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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 08/11/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Monica Moi Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 407/2022 RG promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA COSTA 56 SASSARI presso lo studio dell'avv. MELIS STEFANO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante CONTRO
(CF – P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ntant domiciliat RTO 106/G SASSARI presso lo studio dell'avv. DESSANTI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellata e (CF ) elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliata in VIALE UMBERTO 100 SASSARI presso lo studio dell'avv. CICCARELLA FRANCESCA e rappresentata e difesa dall'avv. MANNIRONI STEFANO in forza di procura allegata agli atti
appellata e in persona del legale Controparte_3 rappresentante, , CP_4 CP_5 [...]
, nella i CP_6 Persona_1 [...]
CP_7
appellati contumaci
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.6.2024 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: voglia la Corte rigettare o comunque dichiarare infondata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in fatto ed in diritto e per l'effetto assolvere l'avvocato da ogni avversa domanda;
con Pt_1 vittoria di spese e competenze di entr adi del giudizio;
in mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice dichiarare tenute le in persona del legale rappresentante, quale Controparte_8 assicuratrice per la responsabilità professionale come da polizza n. 282964355 in data 28.4.2008 a garantire e manlevare l'avvocato Parte_1 nel pagamento del risarcimento di cui è causa e delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Per parte appellata voglia la Corte rigettare l'appello con rifusione CP_1 delle spese di lite. Per parte appellata voglia la Corte a)- in via pregiudiziale, CP_2 dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'avv. Parte_1
, per le ragioni di cui in parte motiva, con condanna della stessa nelle
[...]
l giudizio;
b)- in via principale, nella misura in cui la Corte Ecc.ma dovesse ritenere ammissibile l'appello ex adverso proposto, dichiarando inammissibile e comunque infondata la domanda proposta dall' avv.
[...]
, con condanna della stessa nelle spese del giudizio Parte_1
r responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c.; c)- in via subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma dovesse rigettare le conclusioni che precedono e riscontrare una eventuale corresponsabilità tra l'avv. e l'avv. nella causazione dei fatti Pt_1 CP_2 oggetto del giudizio, in og enendo c el contenuto degli accordi intercorsi tra le compagnie di assicurazioni e le altre parti che hanno comportato la dichiarazione di estinzione del processo quanto al rapporto processuale tra gli attori, eredi e l' e CP_4 Controparte_7 Controparte_3 [...]
, t li CP_1 medesime parti (rigo 21- 24 pag. 4 sent. Trib. cit.), per le ragioni di cui in parte motiva, vinte o parzialmente compensate le spese del giudizio nei confronti dell'appellante. Svolgimento del processo
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1 Controparte_7
Sassari l'avv. chiedendone la condanna al Parte_1 risarcimento d 9,17, asseritamente subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta al proprio dovere professionale. Allegavano in particolare che l'avv. , nel giudizio pendente davanti a Pt_1 questa Corte e definito con sentenza 011, aveva omesso di depositare nei termini di legge la comparsa di costituzione, contenente un appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima pari all'importo di cui sopra, ora richiesto a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, Pt_1 in quanto aveva agito nel giudizio nella veste di mera domiciliataria, con esclusione di ogni responsabilità professionale propria del solo dominus, avv.
. La allegava, inoltre, che il giudice adito in sede di gravame CP_2 Pt_1 avrebbe dovuto comunque valutare la domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima in quanto funzionalmente competente a norma dell'art. 54 T.U. n. 327/2011 e che ciò avrebbe dovuto indurre le parti a promuovere un giudizio in Cassazione, con esiti certamente favorevoli, anziché promuovere un'azione nei suoi confronti. Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazioni, le Controparte_1
A seguito di tali difese, gli attori citavano in causa l'avv. estendendo a CP_2 quest'ultima la domanda di risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza della domanda attorea CP_2
e delle allegazioni d , escludendo ogni responsabilità Pt_1 conseguente al tardivo deposito dell'appello incidentale. Rilevava, invero, come gli attori avessero conferito la procura alle liti anche all'avv. , alla quale, Pt_1 peraltro, la comparsa contenente l'appello incidentale era messa ben due mesi prima della scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto procedere al deposito. Anche la chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria CP_2 compagnia di assicurazione, l' Controparte_3
Nelle more del giudizio – int del e Persona_1 riassunto dall'avv. – le parti concludevano una transazione interamente Pt_1 satisfattiva della d isarcitoria, con conseguente rinuncia degli attori agli atti di causa ed accettazione di tutte le parti costituite ad eccezione dell'avv.
, la quale, sostenendo di non essere stata coinvolta nelle trattative e di Pt_1 avere sostenuto il costo della franchigia, insisteva per ottenere una pronuncia di accertamento negativo circa la sussistenza della sua responsabilità professionale, con vittoria delle spese nei confronti delle parti attrici e della propria assicurazione. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 859/22, dichiarava l'estinzione del processo quanto al rapporto processuale tra gli attori, l'avv. , CP_2
l' e le con integrale Controparte_3 Controparte_1 compensazione delle spese di lite tra le medesime parti. Dichiarava, altresì, cessata la materia del contendere nei rapporti fra gli attori e l'avv. , Pt_1 stante la rinuncia alla domanda anche nei suoi confronti per integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, rigettando, da ultimo, le domande proposte dall'avv. di condanna alle spese. Non si pronunciava Pt_1 invece sulle spese nei rappo attori e la . Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure, stante la cessazione della materia del contendere sulla pretesa risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti dell'avv.
per rinuncia alla domanda conseguente alla transazione, affermava che Pt_1 escludersi il diritto della ad una pronuncia di accertamento Pt_1 negativo circa la sussistenza della sua responsabilità professionale, in realtà mai proposta, rigettando la domanda di condanna alle spese nei confronti degli attori e della propria compagnia di assicurazione, posto che, quanto ai primi, in forza del principio della soccombenza virtuale, riteneva la domanda verosimilmente fondata, come anche affermato dal giudice del gravame, stante l'oggettivo deposito tardivo dell'appello incidentale, e, quanto alla compagnia di assicurazione, evidenziava che l'attrice si era avvalsa di un proprio difensore di fiducia rinunciando espressamente alla difesa gratuita fornita dalla medesima e, quindi, nulla le competeva per i relativi compensi. L'avv. ha proposto appello censurando la sentenza impugnata: (i) nella Pt_1 parte i ibunale affermava la cessazione della materia del contendere nei rapporti fra gli attori e la stessa, in quanto doveva al contrario pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale, come espressamente richiesto dalla;
(ii) nella parte in cui considerava Pt_1 potenzialmente fondata la do oposta dagli attori, con conseguente rigetto della domanda di condanna alle spese;
(iii) nella parte in cui rigettava la domanda di rimborso delle spese legali formulata nei confronti della
[...]
nonostante la rilevata nullità della c.d. clausola del patto di gestione CP_1
violazione in pejus dell'art. 1917 c.c. Si sono costituiti in giudizio gli appellati avv. e CP_2 Controparte_1 resistendo all'appello di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 342 e 348 bis. L'avv. ha chiesto, altresì, la condanna dell'appellante per CP_2 lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
e , tutti eredi di , CP_4 CP_5 CP_6 Persona_1 [...]
e l' regolarmente citati, sono rimasti CP_7 Controparte_3
. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti. Motivi della decisione. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa la qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti, di mera domiciliazione o vero e proprio mandato, e circa la sua responsabilità professionale, seppur accertata in base al principio della soccombenza virtuale, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199).
Sempre in via preliminare, giova evidenziare come la sentenza non sia stata impugnata nella parte in cui dichiarava “l'estinzione del processo quanto al rapporto processuale tra gli attori, eredi e l'avv. CP_4 Controparte_7 CP_2
l' e , con integrale
[...] Controparte_3 Controparte_1 ns di me parti”, con conseguente passaggio in giudicato della stessa sul punto.
L'appellante ha, invece, innanzi tutto lamentato nel primo motivo di gravame che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere “nei rapporti fra gli attori e ”, in Parte_1 quanto doveva pronunciarsi nel merito della nte proposta, di accertamento negativo della responsabilità professionale. Sul punto è sufficiente evidenziare che l'avv. , la quale non depositava Pt_1 la memoria istruttoria n. 1 cpc, nelle conclusioni di primo grado precisate nella comparsa di costituzione e risposta domandava esclusivamente il rigetto della domanda di risarcimento ex adverso proposta, senza fare alcun espresso riferimento ad una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sua responsabilità (“1) ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
2) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa delle
[...]
.; 3) nel merito, rigettare la domanda risarcitoria Controparte_9 ce in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto assolvere l'avv. da ogni avversa domanda;
4) con vittoria di spese e Pt_1 competenze, ivi se quelle della chiamata in garanzia;
5) in mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice dichiarare tenute in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale assicuratrice per la responsabilità professionale come da polizza n. 282964355 in data 28 aprile 2008, a garantire e manlevare l'avv.
nel pagamento del risarcimento di cui è causa e delle Parte_1 te del giudizio;
6) con integrale compensazione delle spese”: vedi comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, è corretta la statuizione assunta dal giudice di prime cure sul punto e secondo cui, in difetto di specifica domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale, l'avv. , a fronte della rinuncia alla domanda Pt_1 di controparte, non aveva diritto ad una pronuncia nel merito ma esclusivamente ad una pronuncia sulle spese in base del principio della soccombenza virtuale, dato che in seguito alla transazione della lite gli attori avevano di fatto rinunciato alla domanda anche nei confronti dell'avv. (“Considerato dunque che, Pt_1 essendo pacificamente cessata la mate contendere sulla pretesa risarcitoria azionata dai sig.ri non può pronunciarsi alcun Parte_2 accoglimento della domanda att pressamente rinunciata, e che deve escludersi che rispetto a tale domanda si configuri un diritto della convenuta ad una pronuncia nel merito, di accertamento negativo circa Pt_1 la sussistenza della responsabilità professionale affermata dagli attori (domanda peraltro non proposta dalla convenuta), non essendovi stata accettazione della rinuncia deve comunque valutarsi la virtuale soccombenza delle parti interessate ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese di lite”).
Anche il secondo motivo di gravame è infondato. L'odierna appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui affermava, sulla base del principio di soccombenza virtuale, che la domanda proposta dagli attori nei suoi confronti era potenzialmente fondata, con conseguente rigetto della domanda di condanna alle spese dalla stessa formulata. In particolare, la ha lamentato che il tribunale, sulla base di una errata Pt_1 valutazione dell entazione prodotta e dei principi giurisprudenziali regolanti la materia, non avrebbe tenuto conto che la stessa agiva nel giudizio d'appello nella veste di mera domiciliataria in forza di un rapporto interno ed extraprocessuale diretto con l'avv. e che nessuna istruzione specifica CP_2 relativa ad una costituzione anticipat tto all'udienza di comparizione le era stata impartita dal dominus. Conseguentemente, nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla stessa, in quanto mera domiciliataria. Inoltre, l'appellante ha eccepito altresì che la corte d'appello adita avrebbe dovuto comunque valutare la domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima – oggetto dell'appello incidentale - in quanto funzionalmente competente in primo grado a norma dell'art. 54 T.U. n. 327/2011 e tale violazione avrebbe dovuto indurre le parti a promuovere un giudizio in Cassazione con esiti certamente favorevoli e non scegliere “di sacrificare un capro espiatorio che doveva essere la procuratrice domiciliataria”. Tali censure sono infondate. È vero (vedi Cass. n. 6905/19) che “la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio” mentre “il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte …..e che non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti…”, ma è altrettanto vero (vedi Cass. n. 7037/20) che “si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato”. Orbene, nel caso di specie, tale prova non si ritiene adeguatamente raggiunta. In primo luogo, l'avv. aveva agito nel giudizio d'appello in forza di una Pt_1 procura speciale apposta in calce all'atto di appello notificato dal Parte_3
e con cui veniva delegata, unitamente agli avv.ti Gabriele
[...] deceduto, e Laura Manca, sia a rappresentare che a difendere gli appellati (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione primo grado : CP_10 CP_2 dove gli appellanti avevano delegato i suddetti difensori “a rappresentarli e difenderli”). Inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello si legge testualmente nella seconda pagina: “Nell'interesse dei
[...]
e – i quali eleggono domicilio in Sassari, Via Renzo CP_7 Persona_1
Mossa, 11, nello studio dell'avv. Giampaola Careddu – si costituiscono gli Avv.ti Gabriele, e Giampaola Careddu, con delega 30 ottobre Controparte_2
2006, a calce dell'atto di appello, il cui fondamento contestano, mentre propongono appello incidentale sul tema riflettente la reiezione della domanda relativa alla condanna del appellante al pagamento dell'indennità T_ relativa al periodo di occupaz tima …”. In calce alla comparsa di costituzione - pur non risultando la sottoscrizione dell'avv. , la quale aveva invece specificatamente sottoscritto Pt_1 unitamente agli altri difensori la comparsa conclusionale datata 10.1.2011 – è comunque riportato il suo nome insieme a quello degli avvocati e l'avv. CP_2
aveva partecipato a tutte le udienze davanti alla corte di appello. Non Pt_1
, ragionevolmente sostenibile che ella era “del tutto ignara dell'oggetto e dello sviluppo processuale della vertenza”. Alla luce di tali circostanze, ritiene il collegio che non sia superabile la presunzione di “coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti”, per cui anche il difensore avv. era tenuto all'esecuzione del contratto di Pt_1 prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. (Cass. n. 8494/2020) mentre emerge dagli atti che la sua condotta professionale non era stata caratterizzata da idonea diligenza, laddove aveva eseguito i compiti a lei specificatamente incombenti, la tempestiva costituzione in giudizio, senza una adeguata attenzione rispetto alla situazione contingente. Secondo l'avv. , invero, alcuna responsabilità le può essere addebitata Pt_1 perchè nessuna istruzione specifica le era stata impartita relativamente ad una costituzione anticipata rispetto all'udienza di comparizione. L'assunto non è condivisibile. Premesso che, per quanto sopra detto, la comparsa di costituzione era direttamente riferibile anche all'avv. , la quale, unitamente agli avv.ti Pt_1
aveva espressamente contes di appello proposto dal CP_2 T_ ed avanzato contestuale appello incidentale, ad avviso del collegio, in considerazione dello specifico contenuto della missiva inviata dall'avv. fin CP_2 dal novembre 2006 e della comparsa di costituzione, era onere esigibile dell'avv.
costituirsi “in tempo utile” e cioè tempestivamente in giudizio. Pt_1 issiva sopra citata, infatti, l'avv. aveva evidenziato all'avv. CP_2
la necessità di costituirsi in giudizio “in tempo utile” (“L'udienza di Pt_1 ione appare fissata per il 22 prossimo gennaio, in vista della quale prego di volerti costituire in tempo utile”: vedi missiva inviata quasi due mesi prima della udienza). Evidentemente la locuzione “in tempo utile” non poteva che essere riferita alla necessità di deposito tempestivo dell'appello incidentale, posto che altrimenti la stessa non avrebbe avuto alcun senso. Né ha rilievo esimente il fatto che nella intestazione della comparsa di costituzione non fosse specificata la dizione appello incidentale, dal momento che la stessa era comunque contenuta:
- nelle prime tre righe della prima pagina della comparsa, subito dopo la denominazione “comparsa di costituzione” (“comparsa di costituzione e risposta nella causa tra , nata ad [...] [...] e Controparte_7 T_
, pure nato ad [...] [...], coniugi, residenti ad Persona_1 T_
, appellati e appellanti incidentali: procc. Avv.ti G. e L.C. e T_ CP_2 areddu”);
- a pag. 2 (“Nell'interesse dei e – i quali Controparte_7 Persona_1 eleggono domicilio in Sassari 1 dell'avv. Giampaola Careddu – si costituiscono gli Avv.ti Gabriele, CP_2
e Giampaola Careddu, con delega 30 ottobre 2006,
[...] di appello, il cui fondamento contestano, mentre propongono appello incidentale sul tema riflettente la reiezione della domanda relativa alla condanna del appellante al pagamento dell'indennità relativa al T_ periodo di occ legittima”);
- nelle conclusioni, dove l'appello incidentale è irritualmente definito domanda riconvenzionale (“«a)- confermando la decisione impugnata del Trib.le di Nuoro e respingendo perciò l'appello del b)- in T_ accoglimento della proposta domanda riconvenziona annando altresì il al pagamento a favore degli appellati della Parte_3 ulteriore somma di Euro 39.013,69 (L. 75.541.029) a titolo di indennità relativa al periodo di occupazione legittima….”), oltre che nel corpo dell'atto ove era contestato il rigetto della relativa domanda in primo grado (“Il Tribunale di Nuoro è per altro incorso in manifesta svista nel respingere la domanda degli odierni appellati in tema di indennità discendente dal periodo di occupazione temporanea legittima….”: vedi pag. 6). Conseguentemente, la tardiva costituzione in giudizio è comunque imputabile all'avv. . Pt_1
Tanto in ordine agli obblighi di diligenza incombenti sul difensore, parimenti risulta accertato, secondo il principio del più probabile che non (cfr Cass. n. 8516/20; Cass. n. 25112/17), il fatto che, qualora l'appello incidentale fosse stato tempestivamente proposto, lo stesso sarebbe stato verosimilmente accolto, dato che la stessa corte di appello adita in sede di gravame, pur dichiarandolo inammissibile per tardività, aveva specificatamente osservato incidenter tantum che “l'appello nel merito risultava fondato atteso che in effetti l'indennità per il periodo di occupazione legittima era stata nella sostanza richiesta sino dalla citazione” (cfr. doc. 6 atto di citazione primo grado sentenza Corte d'Appello n. 224/2011). Del resto, la fondatezza della domanda oggetto del gravame incidentale è ammessa dalla stessa appellante, laddove l'avv. ha lamentato la Pt_1 omessa impugnazione della sentenza della corte di appello citata, n. 224/2011, per violazione dell'art. 54 T.U. n. 327/2011, posto che il giudice adito in sede di gravame, secondo l'assunto della , avrebbe dovuto comunque valutare Pt_1 la domanda di pagamento della di occupazione legittima in quanto funzionalmente competente a norma dell'art. 54 T.U. n. 327/2011 e le parti avrebbero dovuto promuovere un giudizio in cassazione, con esiti certamente favorevoli, anziché promuovere un'azione nei suoi confronti. Sul punto, è peraltro opportuno evidenziare che il richiamo al procedimento di opposizione alla stima di cui all'art. 54 citato è del tutto irrilevante, posto che la domanda di pagamento della indennità per occupazione legittima, come sostenuto nella sentenza della corte di merito n. 224/2011, era stata proposta già in primo grado fin dalla citazione e, pertanto, in difetto di rilevo della incompetenza funzionale nei termini di cui all'art. 38 comma 3 c.p.c., la relativa domanda non poteva ex novo essere riproposta con il procedimento speciale di cui all'art. 54 (Cass. 9552/2020: “L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.”). In definitiva, del tutto correttamente, il giudice di primo grado, in virtù del principio di soccombenza virtuale, riteneva verosimilmente fondata la domanda proposta dagli attori nei confronti della (“La domanda attrice era Pt_1 potenzialmente fondata, deponendo il giudizio prognostico per la ricorrenza di una precisa responsabilità, quantomeno concorrente, della professionista evocata in causa, stante l'oggettivo deposito tardivo dell'appello incidentale proposto dagli attori, da reputarsi fondato nel merito, come peraltro ritenuto dalla stessa Corte d'appello adita”), peraltro non condannandola, nonostante la soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli originari attori.
Nei rapporti con la sua assicurazione, il tribunale rigettava la domanda di condanna alle spese di lite, assumendo che “Quanto ai rapporti fra l'avv.
e la sua società assicuratrice, è sufficiente osservare come le condizioni Pt_1
prevedano espressamente il cosiddetto patto di gestione della lite (si veda la relativa produzione in atti, art. 10), in base al quale la società assume per conto dell'assicurato la gestione anche giudiziale delle vertenze, designando a tal fine i legali ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato medesimo, facendosi quindi carico dei relativi costi. Tuttavia, il medesimo contratto esclude anche che la società sia obbligata a riconoscere le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Poiché la convenuta si è avvalsa di un proprio difensore, scelto in autonomia, non le compete dunque la liquidazione a carico della compagnia dei relativi compensi”. L'appellante con il terzo motivo di gravame ha lamentato che il giudice di prime cure rigettava erroneamente la domanda di rimborso delle spese legali formulata nei confronti delle assicurazioni nonostante la nullità della Controparte_1
c.d. clausola del patto di gestio ione in pejus dell'art. 1917 c.c. Orbene, il richiamo alla nullità della cd clausola del patto di gestione della lite è del tutto irrilevante ai fini della decisione e, seppur per motivazioni diverse, il tribunale rigettava giustamente la domanda di condanna della compagnia di assicurazione al pagamento delle spese. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito (vedi Cass. n. 4275/24) che “L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi”. Nel caso di specie, la nel giudizio di primo grado, sia nella comparsa di Pt_1 costituzione sia nell' assunzione del 3.6.20 (le cui conclusioni erano specificatamente richiamate all'udienza 12.4.22: “Per
[...]
l'avv. MELIS STEFANO che insiste in tutte le proprie istanze Parte_4 sentenza, confermando le conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione e nella memoria depositata nell'ottobre 2020”), precisava le conclusioni nei confronti della chiedendo che “in mero subordine e nella CP_1 denegata ipotesi di accogli la domanda attrice”, la fosse CP_1 dichiarata tenuta “a garantire e manlevare l'avv. nel Parte_1 pagamento del risarcimento di cui è causa e delle del giudizio;
con integrale compensazione delle spese”, senza ulteriori precisazioni. In modo contraddittorio, all'udienza del 12.4.2022 erano richiamate anche le conclusioni di cui alla memoria depositata nell'ottobre 2020, in cui, in realtà, la domandava, in subordine, per la prima volta la condanna alle spese Pt_1
(“D) in mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice dichiarare tenute in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale assicuratrice per la responsabilità professionale come da polizza n. 282964355 in data 28 aprile 2008, a garantire e manlevare l'avv. nel pagamento del risarcimento di Parte_1 cui è causa e dell tte del giudizio;
E) con vittoria di spese”). Ciò posto, se anche si voglia intendere la dizione “spese e competenze tutte del giudizio” quali spese di resistenza fondate sul contratto di assicurazione ex art. 1917 c.c., e, quindi, diverse ed ultronee da quelli di lite fondate unicamente sulla soccombenza, è appena il caso di rilevare che non vi è alcuna allegazione ed ulteriore specificazione di quali sarebbero state tali spese, genericamente identificate quali “spese e competenze tutte del giudizio”. Per ciò solo, quindi, e senza alcun bisogno di invocare il patto di gestione della lite, la relativa domanda non poteva essere accolta. Quanto alle spese di lite, invece, non vi erano i presupposti per una condanna della compagnia di assicurazione a rifondere le spese di lite in favore della
, soccombente nei confronti degli attori, per il semplice fatto che la Pt_1 ione in corso di causa aveva regolarmente dato esecuzione al suo obbligo di tenere indenne l'assicurata da ogni avversa pretesa e, pertanto, vi erano giustificati motivi per compensare le spese di lite nei suoi confronti, tanto che anche la stessa aveva concluso in tale senso nella comparsa di Pt_1 costituzione e nello stesso atto di riassunzione. Pertanto, la sentenza impugnata va integralmente confermata, seppur per motivi in parte diversi, anche su quest'ultimo aspetto. Da ultimo, va respinta la istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellata avv. , non ravvisandosi una condotta processuale CP_2 improntata a mala f rave. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi, in difetto di questioni di particolare complessità, del DM 147/2022 secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Sassari 22; - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate regolarmente costituite che liquida in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- rigetta la domanda di condanna ex art.96 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, il 30.10.2024
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
(CF – P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ntant domiciliat RTO 106/G SASSARI presso lo studio dell'avv. DESSANTI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellata e (CF ) elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliata in VIALE UMBERTO 100 SASSARI presso lo studio dell'avv. CICCARELLA FRANCESCA e rappresentata e difesa dall'avv. MANNIRONI STEFANO in forza di procura allegata agli atti
appellata e in persona del legale Controparte_3 rappresentante, , CP_4 CP_5 [...]
, nella i CP_6 Persona_1 [...]
CP_7
appellati contumaci
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.6.2024 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: voglia la Corte rigettare o comunque dichiarare infondata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in fatto ed in diritto e per l'effetto assolvere l'avvocato da ogni avversa domanda;
con Pt_1 vittoria di spese e competenze di entr adi del giudizio;
in mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice dichiarare tenute le in persona del legale rappresentante, quale Controparte_8 assicuratrice per la responsabilità professionale come da polizza n. 282964355 in data 28.4.2008 a garantire e manlevare l'avvocato Parte_1 nel pagamento del risarcimento di cui è causa e delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Per parte appellata voglia la Corte rigettare l'appello con rifusione CP_1 delle spese di lite. Per parte appellata voglia la Corte a)- in via pregiudiziale, CP_2 dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'avv. Parte_1
, per le ragioni di cui in parte motiva, con condanna della stessa nelle
[...]
l giudizio;
b)- in via principale, nella misura in cui la Corte Ecc.ma dovesse ritenere ammissibile l'appello ex adverso proposto, dichiarando inammissibile e comunque infondata la domanda proposta dall' avv.
[...]
, con condanna della stessa nelle spese del giudizio Parte_1
r responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c.; c)- in via subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma dovesse rigettare le conclusioni che precedono e riscontrare una eventuale corresponsabilità tra l'avv. e l'avv. nella causazione dei fatti Pt_1 CP_2 oggetto del giudizio, in og enendo c el contenuto degli accordi intercorsi tra le compagnie di assicurazioni e le altre parti che hanno comportato la dichiarazione di estinzione del processo quanto al rapporto processuale tra gli attori, eredi e l' e CP_4 Controparte_7 Controparte_3 [...]
, t li CP_1 medesime parti (rigo 21- 24 pag. 4 sent. Trib. cit.), per le ragioni di cui in parte motiva, vinte o parzialmente compensate le spese del giudizio nei confronti dell'appellante. Svolgimento del processo
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1 Controparte_7
Sassari l'avv. chiedendone la condanna al Parte_1 risarcimento d 9,17, asseritamente subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta al proprio dovere professionale. Allegavano in particolare che l'avv. , nel giudizio pendente davanti a Pt_1 questa Corte e definito con sentenza 011, aveva omesso di depositare nei termini di legge la comparsa di costituzione, contenente un appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima pari all'importo di cui sopra, ora richiesto a titolo di risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, Pt_1 in quanto aveva agito nel giudizio nella veste di mera domiciliataria, con esclusione di ogni responsabilità professionale propria del solo dominus, avv.
. La allegava, inoltre, che il giudice adito in sede di gravame CP_2 Pt_1 avrebbe dovuto comunque valutare la domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima in quanto funzionalmente competente a norma dell'art. 54 T.U. n. 327/2011 e che ciò avrebbe dovuto indurre le parti a promuovere un giudizio in Cassazione, con esiti certamente favorevoli, anziché promuovere un'azione nei suoi confronti. Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria compagnia di assicurazioni, le Controparte_1
A seguito di tali difese, gli attori citavano in causa l'avv. estendendo a CP_2 quest'ultima la domanda di risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza della domanda attorea CP_2
e delle allegazioni d , escludendo ogni responsabilità Pt_1 conseguente al tardivo deposito dell'appello incidentale. Rilevava, invero, come gli attori avessero conferito la procura alle liti anche all'avv. , alla quale, Pt_1 peraltro, la comparsa contenente l'appello incidentale era messa ben due mesi prima della scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto procedere al deposito. Anche la chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria CP_2 compagnia di assicurazione, l' Controparte_3
Nelle more del giudizio – int del e Persona_1 riassunto dall'avv. – le parti concludevano una transazione interamente Pt_1 satisfattiva della d isarcitoria, con conseguente rinuncia degli attori agli atti di causa ed accettazione di tutte le parti costituite ad eccezione dell'avv.
, la quale, sostenendo di non essere stata coinvolta nelle trattative e di Pt_1 avere sostenuto il costo della franchigia, insisteva per ottenere una pronuncia di accertamento negativo circa la sussistenza della sua responsabilità professionale, con vittoria delle spese nei confronti delle parti attrici e della propria assicurazione. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 859/22, dichiarava l'estinzione del processo quanto al rapporto processuale tra gli attori, l'avv. , CP_2
l' e le con integrale Controparte_3 Controparte_1 compensazione delle spese di lite tra le medesime parti. Dichiarava, altresì, cessata la materia del contendere nei rapporti fra gli attori e l'avv. , Pt_1 stante la rinuncia alla domanda anche nei suoi confronti per integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, rigettando, da ultimo, le domande proposte dall'avv. di condanna alle spese. Non si pronunciava Pt_1 invece sulle spese nei rappo attori e la . Pt_1
In particolare, il giudice di prime cure, stante la cessazione della materia del contendere sulla pretesa risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti dell'avv.
per rinuncia alla domanda conseguente alla transazione, affermava che Pt_1 escludersi il diritto della ad una pronuncia di accertamento Pt_1 negativo circa la sussistenza della sua responsabilità professionale, in realtà mai proposta, rigettando la domanda di condanna alle spese nei confronti degli attori e della propria compagnia di assicurazione, posto che, quanto ai primi, in forza del principio della soccombenza virtuale, riteneva la domanda verosimilmente fondata, come anche affermato dal giudice del gravame, stante l'oggettivo deposito tardivo dell'appello incidentale, e, quanto alla compagnia di assicurazione, evidenziava che l'attrice si era avvalsa di un proprio difensore di fiducia rinunciando espressamente alla difesa gratuita fornita dalla medesima e, quindi, nulla le competeva per i relativi compensi. L'avv. ha proposto appello censurando la sentenza impugnata: (i) nella Pt_1 parte i ibunale affermava la cessazione della materia del contendere nei rapporti fra gli attori e la stessa, in quanto doveva al contrario pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale, come espressamente richiesto dalla;
(ii) nella parte in cui considerava Pt_1 potenzialmente fondata la do oposta dagli attori, con conseguente rigetto della domanda di condanna alle spese;
(iii) nella parte in cui rigettava la domanda di rimborso delle spese legali formulata nei confronti della
[...]
nonostante la rilevata nullità della c.d. clausola del patto di gestione CP_1
violazione in pejus dell'art. 1917 c.c. Si sono costituiti in giudizio gli appellati avv. e CP_2 Controparte_1 resistendo all'appello di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 342 e 348 bis. L'avv. ha chiesto, altresì, la condanna dell'appellante per CP_2 lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
e , tutti eredi di , CP_4 CP_5 CP_6 Persona_1 [...]
e l' regolarmente citati, sono rimasti CP_7 Controparte_3
. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti. Motivi della decisione. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa la qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti, di mera domiciliazione o vero e proprio mandato, e circa la sua responsabilità professionale, seppur accertata in base al principio della soccombenza virtuale, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199).
Sempre in via preliminare, giova evidenziare come la sentenza non sia stata impugnata nella parte in cui dichiarava “l'estinzione del processo quanto al rapporto processuale tra gli attori, eredi e l'avv. CP_4 Controparte_7 CP_2
l' e , con integrale
[...] Controparte_3 Controparte_1 ns di me parti”, con conseguente passaggio in giudicato della stessa sul punto.
L'appellante ha, invece, innanzi tutto lamentato nel primo motivo di gravame che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere “nei rapporti fra gli attori e ”, in Parte_1 quanto doveva pronunciarsi nel merito della nte proposta, di accertamento negativo della responsabilità professionale. Sul punto è sufficiente evidenziare che l'avv. , la quale non depositava Pt_1 la memoria istruttoria n. 1 cpc, nelle conclusioni di primo grado precisate nella comparsa di costituzione e risposta domandava esclusivamente il rigetto della domanda di risarcimento ex adverso proposta, senza fare alcun espresso riferimento ad una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sua responsabilità (“1) ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
2) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa delle
[...]
.; 3) nel merito, rigettare la domanda risarcitoria Controparte_9 ce in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto assolvere l'avv. da ogni avversa domanda;
4) con vittoria di spese e Pt_1 competenze, ivi se quelle della chiamata in garanzia;
5) in mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice dichiarare tenute in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale assicuratrice per la responsabilità professionale come da polizza n. 282964355 in data 28 aprile 2008, a garantire e manlevare l'avv.
nel pagamento del risarcimento di cui è causa e delle Parte_1 te del giudizio;
6) con integrale compensazione delle spese”: vedi comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, è corretta la statuizione assunta dal giudice di prime cure sul punto e secondo cui, in difetto di specifica domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale, l'avv. , a fronte della rinuncia alla domanda Pt_1 di controparte, non aveva diritto ad una pronuncia nel merito ma esclusivamente ad una pronuncia sulle spese in base del principio della soccombenza virtuale, dato che in seguito alla transazione della lite gli attori avevano di fatto rinunciato alla domanda anche nei confronti dell'avv. (“Considerato dunque che, Pt_1 essendo pacificamente cessata la mate contendere sulla pretesa risarcitoria azionata dai sig.ri non può pronunciarsi alcun Parte_2 accoglimento della domanda att pressamente rinunciata, e che deve escludersi che rispetto a tale domanda si configuri un diritto della convenuta ad una pronuncia nel merito, di accertamento negativo circa Pt_1 la sussistenza della responsabilità professionale affermata dagli attori (domanda peraltro non proposta dalla convenuta), non essendovi stata accettazione della rinuncia deve comunque valutarsi la virtuale soccombenza delle parti interessate ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese di lite”).
Anche il secondo motivo di gravame è infondato. L'odierna appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui affermava, sulla base del principio di soccombenza virtuale, che la domanda proposta dagli attori nei suoi confronti era potenzialmente fondata, con conseguente rigetto della domanda di condanna alle spese dalla stessa formulata. In particolare, la ha lamentato che il tribunale, sulla base di una errata Pt_1 valutazione dell entazione prodotta e dei principi giurisprudenziali regolanti la materia, non avrebbe tenuto conto che la stessa agiva nel giudizio d'appello nella veste di mera domiciliataria in forza di un rapporto interno ed extraprocessuale diretto con l'avv. e che nessuna istruzione specifica CP_2 relativa ad una costituzione anticipat tto all'udienza di comparizione le era stata impartita dal dominus. Conseguentemente, nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla stessa, in quanto mera domiciliataria. Inoltre, l'appellante ha eccepito altresì che la corte d'appello adita avrebbe dovuto comunque valutare la domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima – oggetto dell'appello incidentale - in quanto funzionalmente competente in primo grado a norma dell'art. 54 T.U. n. 327/2011 e tale violazione avrebbe dovuto indurre le parti a promuovere un giudizio in Cassazione con esiti certamente favorevoli e non scegliere “di sacrificare un capro espiatorio che doveva essere la procuratrice domiciliataria”. Tali censure sono infondate. È vero (vedi Cass. n. 6905/19) che “la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio” mentre “il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte …..e che non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti…”, ma è altrettanto vero (vedi Cass. n. 7037/20) che “si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato”. Orbene, nel caso di specie, tale prova non si ritiene adeguatamente raggiunta. In primo luogo, l'avv. aveva agito nel giudizio d'appello in forza di una Pt_1 procura speciale apposta in calce all'atto di appello notificato dal Parte_3
e con cui veniva delegata, unitamente agli avv.ti Gabriele
[...] deceduto, e Laura Manca, sia a rappresentare che a difendere gli appellati (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione primo grado : CP_10 CP_2 dove gli appellanti avevano delegato i suddetti difensori “a rappresentarli e difenderli”). Inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello si legge testualmente nella seconda pagina: “Nell'interesse dei
[...]
e – i quali eleggono domicilio in Sassari, Via Renzo CP_7 Persona_1
Mossa, 11, nello studio dell'avv. Giampaola Careddu – si costituiscono gli Avv.ti Gabriele, e Giampaola Careddu, con delega 30 ottobre Controparte_2
2006, a calce dell'atto di appello, il cui fondamento contestano, mentre propongono appello incidentale sul tema riflettente la reiezione della domanda relativa alla condanna del appellante al pagamento dell'indennità T_ relativa al periodo di occupaz tima …”. In calce alla comparsa di costituzione - pur non risultando la sottoscrizione dell'avv. , la quale aveva invece specificatamente sottoscritto Pt_1 unitamente agli altri difensori la comparsa conclusionale datata 10.1.2011 – è comunque riportato il suo nome insieme a quello degli avvocati e l'avv. CP_2
aveva partecipato a tutte le udienze davanti alla corte di appello. Non Pt_1
, ragionevolmente sostenibile che ella era “del tutto ignara dell'oggetto e dello sviluppo processuale della vertenza”. Alla luce di tali circostanze, ritiene il collegio che non sia superabile la presunzione di “coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti”, per cui anche il difensore avv. era tenuto all'esecuzione del contratto di Pt_1 prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. (Cass. n. 8494/2020) mentre emerge dagli atti che la sua condotta professionale non era stata caratterizzata da idonea diligenza, laddove aveva eseguito i compiti a lei specificatamente incombenti, la tempestiva costituzione in giudizio, senza una adeguata attenzione rispetto alla situazione contingente. Secondo l'avv. , invero, alcuna responsabilità le può essere addebitata Pt_1 perchè nessuna istruzione specifica le era stata impartita relativamente ad una costituzione anticipata rispetto all'udienza di comparizione. L'assunto non è condivisibile. Premesso che, per quanto sopra detto, la comparsa di costituzione era direttamente riferibile anche all'avv. , la quale, unitamente agli avv.ti Pt_1
aveva espressamente contes di appello proposto dal CP_2 T_ ed avanzato contestuale appello incidentale, ad avviso del collegio, in considerazione dello specifico contenuto della missiva inviata dall'avv. fin CP_2 dal novembre 2006 e della comparsa di costituzione, era onere esigibile dell'avv.
costituirsi “in tempo utile” e cioè tempestivamente in giudizio. Pt_1 issiva sopra citata, infatti, l'avv. aveva evidenziato all'avv. CP_2
la necessità di costituirsi in giudizio “in tempo utile” (“L'udienza di Pt_1 ione appare fissata per il 22 prossimo gennaio, in vista della quale prego di volerti costituire in tempo utile”: vedi missiva inviata quasi due mesi prima della udienza). Evidentemente la locuzione “in tempo utile” non poteva che essere riferita alla necessità di deposito tempestivo dell'appello incidentale, posto che altrimenti la stessa non avrebbe avuto alcun senso. Né ha rilievo esimente il fatto che nella intestazione della comparsa di costituzione non fosse specificata la dizione appello incidentale, dal momento che la stessa era comunque contenuta:
- nelle prime tre righe della prima pagina della comparsa, subito dopo la denominazione “comparsa di costituzione” (“comparsa di costituzione e risposta nella causa tra , nata ad [...] [...] e Controparte_7 T_
, pure nato ad [...] [...], coniugi, residenti ad Persona_1 T_
, appellati e appellanti incidentali: procc. Avv.ti G. e L.C. e T_ CP_2 areddu”);
- a pag. 2 (“Nell'interesse dei e – i quali Controparte_7 Persona_1 eleggono domicilio in Sassari 1 dell'avv. Giampaola Careddu – si costituiscono gli Avv.ti Gabriele, CP_2
e Giampaola Careddu, con delega 30 ottobre 2006,
[...] di appello, il cui fondamento contestano, mentre propongono appello incidentale sul tema riflettente la reiezione della domanda relativa alla condanna del appellante al pagamento dell'indennità relativa al T_ periodo di occ legittima”);
- nelle conclusioni, dove l'appello incidentale è irritualmente definito domanda riconvenzionale (“«a)- confermando la decisione impugnata del Trib.le di Nuoro e respingendo perciò l'appello del b)- in T_ accoglimento della proposta domanda riconvenziona annando altresì il al pagamento a favore degli appellati della Parte_3 ulteriore somma di Euro 39.013,69 (L. 75.541.029) a titolo di indennità relativa al periodo di occupazione legittima….”), oltre che nel corpo dell'atto ove era contestato il rigetto della relativa domanda in primo grado (“Il Tribunale di Nuoro è per altro incorso in manifesta svista nel respingere la domanda degli odierni appellati in tema di indennità discendente dal periodo di occupazione temporanea legittima….”: vedi pag. 6). Conseguentemente, la tardiva costituzione in giudizio è comunque imputabile all'avv. . Pt_1
Tanto in ordine agli obblighi di diligenza incombenti sul difensore, parimenti risulta accertato, secondo il principio del più probabile che non (cfr Cass. n. 8516/20; Cass. n. 25112/17), il fatto che, qualora l'appello incidentale fosse stato tempestivamente proposto, lo stesso sarebbe stato verosimilmente accolto, dato che la stessa corte di appello adita in sede di gravame, pur dichiarandolo inammissibile per tardività, aveva specificatamente osservato incidenter tantum che “l'appello nel merito risultava fondato atteso che in effetti l'indennità per il periodo di occupazione legittima era stata nella sostanza richiesta sino dalla citazione” (cfr. doc. 6 atto di citazione primo grado sentenza Corte d'Appello n. 224/2011). Del resto, la fondatezza della domanda oggetto del gravame incidentale è ammessa dalla stessa appellante, laddove l'avv. ha lamentato la Pt_1 omessa impugnazione della sentenza della corte di appello citata, n. 224/2011, per violazione dell'art. 54 T.U. n. 327/2011, posto che il giudice adito in sede di gravame, secondo l'assunto della , avrebbe dovuto comunque valutare Pt_1 la domanda di pagamento della di occupazione legittima in quanto funzionalmente competente a norma dell'art. 54 T.U. n. 327/2011 e le parti avrebbero dovuto promuovere un giudizio in cassazione, con esiti certamente favorevoli, anziché promuovere un'azione nei suoi confronti. Sul punto, è peraltro opportuno evidenziare che il richiamo al procedimento di opposizione alla stima di cui all'art. 54 citato è del tutto irrilevante, posto che la domanda di pagamento della indennità per occupazione legittima, come sostenuto nella sentenza della corte di merito n. 224/2011, era stata proposta già in primo grado fin dalla citazione e, pertanto, in difetto di rilevo della incompetenza funzionale nei termini di cui all'art. 38 comma 3 c.p.c., la relativa domanda non poteva ex novo essere riproposta con il procedimento speciale di cui all'art. 54 (Cass. 9552/2020: “L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.”). In definitiva, del tutto correttamente, il giudice di primo grado, in virtù del principio di soccombenza virtuale, riteneva verosimilmente fondata la domanda proposta dagli attori nei confronti della (“La domanda attrice era Pt_1 potenzialmente fondata, deponendo il giudizio prognostico per la ricorrenza di una precisa responsabilità, quantomeno concorrente, della professionista evocata in causa, stante l'oggettivo deposito tardivo dell'appello incidentale proposto dagli attori, da reputarsi fondato nel merito, come peraltro ritenuto dalla stessa Corte d'appello adita”), peraltro non condannandola, nonostante la soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli originari attori.
Nei rapporti con la sua assicurazione, il tribunale rigettava la domanda di condanna alle spese di lite, assumendo che “Quanto ai rapporti fra l'avv.
e la sua società assicuratrice, è sufficiente osservare come le condizioni Pt_1
prevedano espressamente il cosiddetto patto di gestione della lite (si veda la relativa produzione in atti, art. 10), in base al quale la società assume per conto dell'assicurato la gestione anche giudiziale delle vertenze, designando a tal fine i legali ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato medesimo, facendosi quindi carico dei relativi costi. Tuttavia, il medesimo contratto esclude anche che la società sia obbligata a riconoscere le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Poiché la convenuta si è avvalsa di un proprio difensore, scelto in autonomia, non le compete dunque la liquidazione a carico della compagnia dei relativi compensi”. L'appellante con il terzo motivo di gravame ha lamentato che il giudice di prime cure rigettava erroneamente la domanda di rimborso delle spese legali formulata nei confronti delle assicurazioni nonostante la nullità della Controparte_1
c.d. clausola del patto di gestio ione in pejus dell'art. 1917 c.c. Orbene, il richiamo alla nullità della cd clausola del patto di gestione della lite è del tutto irrilevante ai fini della decisione e, seppur per motivazioni diverse, il tribunale rigettava giustamente la domanda di condanna della compagnia di assicurazione al pagamento delle spese. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito (vedi Cass. n. 4275/24) che “L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi”. Nel caso di specie, la nel giudizio di primo grado, sia nella comparsa di Pt_1 costituzione sia nell' assunzione del 3.6.20 (le cui conclusioni erano specificatamente richiamate all'udienza 12.4.22: “Per
[...]
l'avv. MELIS STEFANO che insiste in tutte le proprie istanze Parte_4 sentenza, confermando le conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione e nella memoria depositata nell'ottobre 2020”), precisava le conclusioni nei confronti della chiedendo che “in mero subordine e nella CP_1 denegata ipotesi di accogli la domanda attrice”, la fosse CP_1 dichiarata tenuta “a garantire e manlevare l'avv. nel Parte_1 pagamento del risarcimento di cui è causa e delle del giudizio;
con integrale compensazione delle spese”, senza ulteriori precisazioni. In modo contraddittorio, all'udienza del 12.4.2022 erano richiamate anche le conclusioni di cui alla memoria depositata nell'ottobre 2020, in cui, in realtà, la domandava, in subordine, per la prima volta la condanna alle spese Pt_1
(“D) in mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice dichiarare tenute in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale assicuratrice per la responsabilità professionale come da polizza n. 282964355 in data 28 aprile 2008, a garantire e manlevare l'avv. nel pagamento del risarcimento di Parte_1 cui è causa e dell tte del giudizio;
E) con vittoria di spese”). Ciò posto, se anche si voglia intendere la dizione “spese e competenze tutte del giudizio” quali spese di resistenza fondate sul contratto di assicurazione ex art. 1917 c.c., e, quindi, diverse ed ultronee da quelli di lite fondate unicamente sulla soccombenza, è appena il caso di rilevare che non vi è alcuna allegazione ed ulteriore specificazione di quali sarebbero state tali spese, genericamente identificate quali “spese e competenze tutte del giudizio”. Per ciò solo, quindi, e senza alcun bisogno di invocare il patto di gestione della lite, la relativa domanda non poteva essere accolta. Quanto alle spese di lite, invece, non vi erano i presupposti per una condanna della compagnia di assicurazione a rifondere le spese di lite in favore della
, soccombente nei confronti degli attori, per il semplice fatto che la Pt_1 ione in corso di causa aveva regolarmente dato esecuzione al suo obbligo di tenere indenne l'assicurata da ogni avversa pretesa e, pertanto, vi erano giustificati motivi per compensare le spese di lite nei suoi confronti, tanto che anche la stessa aveva concluso in tale senso nella comparsa di Pt_1 costituzione e nello stesso atto di riassunzione. Pertanto, la sentenza impugnata va integralmente confermata, seppur per motivi in parte diversi, anche su quest'ultimo aspetto. Da ultimo, va respinta la istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellata avv. , non ravvisandosi una condotta processuale CP_2 improntata a mala f rave. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi, in difetto di questioni di particolare complessità, del DM 147/2022 secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Sassari 22; - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate regolarmente costituite che liquida in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- rigetta la domanda di condanna ex art.96 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, il 30.10.2024
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi