Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1952, n. 107
Articolo 2
Versione
28 marzo 1952
Art. 1.
I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unita' destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unita' adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.
Entrata in vigore il 28 marzo 1952