Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 133/2022 R.G.L., vertente
TRA
P. Iva: , in persona dell'Amministratore Unico, Parte_1 P.IVA_1
Dott. (c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_2 C.F._1
Maradei
APPELLANTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
Ruggiero
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di GL, la sig.ra Parte_3
conveniva in giudizio la , al fine di ottenere la condanna
[...] Parte_1
al pagamento di € 17.826,28, a titolo di differenze retributive con conseguente ricalcolo
[...]
, con decorrenza dal 01.02.2019. CP_2 Parte_1 Parte_1
A sostegno della propria domanda deduceva:
- di essere stata assunta alle dipendenze della , con sede a Reggio Controparte_3
Calabria alla via Villa Aurora n. 25, con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con la mansione di Coordinatrice Amministrativa, livello inquadramento DS4 del CCNL delle Case di Cura
Private;
- che con decreto del Tribunale di RC del 10.04.2018, la società veniva ammessa Pt_1 Parte_1
alla procedura di concordato preventivo (Conc. Prev. 03/2017 RGCP Trib. RC), e successivamente veniva effettuata la cessione della stessa ad altra società, , con sede a Parte_1
Mangone (CS), in via Provinciale Fraz. Piano Lago SNC.;
- che, a partire dal 1 Febbraio 2019, successivamente alla suindicata cessione, con comportamento del tutto arbitrario ed illegittimo, procedeva alla modifica unilaterale delle Parte_1
condizioni contrattuali, con l'introduzione di un part-time al 55% mai contrattato con la lavoratrice e mai neppure oggetto di specifico accordo scritto;
- che, unitamente ad altri dipendenti nelle medesime condizioni, la contestava l'illegittima CP_1
riduzione dell'orario di lavoro ed invitava parte datoriale al ripristino delle precedenti condizioni lavorative, offrendo invano la propria prestazione lavorativa, per cui adiva il Tribunale di Reggio
Calabria, in funzione di GL, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti ed il pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio la contestando in toto la domanda della lavoratrice, Parte_1
affermando:
-che la società in liquidazione, stante la scellerata conduzione amministrativa e Parte_1
finanziaria, si era trovata costretta a ricorrere ad una proposta di concordato preventivo liquidatorio per cui, in seguito ad un procedimento di gara ad evidenza pubblica, il ramo d'azienda veniva definitivamente ceduto alla newco con atti notarili del 5.11.2018 (Vendita di Parte_1
ramo d'azienda sottoposto a condizione sospensiva) e 6.2.2019 (Atto ricognitivo di avveramento di condizione sospensiva) ed, al compiersi della condizione, il contratto di vendita assumeva efficacia nell'anno 2019; -che, trattandosi di trasferimento d'azienda, attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale,
il legislatore – ai sensi dell'art. 47, co.
4-bis, lett. b) e b bis) e co. 5, della L. 29 dicembre 1990, n. 428
– consentiva di derogare a tutte o alcune delle tutele previste in favore del lavoratore dalle disposizioni di cui all'art. 2112 cod.civ.;
-di aver ottemperato a tutte le prescrizioni previste per legge e di aver attuato il piano migliore sia ai fini della continuità aziendale, sia per il mantenimento dei livelli occupazionali (con riguardo,
dunque, alla capacità e possibilità effettiva di salvaguardare i posti di lavoro), pur essendo esentata dall'applicazione dell'art.2112 c.c.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata accolta.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, seppur la convenuta sostenesse la non operatività dell'art. 2112 c.c. trattandosi di azienda assoggettata a procedura concorsuale, l'atto di acquisto dell'azienda al punto 2.2. prevedesse comunque l'applicazione dell'art 2112 c.c. con la conseguenza che la società non ha dimostrato l'esistenza di un accordo in deroga, nè con le OOSS nè con la resistente.
Poiché era onere della resistente provare la legittimità della riduzione con la sussistenza dei validi presupposti e nessuna prova è stata fornita, il Tribunale ha ritenuto illegittima la riduzione dell'orario di lavoro operata ai danni della ricorrente, riconoscendo alla stessa il diritto al ripristino dell'orario pieno, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate nel periodo di riduzione dell'orario, anche sul ricalcolo del TFR.
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello deducendo Parte_1
preliminarmente la violazione dell'art. 185 c.p.c per mancato esperimento del tentativo di conciliazione che sarebbe stato richiesto delle parti.
Nel merito sostiene che, per le imprese che versino inequivocabilmente in stato di crisi (nello specifico il concordato preventivo) e che, attraverso lo strumento del trasferimento d'azienda,
possano mantenere, almeno parzialmente, il proprio standard occupazionale, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 47, commi 4 bis e 5, della L. n. 428/1990, concernenti la derogabilità all'art. 2112 c.c.
Deduce che la società appellante, al fine di favorire l'occupazione, pur avendo riscontrato personale in esubero, rispetto a quello richiesto dall'accreditamento Regionale della struttura, anche a seguito di numerosi incontri con le OO.SS., ha deciso di non licenziare il personale ma di mantenere il posto di lavoro per ciascun dipendente, seppur con contratto e tempo parziale di ore 18 settimanali. Tale rimodulazione oraria dell'originario contratto di lavoro, oltre ad essere stata oggetto di comunicazione sindacale, è stata notificata al lavoratore che l'ha accettata per facta concludentia, in quanto solo a distanza di due anni dalla consegna della prima busta paga avvenuta a febbraio 2019, ha ritenuto di agire per rivendicare il suo presunto diritto all'orario di lavoro a tempo pieno.
Dalla legittima rimodulazione del contratto di lavoro in contratto a tempo parziale deriva che nessuna differenza retributiva può essere riconosciuta alla lavoratrice, in virtù anche del principio di effettività
per cui la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro venga effettivamente eseguita.
Nel caso in esame, la lavoratrice, dopo l'iniziale contestazione del 1.2.2019, data in cui è stata applicata la riduzione d'orario, ha accettato le disposizioni del datore di lavoro, finalizzate, tra l'altro, ad evitare il licenziamento dei lavoratori amministrativi, tutti soprannumerari rispetto agli standards di accreditamento sanitario, proponendo il ricorso giudiziale dopo oltre due anni dal passaggio ad orario ridotto, non avendo mai impugnato, prima d'allora, la asserita illegittima riduzione d'orario ed avendo, regolarmente, lavorato per gli orari retribuiti senza mai né avanzare pretese, né offrire la prestazione a tempo pieno. Ne deriva che nessuna differenza retributiva né risarcimento del danno può essere riconosciuto alla . CP_1
Resisteva in giudizio la lavoratrice, insistendo per il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e per alcuni profili inammissibile, poiché si limita a ripetere talune delle difese di primo grado e a proporre scarne, generiche e astratte censure al provvedimento impugnato, senza scalfirne i passaggi argomentativi.
Palese l'inammissibilità del primo motivo, diretto a contestare la violazione dell'art.185 c.p.c per mancato esperimento del tentativo di conciliazione richiesto dalle parti. Dalla documentazione versata in atti emerge che la richiesta di un rinvio per bonario componimento era stata avanzata dal solo datore di lavoro in quanto il lavoratore non aderiva alla succitata richiesta.
Difatti il Giudice di prime cure nella sentenza fa espressa menzione di tale circostanza, trattenendo la causa in decisione, poiché il lavoratore non ha aderito alla richiesta formulata dalla società.
Ne deriva pertanto l'assoluta infondatezza del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo si censura l'applicabilità del disposto dell'art.2112 c.c. a tutte le pretese avanzate dalla . CP_1 Orbene, come è stato correttamente affermato nella sentenza, non ha fornito la Parte_1 prova dell'esistenza di un accordo sindacale che consentisse di derogare alle previsioni contenute nell'art.2112 c.c., così come previsto dall'art 47 L 428/90 richiamato dalla stessa appellante.
Difatti, affinchè si possa derogare all'applicabilità dell'art.2112 c.c. è necessario sia stato raggiunto un accordo sindacale che nel caso di specie non è stato documentato. Nell'atto di vendita allegato dalla società resistente (doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante) al punto 2.2. emerge che oggetto del contratto sono anche i rapporti di lavoro relativi al personale, secondo quanto previsto ai sensi degli artt. 105, comma 3 L. Fall., art.2112 c.c ed art. 47 L. 428/1990.
Sennonchè l' art 47 comma 4 bis l. n. 428/1990 prevede che, solo la presenza di un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, produce l'effetto della disapplicazione dell'art. 2112
c.c. ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continui con l'acquirente. ha avviato la procedura di consultazione sindacale ed esame congiunto di cui Parte_1 all'art. 47 della L. 428/1990, ma nessun accordo è stato raggiunto in quanto le OO SS hanno ritenuto non accoglibile la proposta avanzata dalla società acquirente.
Circostanza questa che emerge dall'atto di vendita, pacificamente non contestata dalla società sia nella memoria di costituzione che in secondo grado, limitandosi ad asserire che laddove il trasferimento di aziende sia attuato da aziende assoggettate a procedure concorsuale, il legislatore consente di derogare a tutte o alcune delle tutele previste in favore del lavoratore dalle disposizioni di cui all'art.2112 c.c.
In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte che in un caso sovrapponibile a quello in esame ha argomentato che <l'art.47 comma 4 bis prescrive che la modifica in pejus dell'ordinaria operatività dell'art.2112 cc è rimessa agli accordi i quali possono derogare nella sola parte economica o delle condizioni di lavoro, mai potendo incidere sulla continuità dei rapporti.
Pertanto, nel caso in esame in cui l'accordo non è stato raggiunto avendo i sindacati ritenuto insoddisfacente la proposta dell'azienda subentrante, trova piena applicazione del'art.2112 cc.
Vanno, a conforto di tale interpretazione, richiamate le due sentenze (seguite da numerose altre)
n.104414 e 10415 del 2020 della Suprema Corte di Cassazione che, chiamata a definire il diverso campo di applicazione dei commi 4 bis e 5 dell'art.47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e
l'intervento della Corte di Giustizia in materia, ha chiarito che la regola sottesa al comma 4 bis è
l'operatività dell'art.2112 cc, così di seguito esprimendosi: << Nel contesto del comma 5 dell'art.
47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) 15
. RG 11749/2018 _l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore;
la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe. Al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. L'unica lettura coerente della legge risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia, nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa. Tanto vero che solo nel comma 5 dell'art. 47, "nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata", è previsto che gli accordi possano stabilire la non applicazione dell'art. 2112 c.c. "... ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente..." (con il che ammettendo esplicitamente che vi siano rapporti di lavoro che non continuano con l'acquirente), mentre espressioni analoghe, che alludano alla possibilità dell'accordo di limitare il trasferimento dei lavoratori dell'azienda cedente, non si rinvengono nel comma 4-bis, al di fuori del già detto inciso di esordio circa il mantenimento "anche parziale" dell'occupazione.
Né l'assenza di tale previsione può essere recuperata - in contrasto con il criterio logico-sistematico
e con l'intenzione del legislatore di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia - attraverso la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo", accordo che deve riguardare
"le condizioni di lavoro" ma non la continuità dei rapporti di lavoro con la cessionaria. Come detto, infatti, l'art. 5, n. 3, della Direttiva, che richiama il paragrafo 2, lettera b) dello stesso art. 5, autorizza gli Stati membri a prevedere, secondo la lettura offerta dalla Corte di Giustizia, che "le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt.3 e
4 della direttiva 2001/23".
5.6. Deve ritenersi, dunque, che, a fronte di espressioni generiche, le quali possano condurre a risultati interpretativi diversi, deve essere privilegiato il significato 16 . RG
11749/2018 conforme al diritto dell'Unione e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE, che, peraltro, nel caso di specie è anche più coerente con l'interpretazione logicosistematica e con la voluntas legis, per cui l'accordo con le organizzazioni sindacali raggiunto ai sensi del comma 4-bis dell'art. 47 legge n. 428 del 1990, a differenza di quello raggiunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all'art.
2112 c.c. cui il comma 4-bis si riferisce può riguardare esclusivamente le "condizioni di lavoro", nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito.
5.7. Ulteriori elementi testuali portano ad escludere la possibilità che l'accordo sindacale di cui al comma 4-bis possa disporre in senso limitativo del diritto al trasferimento dei rapporti di lavoro. Infatti solo il comma 5, ultima parte, dell'art. 47 contempla l'ipotesi che l'accordo sindacale possa "prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante"; il successivo comma 6 prevede poi, per i lavoratori non destinatari del trasferimento alle dipendenze dell'acquirente, il diritto di precedenza nelle assunzioni che
l'acquirente intendesse effettuare entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Trova così conferma, anche per questo verso, che il legislatore ha inteso limitare ai soli casi di procedure concorsuali liquidative nel corso delle quali non sia stata disposta o sia cessata l'attività la deroga al generale principio della continuità dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti addetti all'azienda trasferita, consentendo ai sindacati di concordare il numero dei lavoratori il cui rapporto prosegua con l'acquirente e prevedendo, al contempo, che vi siano lavoratori eccedentari esclusi dal trasferimento che restano alle dipendenze dell'acquirente. Ritenere che anche il comma 4-bis consenta tale eventualità, da parte dell'accordo sindacale, di derogare al principio di continuità, costituirebbe una indebita estensione interpretativa di una previsione testualmente riferita alle ipotesi disciplinate dal comma 5. In definitiva, il comma
4-bis ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.>> (Corte di Appello di
Reggio Calabria 6 dicembre 2023).
Va da sé che anche tale motivo di gravame va disatteso.
Anche il terzo motivo di gravame deve essere rigettato in quanto strettamente connesso al secondo.
Dall'illegittima riduzione dell'orario di lavoro operata ai danni della , deriva il diritto della CP_1
lavoratrice a percepire le differenze retributiva calcolate sull'orario di lavoro a tempo pieno.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione: “la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, in ogni caso necessitando del consenso scritto del lavoratore (Cass.
17 luglio 2006, n. 16169). E ciò perchè, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata
(Cass. 6 dicembre 2016, n. 25006; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1375).Sicchè, la variazione unilaterale da parte del datore dell'orario di lavoro del dipendente da tempo pieno a parziale integra un'alterazione illegittima del trattamento economico pattuito, nel senso della sua riduzione non concordata (pure esigente la forma scritta), senza tuttavia la prestazione di attività lavorativa, nè alcuna messa a disposizione di energie lavorative:…”( Cass. n. 28517 del 6 novembre 2019). In altri termini, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r,d.l. 13/11/1924,
n.1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod. civ., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti. (v. SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990
n. 7302; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002 ,n.5101).
Nel caso che ci occupa la lavoratrice aveva provveduto a diffidare il datore di lavoro e ad offrire la sua prestazione lavorativa, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Il calcolo delle differenze retributive riconosciute alla deve ritenersi corretto, rispetto al quale peraltro non è stata CP_1
proposta censura alcuna in primo grado.
Va pertanto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate secondo i minimi tariffari, stante la natura documentale della controversia, relativi al 3° scaglione tabella 12 del DM 147/2022.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ontro , Parte_1 Controparte_1
con riferimento alla sentenza n. 218/2022 emessa in data 03.02.2022 dal Tribunale-GL di Reggio
Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi €
2906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali che distrae in favore dell'avv. Domenico
Ruggiero.
Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13.06.2026 Il consigliere rel
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso) Il Presidente
(Dott Eugenio Scopelliti