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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. RI UA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 2 4 6 / 2 0 2 2 ed avente ad oggetto: o p p o s i z i o n e a c a r t e l l a e s a t t o r i a l e .
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
LI d'RC (NA) alla Via Alfieri, 2 presso lo studio dell'avv. Antonio Montanino che lo rappresenta e difende con procura in calce all'atto introduttivo. P.e.c.:
Email_1
RICORRENTE
E
quale subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
QU , C.F. in persona del procuratore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Roberta
OG LO, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Andrea
D'Isernia n.38. P.e.c. Email_2
RESISTENTE
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, e l' (C.F. in persona del Controparte_4 P.IVA_3
1 Prefetto pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domiciliano per legge. P.e.c.:
Email_3
RESISTENTI
c.f.: ) in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, Controparte_5 P.IVA_4 giusta procura in atti, dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'avv. Marco Gagliotti e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1,
Palazzo San Giacomo P.E.C.: apoli.it. Ema_4 Email_5 CP_5
RESISTENTE
. Controparte_6
. Controparte_3
Controparte_7
Prefettura di Valentia. CP_8
Prefettura di Campobasso.
Prefettura di Latina.
. Controparte_9
RESISTENTI CONTUMACI
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di opposizione impugnava l'intimazione n° Parte_1
07120219003873001000, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 17.976,96 a titolo di mancato pagamento delle seguenti cartelle:1)n°
07120110235368886000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dalla CP_6
anno di riferimento 2010 per un totale di € 1.346,72, ultima data notifica 09/12/2011;
[...]
2)n° 07120120008339903000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dal CP_5 anno di riferimento 2007 per un totale di € 4.367,87, ultima data notifica 09/02/2012;
[...]
3))n° 07120120008340004000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dalla CP_6
anno di riferimento 2010 per un totale di € 154,70, ultima data notifica 09/02/2012;
[...]
4.) n° 07120120032006375000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dalla CP_6 di anno di riferimento 2011 per un totale di € 2.492,26, ultima data notifica 15/03/2012; CP_3
5)n° 07120120112422667000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dalla CP_10
2
[...] di Napoli anno di riferimento 2011 per un totale di € 289,22, ultima data notifica 10/08/2012;
6)n° 07120120119953445000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia anno di riferimento 2011 per un totale di € 102,90, ultima data notifica
24/09/2012;7)n° 071201220155657660000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dalla Prefettura di anno di riferimento 2010 per un totale di € 947,85, ultima data notifica CP_3
09/01/2013;8)n° 07120130113652573000 relativa a due Contravvenzione Codice Strada emesse dalla anno di riferimento 2011 e dalla anno Controparte_11 Controparte_12 di riferimento 2012 per un totale di € 2.642,17, ultima data notifica 10/12/2013;9)n°
07120130113652674000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dalla Prefettura di anno di riferimento 2011 per un totale di € 604,46, ultima data notifica 10/12/2013; CP_12
10)n° 07120130123505220000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dalla Prefettura di Latina anno di riferimento 2012 per un totale di € 3.577,71, ultima data notifica 11/11/2013;
11.)n° 07120130123505321000 relativa a due Contravvenzione Codice Strada emesse dalla anno di riferimento 2012 e dalla anno di riferimento Controparte_9 Controparte_7
2012 per un totale di € 940,10, ultima data notifica 06/11/2013;12)n° 07120150138423691000 relativa a Contravvenzione Codice Strada emessa dal anno di riferimento 2011 Controparte_5 per un totale di € 318,89, ultima data notifica 18/12/2015; al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione , essendo trascorsi più di 5 anni tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'atto di intimazione e per l'effetto condannare , alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito Controparte_13 oggetto del presente ricorso, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' la quale eccepiva che Controparte_14 la prescrizione del credito era stata interrotta dalla notifica degli atti di intimazione e dal preavviso di fermo regolarmente notificati, nonchè la propria estraneità al giudizio , chiedendo il rigetto di ogni richiesta avversa in quanto infondata in fatto e in diritto.
CP_1 Si costituivano altresì le Prefetture di e quella di e che quali eccepivano CP_3 CP_12 in via preliminare l'erronea scelta del rito ,in quanto l'opposizione andava proposta con citazione ordinaria e non con ricorso, nonché il difetto di legittimazione passiva degli enti impositori, per essere l' tenuta a interrompere periodicamente i termini di Controparte_15 prescrizione.
Si costituiva anche il il quale si opponeva alla sospensione dell'atto Controparte_5 impugnato per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora.
Con ordinanza del 10/07/2022 veniva rigetta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e rinviata la causa per la decisione.
La causa, affidata al ruolo dello scrivente giudicante , veniva riservata a sentenza.
*****
Il ricorrente, sig. . con la presente opposizione ha eccepito unicamente Parte_1
3 la prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
A tal proposito si ricorda che, quando viene formulata una domanda di accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione, è consentito all'intimato la possibilità di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione coattiva degli stessi eccependo la prescrizione successiva alla formazione e la notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso il rimedio esperibile è quello della opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Si tratta delle cd. sopravvenienze quali, ad esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o prescrizione successiva alla notifica della cartella, come nel caso che ci occupa.
Si distingue, infatti, il procedimento da seguire in caso di opposizione c.d. preventiva, (ovvero quella proposta prima dell'inizio dell'esecuzione), rispetto al procedimento bifasico che scaturisce dalla proposizione della c.d. opposizione successiva (promossa dopo l'instaurazione del processo esecutivo). Ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione preventiva deve essere presentata con atto di citazione, oppure con ricorso se la materia trattata è regolata dal rito del lavoro (art. 618 bis c.p.c.), e si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c.
Fuori dai casi di competenza riservata per materia, si applica dunque il criterio del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 17 c.p.c.)
Alla luce dei suesposti principi, si rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'
[...]
e si conferma la competenza del Tribunale in funzione del Giudice ordinario. Controparte_16
Si ritiene di dover rigettare altresì l'eccezione di tardività della presente opposizione atteso che, come sopra precisato, dovendo qualificare la presente azione come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il termine per proporla comincia a decorrere dalla data di notificazione del precetto, rappresentato nel nostro caso dall'intimazione di pagamento n°
07120219003873001000, fino al compimento del primo atto dell'esecuzione che nel caso che ci occupa non è ancora iniziato.
Infine, relativamente alla richiesta di estromissione dal presente giudizio di tutti gli Enti convenuti, diversi dalla concessionaria , si rammenta che Controparte_17 come chiarito in una recente sentenza emessa dalla S.C n. 3870/2024, per i crediti iscritti a ruolo e le opposizioni esecutive l'agente della riscossione è il solo legittimato passivo, in quanto vale il generale principio di scissione tra titolarità del diritto di credito e titolarità dell'azione esecutiva.
In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei
4 confronti del solo ente titolare del credito: quest'ultimo è infatti privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale prevista dalla norma.
La S.C chiarisce che normalmente vale il principio generale per cui, per le opposizioni esecutive vere e proprie, proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente. Ne consegue che, in caso di contestazione di quest'ultima, l'unico legittimato passivo torna ad essere l'agente della riscossione. Non sussiste dunque alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore, per cui l'opponente, sin dall'instaurazione del giudizio, ha l'onere di attivarsi chiamando in causa il solo legittimato passivo. Qualora non lo faccia non è possibile sopperire con un ordine di integrazione del contraddittorio, per cui il giudice non potrà che prenderne atto, dichiarando l'inammissibilità della domanda proposta.
Alla luce dei principi sopra riportati l'unico legittimato passivo è l' Controparte_18
.
[...]
In ordine al merito e alla sollevata eccezione di prescrizione da parte del ricorrente, l'
[...]
si è opposta sostenendo di aver interrotto i termini con degli Controparte_19 atti notificati nelle more e rappresentati dalle intimazioni di pagamento e dal preavviso di fermo amministrativo.
Orbene, l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Corte di cassazione - Sentenza n. 20476/2025).
A tal proposito, la Cassazione ha osservato che l'abrogato testo dell'articolo 46 del Dpr n.
602/1973, rubricato appunto “avviso di mora” ed elencato dall'articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova, dopo le modifiche di cui al Dlgs n. 46/1999, nell'articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Principi ormai consolidati, mutuati anche dalla giurisprudenza tributaria, sostengono che in materia di interruzione della prescrizione e di prova della notifica degli atti la notifica di un avviso di accertamento è da considerare un atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione.
L'onere della prova della notifica spetta all'ente di riscossione, che deve, dunque, dimostrare di aver notificato atti validi e interruttivi nel corso del tempo.
Ai fini del perfezionamento della notifica, è necessaria la produzione in giudizio della ricevuta
5 Contr di spedizione della , con tutti i relativi estremi (data, numero di raccomandata, ecc.) e l'avviso di ricevimento del plico principale. L'annotazione sull'avviso di ricevimento, compiuta da un pubblico ufficiale quale è l'agente postale, costituisce una prova che fa fede fino a querela di falso e, dunque, la prova della notifica può considerarsi pienamente raggiunta.
Ebbene la concessionaria convenuta sostiene di aver notificato all'odierno contribuente tre atti interruttivi del termine prescrizionale e, segnatamente, gli avvisi di intimazione n.
07120139095099679000; n. 0712013909500077000 e n. 07120189003670270000, nonché il preavviso di fermo n. 071201300027179000.
Tuttavia, nel relativo fascicolo di parte si rinviene unicamente la copia della ricevuta della raccomandata del plico contenente l'avviso di intimazione n. 0712013909500077000 spedito con raccomandata n. 67207596216-7 e quello relativo al preavviso di fermo n.
071201300027179000, spedito con la raccomandata n. 67204351923-0.
Maca invece la prova dell'avvenuta notifica degli atti di intimazione n. 07120139095099679000
e n. 07120189003670270000, indicati nella comparsa di costituzione e risposta della concessionaria agenzia.
Si rileva, altresì, che non vi è prova della corrispondenza fra le notifiche prodotte e gli atti di intimazione che l'agente della riscossione ha omesso di depositare, non consentendo in alcun modo di verificare la corrispondenza fra le notifiche e gli atti presupposti.
Pertanto, non essendo fornita la prova della riferibilità delle notifiche prodotte dall CP_1
agli atti di intimazione indicati nella comparsa e, soprattutto, non avendo depositato la
[...] copia degli stessi non è possibile collegare i numeri delle singole cartelle ai rispettivi atti interruttivi.
Si rammenta che spetta al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa regola non può sottrarsi l'Ente concessionario in quanto è suo onere fornire la dimostrazione dell'esatto contenuto del plico contenente l'atto notificato. In mancanza di tale elemento, il presupposto dell'avvenuta notifica viene meno e quindi la notifica deve considerarsi nulla. (Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2015, n. 9533.)
Nel caso in oggetto l'avviso di ricevimento della raccomandata (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata.
In ogni caso, sarebbe stato comunque onere del mittente fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicchè, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18252 del
30/07/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006).
Alla luce delle osservazioni innanzi esposte si accoglie il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 - accoglie la domanda di parte attrice;
- per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n° 07120219003873001000;
- condanna a corrispondere il favore del signor Controparte_1 [...]
della complessiva somma di € 3.288,55 a titolo di compenso e spese per il Parte_1 presente giudizio oltre IVA, CPA e rimb. Forf. al difensore dichiaratosi anticipatario.
- Così deciso in Santa Maria C.V. il 26 novembre 2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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