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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8247 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.11.25, nella causa civile n. 7468/24 RGL avente ad oggetto "riconoscimento indennità di accompagnamento" vertente
TRA
, nato il [...], rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1 Raoul Scotto di Tella e dall'avv. Stefania Tandurella, con cui dom. come in atti e
- in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. come in atti CP_1
ha pronunciato la seguente sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.24 l'istante conveniva dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 27.10.22 aveva presentato domanda CP_1 di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità. Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 9304/23 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alle provvidenze richieste. CP_ Si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto della domanda. All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti, all'esito del deposito della CTU disposta dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto giudicante e delle repliche all'esito dei rilievi formulati dall' . CP_1 *******
Osserva il giudicante come ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato regolarmente comunicato e la dichiarazione tempestivamente depositata per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 26.03.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Osserva il Tribunale come, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Tanto premesso rileva questo giudicante come nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata, e per l'effetto va accolta la domanda avanzata dalla parte istante in TP, in questa sede ribadita ed esplicitata, con la domanda di condanna alla prestazione con arretrati ed interessi.
L'istante, infatti, chiedeva accertarsi, in via principale, il diritto alla indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di opposizione TP, dal GOP in supplenza sul ruolo, dr. , affinché potesse chiarire in ordine alle Persona_1 contestazioni introdotte dalla difesa istante, riconsiderata tutta la situazione clinica di parte ricorrente, l'evoluzione delle malattie, nella relazione scritta depositata il 31.08.2025 a seguito del nuovo esame della parte ricorrente e dei documenti in atti, ha riferito in capo all'istante che “in
2 base a quanto rilevato in sede di accertamento medico-legale dall'esplorazione semeiologica fisica del P., che le condizioni morbose sofferte dal Sig. NON consentano più alla Parte_1 stessa la gestione con sufficiente capacità delle esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che la circondano potendosi ammettere tuttora la NON sussistenza di quei sette “momenti” fondamentali per la dignitosa autosufficienza personale, essendo peraltro stato evidenziato unicamente la sostanziale impossibilità deambulazione ed il disorientamento spazio- temporale …” (cfr pag. 9 della relazione del CTU).
Il CTU, inoltre, concludeva per la sussistenza dei requisiti necessari ad integrare il diritto alla prestazione richiesta con decorrenza dal Luglio 2024.
In definitiva la parte ricorrente ha diritto al godimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.07.2024, così come espressamente precisato dal CTU.
Il nuovo CTU, inoltre, riteneva che “che nel caso in esame SI sussistono elementi di giudizio medico-legale per riconoscere al P. la connotazione di gravità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/92” dalla medesima data.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei predetti limiti.
Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
L'accoglimento della domanda da data successiva non solo alla domanda amministrativa, non solo al deposito del ricorso per TP, ma anche al deposito della presente opposizione, induce necessariamente alla integrale compensazione delle spese di lite.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' con separato decreto CP_1 in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione della prestazione dell'indennità di accompagnamento indicata in motivazione, a decorrere dall'01.07.2024 e riconosce lo stato di Handicap in condizione di gravità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/92;
3 2) condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre CP_1 agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) compensa le spese.
Napoli, 12 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.11.25, nella causa civile n. 7468/24 RGL avente ad oggetto "riconoscimento indennità di accompagnamento" vertente
TRA
, nato il [...], rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1 Raoul Scotto di Tella e dall'avv. Stefania Tandurella, con cui dom. come in atti e
- in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. come in atti CP_1
ha pronunciato la seguente sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.24 l'istante conveniva dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 27.10.22 aveva presentato domanda CP_1 di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità. Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 9304/23 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alle provvidenze richieste. CP_ Si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto della domanda. All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti, all'esito del deposito della CTU disposta dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto giudicante e delle repliche all'esito dei rilievi formulati dall' . CP_1 *******
Osserva il giudicante come ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato regolarmente comunicato e la dichiarazione tempestivamente depositata per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 26.03.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Osserva il Tribunale come, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Tanto premesso rileva questo giudicante come nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata, e per l'effetto va accolta la domanda avanzata dalla parte istante in TP, in questa sede ribadita ed esplicitata, con la domanda di condanna alla prestazione con arretrati ed interessi.
L'istante, infatti, chiedeva accertarsi, in via principale, il diritto alla indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di opposizione TP, dal GOP in supplenza sul ruolo, dr. , affinché potesse chiarire in ordine alle Persona_1 contestazioni introdotte dalla difesa istante, riconsiderata tutta la situazione clinica di parte ricorrente, l'evoluzione delle malattie, nella relazione scritta depositata il 31.08.2025 a seguito del nuovo esame della parte ricorrente e dei documenti in atti, ha riferito in capo all'istante che “in
2 base a quanto rilevato in sede di accertamento medico-legale dall'esplorazione semeiologica fisica del P., che le condizioni morbose sofferte dal Sig. NON consentano più alla Parte_1 stessa la gestione con sufficiente capacità delle esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che la circondano potendosi ammettere tuttora la NON sussistenza di quei sette “momenti” fondamentali per la dignitosa autosufficienza personale, essendo peraltro stato evidenziato unicamente la sostanziale impossibilità deambulazione ed il disorientamento spazio- temporale …” (cfr pag. 9 della relazione del CTU).
Il CTU, inoltre, concludeva per la sussistenza dei requisiti necessari ad integrare il diritto alla prestazione richiesta con decorrenza dal Luglio 2024.
In definitiva la parte ricorrente ha diritto al godimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.07.2024, così come espressamente precisato dal CTU.
Il nuovo CTU, inoltre, riteneva che “che nel caso in esame SI sussistono elementi di giudizio medico-legale per riconoscere al P. la connotazione di gravità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/92” dalla medesima data.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei predetti limiti.
Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
L'accoglimento della domanda da data successiva non solo alla domanda amministrativa, non solo al deposito del ricorso per TP, ma anche al deposito della presente opposizione, induce necessariamente alla integrale compensazione delle spese di lite.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' con separato decreto CP_1 in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione della prestazione dell'indennità di accompagnamento indicata in motivazione, a decorrere dall'01.07.2024 e riconosce lo stato di Handicap in condizione di gravità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L. 104/92;
3 2) condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, oltre CP_1 agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) compensa le spese.
Napoli, 12 novembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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