Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1837 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in VIA Parte_1
SANTISI PARCO FLORA 82019 SANT'AGATA DE' GOTI ITALIA presso lo studio dell'Avv.PIETRO FARINA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
GRECO ATANASIO MAURIZIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI, 28 C/ SEDE BENEVENTO CP_1
OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/04/2024 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI-001874454 del 22/3/2024 notificata il 02/04/2024 e relativa ad atto di accertamento n. .1100.03/10/2019.0194029 del 03/10/2019 CP_1 riferito all'anno 2017, con la quale l' gli ingiungeva il CP_1 pagamento– nella qualità di legale rappresentante della società
- della somma di €615,00, per Parte_2 violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
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… 4) condannare l CP_1 al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario". Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto. Rilevava l'improcedibilità del ricorso eprchè non preceduto da domanda amminsitrativa.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione d'improcedibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.443 c.p.c., sussiste l'obbligo di presentazione della domanda\ricorso amministrativo con riferimento alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Si qualificano come tali, ai sensi dell'art.442 c.p.c., le controversie
“derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo [149 att.] (2) . [II]. Anche per le controversie relative all'inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo”.
Nella specie l'Ordinanza ingiunzione, pur se originata dal mancato versamento delle ritenute previdenziali, attiene a sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro a seguito di tale comportamento omissivo. Pertanto esula dalla materia della previdenza e assistenza obbligatoria.
2 Infine, sotto il profilo soggettivo va ricordato che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Nella specie, il ricorrente chiede applicarsi l'esimente, pur dichiarando la propria consapevolezza della violazione, per il fatto di aver avuto una crisi di liquidità a causa del mancato pagamento da parte di un terzo.
Dispone l'art.3 l. n. 689/81 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Quanto a dolo o colpa, l'applicazione della sanzione amministrativa è sottoposta in linea di massima ai principi di personalità e di soggettività, intesi come regole che radicano la responsabilità in comportamenti consapevoli e propri dell'agente (cd. ""suitas"" della condotta), caratterizzati quanto meno da colpa.
Le regole della ""suitas"" della condotta e della personalità sono sancite dall'art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui ""nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa"".
Sul punto la Corte di Cassazione, ha enunciato il principio secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la
3 consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. 22890/2006; conf. 13068/2011; v. 4171/09, sulla non necessità di un intento fraudolento)” (cfr. Cass. civ., 30 gennaio
2020, n. 2139; conf. Cass. civ., n. 15415 del 2021 e n. 17027 del
2021).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente si limita a sostenere di essere stata impossibilitata a pagare mancando dei necessari fondi. Di tanto offre prova nota relativa alle somme vantate nei confronti della Maleventum.
Appare evidente che tale prova non apapre sufficiente a documentare l'assenza di dolo o colpa. Non vi sono elementi che conmprovino che la società mancava di altre fonti di reddito, che non aveva maturato alcun utile e che non disponeva di riserve che avrebbero consentito il pagamento delle ritenute previdenziali.
In mancanza di tanto non può dirsi provata l'assoluta impossibilità di adempiere, con ciò escludendosi la componente psicologica della violazione.
Infine, quanto al rilievo circa la mancata prova della violazione stante la mancata produzione dei modelli UNIEMENS - contenuto nelle note, deve evidenziarsi che non vi è contestazione in ricorso circa l'effettività della violazione ovvero il mancato versamento delle ritenute previdenziali, che parte ricorrente ammette, pur sostenendo di non averne responsabilità. In presenza di tale ammissione, alcuna prova sul punto l' era tenuta a fornire. CP_1
Da tutto quanto premesso consegue il rigetto dell'opposizione Per il principio della soccombenza dev'essere Parte_1 condannato al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_1 liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede:
4 1) Rigetta la domanda
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €341 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA. Benevento , 22.01.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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