Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1791/2021 R.G., vertente
TRA Parte 1 P.I. P.IVA 1 , in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli alla Via Scarlatti n. 201 presso lo studio dell'avv. Angela
Klain che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Paolo Savi e Iacopo Maria
Savi, giusta procura in atti;
Appellante
E
titolare della omonima ditta CP 1 C.F. C.F. 1 '
,
individuale, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Foria n. 130 presso lo studio che lo rappresenta e difende dell'avv. Claudio Parisi, (CF C.F. 2
giusta procura in atti;
Appellato
FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
(nel prosieguo solo Pt_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di sentir dichiarare la CP 1
risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso e di somministrazione stipulato tra le parti in data 26.4.2016 ovvero, in subordine, per inadempimento del resistente, con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dei beni, al pagamento della penale ex art 16 del citato contratto per ritardata consegna e al risarcimento dei danni subiti, da accertarsi in un futuro giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda la società ricorrente deduceva quando segue: -in data 28.11.2016, presentava richiesta di intervento per guasto del router;
- in CP 1
conseguenza di ciò, la in data 29.11.2016, inviava ditta di Parte 1
manutenzione per la sostituzione del router, intervento che veniva rifiutato dal _1 per mancato avviso;
-con e-mail datata 05.12.2016 la Parte 1 invitava il CP 1 a non rifiutare più interventi programmati sull'impianto dalla stessa autorizzati;
ad aprile 2017, iniziava a riscontrare varie anomalie, specie lo
-la Parte 1
spegnimento del computer dell'impianto; -in data 13.4.2017 faceva effettuare da personale della Parte 2 un sopralluogo nel corso del quale venivano riscontrate ulteriori circostanze sospette, tra cui la “rottura della spiralina metrica metallica della pistola erogatrice, posta a vicolo del cavetto del totalizzatore, in assenza anche di etichette adesive sul coperchio della junction box type”. Precisava la ricorrente che gli anomali spegnimenti del computer dell'impianto "rendono cieca la Parte 3 nel senso che per tale periodo il gestore ben potrebbe scaricare il prodotto,
,
erogarlo e riportare poi il totalizzatore al numero originario, senza appunto che la Parte 3 possa conservarne traccia" e che la rottura della spiralina, quale vincolo di sicurezza, sigillata al pari delle altre poco più di sei mesi prima, “avrebbe consentito/consentirebbe alla gestione proprio di vendere prodotto al di fuori di ogni controllo da parte di Pt 1 consente cioè di vendere prodotti di terzi e/o in nero;
mentre l'assenza delle etichette adesive faceva/ fa supporre una possibile manipolazione dell'erogatore al fine di modificare le quantità che vengono erogate durante una singola erogazione, riportando esemplificativamente l'ipotesi in cui il gestore rifornisca prodotto per 10 euro ed eroghi soltanto 2 litri". Deduceva ancora che: -in data 14.04.2017, l'ing. Persona 1 Amministratore e Responsabile della Parte 2 a tutela dell'ispettore ing. verificazione della Per 2 che aveva
,
provveduto ad effettuare il sopralluogo ed era stato accusato dal gestore di aver rotto la spiralina metrica metallica, invitava la Pt 1 a procedere ad una denuncia nei confronti del gestore non soltanto per quanto attiene la rottura del sigillo (e altre vicende connesse), ma anche per avere impedito al Parte 4 di apporre il contrassegno rosso che indica appunto la non conformità dello strumento;
-nello stesso giorno, il gestore inviava e-mail alla , evidenziando che Parte 1 CP 1
l'ispezione operata dall'ing. Per 2 non era avvenuta alla sua presenza;
ulteriormente, precisava il CP 1 che il motivo per cui la spiralina si è interrotta era da lui sconosciuto e invitava la Pt 1 ad intervenire sollecitamente per ripristinare correttamente le parti interne alle colonnine erogatrici in quanto era sua intenzione continuare il rapporto lavorativo con Pt 1 - in data 10.05.2017, la Parte 1 '
[...] inviava e-mail al _1 , con la quale, evidenziando che dall'ispezione venivano riscontrate "le seguenti gravissime anomalie: Rottura della spiralina metrica della pistola erogatrice SSSP matr. D1118061-LI posta a vincolo del cavetto del totalizzatore lato misuratore;
assenza delle etichette adesive riportanti le effigi della ditta "Scarpetta" apposte sul coperchio della Junction box type (cassetta segnale) su entrambi gli MPD, nonché assenza di alcuni dei bulloni di chiusura degli stessi coperchi: dispositivo self non funzionante con segnale di "System Offline" senza segnalazione guasto al call center di PPEU alimentato ma con schermo oscurato, TLS accesa e interruttore "automatico/manuale" sul quadro elettrico generale posto in posizione manuale senza segnalazione di guasto al call center;
assenza di prodotto gasolio", considerate quale gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali assunti e, in particolare, violazione degli artt. 4, 5, 9 e 10 del contratto di comodato sopracitato, nonché la venuta meno dell'intuitus personae che caratterizza il rapporto contrattuale de quo, si avvaleva della clausola risolutiva espressa del contratto di Parte 1 programmava le operazioni di comodato e fornitura inter partes;
-la riconsegna dell'impianto in data 24.05.2017, alle ore 11,00, ricordando, altresì, che l'inosservanza dell'obbligo di riconsegna avrebbe comportato l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuta riconsegna;
-alla data programmata, il dott. Persona 4 in qualità di funzionari della Persona 3 e
Pt 1 convenivano sul posto per procedere alla riconsegna del Punto di Vendita (e relative chiavi) ed alla verifica dei beni mobili ed immobili che lo costituiscono, ma il gestore rifiutava la consegna;
-il 06.03.2018, a seguito del provvedimento n.
533279/2017, veniva espletato intervento tecnico ad opera del Primo e del Secondo
Nucleo Operativo della Guardia di Finanza unitamente al personale dell CP 2
[...] della C.C.I.A.A. di Napoli.
Per la vicenda oggetto di causa la Pt 1 precisava di aver già proposto un giudizio cautelare (ex artt. 670 c.p.c. e/o 700 c.p.c.), che tuttavia veniva rigettato, con decisione confermata anche in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva CP 1 , reiterando quanto già esposto in sede cautelare, ossia: "- di non avere mai manipolato alcunché; - di non
- di avere sempre e avere mai commesso i fatti di cui Pt 1 lo accusava; scrupolosamente rispettato gli obblighi contrattuali;
che, evidentemente, le
"anomalie" erano legate alla vetustà ed alla fatiscenza dell'impianto consegnatogli da Pt 1 rimasto inattivo per diversi anni dopo la chiusura del precedente gestore)".
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Pt 1 all'adempimento delle proprie obbligazioni e relativa condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.
II. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 8234/2020, pubblicata in data 30.11.2020, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvedeva in dispositivo: "rigetta la domanda principale di risoluzione, con relativa vigenza del contratto tra le parti;
b) condanna Parte 1 CP 1al pagamento in favore di delle spese di lite che qui si liquidano in complessivi euro 7.600,00, di cui euro 30,00 per esborsi, euro 7.570,00 per onorari, oltre CPA ed IVA come per legge nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Claudio Parisi".
III. Il giudizio di appello
Parte 1 proponeva formaleCon ricorso depositato in data 21.04.2021 la appello avverso la sentenza, spiegando le seguenti conclusioni: "- accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione gratuita e fornitura stipulato tra
_1 titolare dell'omonima Impresa Individuale,Parte 1 ed il sig. di cui in narrativa, per inadempimento di quest'ultimo ex art. 1546 c.c. e, in subordine, dichiarare detto contratto risolto per fatto e colpa del sig. titolare _1
,
dell'omonima Impresa Individuale;
conseguentemente, condannare il sig. [...]
-
CP 1 , titolare dell'omonima Impresa Individuale, all'immediata riconsegna a di tutti beni già oggetto del "contratto di comodato", nonché le Parte 1
chiavi di accesso ai medesimi, dando altresì ogni opportuno provvedimento atto a che la rientri nella piena disponibilità di tutti i beni mobili ed immobili Parte 1
di cui al suddetto contratto, al pagamento a Parte 1 di quanto dovuto,
oltreché della penale per ritardata consegna del Punto Vendita ai sensi dell'art. 16 del contratto di comodato e al risarcimento di tutti i danni che sono derivati o che dovessero, per qualche verso, derivare in prosieguo a per suo Parte 1
fatto e colpa, danni che saranno determinati in successivo e separato giudizio. Con vittoria delle spese di lite".
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame: Parte 1 censurava l'erronea inversione
1. Con il primo motivo d'appello, la dell'onere della prova e la disapplicazione del principio di diritto enunciato con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1353330 del 30 ottobre 2001:
"In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".
L'appellante lamentava che nessuna eccezione di inadempimento idonea a paralizzare la pretesa della Pt 1 era stata formulata dal CP 1 ai sensi dell'art. 1460 c.c., il
,
quale si era limitato a richiedere nei termini di legge solo la ripresa della fornitura di carburante da parte della e non la messa a punto dell'impianto. Parte 1
Secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe così invertito gli oneri probatori, richiedendo erroneamente alla Parte_1 di dimostrare che l'impianto era stato consegnato in buone condizioni, mentre avrebbe dovuto addossare al CP_3 la prova della rottura non imputabile della spiralina e, in particolare, che detta rottura derivava dalla asserita vetustà dell'impianto.
2. Con il secondo motivo di appello, la Parte 1 denunciava l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. L'appellante, pur riconoscendo che il giudice deve valutare le prove sulla base del suo prudente apprezzamento, sottolineava che il giudizio non sarebbe stato compiuto su basi logiche e razionali. Evidenziava, tra l'altro, che la spiralina aveva una elevata resistenza al carico di rottura e che le chiamate per la manutenzione non avevano stranamente mai riguardo le problematiche poi accertate dai manutentori e, quindi, la rottura della spiralina che impedisce di registrare il carburante erogato, spiralina sostituita bel giugno del 2016 come tutta la filiera metrica con relativo rapporto di lavoro firmato dal gestore come quelli relativi all'apposizione del sigillo indicati dal piano di legalizzazione.
Lamentava che, a seguito della statuizione del giudice del reclamo, il quale aveva considerato il fumus come incerto allo stato degli atti, il giudice di primo grado non avrebbe consentito alcun approfondimento istruttorio, ignorando non correttamente le istanze di prove orali articolate dalla ricorrente per ricostruire la vicenda controversa, istanze che riproponeva in appello, e non considerando in alcun modo la relazione tecnica prodotta dall'istante. CP 1Si costituiva in giudizio l'appellato il quale ripercorreva le difese precedentemente svolte e ribadiva che le anomalie dell'impianto derivavano dalla sua vetustà. Rimarcava che, nel corso degli innumerevoli interventi per guasti e disfunzioni, più volte erano stati rimossi e/o sostituiti i sigilli e nulla escludeva che la spiralina fosse stata rotta (magari inavvertitamente) dallo stesso personale tecnico inviato Pt 1 Al riguardo, precisava che, in data 27.03.2017 (cioè pochi giorni prima del sopralluogo del 13.04.2017) i tecnici avevano dovuto sostituire la cinghia del motore nella stessa colonnina in cui poi veniva rinvenuta la spiralina rotta. Evidenziava
l'assoluta infondatezza degli assunti della Pt 1 come quello relativo alla questione
Parte 5 secondo cui il IRBA 2016 relativa a un accertamento dell'
_1 avrebbe dichiarato (per il 2016) circa 22.000 litri di benzina in più rispetto alla dichiarazione IRBA inviata dalla Pt 1 all L'infondatezza della tesi Pt 5 Sostenuta dalla Pt 1 era stata ammessa con l'atto di appello dalla stessa parte appellante, che aveva dovuto riconoscere l'erroneità della dichiarazione ai fini IRBA redatta proprio da Pt 1 e trasmessa alle Pt 5 e non di quella del CP 1 che effettivamente aveva dichiarato all' Parte 5 una movimentazione nel
2016 di litri 254.799 di benzina perché la Pt 1 nel 2016, gli aveva fornito esattamente detta quantità, cioè litri 254.799 di benzina, e non il minore quantitativo
(litri 233.159) erroneamente attestato dalla compagnia petrolifera. Inoltre, il _1 deduceva che la denuncia da parte della Pt_1 lla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli (p.p. nr rg 533279/17) non risultava aver avuto alcuno sviluppo allo stato ed era plausibile la sua archiviazione soprattutto a seguito del verbale ispettivo della G. di F.. Sul punto, l'appellato rilevava che, in data 06.03.2018, i militari della G. di F., insieme all'ausiliario nominato dal Pubblico Ministero (Ing. Per 5 dell'ufficio metrico della CCIAA Napoli), si portavano presso l'impianto del _1 , eseguendo le operazioni di verifica di cui al “verbale” prodotto in allegato 4 al fascicolo di primo grado. Sottolineava che le verifiche fatte appuravano che: tutta la documentazione esibita era regolare (ivi compresi DAS e registri di carico e scarico);
i riscontri tra il registro e le dichiarazioni rese alle Pt 5 erano coerenti;
tutti gli erogatori erano muniti di regolare bollo di verificazione periodica in corso di validità; le prove di erogazione avevano dato esito positivo, nel senso che gli erogatori avevano effettivamente erogato quanto riportato nel prospetto;
gli erogatori esaminati, tra cui quello avente la spiralina rotta (cioè quello avente matricola D1118061/L1, oggetto della presente vertenza) erano provvisti di contrassegno di verifica periodica in corso di validità; erano vincolati regolarmente in tutti i punti previsti dal piano di legalizzazione dello strumento, tranne in un punto che nello specifico risultava spezzato (ovvero proprio la spiralina rotta); l'erogatore matricola D1118061/L1 non risultava operativo, cioè era fuori servizio e bloccato da catenaccio. Al riguardo il CP_1 dichiarava a verbale che tale erogatore era fermo e fuori servizio sin dal
04.05.2017, cioè da quando i tecnici della Pt 1 avevano riscontrato la rottura della spiralina;
da quel momento, in via cautelativa, il _1 lo aveva chiuso con un lucchetto per impedirne l'uso come da riscontro sulla base del registro di carico e scarico dell'anno finanziario 2017 che, alla data del 04.05.2017, riportava l'ultimo scarico dell'erogatore riportante la chiusura con la numerazione 3143333, così come alla data dell'accesso della guardia di finanza. Precisava che aveva fatto intervenire un tecnico alla presenza della Guardia di Finanza per far loro verificare che, in ogni caso, la parziale rottura/distacco della spiralina non incideva sul corretto funzionamento del totalizzatore. Aggiungeva che, infatti, una volta ripristinato il funzionamento dell'erogatore, i militari scrivevano: “E' stato richiesto al tecnico...di ripristinare la funzionalità del distributore matricola D1118061/11, attualmente fuori servizio, al fine di verificare il corretto funzionamento del totalizzatore. Le prove di funzionalità hanno fornito esito positivo in quanto si è riscontrato che, durante le prove di erogazione, il totalizzatore registra correttamente i volumi erogato". Riteneva che il Giudice di prime cure aveva correttamente vagliato anche quanto gravante sul debitore circa la prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, ritenendo giustamente, sulla base degli elementi raccolti, che l'inadempimento del _1 , nei termini dedotti da Pt_1 non si fosse configurato. Inoltre, osservava che, ove configurabile, l'inadempimento non risultava imputabile al _1 neanche a titolo di colpa e che la Pt 1 veva posto in essere un comportamento contrario a buona fede e non collaborativo. L'appellato ribadiva di aver proposto tempestivamente eccezione di inadempimento ex art 1460
c.c., dal momento che già nella prima fase del “cautelare” e poi nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale tale eccezione era stata formulata e sollevata in relazione alla consegna dell'impianto che, in palese violazione del contratto, era tutt'altro che in uno stato idoneo all'uso, tanto che, a partire da qualche giorno dopo la consegna, avvenuta a giugno 2016, vi erano stati, nell'arco di nemmeno un anno, ben 47 interventi manutentivi.
In conclusione, l'appellato chiedeva rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese del grado da attribuirsi al procuratore antistatario.
IV. Motivi della decisione
L'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono con conseguente riforma della sentenza di prime cure. Parte 1 sono intimamente connessi e I due motivi di appello proposti dalla vanno trattati congiuntamente.
l'inadempimento di CP 1Dedotto da parte della Pt 1 con riguardo all'obbligo di conservazione in efficienza delle attrezzature e degli strumenti di misurazione senza apporre alcuna modifica e, precisamente, dedotto il mal funzionamento dei sistema di controlli e di sicurezza e, in particolare, l'intervenuta rottura (dolosa) della spiralina relativa all'erogatore di benzina “D1118061-L1", deve ritenersi gravare sul debitore CP 1 la dimostrazione che la rottura della spiralina, quale fatto incontestato tra le parti, è dipesa da causa non imputabile al gestore dell'impianto.
In generale, per il solo fatto dell'inadempimento contrattuale si configura una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di esonerare il debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento
(così Cass., Sez. 3, 5/8/2002, n. 11717). In altri termini, il debitore deve superare la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass., Sez. 2, 29/3/2019,
n. 8924; Cass., Sez. 3, 17/1/2013, n. 6551, cit.; Cass., Sez. 3, 11/2/2005, n. 2853).
Fatta questa premessa, grava sul gestore dell'impianto, CP_1 , la dimostrazione che la mancanza del vincolo di sicurezza per la rottura della spiralina era a lui inimputabile, come dallo stesso asserito in giudizio in relazione alla pretesa vetustà dell'impianto consegnatogli dalla controparte e/o agli interventi pregressi effettuati dagli stessi manutentori della Pt 1
Detta dimostrazione non ricorre in atti: la asserita vetustà dell'impianto ed evidentemente delle sue singole componenti, che il _1 chiedeva di trarre dai numerosissimi e vari interventi manutentivi eseguiti a partire dalla consegna dell'impianto nell'arco di un anno, non può essere in alcun modo significativa della rottura della spiralina in oggetto poiché essa aveva formato oggetto di intervento di integrale sostituzione, come si evince dal rapporto di lavoro effettuato nel mese di giugno 2016, sottoscritto dallo stesso _1 .
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellato, la Pt 1 veva provveduto, nel giugno del 2016, al ripristino della filiera metrica e alla sostituzione dei vincoli metrici, costituiti da spiralina metrica metallica e dai sigilli, che rispondono chiaramente all'esigenza di controllo e di prevenzione di manomissioni.
Inoltre, l'assunto del _1 circa la rottura della spiralina ad opera dei manutentori della Pt 1 è rimasto confinato nell'ambito di una mera ipotesi priva di aggancio con specifici dati di realtà.
Dall'analisi dei rilievi fotografici depositati in atti si ricava, altresì, che la posizione della spiralina è diametralmente opposta alle cinghie di trasmissione delle pistole erogatrici. L'intervento manutentivo su tali cinghie, pertanto, non avrebbe potuto causare di per sé la rottura di tale spiralina. È infatti evidente che la distanza fra la spiralina e le cinghie motore è tale da rendere assolutamente improbabile una interferenza spaziale tale da causarne la rottura accidentale.
Nel caso di specie, deve ritenersi assente la dimostrazione della causa non imputabile dell'inadempimento, ma addirittura presente la prova della dedotta rottura dolosa della spiralina da attribuirsi al gestore dell'impianto nella cui sfera di controllo e di intervento rientra la colonnina di erogazione carburante;
del resto, non è contestato che l'accesso all'MPD per la rimozione dei pannelli richieda l'uso di apposite chiavi che erano nella sola disponibilità del gestore al momento dell'intervento datato 13.04.2017. Deve anche evidenziarsi che CP 1 offriva diverse versioni in ordine alle cause della rottura della spiralina, fornendo delle giustificazioni contraddittorie: in prima battuta, riferiva che la manomissione era dovuta all'intervento dell'Ing. Per 2 senza dedurre in concreto la consistenza della condotta dell'ingegnere e le modalità di interferenza con la spiralina;
successivamente, sosteneva di ignorare il motivo della. rottura della spiralina, per poi cambiare nuovamente idea e riferire che verosimilmente era la conseguenza dei numerosi interventi manutentivi occorsi presso l'impianto carburanti e, in particolare, di quelli avvenuti in occasione della sostituzione della cinghia motore.
Innanzitutto, è bene evidenziare che la spiralina è un filo metallico che non può essere tranciato manualmente senza l'apporto di utensili idonei al taglio del metallo, come chiaramente si evince dalla documentazione rappresentativa della spiralina in atti di giudizio.
Parte_2Dalla relazione della che ha certificato, oltre alla rottura della spiralina, anche "l'assenza delle etichette adesive riportanti le effigi della ditta
"Scarpetta" apposte sul coperchio della Junction box type (cassetta segnale) su entrambi gli MPD, nonché assenza di alcuni dei bulloni di chiusura degli stessi coperchi: dispositivo self non funzionante con segnale di "System Offline" senza segnalazione guasto al call center di PPEU alimentato ma con schermo oscurato, TLS accesa e interruttore "automatico/manuale" sul quadro elettrico generale posto in posizione manuale senza segnalazione di guasto al call center;
assenza di prodotto gasolio", circostanze che non hanno formato oggetto di specifiche controdeduzioni da parte del CP 1 con riferimento al predetto periodo di tempo, si desume che il sopralluogo operato dall'ing. Per_2 è avvenuto per realizzare delle mere verifiche sullo stato dell'impianto e, in particolare, senza strumentazione capace di poter manomettere e provocare la recisione della spiralina.
Posta la sussistenza di un inadempimento comunque imputabile del CP 1 con riguardo all'obbligo di conservazione dell'integrità del vincolo di sicurezza e dell'efficienza del sistema di controllo, deve tuttavia escludersi la ricorrenza dei presupposti della risoluzione di diritto del contratto per cui è causa.
Al riguardo, è da considerarsi nulla la clausola risolutiva espressa invocata dalla. Pt 1 con riferimento all'art. 14 prima parte del contratto di comodato d'uso e somministrazione sottoscritto dalle parti, in quanto congegnata in modo tale da avere riguardo ad una pluralità di inadempimenti genericamente richiamati con riferimento alla rubrica degli artt. 1/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 18, inadempimenti che non risultano essere determinati e chiari.
La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate senza che sia consentito di rimettere, in via esclusiva, ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra (cfr.
Cassazione civile sez. III, 17/10/2024, n.26931).
Nel caso di specie, il citato art 14 prima parte attribuisce ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per la violazione di tutti gli obblighi discendenti da un complesso articolato richiamato per numeri e per relativa rubrica senza effettiva e concreta capacità individuativa sicchè la invocata clausola risolutiva, nulla aggiungendo in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto, va stimata invalida per indeterminatezza dell'oggetto.
Pt 1In ragione di quanto sopra va esaminata la domanda subordinata proposta da di risoluzione per grave inadempimento del gestore, che questa Corte ritiene.
sussistente.
Gravità dell'inadempimento che si ricollega alla rottura della spiralina quale vincolo di sicurezza di uno dei due erogatori di benzina presenti nell'impianto concesso in comodato al _1 con rifornimento in esclusiva di carburante Pt 1 La rottura del predetto vincolo di sicurezza è potenzialmente atta a pregiudicare il sistema di controllo e verifica della misurazione sul totalizzatore del carburante erogato, incidendo ed alterando notevolmente l'economia contrattuale. Invero, l'efficienza del sistema di misurazione delle quantità di carburante erogato e somministrato è imprescindibile nell'ottica di salvaguardia dell'interesse della petrolifera nel rifornimento in esclusiva delle pompe di erogazione di carburante. Detto interesse è centrale nelle previsioni contrattuali e a salvaguardia del quale le parti prevedevano anche che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, concesso in uso gratuito al _1 , rimanesse a carico e a spese della (art 11). Inoltre, le parti riservavano allaParte_1
Pt 1 un costante potere di controllo e di ispezione del distributore, oltre che di apposizione di sigilli di sicurezza con previsione espressa della loro rimozione e manomissione esclusivamente da parte di persone espressamente autorizzate da Pt 1
(art 9).
Per questo Collegio non sono dirimenti le risultanze dell'accertamento compiuto dalla
Guarda di Finanza in data 06.03.2018 poiché detto accertamento, nella parte relativa all'erogatore di benzina matr. “D1118061-L1", dopo l'avvenuta constatazione da parte degli agenti della rottura in un punto del vincolo previsto dal piano di legalizzazione dello strumento e della inoperatività dell'erogatore (p.5 del verbale in atti), ha richiesto, al fine dell'effettuazione della sua verifica, l'intervento di una ditta esterna IMICAR
Gas e Oil, convocata dal gestore nel corso dell'ispezione, per la preventiva messa in funzione dell'erogatore “D1118061-L1". Non si ha alcun riscontro delle operazioni svolte dalla predetta ditta e, dunque, alcuna certezza su ciò che sarebbe successo in mancanza dell'intervento riparatorio, stante la rottura del vincolo in oggetto. In considerazione di ciò, l'accertamento operato dalla GdF sulla corretta registrazione dei volumi erogati dopo la messa in funzione dell'erogatore da parte della ditta IMICAR
Gas e Oil, non è idoneo ad eliminare il rilievo della rottura della spiralina quale vincolo che la stessa Guardia di Finanza rilevava essere “spezzato" e che "assicura il collegamento tra l'emettitore di impulsi e il totalizzatore".
Alla luce delle motivazioni illustrate, in accoglimento dell'appello proposto dalla va dichiara la risoluzione del contratto di “comodato e somministrazione di Pt 1
carburante" stipulato dalle parti in data 26.04.2016 per grave inadempimento dell'appellato CP 1 Alla caducazione del titolo, consegue la condanna dell'odierno appellato all'immediato rilascio, in favore della controparte, dei beni oggetto del contratto per cui è causa.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'appellato al pagamento della penale prevista dall'art 16 del sopra citato contratto, trattandosi di previsione che si ricollega inequivocabilmente al ritardo nel rilascio da parte del gestore dell'impianto a seguito di cessazione per scadenza contrattuale in relazione alla iniziale determinazione della durata del comodato.
Infine, poiché la rottura del vincolo di sicurezza in questione presenta in sè una potenzialità dannosa, stante il venir meno del collegamento tra l'emittente di impulsi e il totalizzatore con evidente possibilità di inesattezza delle relative misurazioni e riverberi sul controllo e verifica in tema di approvvigionamento del carburante, deve accogliersi la domanda di condanna generica del CP 1 al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.
V. Le spese processuali
In applicazione del principio di soccombenza le spese processuali del giudizio di primo grado e di appello vanno poste a carico della odierna parte appellata in favore dell'appellante e liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 147/2022, con riguardo a un importo comunque compreso tra i minimi e i massimi tabellari (cfr.
Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 1791/2021 R.G., promosso da
[...] neiin persona del legale rappresentante p.t., C.F: P.IVA 1 Parte 1
,
CP 1 , nato a [...] il [...], C.F.: confronti di
,così provvede: C.F. 1
,in persona del legale 1) in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte 1 rappresentante p.t., e, in riforma della sentenza appellata, dichiara la risoluzione del contratto di “comodato e somministrazione di carburante" stipulato dalle parti in data 26.04.2016 per grave inadempimento dell'appellato CP 1
2) Condanna CP 1 all'immediato rilascio, in favore dell'appellante Pt_1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., dei beni oggetto del contratto di
"comodato e somministrazione di carburante” di cui al capo 1);
3) Rigetta la domanda di pagamento della penale prevista dall'art 16 del contratto di "comodato e somministrazione di carburante” di cui al capo 1;
4) Condanna l'appellato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;
5) Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro
545,00 per esborsi e in euro 7202,00 per competenze professionali e, quanto al secondo grado, in euro 804,00 per esborsi e in euro 8.170,00 per competenze professionali, oltre sulle spese del doppio grado il rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
6) Riserva in giorni sessanta il deposito dei motivi.
Così deciso in Napoli il 17.04.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio