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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCIU' Parte_1 C.F._1
ROSA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNICCO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNICCO Controparte_2 C.F._3
GIOVANNI
CONVENUTI
OGGETTO: Annullamento donazione
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.02.20 regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi l'intestato Tribunale e per sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa,
l'assenza di qualsiasi diritto e/o titolo in capo al sig. di voler poter donare a Controparte_1
favore del figlio al momento della donazione datata 19/05/2016, raccolta con Controparte_2
atto del Notaio Dott. , rep. N. 9358 registrato a Crotone il 31/03/2017, al n.2210; Persona_1
2. Per l'effetto, annullare la predetta donazione, condannando il sig. a Controparte_2
restituire alla legittima comproprietaria sig.ra , il terreno cui catastalmente Parte_1
pagina 1 di 4 è stato leso, sito nel Comune di Terravecchia (CS) – catasto terreni, foglio 22, particella n. 57, ha 0.66.00 R.D. 17,04, coltivato ad uliveto;
3. Condannare i convenuti a spese e competenze professionali di causa”.
Deduceva l'istante, a sostegno delle rassegnate conclusioni, di essere proprietaria nella misura di 1/6 dell' immobile sito nel Comune di Terravecchia (CS) – catasto terreni, foglio 22, particella n. 57, ha 0.66.00 R.D. 17,04, in forza di testamento olografo redatto in data
03.02.07 e pubblicato in data 21.09.15, di aver appreso nel 2017 che il terreno in oggetto era stato, a sua insaputa alienato da al figlio , sull'assunto, non Controparte_1 Controparte_2
veritiero di esserne divenuto proprietario per intervenuta usucapione.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deducevano l'infondatezza.
Con ordinanza del 21.01.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Sul merito del giudizio.
1.1. La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che costituisce ius receptum il principio secondo cui la donazione di un bene immobile acquistato per usucapione non accertata giudizialmente non integrerebbe gli estremi della donazione di un bene altrui e quindi non sarebbe donazione nulla ai sensi dell'art. 771 c.c., posto che in questo caso il donante dispone di un bene altrui, bensì di un bene che asserisce essere proprio avendolo acquistato a titolo originario per usucapione, enunciando così un titolo di acquisto che esclude, pertanto, in ogni caso, l'altruità del bene, di conseguenza, è ammissibile la donazione di un bene acquistato per usucapione ancorché non accertata giudizialmente, trattandosi di donazione di un bene proprio, non di un bene altrui.
Il suddetto principio è stato ben delineato dalla Suprema Corte (Cass. 2485/07), pronuncia nella quale è statuito che non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell'immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario. Secondo il menzionato orientamento giurisprudenziale, non sarebbe quindi più necessaria, ai fini della validità di un atto di trasferimento immobiliare, la preventiva sentenza di accertamento di avvenuta usucapione. In senso favorevole al ripetuto orientamento si è peraltro schierata pagina 2 di 4 anche gran parte della dottrina, ad avviso della quale subordinare la trasferibilità del bene ad una sentenza che accerti la titolarità del diritto - a titolo originario - in capo al disponente comporterebbe una limitazione dei poteri spettanti al proprietario, del tutto estranea alla disciplina del codice civile, in quanto determinerebbe l'ingiusta compressione di una facoltà fondamentale del diritto reale.
La veridicità di quanto affermato nell'atto pubblico è confermata dalla dichiarazione resa già nel 2016 dagli altri comproprietari dell'immobile e segnatamente: , nato il Persona_2
01/01/1970, nata il [...] (figli di ); nato il Persona_3 Persona_4 Per_5
10/10/1951, nato il [...], nato il [...] e Persona_6 Persona_7 [...]
fu (rispettivamente figli, marito e nipote della defunta ); CP_3 Per_8 Persona_9
nato il [...], nato il [...], nata il CP_4 Persona_4 Persona_10
15/09/1971, nato il [...] e nata il [...] (figli di Persona_11 Controparte_5
) nonché nato il [...] (padre dell'odierno convenuto), i Persona_12 Controparte_2
quali hanno espressamente dichiarato che effettivamente , possiede da oltre Controparte_1 vent'anni in modo pacifico, continuato, l'appezzamento di terreno della superficie di mq.
6.600.00 sito nel Comune di Terravecchia in catasto al fg. 22 part.lla 57, su detto appezzamento di terreno esercita tutti i diritti e tutte le facoltà connesse alla Controparte_1
proprietà, coltivandolo, pulendolo e procedendo alla raccolta del frutto e a tutti gli atti necessari senza alcuna contestazione da parte di altri.
L'istante, invero, né ha contestato espressamente detta dichiarazione, particolarmente significativa in quanto proveniente dagli altri contitolari dell'immobile che avrebbero astrattamente interesse a contestare il maturare dell'usucapione, né ha articolato prova volta a confutare le asserzioni di controparte, in ordine all'esercizio ultraventennale (ventennio maturato già al 2016) del possesso uti dominus dell'immobile in oggetto.
1.2 Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa appare esercitata solo in via subordinata, in caso di mancato rigetto della domanda attorea (A tal fine comunque laddove lo ritenesse necessario per tutti i motivi già sopra esposti, allo scopo di scongiurare ogni dubbio circa la reale maturazione del citato possesso, ovvero dell'acquisto della proprietà del fondo in capo al signor e quindi della validità dell'atto di donazione sottoscritto in favore Controparte_1
del figlio cfr. pag.9 atto di citazione), essendo pertanto superflua sia la Controparte_2 disamina della stessa, sia l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, che non è stata mai disposta nel corso del giudizio. Sul punto si richiama pagina 3 di 4 l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di condominio ( o comproprietà) negli edifici, ove un condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune, proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato a valere soltanto fra le parti. Invece, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini perché
l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato esteso a questi ultimi. (cfr. Cass.
Civ.10745/19)
1.3 Deve ritenersi infondata la domanda volta ad ottenere la restituzione dei contributi
ARCEA percepiti dall'istante, in quanto genericamente formulata e sfornita di prova sia con riferimento all'an che al quantum percepito
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, anche in ragione della soccombenza reciproca e del comportamento processuale delle parti, dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Rigetta la domanda diretta alla restituzione dei contributi ARCEA
Spese compensate
Castrovillari, 27 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Magarò
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCIU' Parte_1 C.F._1
ROSA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNICCO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNICCO Controparte_2 C.F._3
GIOVANNI
CONVENUTI
OGGETTO: Annullamento donazione
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.02.20 regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi l'intestato Tribunale e per sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa,
l'assenza di qualsiasi diritto e/o titolo in capo al sig. di voler poter donare a Controparte_1
favore del figlio al momento della donazione datata 19/05/2016, raccolta con Controparte_2
atto del Notaio Dott. , rep. N. 9358 registrato a Crotone il 31/03/2017, al n.2210; Persona_1
2. Per l'effetto, annullare la predetta donazione, condannando il sig. a Controparte_2
restituire alla legittima comproprietaria sig.ra , il terreno cui catastalmente Parte_1
pagina 1 di 4 è stato leso, sito nel Comune di Terravecchia (CS) – catasto terreni, foglio 22, particella n. 57, ha 0.66.00 R.D. 17,04, coltivato ad uliveto;
3. Condannare i convenuti a spese e competenze professionali di causa”.
Deduceva l'istante, a sostegno delle rassegnate conclusioni, di essere proprietaria nella misura di 1/6 dell' immobile sito nel Comune di Terravecchia (CS) – catasto terreni, foglio 22, particella n. 57, ha 0.66.00 R.D. 17,04, in forza di testamento olografo redatto in data
03.02.07 e pubblicato in data 21.09.15, di aver appreso nel 2017 che il terreno in oggetto era stato, a sua insaputa alienato da al figlio , sull'assunto, non Controparte_1 Controparte_2
veritiero di esserne divenuto proprietario per intervenuta usucapione.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deducevano l'infondatezza.
Con ordinanza del 21.01.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Sul merito del giudizio.
1.1. La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che costituisce ius receptum il principio secondo cui la donazione di un bene immobile acquistato per usucapione non accertata giudizialmente non integrerebbe gli estremi della donazione di un bene altrui e quindi non sarebbe donazione nulla ai sensi dell'art. 771 c.c., posto che in questo caso il donante dispone di un bene altrui, bensì di un bene che asserisce essere proprio avendolo acquistato a titolo originario per usucapione, enunciando così un titolo di acquisto che esclude, pertanto, in ogni caso, l'altruità del bene, di conseguenza, è ammissibile la donazione di un bene acquistato per usucapione ancorché non accertata giudizialmente, trattandosi di donazione di un bene proprio, non di un bene altrui.
Il suddetto principio è stato ben delineato dalla Suprema Corte (Cass. 2485/07), pronuncia nella quale è statuito che non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell'immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario. Secondo il menzionato orientamento giurisprudenziale, non sarebbe quindi più necessaria, ai fini della validità di un atto di trasferimento immobiliare, la preventiva sentenza di accertamento di avvenuta usucapione. In senso favorevole al ripetuto orientamento si è peraltro schierata pagina 2 di 4 anche gran parte della dottrina, ad avviso della quale subordinare la trasferibilità del bene ad una sentenza che accerti la titolarità del diritto - a titolo originario - in capo al disponente comporterebbe una limitazione dei poteri spettanti al proprietario, del tutto estranea alla disciplina del codice civile, in quanto determinerebbe l'ingiusta compressione di una facoltà fondamentale del diritto reale.
La veridicità di quanto affermato nell'atto pubblico è confermata dalla dichiarazione resa già nel 2016 dagli altri comproprietari dell'immobile e segnatamente: , nato il Persona_2
01/01/1970, nata il [...] (figli di ); nato il Persona_3 Persona_4 Per_5
10/10/1951, nato il [...], nato il [...] e Persona_6 Persona_7 [...]
fu (rispettivamente figli, marito e nipote della defunta ); CP_3 Per_8 Persona_9
nato il [...], nato il [...], nata il CP_4 Persona_4 Persona_10
15/09/1971, nato il [...] e nata il [...] (figli di Persona_11 Controparte_5
) nonché nato il [...] (padre dell'odierno convenuto), i Persona_12 Controparte_2
quali hanno espressamente dichiarato che effettivamente , possiede da oltre Controparte_1 vent'anni in modo pacifico, continuato, l'appezzamento di terreno della superficie di mq.
6.600.00 sito nel Comune di Terravecchia in catasto al fg. 22 part.lla 57, su detto appezzamento di terreno esercita tutti i diritti e tutte le facoltà connesse alla Controparte_1
proprietà, coltivandolo, pulendolo e procedendo alla raccolta del frutto e a tutti gli atti necessari senza alcuna contestazione da parte di altri.
L'istante, invero, né ha contestato espressamente detta dichiarazione, particolarmente significativa in quanto proveniente dagli altri contitolari dell'immobile che avrebbero astrattamente interesse a contestare il maturare dell'usucapione, né ha articolato prova volta a confutare le asserzioni di controparte, in ordine all'esercizio ultraventennale (ventennio maturato già al 2016) del possesso uti dominus dell'immobile in oggetto.
1.2 Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa appare esercitata solo in via subordinata, in caso di mancato rigetto della domanda attorea (A tal fine comunque laddove lo ritenesse necessario per tutti i motivi già sopra esposti, allo scopo di scongiurare ogni dubbio circa la reale maturazione del citato possesso, ovvero dell'acquisto della proprietà del fondo in capo al signor e quindi della validità dell'atto di donazione sottoscritto in favore Controparte_1
del figlio cfr. pag.9 atto di citazione), essendo pertanto superflua sia la Controparte_2 disamina della stessa, sia l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, che non è stata mai disposta nel corso del giudizio. Sul punto si richiama pagina 3 di 4 l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di condominio ( o comproprietà) negli edifici, ove un condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune, proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato a valere soltanto fra le parti. Invece, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini perché
l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato esteso a questi ultimi. (cfr. Cass.
Civ.10745/19)
1.3 Deve ritenersi infondata la domanda volta ad ottenere la restituzione dei contributi
ARCEA percepiti dall'istante, in quanto genericamente formulata e sfornita di prova sia con riferimento all'an che al quantum percepito
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, anche in ragione della soccombenza reciproca e del comportamento processuale delle parti, dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Rigetta la domanda diretta alla restituzione dei contributi ARCEA
Spese compensate
Castrovillari, 27 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Magarò
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