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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/07/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.5625/2016 R.G.C., vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Me) il 13/09/1945 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Messina, via Dogali n.50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Biondo (C.F.: ) che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
allegata al ricorso introduttivo, Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 4/12/1926 ed ivi residente in [...],
elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaro n.155, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cacace (C.F.: , che la C.F._4
rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._5
30/05/1952, residente in [...],
elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaron.155, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cacace (C.F.: , che la C.F._4 2
rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._6
13/1271946, residente in [...],
elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaro n.155, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cacace (C.F.: , che la C.F._4
rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
E CONTRO
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._7
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Taormina (ME), via
Rupilio n.4, presso lo studio dell'avv. Francesco Laface (C,f,:
), giusta procura a margine della comparsa di C.F._7
costituzione,
OGGETTO: Indebito oggettivo.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione regolarmente notificato ai convenuti, il ricorrente ha esposto di avere effettuato il pagamento in favore della Agenzia delle Entrate,
chiedendone la rateizzazione con istanza del 12/01/2016, della imposta di registro relativamente alla sentenza del Tribunale di Messina n. 1496/2011, pari alla complessiva somma di € 13.521,97.
In particolare, ha affermato che la succitata sentenza condannava in solido,
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 3
in quanto parti soccombenti, al pagamento delle spese CP_4
processuali in favore dell'attore, parte vittoriosa.
E, poiché, non è riuscito ad ottenere la restituzione della somma versata e non dovuta, ha convenuto in giudizio le suindicate convenute, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di € 13.521,97, a titolo di ripetizione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Le parti convenute regolarmente costituitesi, nella comparsa di risposta hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto illegittime in fatto ed in diritto,
con vittoria di spese.
Prodotti i documenti in atti e precisate le conclusioni la causa, all'udienza del
4/12/2010, è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si osserva che i fatti dedotti in ricorso hanno trovato piena e puntuale conferma nella documentazione prodotta.
Detta documentazione dimostra che l'attore ha pagato o, comunque, si è
impegnato a pagare, come comprovato dalla richiesta di rateizzazione in atti,
l'imposta di registro per cui è causa, e, quindi, ha diritto a chiedere che gli venga restituita la parte dovuta dalle parti convenute che, invece, non hanno corrisposto alcunchè.
Le imposte di registro, infatti, sono dovute anche se la sentenza non è passata in giudicato, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute. 4
L'attore, però, non ha diritto alla restituzione dell'intero importo versato, come richiesto in atti, ma soltanto di una parte dello stesso.
Secondo, infatti, la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata, l'imposta di registro, dovuta alla conclusione di una causa civile, è a carico della parte soccombente. Ma la Corte di cassazione ha specificato, altresì, che l'imposta grava su tutti coloro che, a vario titolo, vedono la propria sfera giuridica coinvolta dagli effetti della decisione, in quanto l'imposta non colpisce l'atto,
ma il rapporto in esso racchiuso. Il presupposto, quindi, deve essere individuato nell'atto giuridico avente contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza e, quindi, espressione di capacità contributiva. Ne
consegue pertanto, che in caso di litisconsorzio, ciascuna parte del processo sarà
responsabile del pagamento dell'imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica, sulla base del singolo rapporto giuridico oggetto della decisione della sentenza.
Nel caso di specie, l'attore nella sentenza in oggetto ha ottenuto oltre all'attribuzione della quota indivisa pari ad ½ del fondo sito nel Comune di
Castelmola contrada Luppineria, l'attribuzione di un fondo per intero, in quanto non divisibile, sito nel Comune di Castelmola contrada Caporua, nonchè
l'attribuzione di una somma di denaro pari ad € 107.267,33, oltre interessi legali e il pagamento degli interessi legali sulla somma di € 142,274,05.
Ne consegue, pertanto, che l'attore secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasferimenti immobiliari tra privati dovrà corrispondere la parte dell'imposta relativa al succitato trasferimento, che grava su chi acquista e riceve gli immobili. 5
Ne consegue, pertanto, che le spese dell'imposta di registro per cui è causa, pari ad € 13.521,97, si ritiene equo suddividerle tra l'attore e le parti convenute, nella misura del 50%, in quanto l'Agenzia Delle Entrate non ha specificato la parte spettante a ciascuna delle parti.
L'attore, quindi, sebbene parte vittoriosa, avendo ottenuto l'assegnazione di beni immobili e somme di denaro, avrà diritto soltanto alla restituzione della complessiva somma di € 6.760,98, corrispondente alla metà del suindicato importo richiesto dalla Agenzia delle Entrate, che dovrà essere suddiviso in parti uguali tra i convenuti, in quanto soccombenti nel giudizio di primo grado.
Ciascuna delle parti convenute, quindi, dovrà corrispondere al ricorrente la somma di € 1.690,25, oltre interessi.
Per ragioni di opportunità, compensa tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
1)- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dal sig. Parte_1
con l'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, condanna le sigg.re
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
[...]
6.760,98, ciascuna per la parte di propria competenza, così come specificato in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.-
Così deciso il 17.07.2025
Il GOT
Dott. R. Galati 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.5625/2016 R.G.C., vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Me) il 13/09/1945 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Messina, via Dogali n.50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Biondo (C.F.: ) che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
allegata al ricorso introduttivo, Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
il 4/12/1926 ed ivi residente in [...],
elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaro n.155, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cacace (C.F.: , che la C.F._4
rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._5
30/05/1952, residente in [...],
elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaron.155, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cacace (C.F.: , che la C.F._4 2
rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._6
13/1271946, residente in [...],
elettivamente domiciliata in Messina, via Tommaso Cannizzaro n.155, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cacace (C.F.: , che la C.F._4
rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
E CONTRO
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._7
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Taormina (ME), via
Rupilio n.4, presso lo studio dell'avv. Francesco Laface (C,f,:
), giusta procura a margine della comparsa di C.F._7
costituzione,
OGGETTO: Indebito oggettivo.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione regolarmente notificato ai convenuti, il ricorrente ha esposto di avere effettuato il pagamento in favore della Agenzia delle Entrate,
chiedendone la rateizzazione con istanza del 12/01/2016, della imposta di registro relativamente alla sentenza del Tribunale di Messina n. 1496/2011, pari alla complessiva somma di € 13.521,97.
In particolare, ha affermato che la succitata sentenza condannava in solido,
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 3
in quanto parti soccombenti, al pagamento delle spese CP_4
processuali in favore dell'attore, parte vittoriosa.
E, poiché, non è riuscito ad ottenere la restituzione della somma versata e non dovuta, ha convenuto in giudizio le suindicate convenute, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di € 13.521,97, a titolo di ripetizione di indebito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Le parti convenute regolarmente costituitesi, nella comparsa di risposta hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto illegittime in fatto ed in diritto,
con vittoria di spese.
Prodotti i documenti in atti e precisate le conclusioni la causa, all'udienza del
4/12/2010, è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si osserva che i fatti dedotti in ricorso hanno trovato piena e puntuale conferma nella documentazione prodotta.
Detta documentazione dimostra che l'attore ha pagato o, comunque, si è
impegnato a pagare, come comprovato dalla richiesta di rateizzazione in atti,
l'imposta di registro per cui è causa, e, quindi, ha diritto a chiedere che gli venga restituita la parte dovuta dalle parti convenute che, invece, non hanno corrisposto alcunchè.
Le imposte di registro, infatti, sono dovute anche se la sentenza non è passata in giudicato, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute. 4
L'attore, però, non ha diritto alla restituzione dell'intero importo versato, come richiesto in atti, ma soltanto di una parte dello stesso.
Secondo, infatti, la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata, l'imposta di registro, dovuta alla conclusione di una causa civile, è a carico della parte soccombente. Ma la Corte di cassazione ha specificato, altresì, che l'imposta grava su tutti coloro che, a vario titolo, vedono la propria sfera giuridica coinvolta dagli effetti della decisione, in quanto l'imposta non colpisce l'atto,
ma il rapporto in esso racchiuso. Il presupposto, quindi, deve essere individuato nell'atto giuridico avente contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza e, quindi, espressione di capacità contributiva. Ne
consegue pertanto, che in caso di litisconsorzio, ciascuna parte del processo sarà
responsabile del pagamento dell'imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica, sulla base del singolo rapporto giuridico oggetto della decisione della sentenza.
Nel caso di specie, l'attore nella sentenza in oggetto ha ottenuto oltre all'attribuzione della quota indivisa pari ad ½ del fondo sito nel Comune di
Castelmola contrada Luppineria, l'attribuzione di un fondo per intero, in quanto non divisibile, sito nel Comune di Castelmola contrada Caporua, nonchè
l'attribuzione di una somma di denaro pari ad € 107.267,33, oltre interessi legali e il pagamento degli interessi legali sulla somma di € 142,274,05.
Ne consegue, pertanto, che l'attore secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasferimenti immobiliari tra privati dovrà corrispondere la parte dell'imposta relativa al succitato trasferimento, che grava su chi acquista e riceve gli immobili. 5
Ne consegue, pertanto, che le spese dell'imposta di registro per cui è causa, pari ad € 13.521,97, si ritiene equo suddividerle tra l'attore e le parti convenute, nella misura del 50%, in quanto l'Agenzia Delle Entrate non ha specificato la parte spettante a ciascuna delle parti.
L'attore, quindi, sebbene parte vittoriosa, avendo ottenuto l'assegnazione di beni immobili e somme di denaro, avrà diritto soltanto alla restituzione della complessiva somma di € 6.760,98, corrispondente alla metà del suindicato importo richiesto dalla Agenzia delle Entrate, che dovrà essere suddiviso in parti uguali tra i convenuti, in quanto soccombenti nel giudizio di primo grado.
Ciascuna delle parti convenute, quindi, dovrà corrispondere al ricorrente la somma di € 1.690,25, oltre interessi.
Per ragioni di opportunità, compensa tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
1)- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dal sig. Parte_1
con l'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, condanna le sigg.re
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
[...]
6.760,98, ciascuna per la parte di propria competenza, così come specificato in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.-
Così deciso il 17.07.2025
Il GOT
Dott. R. Galati 6