Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1996, n. 679
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1997
Art. 1. 1. Il contributo statale previsto dall' articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, e' stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987 , ed e' liquidato alle condizioni e con le modalita' indicate nella legge stessa.
3. Entro il 31 marzo 1997 le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita' istituzionali. A tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attivita' svolta, nonche' le relazioni sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 467 del 1987 , recante nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell' art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associazioni e del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 476 del 1987 e' il seguente:
"Art. 4 (Fondo globale). - 1. E' istituito il 'Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale', iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e' fissato in lire 5.000 milioni. Esso e' assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso art. 1.
3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono cosi' ulteriormente ripartite:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui al precedente art. 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta".
Entrata in vigore il 25 gennaio 1997