Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.04.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Depasquale Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A. CP_1
Andriulli e Mariateresa Nasso
Resistente Oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.01.2024 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40620230001265468000, notificatole dall'agenzia delle Entrate in data
19.12.2023, per l'importo di € 7.957,57 a titolo di contributi non versati, somme aggiuntive e sanzioni per il periodo dal 12/2017 al 12/2022.
In particolare, la ricorrente sosteneva che alcun versamento contributivo era stato omesso posto che la società era stata Controparte_2 cancellata dal registro delle imprese il 18.04.2017 ed era già inattiva da tre anni.
La ricorrente riferiva, altresì, che l'impresa individuale successivamente attivata aveva tutti i requisiti per ottenere l'applicazione del regime contributivo forfettario, prima riconosciuto e poi illegittimamente revocato dall' . CP_3
Si costituiva in giudizio l' che riconduceva il credito oggetto dell'avviso di CP_1 addebito in contestazione alla revoca del regime contributivo forfettario, riconosciuto alla ricorrente con decorrenza 12/2017 in quanto iscritta alla gestione commercianti per l'attività di mediazione immobiliare avviata il 04.12.2017. L' CP_1 specificava che tale regime agevolato veniva revocato in seguito a segnalazione della
Agenzia delle Entrate relativa alla mancata compilazione della dichiarazione dei
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Dalla difesa articolata dall' si evince che l'oggetto dell'avviso di addebito in CP_1 contestazione è costituito dall'omesso versamento dei contributi individuati nella differenza tra quanto versato dalla ricorrente con il regime forfettario e quanto dalla stessa dovuto in applicazione del regime contributivo ordinario, in conseguenza della revoca del regime forfettario riconosciuto in favore della ricorrente con decorrenza 12/2017 in quanto iscritta nella gestione commercianti per l'attività di impresa individuale avviata nel dicembre 2017.
Pertanto, alcuna attinenza con il credito in contestazione ha la questione relativa alla cessazione dell'attività esercitata dalla società Controparte_2
, intervenuta nell'aprile 2017, non trattandosi di credito contributivo
[...] riconducibile all'attività da essa svolta.
Con riferimento alla questione oggetto di causa si osserva che la legge 23 dicembre
2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste al precedente comma 54 in virtù del quale “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio (…)”.
Il successivo comma 82 prevede che il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso.
Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato. L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.
In funzione chiarificatrice della normativa citata, l' ha precisato (cfr. circ. CP_1 CP_1
29/15 e 35/16) che l'uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi: 1) venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
2) scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
3) comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato. L'applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmissione all'Istituto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalla segnalazione di
Agenzia delle Entrate, si evince come la ricorrente non abbia provveduto a compilare il quadro LM sezione II inerente i requisiti per l'accesso e il godimento del regime forfettario, la cui compilazione è strettamente connessa e dipendente da quella del quadro RR relativa al profilo contributivo (cfr. all. dich. redditi 2017 CP_1
e 2018). Pa In tale apposito riquadro non risulta, infatti, compilata la voce relativa al reddito conseguito per lo svolgimento dell'attività soggetta a contribuzione forfettaria né il riquadro inerente la contribuzione previdenziale e assistenziale, con conseguente esito negativo in ordine alla verifica circa la permanenza dei requisiti di accesso al regime agevolato ed, in particolare, il rispetto della soglia di compensi annui di €
85.000. Dalla documentazione integrativa depositata in sede di note e riferita all'anno di imposta 2018, non risulta comunque compilato il riquadro LM, cui è ricollegato il riquadro RR, con le informazioni relative al reddito ed alla contribuzione con conseguente esito negativo in ordine al possesso dei requisiti per usufruire della contribuzione forfettaria. In ogni caso, alcuna integrazione risulta effettuata con riferimento al periodo di imposta 2017 per il quale è contestata la mancanza delle predette informazioni nella sezione II del riquadro LM.
Irrilevante risulta, poi, che le comunicazioni reddituali e fiscali siano regolari e complete in relazione agli anni 2019-2022 posto che la verifica negativa in ordine al possesso dei requisiti al momento dell'accesso al regime forfettario, in questo caso riconosciuto a decorrere dal 12/2017, comporta la revoca ab origine del beneficio, sulla base della normativa e delle circolari in precedenza richiamate.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso;
Taranto, 04.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli