Art. 1.
I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unita' destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unita' adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.
I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unita' destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unita' adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.