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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.314/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
06/11/2024
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. PANSINI LUCA e Parte_1
DELEGAZIONE DI elettivamente domiciliato in VIA MORARI,12 25020 CAPRIANO DEL
PAGAMENTO COLLE presso il difensore avv. PANSINI LUCA, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 10
, rappresentato e difeso dall'avv. BARBIERI Controparte_2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA VENTI SETTEMBRE 12
20123 MILANO presso il difensore avv. BARBIERI GIANLUCA, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 269/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale e nel merito: previo ogni accertamento e declaratoria del
caso tutte nessuna esclusa, rigettarsi tutte le domande di parte avversa,
confermando il decreto ingiuntivo opposto, accertando la sussistenza della
delegazione di debito e/o del rapporto obbligatorio accettato e sottoscritto da
con atto del 13.09.2018 e del 17.09.2018 e per fatti Controparte_2
concludenti, condannando conseguentemente al Controparte_2
pagamento, in favore di parte appellante, dell'importo indicato nelle fatture n.
30/18 del 31.10.2018 dell'importo di € 5.940,00, n. 31/18 del 31.10.2018
dell'importo di € 91.500,00, n. 38/18 del 06.12.2018 dell'importo di €
18.544,00; n. 39/18 del 06.12.2018 dell'importo di € 3.705,00 e n. 47/18 del
31.12.2018 dell'importo di € 12.009,50 a fattura n. 166/12 del 30.07.2012 per pagina 2 di 10 € 7.868,00, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla scadenza sino al
saldo, per la somma complessiva di € 131.698,50, o nella misura maggiore o
minore che verrà accertata e quantificata nel corso di causa;
in via
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande
principale, accertato l'indebito arricchimento di in Controparte_2
danno a condannare alla Parte_1 Controparte_2
restituzione/indennizzo/pagamento, ex art. 2041 c.c., di quanto sostenuto da
per la fornitura del materiale di carpenteria, meglio specificato Parte_1
nelle fatture depositate in allegato all'atto di costituzione, presso il cantiere di
Basiano, ove ha svolto il ruolo di committente, per € Controparte_2
131.698,50, come meglio specificato in atto, o nella misura maggiore o
minore che verrà quantificata nel corso di causa, oltre interessi di mora e
rivalutazione dalla scadenza sino al saldo;
Con vittoria di spese e onorari di
causa per entrambi i gradi di giudizi”
Dell'appellata
“Dichiarare inammissibile l'appello; Rigettare l'appello e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Brescia n. 269/2022; In
via subordinata e residuale nel merito: Nella remota e denegata ipotesi di
accoglimento (anche parziale) dell'appello svolto, accertare e dichiarare che
è tenuta al pagamento sino alla concorrenza Controparte_2
residua della suddetta delegazione di pagamento, per un importo complessivo
pari ad Euro 66.906,09, quindi e per l'effetto revocando parzialmente il pagina 3 di 10 Decreto opposto nei confronti dell'esponente”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal rapporto di appalto tra l'appaltante
[...]
e l'appaltatrice sul quale si è innestato un rapporto Controparte_2 CP_1
di subappalto tra quest'ultima e nell'ambito della realizzazione di Parte_1
un cantiere edile in Comune di Basiano ( Mi).
Per quanto ancora d'interesse, opponeva il decreto Controparte_2
ingiuntivo, ottenuto da sia nei suoi confronti che nei confronti di Parte_1
per l'importo totale di euro 131.698,50, quale saldo del prezzo per CP_1
la fornitura di materiale di carpenteria edile, e conveniva in giudizio CP_1
[...
Intervenuto il fallimento di l'opponente provvedeva a riassumere CP_1
il giudizio notificando l'opposizione alla curatela che, costituitasi in giudizio,
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 269/22 il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile la domanda svolta da nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
[...
perché convenuta in giudizio senza previa autorizzazione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava a rifondere le spese di lite in Parte_1
favore dell'opponente.
Il Tribunale qualificava la delegazione passiva da a CP_1 [...]
di cui alla lettera 13 settembre 2018, come mera delegazione Controparte_2 pagina 4 di 10 di pagamento, inidonea a legittimare la delegataria all'azione Pt_1 Pt_1
diretta verso la delegata Controparte_2
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda ha proposto appello Parte_1
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
All'udienza del 6 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'errata applicazione degli artt.
1268 e 1269 c.c.
Assume che la società committente si era fatta carico di Controparte_2
tutti i pagamenti richiesti per prestazioni e fornitura di carpenteria anche successivi alla consegna dell'opera, avvenuta in data 31 ottobre 2018 ( cfr.
doc. 19 dell'appellata), e che le fatture azionate in via monitoria, dell'importo complessivo di euro 131.698,50, riguardavano forniture effettuate dopo la consegna dell'opera.
Fa rilevare che nel verbale di ultimazione dei lavori la committente (
[...]
e l'appaltatrice ( avevano certificato la fine dei lavori CP_2 CP_1
precisando che: “ consegna l'opera oggetto di appalto alla CP_1
committente e che “ dal registro di contabilità dei lavori Controparte_2
non sussistono altri crediti o somme dovute all'appaltatore … eventuali
pagina 5 di 10 difformità o inadempimenti rispetto a quanto sottoscritto nel contratto
d'appalto del 22.11.2016 e successivo addendum del 23.1.2018 verranno
Cont sanate ed è confermata la facoltà di di far eseguire le opere a parti terze”
In ragione di queste circostanze deduce che, una volta esauritosi con la consegna dell'opera il rapporto di appalto ed una volta che committente ed appaltatrice avevano dato atto dell'inesistenza di pendenze contabili, il suo rapporto con era divenuto diretto, a conferma Controparte_2
dell'esistenza di una delegazione di debito ex art. 1268 c.c.
Con il secondo motivo censura l'errore di fatto e di diritto commesso dal primo giudice nell'applicazione dell'art. 2041 c.c.
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie, non ricorreva un'ipotesi di arricchimento indiretto in quanto la prestazione resa nei confronti di era diretta e non era stata Controparte_2
eseguita entro lo schema del contratto di appalto
----------------------
In relazione al primo motivo, si osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda proposta in via monitoria ed il titolo posto a fondamento di essa che cristallizza i termini della controversia.
Nel caso di specie, la domanda svolta nel ricorso monitorio veniva fondata sulla delegazione passiva di cui alla lettera del 13 settembre 2018 e provata attraverso la produzione di fatture emesse il 31 ottobre 2018, il 6 dicembre pagina 6 di 10 2018 e il 31 dicembre 2018 nei confronti di CP_1
Nel medesimo ricorso assumeva che la delegazione passiva Pt_1
sottoscritta da e rientrava nello schema di cui CP_1 Controparte_2
all'art. 1268 c.c., con conseguente assunzione, da parte del delegato,
dell'obbligazione di pagamento nei confronti del delegatario.
L'esame nel merito del motivo rende opportuno richiamare, in limine, alcuni principi enunciati dalla Suprema Corte sulla distinzione tra delegazione di debito ex art. 1268 c.c. e delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. e sulla classificazione della fattispecie concreta nell'uno o nell'altro paradigma normativo.
Ha chiarito la Corte che la delegazione di debito ha funzione creditoria (
delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore ( delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario ( delegante), sì
da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria ( delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo ( delegato) anziché dal debitore (
delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario ( cfr. Cass. 12 marzo 1973, n. 676).
La delegazione promissoria presuppone che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario ( Cass. 15691/2011).
Ciò premesso, l'appellante nel proporre un' interpretazione della delegazione pagina 7 di 10 di cui alla lettera del 13 settembre 2018 diversa da quella data dal tribunale valorizza la circostanza che le fatture azionate in via monitoria erano state emesse quando ormai il rapporto di appalto tra e si Controparte_2 CP_1
era esaurito con la consegna dell'opera, avvenuta il 31 ottobre 2018; ciò che, a suo dire, comproverebbe l'esistenza di un rapporto diretto tra la stessa appellante e l'appellata “ a conferma di una delegazione di debito”.
L'assunto non può essere condiviso.
La cd. delegatio promittendi consiste, infatti, in un negozio trilaterale tra debitore, creditore e terzo in forza del quale il primo ( delegante) delega il terzo ( delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore ( delegatario).
Qualora, secondo la prospettazione fatta dall'appellante, una volta consegnata l'opera il rapporto tra appellante e appellata fosse diventato un rapporto diretto, detto rapporto non avrebbe potuto trovare la sua fonte in una delegazione di debito che presuppone, sempre, uno schema trilatero, ma,
piuttosto, avrebbe trovato la sua fonte un contratto di fornitura, concluso per fatti concludenti, di cui non è mai stata fatta menzione nel ricorso monitorio e nel giudizio di opposizione.
La prospettazione di un rapporto diretto tra e è Parte_1 Controparte_2
sconfessata, altresì, dall'emissione delle fatture, poste a fondamento del ricorso monitorio, nei soli confronti di CP_1
pagina 8 di 10 In relazione al secondo motivo, mette conto evidenziare che la pretesa creditoria avanzata dall'appellante veniva fondata su di un negozio trilatero di delegazione di debito, in via d'asserzione, costitutivo dell'obbligo dell'appellata di effettuare il pagamento delle fatture emesse dall'appellante.
L'accertata natura della delegazione di cui alla lettera citata come delegazione di pagamento e non di debito esclude, pertanto, la titolarità in capo all'appellante di un rapporto obbligatorio con e la sua Controparte_2
legittimazione ad agire nei confronti di Controparte_2
In capo all'appellante, tuttavia, residua pur sempre l'azione contrattuale nei confronti di ( oggi fallita) donde l'inammissibilità dell'azione di CP_1
indebito arricchimento attesa la sua natura residuale.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore di le spese del grado che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando: pagina 9 di 10 respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono in capo all'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.314/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
06/11/2024
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. PANSINI LUCA e Parte_1
DELEGAZIONE DI elettivamente domiciliato in VIA MORARI,12 25020 CAPRIANO DEL
PAGAMENTO COLLE presso il difensore avv. PANSINI LUCA, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 10
, rappresentato e difeso dall'avv. BARBIERI Controparte_2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA VENTI SETTEMBRE 12
20123 MILANO presso il difensore avv. BARBIERI GIANLUCA, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 269/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale e nel merito: previo ogni accertamento e declaratoria del
caso tutte nessuna esclusa, rigettarsi tutte le domande di parte avversa,
confermando il decreto ingiuntivo opposto, accertando la sussistenza della
delegazione di debito e/o del rapporto obbligatorio accettato e sottoscritto da
con atto del 13.09.2018 e del 17.09.2018 e per fatti Controparte_2
concludenti, condannando conseguentemente al Controparte_2
pagamento, in favore di parte appellante, dell'importo indicato nelle fatture n.
30/18 del 31.10.2018 dell'importo di € 5.940,00, n. 31/18 del 31.10.2018
dell'importo di € 91.500,00, n. 38/18 del 06.12.2018 dell'importo di €
18.544,00; n. 39/18 del 06.12.2018 dell'importo di € 3.705,00 e n. 47/18 del
31.12.2018 dell'importo di € 12.009,50 a fattura n. 166/12 del 30.07.2012 per pagina 2 di 10 € 7.868,00, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla scadenza sino al
saldo, per la somma complessiva di € 131.698,50, o nella misura maggiore o
minore che verrà accertata e quantificata nel corso di causa;
in via
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande
principale, accertato l'indebito arricchimento di in Controparte_2
danno a condannare alla Parte_1 Controparte_2
restituzione/indennizzo/pagamento, ex art. 2041 c.c., di quanto sostenuto da
per la fornitura del materiale di carpenteria, meglio specificato Parte_1
nelle fatture depositate in allegato all'atto di costituzione, presso il cantiere di
Basiano, ove ha svolto il ruolo di committente, per € Controparte_2
131.698,50, come meglio specificato in atto, o nella misura maggiore o
minore che verrà quantificata nel corso di causa, oltre interessi di mora e
rivalutazione dalla scadenza sino al saldo;
Con vittoria di spese e onorari di
causa per entrambi i gradi di giudizi”
Dell'appellata
“Dichiarare inammissibile l'appello; Rigettare l'appello e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Brescia n. 269/2022; In
via subordinata e residuale nel merito: Nella remota e denegata ipotesi di
accoglimento (anche parziale) dell'appello svolto, accertare e dichiarare che
è tenuta al pagamento sino alla concorrenza Controparte_2
residua della suddetta delegazione di pagamento, per un importo complessivo
pari ad Euro 66.906,09, quindi e per l'effetto revocando parzialmente il pagina 3 di 10 Decreto opposto nei confronti dell'esponente”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal rapporto di appalto tra l'appaltante
[...]
e l'appaltatrice sul quale si è innestato un rapporto Controparte_2 CP_1
di subappalto tra quest'ultima e nell'ambito della realizzazione di Parte_1
un cantiere edile in Comune di Basiano ( Mi).
Per quanto ancora d'interesse, opponeva il decreto Controparte_2
ingiuntivo, ottenuto da sia nei suoi confronti che nei confronti di Parte_1
per l'importo totale di euro 131.698,50, quale saldo del prezzo per CP_1
la fornitura di materiale di carpenteria edile, e conveniva in giudizio CP_1
[...
Intervenuto il fallimento di l'opponente provvedeva a riassumere CP_1
il giudizio notificando l'opposizione alla curatela che, costituitasi in giudizio,
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 269/22 il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile la domanda svolta da nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
[...
perché convenuta in giudizio senza previa autorizzazione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava a rifondere le spese di lite in Parte_1
favore dell'opponente.
Il Tribunale qualificava la delegazione passiva da a CP_1 [...]
di cui alla lettera 13 settembre 2018, come mera delegazione Controparte_2 pagina 4 di 10 di pagamento, inidonea a legittimare la delegataria all'azione Pt_1 Pt_1
diretta verso la delegata Controparte_2
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda ha proposto appello Parte_1
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
All'udienza del 6 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'errata applicazione degli artt.
1268 e 1269 c.c.
Assume che la società committente si era fatta carico di Controparte_2
tutti i pagamenti richiesti per prestazioni e fornitura di carpenteria anche successivi alla consegna dell'opera, avvenuta in data 31 ottobre 2018 ( cfr.
doc. 19 dell'appellata), e che le fatture azionate in via monitoria, dell'importo complessivo di euro 131.698,50, riguardavano forniture effettuate dopo la consegna dell'opera.
Fa rilevare che nel verbale di ultimazione dei lavori la committente (
[...]
e l'appaltatrice ( avevano certificato la fine dei lavori CP_2 CP_1
precisando che: “ consegna l'opera oggetto di appalto alla CP_1
committente e che “ dal registro di contabilità dei lavori Controparte_2
non sussistono altri crediti o somme dovute all'appaltatore … eventuali
pagina 5 di 10 difformità o inadempimenti rispetto a quanto sottoscritto nel contratto
d'appalto del 22.11.2016 e successivo addendum del 23.1.2018 verranno
Cont sanate ed è confermata la facoltà di di far eseguire le opere a parti terze”
In ragione di queste circostanze deduce che, una volta esauritosi con la consegna dell'opera il rapporto di appalto ed una volta che committente ed appaltatrice avevano dato atto dell'inesistenza di pendenze contabili, il suo rapporto con era divenuto diretto, a conferma Controparte_2
dell'esistenza di una delegazione di debito ex art. 1268 c.c.
Con il secondo motivo censura l'errore di fatto e di diritto commesso dal primo giudice nell'applicazione dell'art. 2041 c.c.
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie, non ricorreva un'ipotesi di arricchimento indiretto in quanto la prestazione resa nei confronti di era diretta e non era stata Controparte_2
eseguita entro lo schema del contratto di appalto
----------------------
In relazione al primo motivo, si osserva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda proposta in via monitoria ed il titolo posto a fondamento di essa che cristallizza i termini della controversia.
Nel caso di specie, la domanda svolta nel ricorso monitorio veniva fondata sulla delegazione passiva di cui alla lettera del 13 settembre 2018 e provata attraverso la produzione di fatture emesse il 31 ottobre 2018, il 6 dicembre pagina 6 di 10 2018 e il 31 dicembre 2018 nei confronti di CP_1
Nel medesimo ricorso assumeva che la delegazione passiva Pt_1
sottoscritta da e rientrava nello schema di cui CP_1 Controparte_2
all'art. 1268 c.c., con conseguente assunzione, da parte del delegato,
dell'obbligazione di pagamento nei confronti del delegatario.
L'esame nel merito del motivo rende opportuno richiamare, in limine, alcuni principi enunciati dalla Suprema Corte sulla distinzione tra delegazione di debito ex art. 1268 c.c. e delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. e sulla classificazione della fattispecie concreta nell'uno o nell'altro paradigma normativo.
Ha chiarito la Corte che la delegazione di debito ha funzione creditoria (
delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore ( delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario ( delegante), sì
da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria ( delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo ( delegato) anziché dal debitore (
delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario ( cfr. Cass. 12 marzo 1973, n. 676).
La delegazione promissoria presuppone che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario ( Cass. 15691/2011).
Ciò premesso, l'appellante nel proporre un' interpretazione della delegazione pagina 7 di 10 di cui alla lettera del 13 settembre 2018 diversa da quella data dal tribunale valorizza la circostanza che le fatture azionate in via monitoria erano state emesse quando ormai il rapporto di appalto tra e si Controparte_2 CP_1
era esaurito con la consegna dell'opera, avvenuta il 31 ottobre 2018; ciò che, a suo dire, comproverebbe l'esistenza di un rapporto diretto tra la stessa appellante e l'appellata “ a conferma di una delegazione di debito”.
L'assunto non può essere condiviso.
La cd. delegatio promittendi consiste, infatti, in un negozio trilaterale tra debitore, creditore e terzo in forza del quale il primo ( delegante) delega il terzo ( delegato) ad obbligarsi ad effettuare un determinato pagamento a favore del creditore ( delegatario).
Qualora, secondo la prospettazione fatta dall'appellante, una volta consegnata l'opera il rapporto tra appellante e appellata fosse diventato un rapporto diretto, detto rapporto non avrebbe potuto trovare la sua fonte in una delegazione di debito che presuppone, sempre, uno schema trilatero, ma,
piuttosto, avrebbe trovato la sua fonte un contratto di fornitura, concluso per fatti concludenti, di cui non è mai stata fatta menzione nel ricorso monitorio e nel giudizio di opposizione.
La prospettazione di un rapporto diretto tra e è Parte_1 Controparte_2
sconfessata, altresì, dall'emissione delle fatture, poste a fondamento del ricorso monitorio, nei soli confronti di CP_1
pagina 8 di 10 In relazione al secondo motivo, mette conto evidenziare che la pretesa creditoria avanzata dall'appellante veniva fondata su di un negozio trilatero di delegazione di debito, in via d'asserzione, costitutivo dell'obbligo dell'appellata di effettuare il pagamento delle fatture emesse dall'appellante.
L'accertata natura della delegazione di cui alla lettera citata come delegazione di pagamento e non di debito esclude, pertanto, la titolarità in capo all'appellante di un rapporto obbligatorio con e la sua Controparte_2
legittimazione ad agire nei confronti di Controparte_2
In capo all'appellante, tuttavia, residua pur sempre l'azione contrattuale nei confronti di ( oggi fallita) donde l'inammissibilità dell'azione di CP_1
indebito arricchimento attesa la sua natura residuale.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore di le spese del grado che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando: pagina 9 di 10 respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono in capo all'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 10 di 10