Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 7.4.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1785/2024 del ruolo generale lavoro,
T R A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Parte_1
avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola;
ricorrente
E
[...]
Controparte_1
,
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi come in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.3.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere docente di scuola secondaria di II grado per l'insegnamento di lingua straniera francese, chiedeva l'accertamento del suo diritto al riconoscimento integrale del periodo di lavoro svolto come docente di ruolo di scuola primaria, in luogo della ricostruzione di carriera operata dal
1
condanna dei convenuti al pagamento delle relative conseguenti differenze retributive.
Con memoria in data 24.10.2024 si costituiva il
[...]
e l Controparte_1 Controparte_1
eccependo il difetto di legittimazione passiva e,
[...]
chiedendo, con varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto del ricorso.
Sussiste la legittimazione passiva del Controparte_1
.
[...]
Ed invero, “ Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui
l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa.
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre CP_1
difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” ( cfr Cass.
6372 del 2011).
Va disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio nei Contro confronti del operando la Parte_2
in veste di mero ordinatore secondario di spesa.
[...]
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue
2 Come ha chiarito la Suprema Corte “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna". (Cass. S.U. n. 9144 del 2016)
Poiché è incontestato che all'immissione in ruolo nella scuola secondaria di II grado in data 1 settembre 2011 la ricorrente aveva maturato tre anni di servizio di ruolo quale docente della scuola dell'infanzia dal 01.09.1995 al 31.08.1998, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata e per le medesime ragioni ravvisate nelle controversie esaminate dai giudici legittimità, può ritenersi sussistente il diritto della ricorrente nel momento in cui
è transitata nel ruolo della scuola secondaria a ottenere l'integrale riconoscimento degli anni di servizio di ruolo prestato nella scuola primaria, senza alcuna decurtazione dovuta all'applicazione del principio della temporizzazione.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, il deve essere condannato Controparte_1
alla ricostruzione della carriera della ricorrente con integrale riconoscimento del servizio di ruolo prestato nei ruoli della scuola dell'infanzia.
Il deve essere altresì Controparte_1
condannato a corrispondere gli arretrati spettanti a titolo di differenze retributive nei limiti del termine prescrizionale di cinque anni antecedenti la notifica del ricorso (17.09.2024), oltre accessori come per legge .
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
3 condanna il , in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., alla ricostruzione della carriera della ricorrente con il riconoscimento per intero dei 3 anni di servizio di ruolo nella scuola d'infanzia prestato dall'01.09.1995 al 31.08.1998; condanna il , in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive dovute per effetto della suddetta ricostruzione della carriera, nei limiti del termine prescrizionale di cinque anni antecedenti la notifica del ricorso (17.09.2024), oltre alla maggior somma tra interessi rivalutazione a decorrere dalla maturazione dei singoli credito fino al saldo;
condanna altresì il , in Controparte_1
persona del legale rapp. p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in complessivi euro Parte_1
2700,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Torre Annunziata, 7.5.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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