Art. 2.
Detto collegio sara' formato di venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 1898.
UMBERTO
Registrato alla Corto dei conti addi' 11 giugno 1898.
Reg. 215. Atti del Governo a f 200. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
F. Cocco-Ortu.
G. Zanardelli.
Detto collegio sara' formato di venti componenti, di cui dieci industriali e dieci operai.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 1898.
UMBERTO
Registrato alla Corto dei conti addi' 11 giugno 1898.
Reg. 215. Atti del Governo a f 200. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
F. Cocco-Ortu.
G. Zanardelli.