Articolo 9 della Legge 5 luglio 1961, n. 570
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 agosto 1961
Art. 9.

E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
L'insegnamento medico professionale sara' conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli insegnanti di scuola media superiore.
I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario che e' di 24 ore settimanali con cura di gabinetto, potra' essere affidato - a giudizio della Presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.

Entrata in vigore il 3 agosto 1961