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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari,7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORL00003 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.n.c., con sede legale in Amalfi alla Indirizzo_1 , in persona del rappresentante legale, sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2025/ORL00003 - notificato con p.e.c. del 9.5.2025 -, con il quale, contestata la violazione dell'obbligo di richiedere la registrazione dovuta, ex art. 10 e ss. d.P.R. 131/1986, per il contratto di locazione, registrato in Salerno il
6.7.2005 alla serie 1, n. 3828, e tacitamente prorogato, avente ad oggetto l'immobile ove è ubicata la sede legale, le veniva intimato, relativamente all'annualità 2013, il pagamento di euro 1.016,00.
A tal fine, eccepiva la decadenza ex art. 76, comma 1, d.P.R. 131/1986 e la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
Con memoria conclusionale, la ricorrente si riportava a quanto argomentato nell'atto introduttivo della lite.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 21.1.2026, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince:
a) che, con atto pubblico rogato il 6.7.2005 e registrato alla serie 1, n. 3828, il Comune di Amalfi concedeva in locazione alla società Società_1 alcuni immobili di sua proprietà;
b) che la durata della locazione veniva fissata in anni sei, tacitamente rinnovabili in assenza di proroga;
c) che, in data 8.3.2006, la conduttrice cedeva l'azienda e, con essa, il contratto di locazione alla
Ricorrente_1 s.n.c.;
d) che l'imposta di registro veniva versata per i primi sei anni, allo scadere dei quali le parti avrebbero dovuto procedere alla trasmissione della proroga e al versamento dell'imposta relativa;
e) che, solo con una mail della ricorrente in data 7.5.2025, l'Agenzia aveva contezza che il contratto era tutt'ora in essere.
Orbene, poiché ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.P.R. 131/1986, l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 stesso decreto non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14 stesso decreto, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione, ne consegue che, in ordine ala annualità 2013 dedotta nell'atto impugnato, l'azione il potere accertativo dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi decaduto.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto.
Equi motivi sussistono per dichiarare le spese di causa interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate.
Salerno, 21.1.2026
Il Giudice monocratico
ER AR
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3935/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari,7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORL00003 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.n.c., con sede legale in Amalfi alla Indirizzo_1 , in persona del rappresentante legale, sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2025/ORL00003 - notificato con p.e.c. del 9.5.2025 -, con il quale, contestata la violazione dell'obbligo di richiedere la registrazione dovuta, ex art. 10 e ss. d.P.R. 131/1986, per il contratto di locazione, registrato in Salerno il
6.7.2005 alla serie 1, n. 3828, e tacitamente prorogato, avente ad oggetto l'immobile ove è ubicata la sede legale, le veniva intimato, relativamente all'annualità 2013, il pagamento di euro 1.016,00.
A tal fine, eccepiva la decadenza ex art. 76, comma 1, d.P.R. 131/1986 e la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
Con memoria conclusionale, la ricorrente si riportava a quanto argomentato nell'atto introduttivo della lite.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 21.1.2026, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince:
a) che, con atto pubblico rogato il 6.7.2005 e registrato alla serie 1, n. 3828, il Comune di Amalfi concedeva in locazione alla società Società_1 alcuni immobili di sua proprietà;
b) che la durata della locazione veniva fissata in anni sei, tacitamente rinnovabili in assenza di proroga;
c) che, in data 8.3.2006, la conduttrice cedeva l'azienda e, con essa, il contratto di locazione alla
Ricorrente_1 s.n.c.;
d) che l'imposta di registro veniva versata per i primi sei anni, allo scadere dei quali le parti avrebbero dovuto procedere alla trasmissione della proroga e al versamento dell'imposta relativa;
e) che, solo con una mail della ricorrente in data 7.5.2025, l'Agenzia aveva contezza che il contratto era tutt'ora in essere.
Orbene, poiché ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.P.R. 131/1986, l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 stesso decreto non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14 stesso decreto, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione, ne consegue che, in ordine ala annualità 2013 dedotta nell'atto impugnato, l'azione il potere accertativo dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi decaduto.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto.
Equi motivi sussistono per dichiarare le spese di causa interamente compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate.
Salerno, 21.1.2026
Il Giudice monocratico
ER AR