TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 03/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6636/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, Parte_1
appellante contumace in riassunzione
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. PEPE ALFONSO, con il quale elettivamente domicilia in Arzano, alla via Luigi Rocco 184, appellato/appellante incidentale nonché
Controparte_2
in persona del prefetto pro tempore,
[...]
appellata contumace avente ad OGGETTO: APPELLO/APPELLO INCIDENTALE avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1702/2021, pubblicata il
13.5.2021, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva, ai Parte_1
sensi dell'art. 615 cpc, opposizione avanti il Giudice di Pace di Nola avverso estratto di ruolo, di cui a cartella di pagamento, deducendo di aver avuto conoscenza di quest'ultima – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo medesimo.
Si costituiva nel giudizio di prime cure l' Controparte_3
ed eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'opposizione
[...]
avverso l'estratto di ruolo, per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in mancanza di compimento di atti esecutivi da parte dell'ente incaricato alla riscossione.
Con la sentenza, oggetto delle impugnazioni in esame, il Giudice di Pace di
Nola, in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'odierna appellante, annullava il ruolo e relativa cartella di pagamento ivi indicata, concernente crediti aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da violazione del codice della strada, per mancanza di prova di avvenuta notifica del titolo esecutivo, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di appello tempestivamente notificato, il censurava la Pt_1
richiamata pronuncia, assumendo che la stessa fosse viziata nella parte in cui disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, pur in assenza dei relativi presupposti.
Concludeva, quindi, perché, in parziale riforma della sentenza impugnata, il
Tribunale condannasse l'appellata al Controparte_4
pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
L si costituiva nel presente grado Controparte_3
eccependo l'infondatezza dell'appello e proponendo altresì appello pag. 2/10 incidentale, chiedendo la riforma della gravata decisione per difetto d'interesse ad agire da parte appellante in primo grado, con consequenziale convalida del ruolo e relativa cartella esattoriale in narrativa.
Con ordinanza resa all'udienza del 5.3.2024, attesa l'avvenuta cancellazione volontaria dall'albo avvocati del procuratore costituito di parte appellante, il processo veniva interrotto e, successivamente, su istanza di veniva da quest'ultima riassunto nei confronti della parte privata CP_5
nonché della Controparte_6
All'esito della riassunzione del presente processo, il e l' Pt_1 CP_6
rimanevano contumaci.
[...]
o0o
In via del tutto preliminare, attesa la mancata costituzione in riassunzione dell'appellante principale, va anzitutto effettuata una puntuale indagine circa l'interesse delle parti alla decisione nel merito.
Ebbene, va osservato sul punto che, per giurisprudenza ormai consolidata, è sufficiente la riassunzione del giudizio da parte dell'appellante incidentale
(nella specie, per pronunciarsi anche sull'appello principale, in CP_5
quanto la mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio di riassunzione non determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. Cass. n. 5462/83), sol se si consideri, per un verso, che la contumacia è istituto posto sostanzialmente a presidio del diritto di difesa del contumace e, per altro verso, che dalla contumacia ex se considerata (anche alla luce della originaria costituzione di parte appellante) non è possibile desumere alcun tipo di tacita rinuncia. Pertanto, va ritenuto che, anche nel giudizio d'appello, la riassunzione del processo comporti la sola dichiarazione di contumacia della parte non comparsa, con conseguente decisione nel merito. pag. 3/10 Ciò posto, in via parimenti preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale degli atti introduttivi dell'appello, rispettivamente, principale ed incidentale – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per difetto di motivazione e violazione di legge, da un lato, con riguardo agli artt. 91, 92 c.p.c. e 24 Cost. e, dall'altro, quanto all'art. 100 c.p.c. – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Orbene, in via assorbente, va rilevato che l'appello incidentale proposto dalla , concernente la improponibilità Controparte_3 pag. 4/10 dell'opposizione all'estratto di ruolo, è fondato e deve essere accolto;
per converso, l'appello principale formulato dal deve essere rigettato, Pt_1
per le ragioni che seguono.
Va anzitutto osservato, sul punto, che parte opponente, odierna appellante, ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento solo a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L.
n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal
21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pag. 5/10 La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza degli artt.
27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs.
n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 pag. 6/10 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561). pag. 7/10 In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati),
e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte opponente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellante non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla pag. 8/10 perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra derivano l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado e conseguente caducazione di ogni statuizione di cui alla sentenza gravata.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di e Parte_1 CP_6
[...]
b) Rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1702/21, pubblicata il
13.5.2021;
c) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
ed in riforma della sentenza del Controparte_4
Giudice di Pace di Nola n. 1702/21, pubblicata il 13.5.2021, dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo;
pag. 9/10 d) compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti;
e) condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002, al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
Sentenza redatta in collaborazione con l dott. Luigi Cerciello. CP_7
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 03/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6636/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, Parte_1
appellante contumace in riassunzione
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. PEPE ALFONSO, con il quale elettivamente domicilia in Arzano, alla via Luigi Rocco 184, appellato/appellante incidentale nonché
Controparte_2
in persona del prefetto pro tempore,
[...]
appellata contumace avente ad OGGETTO: APPELLO/APPELLO INCIDENTALE avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1702/2021, pubblicata il
13.5.2021, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva, ai Parte_1
sensi dell'art. 615 cpc, opposizione avanti il Giudice di Pace di Nola avverso estratto di ruolo, di cui a cartella di pagamento, deducendo di aver avuto conoscenza di quest'ultima – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo medesimo.
Si costituiva nel giudizio di prime cure l' Controparte_3
ed eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'opposizione
[...]
avverso l'estratto di ruolo, per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in mancanza di compimento di atti esecutivi da parte dell'ente incaricato alla riscossione.
Con la sentenza, oggetto delle impugnazioni in esame, il Giudice di Pace di
Nola, in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'odierna appellante, annullava il ruolo e relativa cartella di pagamento ivi indicata, concernente crediti aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da violazione del codice della strada, per mancanza di prova di avvenuta notifica del titolo esecutivo, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di appello tempestivamente notificato, il censurava la Pt_1
richiamata pronuncia, assumendo che la stessa fosse viziata nella parte in cui disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, pur in assenza dei relativi presupposti.
Concludeva, quindi, perché, in parziale riforma della sentenza impugnata, il
Tribunale condannasse l'appellata al Controparte_4
pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
L si costituiva nel presente grado Controparte_3
eccependo l'infondatezza dell'appello e proponendo altresì appello pag. 2/10 incidentale, chiedendo la riforma della gravata decisione per difetto d'interesse ad agire da parte appellante in primo grado, con consequenziale convalida del ruolo e relativa cartella esattoriale in narrativa.
Con ordinanza resa all'udienza del 5.3.2024, attesa l'avvenuta cancellazione volontaria dall'albo avvocati del procuratore costituito di parte appellante, il processo veniva interrotto e, successivamente, su istanza di veniva da quest'ultima riassunto nei confronti della parte privata CP_5
nonché della Controparte_6
All'esito della riassunzione del presente processo, il e l' Pt_1 CP_6
rimanevano contumaci.
[...]
o0o
In via del tutto preliminare, attesa la mancata costituzione in riassunzione dell'appellante principale, va anzitutto effettuata una puntuale indagine circa l'interesse delle parti alla decisione nel merito.
Ebbene, va osservato sul punto che, per giurisprudenza ormai consolidata, è sufficiente la riassunzione del giudizio da parte dell'appellante incidentale
(nella specie, per pronunciarsi anche sull'appello principale, in CP_5
quanto la mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio di riassunzione non determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. Cass. n. 5462/83), sol se si consideri, per un verso, che la contumacia è istituto posto sostanzialmente a presidio del diritto di difesa del contumace e, per altro verso, che dalla contumacia ex se considerata (anche alla luce della originaria costituzione di parte appellante) non è possibile desumere alcun tipo di tacita rinuncia. Pertanto, va ritenuto che, anche nel giudizio d'appello, la riassunzione del processo comporti la sola dichiarazione di contumacia della parte non comparsa, con conseguente decisione nel merito. pag. 3/10 Ciò posto, in via parimenti preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale degli atti introduttivi dell'appello, rispettivamente, principale ed incidentale – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente per difetto di motivazione e violazione di legge, da un lato, con riguardo agli artt. 91, 92 c.p.c. e 24 Cost. e, dall'altro, quanto all'art. 100 c.p.c. – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Orbene, in via assorbente, va rilevato che l'appello incidentale proposto dalla , concernente la improponibilità Controparte_3 pag. 4/10 dell'opposizione all'estratto di ruolo, è fondato e deve essere accolto;
per converso, l'appello principale formulato dal deve essere rigettato, Pt_1
per le ragioni che seguono.
Va anzitutto osservato, sul punto, che parte opponente, odierna appellante, ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento solo a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L.
n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal
21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pag. 5/10 La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza degli artt.
27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs.
n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 pag. 6/10 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561). pag. 7/10 In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati),
e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte opponente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellante non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla pag. 8/10 perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra derivano l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado e conseguente caducazione di ogni statuizione di cui alla sentenza gravata.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di e Parte_1 CP_6
[...]
b) Rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1702/21, pubblicata il
13.5.2021;
c) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
ed in riforma della sentenza del Controparte_4
Giudice di Pace di Nola n. 1702/21, pubblicata il 13.5.2021, dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo;
pag. 9/10 d) compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti;
e) condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002, al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
Sentenza redatta in collaborazione con l dott. Luigi Cerciello. CP_7
pag. 10/10