copia libretto doc. 1 fascicolo primo grado ricorrenti).
Al riguardo, deve rilevarsi l'assoluta irrilevanza del documento contabile (“lista movimenti dall'apertura al decesso” doc. 5) prodotto in primo grado dalle ricorrenti in allegato all'atto introduttivo, da cui emergono versamenti periodici a titolo di pensione.
Esso, invero, come tempestivamente eccepito dal resistente, si riferisce ad altro e diverso libretto, il n. 4491578, anziché a quello per cui è causa che reca il numero 44915718, ed è intestato a soggetti diversi (estranei al giudizio).
Parte appellante ha giustificato tale produzione con un errore di cui aveva CP_2
rivolto la richiesta, e, in ogni caso, detta documentazione è stata superata da altra documentazione, di cui si è detto sopra, prodotta dalle ricorrenti, a seguito delle specifiche
6 contestazioni di parte avversa, nelle more del giudizio svoltosi nelle forme del rito sommario (e segnatamente nel termine assegnato per l'avvio del procedimento di mediazione).
Tanto chiarito, le superiori risultanze, unite anche alla mancanza di qualsiasi allegazione da parte del in ordine ad una diversa provenienza delle somme esistenti sul libretto, CP_4
costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere superata la presunzione di comproprietà del denaro esistente nel libretto de quo nel senso della proprietà esclusiva in capo alla de cuius;
appare del resto verosimile quanto assunto da parte appellante circa il fatto che (ottandueenne al momento dell'apertura del Persona_1
deposito) avesse deciso di cointestare il libretto al nipote per agevolarne la gestione pratica.
Conseguentemente, deve ritenersi che le somme esistenti nel libretto postale cointestato al momento dell'apertura della successione (il 26.2.2017) ricadessero interamente nell'asse ereditario, sicchè il prelievo di parte di esse (circa la metà) da parte dell'appellato appare illegittimo.
In definitiva, allora, in accoglimento del proposto appello, va Controparte_1
condannato alla restituzione in favore delle appellanti, quali coeredi di Persona_1 dell'importo di € 11.000,00, indebitamente prelevato dopo la morte della cointestataria. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a far data dal prelievo (il 20.10.2018) e sino al soddisfo.
L'appellato ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, che dalla somma per cui è condanna vada detratta la somma di € 775,00 da lui pagata all'appellante Parte_1
per il rinnovo della concessione cimiteriale relativa alla tomba della de cuius.
Tale richiesta integra sostanzialmente una eccezione di compensazione, di cui va rilevata l'inammissibilità in quanto sollevata per la prima volta (tardivamente) solo in seno alle note conclusive.
In ogni caso, la stessa è rimasta altresì sfornita di prova, non apparendo all'uopo idonea la produzione della sola matrice di un assegno bancario, a fronte della specifica contestazione
7 sollevata dalle ricorrenti alla prima difesa utile successiva, costituita dalle note di trattazione per l'udienza del 2 ottobre 2023, fissata per la decisione.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Nella specie, tenuto conto delle obiettive incertezze sulla prospettazione dei fatti e sulla qualificazione della domanda nonché sulle prove documentali offerte, di cui si è detto sopra,
a giudizio del Collegio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre una compensazione parziale di dette spese in ragione di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellato.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), sulla base dello scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto del valore della causa, con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
e quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 9046/2023, emessa il 14.11.2023 dal Tribunale di
Catania, Terza Sezione civile e, in riforma della stessa, così decide: condanna al pagamento in favore delle appellanti, quali coeredi di Controparte_1 Per_1
(deceduta il 26.2.2017), della somma di € 11.000,00, oltre interessi legali dal 20 ottobre
[...] CPA, e b) per il secondo grado, in € 382,00 per esborsi e complessivi €4888,00 per compensi, di cui €1134,00 per fase studio, €921,00 per fase introduttiva, €922,00 per fase istruttoria/trattazione, e € 1911,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA;
Così deciso in Catania il 13 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 al soddisfo;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in ragione di un terzo e condanna l'appellato al pagamento in favore delle appellanti della restante parte delle spese che liquida, per l'intero: a) per il primo grado, in € 145,50 per esborsi e complessivi €
5077,00 per compensi (di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria), oltre spese generali, IVA e
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