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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 25/02/2026, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3255/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
BENEDUCE VALERIA, AT
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14393/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola, 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018233842000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018233842000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3182/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259018233842/000 notificata a mezzo pec in data 07.05.2025 con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione, su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Napoli chiede il pagamento dell'importo indicato, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento a titolo di IRAP, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015:
1. cartella n. 07120170112899609000, per un totale di € 1.757,32;
2. cartella n. 07120200051931376000, per un totale di € 5.163,08;
La ricorrente chiede che l'atto impugnato venga annullato relativamente alle suddette cartelle in quanto ha aderito in data 27.06.2023 alla c.d. “Associazione_1” domanda che è stata accolta dall'Ufficio che ha stilato il relativo piano di ammortamento con rateizzo dell'importo complessivo suddiviso in 18 rate e sta provvedendo al puntuale pagamento del piano in quanto ha versato già le prime 08 rate del suddetto piano di dilazione e deposita all'uopo relativa documentazione comprovante quanto sostenuto
Inoltre la società contribuente rileva anche che l'atto impugnato sarebbe da annullare anche per difetto di istruttoria e di motivazione anche in ordine alla fondatezza e correttezza degli importi come richiesti e quantificati.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione che chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente in quanto sostiene che il contribuente sarebbe decaduto dal beneficio previsto dalla cd.
“Associazione_1”, visto che avrebbe pagato con ritardo una delle rate previste
Con memorie successive la ricorrente, nel ribadire le proprie argomentazioni, contesta le controdeduzioni e la documentazione prodotta dall'Ufficio e sottolinea che sta continuando a provvedere regolarmente al pagamento e, quindi, la Società di Riscossione e l'Ente Impositore stanno continuando ad incassare i ratei successivi e deposita relativa documentazione;
inoltre chiede il rinvio del giudizio perchè formula espressa riserva di presentare nei termini domanda di definizione agevolata, cd. Rottamazione quinques
Si costituisce in giudizio all'odierna udienza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli
All'udienza odierna, la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e le due cartelle indicate, opponendo in via sostanziale ed assorbente di aver aderito alla c.d. “Associazione_1” e di aver regolarmente pagato tutte le rate previste, depositando documentazione comprovante quanto sostenuto, ma, al riguardo, questa
Corte osserva che ha depositato documentazione priva di attestazione di conformità all'originale.
Infatti, dalla documentazione depositata dal ricorrente emerge che solo un'attestazione dalla quale si evince quanto segue: “l'allegato file procura alle liti è copia conforme all'originale cartaceo in suo possesso dal quale è stato estratto.
Pertanto, questa Corte rileva che la documentazione del ricorrente non può essere posta a fondamento del giudizio in quanto non può essere presa in considerazione, visto che i documenti depositati senza l'attestazione di conformità all'originale ex comma 5 bis dell'art 25 bis 546/92, comporta la loro inutilizzabilità ai fini del decidere
Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta che il contribuente è decaduto dal beneficio in esame proprio in quanto, secondo l'articolo 1, comma 244 della Legge n. 197 2022, “in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle (dilazionate) … la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi”.
Infatti il Collegio rileva che, così come evidenziato anche dal ricorrente, la rata del 30/11/2024 è stata pagata in data 13/12/2024, oltre i 5 giorni previsti dalla legge, con la conseguenza che i versamenti effettuati non hanno determinato l'estinzione del debito residuo e, pertanto l'Ufficio legittimamente ha ripreso l'attività di recupero e che i versamenti già effettuati, sono stati acquisiti a titolo di acconto e le sanzioni e interessi sono stati riallineati
In ordine alla eccepita esistenza di una motivazione insufficiente, al riguardo questo Collegio ritiene che non possano trovare accoglimento tali doglianze in quanto nella concreta fattispecie la motivazione è chiara e sufficiente ed ha permesso alla ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di articolare le proprie difese proprio perchè l'atto è chiaro e ben motivato.
Sul punto si condividono le argomentazioni illustrate dall'Amministrazione resistente atteso che, effettivamente, l'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all'emissione di tale atto.
Ne consegue che l'atto in esame deve ritenersi adeguatamente motivato perché in esso sono contenuti tutti gli elementi che hanno consentito di ricostruire le ragioni della pretesa tributaria.
Per quanto sopra esposto, la Corte, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, del comportamento processuale conforme al principio di lealtà delle ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
BENEDUCE VALERIA, AT
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14393/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola, 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R.bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018233842000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259018233842000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3182/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259018233842/000 notificata a mezzo pec in data 07.05.2025 con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione, su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Napoli chiede il pagamento dell'importo indicato, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento a titolo di IRAP, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015:
1. cartella n. 07120170112899609000, per un totale di € 1.757,32;
2. cartella n. 07120200051931376000, per un totale di € 5.163,08;
La ricorrente chiede che l'atto impugnato venga annullato relativamente alle suddette cartelle in quanto ha aderito in data 27.06.2023 alla c.d. “Associazione_1” domanda che è stata accolta dall'Ufficio che ha stilato il relativo piano di ammortamento con rateizzo dell'importo complessivo suddiviso in 18 rate e sta provvedendo al puntuale pagamento del piano in quanto ha versato già le prime 08 rate del suddetto piano di dilazione e deposita all'uopo relativa documentazione comprovante quanto sostenuto
Inoltre la società contribuente rileva anche che l'atto impugnato sarebbe da annullare anche per difetto di istruttoria e di motivazione anche in ordine alla fondatezza e correttezza degli importi come richiesti e quantificati.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione che chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente in quanto sostiene che il contribuente sarebbe decaduto dal beneficio previsto dalla cd.
“Associazione_1”, visto che avrebbe pagato con ritardo una delle rate previste
Con memorie successive la ricorrente, nel ribadire le proprie argomentazioni, contesta le controdeduzioni e la documentazione prodotta dall'Ufficio e sottolinea che sta continuando a provvedere regolarmente al pagamento e, quindi, la Società di Riscossione e l'Ente Impositore stanno continuando ad incassare i ratei successivi e deposita relativa documentazione;
inoltre chiede il rinvio del giudizio perchè formula espressa riserva di presentare nei termini domanda di definizione agevolata, cd. Rottamazione quinques
Si costituisce in giudizio all'odierna udienza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli
All'udienza odierna, la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il contribuente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e le due cartelle indicate, opponendo in via sostanziale ed assorbente di aver aderito alla c.d. “Associazione_1” e di aver regolarmente pagato tutte le rate previste, depositando documentazione comprovante quanto sostenuto, ma, al riguardo, questa
Corte osserva che ha depositato documentazione priva di attestazione di conformità all'originale.
Infatti, dalla documentazione depositata dal ricorrente emerge che solo un'attestazione dalla quale si evince quanto segue: “l'allegato file procura alle liti è copia conforme all'originale cartaceo in suo possesso dal quale è stato estratto.
Pertanto, questa Corte rileva che la documentazione del ricorrente non può essere posta a fondamento del giudizio in quanto non può essere presa in considerazione, visto che i documenti depositati senza l'attestazione di conformità all'originale ex comma 5 bis dell'art 25 bis 546/92, comporta la loro inutilizzabilità ai fini del decidere
Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta che il contribuente è decaduto dal beneficio in esame proprio in quanto, secondo l'articolo 1, comma 244 della Legge n. 197 2022, “in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle (dilazionate) … la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi”.
Infatti il Collegio rileva che, così come evidenziato anche dal ricorrente, la rata del 30/11/2024 è stata pagata in data 13/12/2024, oltre i 5 giorni previsti dalla legge, con la conseguenza che i versamenti effettuati non hanno determinato l'estinzione del debito residuo e, pertanto l'Ufficio legittimamente ha ripreso l'attività di recupero e che i versamenti già effettuati, sono stati acquisiti a titolo di acconto e le sanzioni e interessi sono stati riallineati
In ordine alla eccepita esistenza di una motivazione insufficiente, al riguardo questo Collegio ritiene che non possano trovare accoglimento tali doglianze in quanto nella concreta fattispecie la motivazione è chiara e sufficiente ed ha permesso alla ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di articolare le proprie difese proprio perchè l'atto è chiaro e ben motivato.
Sul punto si condividono le argomentazioni illustrate dall'Amministrazione resistente atteso che, effettivamente, l'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all'emissione di tale atto.
Ne consegue che l'atto in esame deve ritenersi adeguatamente motivato perché in esso sono contenuti tutti gli elementi che hanno consentito di ricostruire le ragioni della pretesa tributaria.
Per quanto sopra esposto, la Corte, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, del comportamento processuale conforme al principio di lealtà delle ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio