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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente BOLOGNESI MAURO
, Relatore PARENTINI MIRKO
, CE AN ANGELO
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso 1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2024 00075674 73 000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1057/2025 depositato il 26/11/2025
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 048 2024 00075674 73 000 (doc. 1), con riferimento ai ruoli n. 2024/550035 e n. 2024/250341, aventi ad oggetto il controllo automatizzato delle dichiarazioni per gli anni 2019 e 2020 chiedendone l'annullamento. Premette in fatto che, in relazione ai predetti ruoli, venivano iscritti contro il ricorrente € 184.154,46 in relazione all'anno di imposta 2019 ed € 194.774,95 in relazione all'anno di imposta 2020. Con il primo motivo deduce la cartella sarebbe priva di motivazione limitandosi a comunicare che gli importi pretesi sarebbero dovuti dal contribuente a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Sotto tale profilo fa presente che gli esiti del controllo automatizzato per gli anni 2019 e 2020 non sono stati comunicati al contribuente, né allegati alla cartella di
2 pagamento e, dunque, neppure potrebbe sostenersi che l'atto risulti motivato per relationem ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000. In via gradata fa presente che difetta radicalmente la motivazione quanto meno in punto di determinazione degli interessi essendo indicato, in modo del tutto apodittico, il solo importo dovuto per tale titolo senza indicazione dei criteri impiegati nella relativa quantificazione. Nel merito deduce che le dichiarazioni dei redditi, cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata, non riportano dati corretti, e dunque non possono portare alla riscossione, non essendo riconducibile in alcun modo al signor Ricorrente_1 l'attività indicata nelle suddette dichiarazioni, vale a dire l'esercizio in forma e con organizzazione d'impresa del commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche e software, con i relativi ricavi. In via gradata deduceva che, ove il collegio avesse ritenuto non suscettibile di accoglimento la domanda di totale annullamento della cartella, il contribuente avrebbe dovuto comunque essere ammesso a usufruire del beneficio di cui all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 462/1997, in virtù dell'omessa notifica della comunicazione d'irregolarità di cui all'art. 36-bis, comma 3 del D.P.R. 600/1973, con conseguente riduzione delle sanzioni a un terzo (e debenza degli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione). Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate espone in fatto che gli importi pretesi nella cartella impugnata coincidono con le imposte autoliquidate e non versate dal contribuente giacché i due ruoli emessi dipendono da omessi versamenti sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 redatte dal contribuente. Deduce l'insussistenza di un difetto di motivazione perché la cartella notificata ha il corredo motivazionale essenziale richiesto dalla Cassazione (per cui sarebbe sufficiente la sua conformità al modello ministeriale). Richiamando l'orientamento della Cassazione (cfr. ordinanza n. 22188 del 2024) in materia fa presente che l'emissione di avviso prodromico all'emissione della cartella non è necessario ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. In particolare, secondo la Cassazione, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il
3 contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 9 gennaio 2019, n. 376; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396). Quanto agli interessi fa presente che i criteri sono predeterminati ex lege e, dunque, non è necessaria una puntuale indicazione dei criteri di determinazione nella cartella. Deduce che l'assunto nel merito, secondo il quale le dichiarazioni presentate non riporterebbero dati corretti, non essendo riconducibile al ricorrente l'attività commerciale svolta indicata nelle dichiarazioni (ovvero impresa di commercio di computer), sarebbe del tutto generico posto che il ricorrente non specificherebbe quali errori lo avrebbero indotto a indicare un'attività di impresa mai esercitata. Quanto alle contestazioni in punto di sanzioni deduce che, nel caso di emissione della cartella di pagamento conseguente alla constatazione dell'omesso versamento di quanto dovuto, non spetterebbe la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997, che è prevista solo nel caso in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” (cfr. Cassazione n. 18405 del 2021).
2. Motivazione Il collegio, quanto alla pretesa illegittimità della cartella per omessa o insufficiente motivazione, osserva che in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020).
4 Sicché, avendo specificamente indicato la cartella le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta per cui è stato omesso il versamento delle conseguenti imposte dovute, l'obbligo di motivazione si deve ritenere soddisfatto. Quanto alla dedotta inesattezza dei dati riportati nella cartella e nelle dichiarazioni dei rediti presentate si osserva che nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente, il quale conserva la disponibilità della copia delle dichiarazioni presentate, eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento o della riferibilità ad altri della dichiarazione o delle vicende per le quali essa debba considerarsi tamquam non esset ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10824 del 22/04/2024). Di per sé il fatto, esposto dal ricorrente, del suo coinvolgimento in indagini per abusivismo finanziario e truffa per fatti commessi anche negli anni oggetto del presente contenzioso, non costituisce fatto specifico tale da rendere le sue dichiarazioni dei redditi, completamente false o totalmente inattendibili non essendo state minimamente chiarite i fatti che lo avrebbero indotto a presentare, come pare asserire, dichiarazioni dei redditi completamente inveritiere. Neppure può ritenersi l'illegittimità dell'avviso per omessa comunicazione del preavviso posto che – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in termini Sez. 5 - , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021 e da ultimo Sez. 5 - , Ordinanza n. 18163 del 03/07/2025)- l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997. Né dall'omessa comunicazione può discendere la riduzione delle sanzioni poiché, come chiarito dalla Cassazione, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2,
5 del d.lgs. n. 462 del 1997, è prevista solo nel caso in cui dal controllo automatizzato emerga «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione» (v. Cass. n. 13759 del 06/07/2016; Cass. n. 27315 del 29/12/2016). Tale fattispecie non è ravvisabile nel caso in specie poiché l'importo preteso dall'Agenzia all'esito del controllo automatizzato non dipende all'evidenza da un errore della dichiarazione (non specificamente allegato e provato) ma dall'omesso versamento di imposte dovute in base a quanto dichiarato. Quanto alla doglianza in materia di interessi il collegio osserva che, allorquando il primo atto riguardante la pretesa per interessi è la stessa cartella (come nel caso di cartella emessa all'esito di controllo automatizzato), al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022). Tali elementi sono tutti presenti nella cartella impugnata che indica specificamente nelle tabelle riepilogative e nelle avvertenze tipologia degli interessi, relativo tributo in relazione al quale sono dovuti e loro decorrenza. In conclusione il ricorso va totalmente rigettato con conseguente obbligo del ricorrente a rifondere le spese di lite alla controparte.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 2.000,00 per compensi. Genova 25.11.2025
Il CE relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
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Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente BOLOGNESI MAURO
, Relatore PARENTINI MIRKO
, CE AN ANGELO
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso 1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 048 2024 00075674 73 000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1057/2025 depositato il 26/11/2025
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 048 2024 00075674 73 000 (doc. 1), con riferimento ai ruoli n. 2024/550035 e n. 2024/250341, aventi ad oggetto il controllo automatizzato delle dichiarazioni per gli anni 2019 e 2020 chiedendone l'annullamento. Premette in fatto che, in relazione ai predetti ruoli, venivano iscritti contro il ricorrente € 184.154,46 in relazione all'anno di imposta 2019 ed € 194.774,95 in relazione all'anno di imposta 2020. Con il primo motivo deduce la cartella sarebbe priva di motivazione limitandosi a comunicare che gli importi pretesi sarebbero dovuti dal contribuente a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Sotto tale profilo fa presente che gli esiti del controllo automatizzato per gli anni 2019 e 2020 non sono stati comunicati al contribuente, né allegati alla cartella di
2 pagamento e, dunque, neppure potrebbe sostenersi che l'atto risulti motivato per relationem ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000. In via gradata fa presente che difetta radicalmente la motivazione quanto meno in punto di determinazione degli interessi essendo indicato, in modo del tutto apodittico, il solo importo dovuto per tale titolo senza indicazione dei criteri impiegati nella relativa quantificazione. Nel merito deduce che le dichiarazioni dei redditi, cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata, non riportano dati corretti, e dunque non possono portare alla riscossione, non essendo riconducibile in alcun modo al signor Ricorrente_1 l'attività indicata nelle suddette dichiarazioni, vale a dire l'esercizio in forma e con organizzazione d'impresa del commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche e software, con i relativi ricavi. In via gradata deduceva che, ove il collegio avesse ritenuto non suscettibile di accoglimento la domanda di totale annullamento della cartella, il contribuente avrebbe dovuto comunque essere ammesso a usufruire del beneficio di cui all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 462/1997, in virtù dell'omessa notifica della comunicazione d'irregolarità di cui all'art. 36-bis, comma 3 del D.P.R. 600/1973, con conseguente riduzione delle sanzioni a un terzo (e debenza degli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione). Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate espone in fatto che gli importi pretesi nella cartella impugnata coincidono con le imposte autoliquidate e non versate dal contribuente giacché i due ruoli emessi dipendono da omessi versamenti sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 redatte dal contribuente. Deduce l'insussistenza di un difetto di motivazione perché la cartella notificata ha il corredo motivazionale essenziale richiesto dalla Cassazione (per cui sarebbe sufficiente la sua conformità al modello ministeriale). Richiamando l'orientamento della Cassazione (cfr. ordinanza n. 22188 del 2024) in materia fa presente che l'emissione di avviso prodromico all'emissione della cartella non è necessario ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. In particolare, secondo la Cassazione, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il
3 contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 9 gennaio 2019, n. 376; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3154; Cass., 3 gennaio 2014, n. 42; Cass., 23 luglio 2010, n. 17396). Quanto agli interessi fa presente che i criteri sono predeterminati ex lege e, dunque, non è necessaria una puntuale indicazione dei criteri di determinazione nella cartella. Deduce che l'assunto nel merito, secondo il quale le dichiarazioni presentate non riporterebbero dati corretti, non essendo riconducibile al ricorrente l'attività commerciale svolta indicata nelle dichiarazioni (ovvero impresa di commercio di computer), sarebbe del tutto generico posto che il ricorrente non specificherebbe quali errori lo avrebbero indotto a indicare un'attività di impresa mai esercitata. Quanto alle contestazioni in punto di sanzioni deduce che, nel caso di emissione della cartella di pagamento conseguente alla constatazione dell'omesso versamento di quanto dovuto, non spetterebbe la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997, che è prevista solo nel caso in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” (cfr. Cassazione n. 18405 del 2021).
2. Motivazione Il collegio, quanto alla pretesa illegittimità della cartella per omessa o insufficiente motivazione, osserva che in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020).
4 Sicché, avendo specificamente indicato la cartella le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta per cui è stato omesso il versamento delle conseguenti imposte dovute, l'obbligo di motivazione si deve ritenere soddisfatto. Quanto alla dedotta inesattezza dei dati riportati nella cartella e nelle dichiarazioni dei rediti presentate si osserva che nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente, il quale conserva la disponibilità della copia delle dichiarazioni presentate, eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento o della riferibilità ad altri della dichiarazione o delle vicende per le quali essa debba considerarsi tamquam non esset ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10824 del 22/04/2024). Di per sé il fatto, esposto dal ricorrente, del suo coinvolgimento in indagini per abusivismo finanziario e truffa per fatti commessi anche negli anni oggetto del presente contenzioso, non costituisce fatto specifico tale da rendere le sue dichiarazioni dei redditi, completamente false o totalmente inattendibili non essendo state minimamente chiarite i fatti che lo avrebbero indotto a presentare, come pare asserire, dichiarazioni dei redditi completamente inveritiere. Neppure può ritenersi l'illegittimità dell'avviso per omessa comunicazione del preavviso posto che – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in termini Sez. 5 - , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021 e da ultimo Sez. 5 - , Ordinanza n. 18163 del 03/07/2025)- l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997. Né dall'omessa comunicazione può discendere la riduzione delle sanzioni poiché, come chiarito dalla Cassazione, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2,
5 del d.lgs. n. 462 del 1997, è prevista solo nel caso in cui dal controllo automatizzato emerga «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione» (v. Cass. n. 13759 del 06/07/2016; Cass. n. 27315 del 29/12/2016). Tale fattispecie non è ravvisabile nel caso in specie poiché l'importo preteso dall'Agenzia all'esito del controllo automatizzato non dipende all'evidenza da un errore della dichiarazione (non specificamente allegato e provato) ma dall'omesso versamento di imposte dovute in base a quanto dichiarato. Quanto alla doglianza in materia di interessi il collegio osserva che, allorquando il primo atto riguardante la pretesa per interessi è la stessa cartella (come nel caso di cartella emessa all'esito di controllo automatizzato), al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022). Tali elementi sono tutti presenti nella cartella impugnata che indica specificamente nelle tabelle riepilogative e nelle avvertenze tipologia degli interessi, relativo tributo in relazione al quale sono dovuti e loro decorrenza. In conclusione il ricorso va totalmente rigettato con conseguente obbligo del ricorrente a rifondere le spese di lite alla controparte.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 2.000,00 per compensi. Genova 25.11.2025
Il CE relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
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