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Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
Commentario • 1
- 1. Avviso Di Accertamento A S.a.s.: Come Difendersi Subito E Nel Lungo PeriodoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 dicembre 2025
Se la tua S.a.s. (Società in Accomandita Semplice) ha ricevuto un Avviso di Accertamento, è fondamentale intervenire immediatamente. Nelle S.a.s. la responsabilità è distinta: i soci accomandatari rispondono illimitatamente e personalmente, i soci accomandanti sono responsabili nei limiti del conferimento, ma possono essere coinvolti indirettamente. Per questo un'accusa fiscale alla S.a.s. può avere conseguenze molto serie sul patrimonio personale dei soci, oltre che sull'attività. Perché una S.a.s. riceve un Avviso di Accertamento presunti ricavi non dichiarati o costi indeducibili irregolarità IVA o omessa fatturazione anomalie ISA o margini considerati antieconomici movimentazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14339/2015 R.G. proposto da: DI PRIMA CARMELO, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avv. Bernardo De Stasio, rappresentato e difeso dall’avv. Katia Scarpa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente/ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 6119/01/2014, depositata il 25 novembre 2014; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2005-2006-2007. Civile Sent. Sez. 5 Num. 4094 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 09/02/2023 R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà, ha chiesto la declaratoria di nuLLtà dell’intero giudizio;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Milano, con tre distinti avvisi di accertamento n. T9D11003449/2010, n. T9D011003018/2011 e n. T9D011003041/2011, accertava nei confronti di Di RI AR maggiori redditi di partecipazione e maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento alla quota societaria detenuta relativamente alla società Il Taschino di M. Di RI & F.LL s.a.s., della quale era socio accomandante. Gli avvisi di accertamento in questione derivavano da presupposti avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Catania, aveva accertato nei confronti della predetta società maggiori redditi d’impresa per gli anni suindicati, e, prima ancora, da un processo verbale di constatazione redatto in data 1° dicembre 2008 dalla G.d.F. di Catania, al termine delle operazioni di controllo eseguite nei confronti della predetta società. 2. Avverso tali avvisi di accertamento Di RI AR proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 94/01/2013 del 13 febbraio 2013, previa riunione degli stessi ricorsi, li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento predetti. R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 3 3. Proposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sede di Milano, con sentenza n. 6119/01/2014, pronunciata il 10 novembre 2014 e depositata in segreteria il 25 novembre 2014, accoglieva parzialmente l’appello, confermando la legittimità degli accertamenti di maggiori redditi a carico del sig. Di RI AR, «ma solo nella misura che risulterà all’esito dei giudizi incardinati attualmente avanti la C.T.R. di Catania e aventi ad oggetto gli accertamenti presupposti», dovendosi ritenere in tal senso «riformata la decisione della C.T.P. di Milano», ed annullando le sanzioni nei confronti del ricorrente/socio accomandante, con compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Di RI AR, sulla base di dodici motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, la quale propone anche ricorso incidentale, sulla base di un motivo. 5. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo di ricorso principale Di RI AR eccepisce nuLLtà della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 434 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per violazione dei principi di autosufficienza della decisione, completezza e determinatezza della statuizione ed inammissibilità di sentenza condizionale, per non avere, la R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 4 sentenza di appello, statuito né sulla domanda avanzata dall’appellante Agenzia, né sulle proprie richieste. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce nuLLtà della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 112, 434 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 5), dello stesso codice, per violazione dei principi in tema di autosufficienza della decisione, completezza e determinazione della statuizione ed inammissibilità della condanna condizionale. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, comma 3 e 12, comma 3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto il ricorso in appello dell’Ufficio era da considerare inammissibile, poiché sottoscritto da soggetto (Capo dell’Ufficio legale) privo della delega da parte del Direttore provinciale. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione degli artt. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 112, 434 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per non avere la C.T.R. pronunciato su tutte le questioni sollevate dall’appellato, ed in particolare per l’assenza di ogni valutazione in ordine alla specifica eccezione per cui anche in ipotesi di avvenuta notificazione del p.v.c. avrebbe dovuto essere verificato che gli atti notificati al contribuente contengono gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria. R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 5 Con il quinto motivo di ricorso Di RI AR deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comme, num. 3), cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. valutato il rispetto del principio del contraddittorio preventivo, con riferimento ad ogni singolo avviso di accertamento. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con riferimento alla questione dell’effettiva conoscenza del p.v.c. da parte del contribuente. Con il settimo motivo di ricorso Di RI AR eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice, per non avere l’Ufficio mai prodotto in giudizio copia notificata del p.v.c. Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere, la C.T.R., omesso di pronunciare sulla fondatezza della pretesa, contenuta nei tre atti impositivi, avendo riguardo al recupero a tassazione dei costi relativi al fornitore Carlo PignateLL s.p.a., illegittimamente operato per erronea applicazione del citato art. 109 TUIR. Con il nono motivo di ricorso viene eccepita, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 6 all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’accertamento era stato basato sul principio di competenza. Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 434 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per omessa pronuncia sull’eccezione volta all’annullamento degli avvisi di accertamento, perché emessi in dipendenza di altrettanti atti impositivi illegittimamente adottati dalla Direzione provinciale di Catania nei confronti della società Il Taschino di Di RI M. & F.LL s.a.s. Con l’undicesimo motivo di ricorso viene ancora eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, a fronte di specifica eccezione, l’Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato il conferimento della delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Con il dodicesimo motivo Di RI AR deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 14 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Il Taschino di Di RI M. & F.LL s.a.s. 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 5 TUIR e 2320 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., dovendosi considerare l’accomandante comunque responsabile per le violazioni fiscali commesse dalla società, a seguito R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 7 dell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sulla gestione societaria previsto dall’art. 2320 cod. civ., e per il fatto che le sanzioni irrogate riguardavano l’infedele dichiarazione IRPEF. 8. In via preliminare, deve essere dichiarata la nuLLtà dell’intero giudizio, per violazione del litisconsorzio necessario tra il ricorrente, la società Il Taschino di M. Di RI & F.LL s.a.s. e gli altri soci. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo quindi un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass., sez. U., 20 giugno 2012, n. 10145; Cass., sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass. 24 luglio 2018, n. 19599) Nel caso in esame il ricorso in primo grado risulta proposto solo dal socio accomandante Di RI AR, ragion per cui occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro o degli altri soci, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (per la sussistenza del litisconsorzio necessario anche nei confronti di avviso di accertamento emesso nei confronti di socio accomandante, v. Cass. 28 luglio 2016, n. 15748). Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 8 nuLLtà assoluta, rilevabile - anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; conf., ex multis, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27603; Cass. 25 giugno 2018, n. 16730; Cass. 20 aprile 2016, n. 7789). Poiché, nella specie, non è in discussione l'unitarietà dell'accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge. La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui, se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione, altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 cod. proc. civ.; se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio. 9. Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nuLLtà dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 9 E' ovviamente precluso l'esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio, ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nuLLtà del giudizio e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolamentare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà, ha chiesto la declaratoria di nuLLtà dell’intero giudizio;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Milano, con tre distinti avvisi di accertamento n. T9D11003449/2010, n. T9D011003018/2011 e n. T9D011003041/2011, accertava nei confronti di Di RI AR maggiori redditi di partecipazione e maggiori imposte IRPEF e relative addizionali, per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento alla quota societaria detenuta relativamente alla società Il Taschino di M. Di RI & F.LL s.a.s., della quale era socio accomandante. Gli avvisi di accertamento in questione derivavano da presupposti avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Catania, aveva accertato nei confronti della predetta società maggiori redditi d’impresa per gli anni suindicati, e, prima ancora, da un processo verbale di constatazione redatto in data 1° dicembre 2008 dalla G.d.F. di Catania, al termine delle operazioni di controllo eseguite nei confronti della predetta società. 2. Avverso tali avvisi di accertamento Di RI AR proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 94/01/2013 del 13 febbraio 2013, previa riunione degli stessi ricorsi, li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento predetti. R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 3 3. Proposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sede di Milano, con sentenza n. 6119/01/2014, pronunciata il 10 novembre 2014 e depositata in segreteria il 25 novembre 2014, accoglieva parzialmente l’appello, confermando la legittimità degli accertamenti di maggiori redditi a carico del sig. Di RI AR, «ma solo nella misura che risulterà all’esito dei giudizi incardinati attualmente avanti la C.T.R. di Catania e aventi ad oggetto gli accertamenti presupposti», dovendosi ritenere in tal senso «riformata la decisione della C.T.P. di Milano», ed annullando le sanzioni nei confronti del ricorrente/socio accomandante, con compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Di RI AR, sulla base di dodici motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, la quale propone anche ricorso incidentale, sulla base di un motivo. 5. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo di ricorso principale Di RI AR eccepisce nuLLtà della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 434 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per violazione dei principi di autosufficienza della decisione, completezza e determinatezza della statuizione ed inammissibilità di sentenza condizionale, per non avere, la R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 4 sentenza di appello, statuito né sulla domanda avanzata dall’appellante Agenzia, né sulle proprie richieste. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce nuLLtà della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 112, 434 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 5), dello stesso codice, per violazione dei principi in tema di autosufficienza della decisione, completezza e determinazione della statuizione ed inammissibilità della condanna condizionale. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, comma 3 e 12, comma 3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto il ricorso in appello dell’Ufficio era da considerare inammissibile, poiché sottoscritto da soggetto (Capo dell’Ufficio legale) privo della delega da parte del Direttore provinciale. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione degli artt. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 112, 434 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per non avere la C.T.R. pronunciato su tutte le questioni sollevate dall’appellato, ed in particolare per l’assenza di ogni valutazione in ordine alla specifica eccezione per cui anche in ipotesi di avvenuta notificazione del p.v.c. avrebbe dovuto essere verificato che gli atti notificati al contribuente contengono gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria. R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 5 Con il quinto motivo di ricorso Di RI AR deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comme, num. 3), cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. valutato il rispetto del principio del contraddittorio preventivo, con riferimento ad ogni singolo avviso di accertamento. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con riferimento alla questione dell’effettiva conoscenza del p.v.c. da parte del contribuente. Con il settimo motivo di ricorso Di RI AR eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice, per non avere l’Ufficio mai prodotto in giudizio copia notificata del p.v.c. Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere, la C.T.R., omesso di pronunciare sulla fondatezza della pretesa, contenuta nei tre atti impositivi, avendo riguardo al recupero a tassazione dei costi relativi al fornitore Carlo PignateLL s.p.a., illegittimamente operato per erronea applicazione del citato art. 109 TUIR. Con il nono motivo di ricorso viene eccepita, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 6 all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’accertamento era stato basato sul principio di competenza. Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 434 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per omessa pronuncia sull’eccezione volta all’annullamento degli avvisi di accertamento, perché emessi in dipendenza di altrettanti atti impositivi illegittimamente adottati dalla Direzione provinciale di Catania nei confronti della società Il Taschino di Di RI M. & F.LL s.a.s. Con l’undicesimo motivo di ricorso viene ancora eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, a fronte di specifica eccezione, l’Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato il conferimento della delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Con il dodicesimo motivo Di RI AR deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 14 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Il Taschino di Di RI M. & F.LL s.a.s. 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 5 TUIR e 2320 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., dovendosi considerare l’accomandante comunque responsabile per le violazioni fiscali commesse dalla società, a seguito R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 7 dell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sulla gestione societaria previsto dall’art. 2320 cod. civ., e per il fatto che le sanzioni irrogate riguardavano l’infedele dichiarazione IRPEF. 8. In via preliminare, deve essere dichiarata la nuLLtà dell’intero giudizio, per violazione del litisconsorzio necessario tra il ricorrente, la società Il Taschino di M. Di RI & F.LL s.a.s. e gli altri soci. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo quindi un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass., sez. U., 20 giugno 2012, n. 10145; Cass., sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass. 24 luglio 2018, n. 19599) Nel caso in esame il ricorso in primo grado risulta proposto solo dal socio accomandante Di RI AR, ragion per cui occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro o degli altri soci, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (per la sussistenza del litisconsorzio necessario anche nei confronti di avviso di accertamento emesso nei confronti di socio accomandante, v. Cass. 28 luglio 2016, n. 15748). Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 8 nuLLtà assoluta, rilevabile - anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; conf., ex multis, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27603; Cass. 25 giugno 2018, n. 16730; Cass. 20 aprile 2016, n. 7789). Poiché, nella specie, non è in discussione l'unitarietà dell'accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge. La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui, se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione, altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 cod. proc. civ.; se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio. 9. Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nuLLtà dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. R.G. N. 14339/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 9 E' ovviamente precluso l'esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio, ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nuLLtà del giudizio e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolamentare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.