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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3448/2020 R.G. ed avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia, assegnata in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. C.F._1
Domenico di Stasio (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'indirizzo Pec del predetto - PEC: Email_1
ATTORE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Victor Gatto (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec del C.F._3 predetto - PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1 2
Per parte attrice il difensore concludeva per l'accoglimento della domanda proposta, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti e quantificati in € 25.953,15, o della somma ritenuta congrua dal giudice, oltre spese di CTU ed interessi, con vittoria di spese e compensi ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il convenuto il procuratore richiedeva il rigetto nel merito della domanda CP_1 proposta da parte attrice poiché infondata e non provata sia in ordine all'an che al quantum, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04/05/2020 l'attore, , Parte_1 citava in giudizio il in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o in subordine dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro verificatosi in data 18/01/2018, alle ore 12:10 circa, in
[...]
. Controparte_1
L'attore precisava che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre camminava sul marciapiede di Via De Gasperi, nel punto in cui costeggia la casa Comunale, in S.
Nicola La Strada nell'appoggiare una mano su uno dei paletti dissuasori della sosta per le automobili, questo gli cadeva addosso urtandogli la gamba sinistra per cui rovinava al suolo con il paletto sulle gambe, accusando forti dolori alla medesima gamba e non riuscendo a rialzarsi.
Il veniva soccorso dai presenti che chiamavano il 118, il quale lo avevano Parte_1 trasportato al presidio ospedaliero di Maddaloni dove i sanitari gli avevano riscontrato un “trauma contusivo femore sx con slo” e successivi esami era stata accertata la
“frattura del femore sx sopracondilare”.
L'attore veniva, quindi, ricoverato nel reparto di ortopedia del citato presidio ospedaliero e veniva dimesso il 27/01/2018; tuttavia in data 03/02/2018 si era ricoverato presso il reparto di ortopedia della ove veniva Controparte_2
2 3
dimesso il giorno 08/02/2018.e solo in data 02/05/2018 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale.
Sulla base di tali premesse l'attore, pertanto, chiedeva la rifusione dei danni patiti, quantificati in € 25.953,15 e comprensivi delle spese mediche sostenute, per “frattura incompleta collo femore sx” con danno biologico quantificato dal C.T.P. nella misura del 10%, ITT per giorni 40, ITP al 50% per 40 giorni e al 25% per ulteriori 24 giorni.
Si costituiva il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 contestando l'avverso dedotto argomentando per l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea e richiedendo, per l'effetto, il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze professionali.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio si procedeva all'assunzione della prova testimoniale richiesta ed ammessa e all'espletamento della CTU medica.
All'udienza del 27/05/2025 la causa, sulle predette conclusioni, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dall'istante debba essere ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., in virtù del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Ne deriva che il soggetto che detiene una cosa, a qualunque titolo, è responsabile qualora la cosa medesima cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente, previo accertamento del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno da essa provocato.
Superata da tempo l'opposta concezione, oggi si ammette che anche la Pubblica
Amministrazione, al pari dei soggetti privati, possa soggiacere alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nel caso in cui un bene soggetto al suo controllo arrechi danno a terzi.
La P.A., quindi, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il danno cagionato al privato da un suo bene, che, per essere nella custodia dell'Amministrazione, è sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.
Ne discende che l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a
3 4
situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (Cass. 22419/2017; Cass.
12988/2024).
Ciò posto occorre rilevare, tuttavia, che la fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. pone in capo al soggetto danneggiato - che agisce in giudizio - l'onere di descrivere con precisione le modalità del sinistro, chiarendo se ed in quale modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamentato.
Difatti i dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano, infatti, proprio il fatto costitutivo della domanda sul quale si incentra tutto il giudizio;
il soggetto danneggiato deve provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto e descritto nell'atto di citazione, e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché il danno in conseguenza subito (Cass. civ. n.11526/2017), comportando la mancata osservanza di tale onere probatorio il rigetto della pretesa risarcitoria.
Tanto premesso nella fattispecie i esame l'attore ha dedotto che il giorno 18/01/2018 alle ore 12:10 circa, mentre camminava a piedi in Recale sul marciapiede di Via De
Gasperi – precisamente nel punto in cui costeggia la casa Comunale - delimitato da una serie di paletti in metallo posti per evitare la sosta delle automobili e legati tra loro da una catena, nell'appoggiare una mano su uno dei paletti (indicato da parte attrice come “n. 7”), questo gli cadeva addosso urtandogli la gamba sinistra, per cui il rovinava al suolo, accusando forti dolori alla gamba sinistra e non riuscendo Parte_1 più a rialzarsi.
L'attore allegava, inoltre, che la parte in ferro che doveva tenere ancorato il paletto al marciapiede era totalmente marcia e determinando l'equilibrio precario del detto paletto.
Veniva escussa la teste , sig.ra , all'udienza del 13/12/2022, la quale Testimone_1 dichiarava: “preciso che il si fermò e appoggiò la mano destra su Parte_1 un paletto, il paletto cadde colpendogli la gamba sinistra e facendolo cadere a terra”.
4 5
La teste, sig.ra RA del , sentita all'udienza del Testimone_2 Parte_1
23/11/2021, affermava: “il sinistro per cui è causa è avvenuto il 18.01.2018 verso le ore 12.10 a alla via De Gasperi…mentre mio suocero Controparte_1 camminava lungo la strada verso la piazza, verso il Comune, si appoggiava con la mano destra sui paletti mentre con la sinistra portava il bastone, arrivato al settimo paletto lo stesso gli è andato a finire addosso sulla gamba sinistra;
lui è caduto sulla sinistra;
noi ci siamo avvicinati e lui si lamentava per il dolore alla gamba sinistra. Si sono avvicinate altre persone, noi lo volevamo alzare ma lui ha chiesto di non essere toccato perché gli faceva male la gamba, abbiamo chiamato il 118 e lo hanno portato all'ospedale di Maddaloni… credo che il paletto che era infisso al suolo fosse marcio
e perciò è caduto”.
Dal referto di P.S. del 18/01/2018, emergeva, però, che l'attore era entrato nel P.S. di
Maddaloni alle ore 12:20 e riferiva “caduta accidentale in strada alle ore 9:00 circa in ”, mentre il e la teste indicano come orario Controparte_1 Parte_1 Tes_2 dell'evento le ore 12:10 circa.
Inoltre, nel documento che attesta il ricovero del presso l'Ortopedia di Parte_1
Maddaloni il 18/01/2018, ore 16:00, si legge: “riferisce caduta accidentale in strada in data odierna…l'evento traumatico si è verificato a causa della presenza sul marciapiede di escrementi animali”.
Infine, dalla Relazione del Comando di Polizia Municipale del 29/01/2020 si legge:
“in merito al sinistro del 18/01/2018 alle ore 12:10 non esiste relazione di intervento circa l'evento in questione…non è pervenuta alcuna chiamata di intervento ai fini della constatazione di quanto asserito da parte attrice, né successivamente è stata fatta segnalazione ai fini della messa in sicurezza del luogo”.
Non sussiste convergenza tra la documentazione prodotta e le testimonianze raccolte circa l'orario in cui l'evento dedotto in causa si sia verificato;
tuttavia il fatto storico così come dedotto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, sebbene, deve ribadirsi non emerga una piena corrispondenza tra quanto dichiarato da parte attrice e dai testimoni con i dati che emergono dalla cartella clinica relativi all'ora e alle cause della caduta.
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Occorre tuttavia evidenziare che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il comportamento colposo del danneggiato, come l'utilizzo improprio o anomalo del bene, può escludere o limitare la responsabilità della Pubblica Amministrazione in base alla sua idoneità a causare o contribuire al danno secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente secondo cui “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode” ( cfr. Cass. civ. 25838/2017).
Ciò posto, si osserva che i paletti dissuasori della sosta in questione hanno esclusivamente la funzione di delimitare il marciapiede pedonale val fine di vietare la sosta in sua prossimità alle autovetture fungendo, appunto, da impedimento materiale alla sosta abusiva delle stesse.
Ne discende che gli stessi non hanno la specifica funzione di appoggio o sostegno ai pedoni per cui l'uso improprio degli stessi che consiste appunto nel loro utilizzo in modo non conforme alla funzione per cui sono stati apposti ovvero impedire la sosta abusiva delle autovetture e garantire la sicurezza e l'accessibilità di aree pedonali, passi carrabili o spazi verdi.
Nel caso in esame l'attore appoggiandosi al dissuasore, ha attuato un comportamento imprudente e anomalo, non prevedibile e non evitabile dal e che, pertanto, ha CP_1 costituito la causa esclusiva del danno.
Nella specie, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, non può affermarsi che l'istante abbia assolto all'onere, su di lui gravante, di provare la presenza, nel bene di proprietà dell'ente convenuto, di un'anomalia idonea a cagionare l'evento in concreto verificatosi.
Alla stregua di tali considerazioni ne consegue che non è configurabile, pertanto, CP_ alcuna responsabilità da parte dell' convenuto, nel caso in esame, in quanto il danno subito dall'attore non è derivato da un malfunzionamento del bene bensì da un improprio e non pertinente utilizzo di esso da parte dell'attore.
Il paletto caduto, insieme a tutti gli altri uniti tra loro da una catena, è un dissuasore della sosta ed è realizzato secondo il dettato dell'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Essi non hanno funzione di
6 7
appoggio per i pedoni, ma “sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate”.
Del resto nella relazione del Comando di Polizia Municipale del Comune di CP_1
[.
Strada del 29/01/2020 presente agli atti, infatti, si legge “detti paletti hanno esclusivamente la funzione di delimitare il marciapiede pedonale fungendo da dissuasori di sosta e non hanno funzione di appoggio o sostegno ai pedoni”.
Il distacco, avvenuto a causa di questo uso anomalo, rappresenta una conseguenza di un comportamento incauto del danneggiato e pertanto ciò interrompeil nesso di causalità tra la presunta anomalia del dissuasore e l'evento.
L'Ente, infatti, non è esonerato dalla responsabilità di mantenere le strade sicure, ma nel caso in cui l'evento sia interamente riconducibile al comportamento del danneggiato, non può essere ritenuto responsabile.
Ne discende che nel caso in esame la responsabilità del quindi, è da escludere CP_1 perché non può essere configurato il nesso causale tra la cosa in custodia del CP_1
e il danno, in considerazione dell'uso improprio del dissuasore da parte del danneggiato.
Per quanto appena esposto, mancando la prova dell'an debeatur, la domanda di parte attrice è infondata e come tale va rigettata, rivelandosi superfluo l'esame del profilo afferente al quantum.
In ordine al governo delle spese, il Tribunale rileva che debba farsi applicazione del principio della soccombenza. La liquidazione dei compensi viene operata a norma del
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore ed alla modesta complessità delle questioni.
In virtù del principio della soccombenza a carico della attrice vanno poste anche le spese per la CTU espletata, come liquidate in corso di causa con separato decreto ( in data 6.11.2023).
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentate p.t., così decide:
[...]
7 8
– rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; CP_1
– condanna l'attore, , alla rifusione delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 3.380,00, oltre spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge;
– condanna, infine, al pagamento delle spese sostenute per Parte_1
l'espletamento della CTU, come liquidate in separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V., 22 settembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3448/2020 R.G. ed avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia, assegnata in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. C.F._1
Domenico di Stasio (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'indirizzo Pec del predetto - PEC: Email_1
ATTORE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Victor Gatto (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec del C.F._3 predetto - PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
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Per parte attrice il difensore concludeva per l'accoglimento della domanda proposta, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti e quantificati in € 25.953,15, o della somma ritenuta congrua dal giudice, oltre spese di CTU ed interessi, con vittoria di spese e compensi ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il convenuto il procuratore richiedeva il rigetto nel merito della domanda CP_1 proposta da parte attrice poiché infondata e non provata sia in ordine all'an che al quantum, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04/05/2020 l'attore, , Parte_1 citava in giudizio il in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o in subordine dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro verificatosi in data 18/01/2018, alle ore 12:10 circa, in
[...]
. Controparte_1
L'attore precisava che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre camminava sul marciapiede di Via De Gasperi, nel punto in cui costeggia la casa Comunale, in S.
Nicola La Strada nell'appoggiare una mano su uno dei paletti dissuasori della sosta per le automobili, questo gli cadeva addosso urtandogli la gamba sinistra per cui rovinava al suolo con il paletto sulle gambe, accusando forti dolori alla medesima gamba e non riuscendo a rialzarsi.
Il veniva soccorso dai presenti che chiamavano il 118, il quale lo avevano Parte_1 trasportato al presidio ospedaliero di Maddaloni dove i sanitari gli avevano riscontrato un “trauma contusivo femore sx con slo” e successivi esami era stata accertata la
“frattura del femore sx sopracondilare”.
L'attore veniva, quindi, ricoverato nel reparto di ortopedia del citato presidio ospedaliero e veniva dimesso il 27/01/2018; tuttavia in data 03/02/2018 si era ricoverato presso il reparto di ortopedia della ove veniva Controparte_2
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dimesso il giorno 08/02/2018.e solo in data 02/05/2018 veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale.
Sulla base di tali premesse l'attore, pertanto, chiedeva la rifusione dei danni patiti, quantificati in € 25.953,15 e comprensivi delle spese mediche sostenute, per “frattura incompleta collo femore sx” con danno biologico quantificato dal C.T.P. nella misura del 10%, ITT per giorni 40, ITP al 50% per 40 giorni e al 25% per ulteriori 24 giorni.
Si costituiva il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 contestando l'avverso dedotto argomentando per l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea e richiedendo, per l'effetto, il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze professionali.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio si procedeva all'assunzione della prova testimoniale richiesta ed ammessa e all'espletamento della CTU medica.
All'udienza del 27/05/2025 la causa, sulle predette conclusioni, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dall'istante debba essere ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., in virtù del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Ne deriva che il soggetto che detiene una cosa, a qualunque titolo, è responsabile qualora la cosa medesima cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente, previo accertamento del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno da essa provocato.
Superata da tempo l'opposta concezione, oggi si ammette che anche la Pubblica
Amministrazione, al pari dei soggetti privati, possa soggiacere alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., nel caso in cui un bene soggetto al suo controllo arrechi danno a terzi.
La P.A., quindi, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il danno cagionato al privato da un suo bene, che, per essere nella custodia dell'Amministrazione, è sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.
Ne discende che l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a
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situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (Cass. 22419/2017; Cass.
12988/2024).
Ciò posto occorre rilevare, tuttavia, che la fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. pone in capo al soggetto danneggiato - che agisce in giudizio - l'onere di descrivere con precisione le modalità del sinistro, chiarendo se ed in quale modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamentato.
Difatti i dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano, infatti, proprio il fatto costitutivo della domanda sul quale si incentra tutto il giudizio;
il soggetto danneggiato deve provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto e descritto nell'atto di citazione, e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché il danno in conseguenza subito (Cass. civ. n.11526/2017), comportando la mancata osservanza di tale onere probatorio il rigetto della pretesa risarcitoria.
Tanto premesso nella fattispecie i esame l'attore ha dedotto che il giorno 18/01/2018 alle ore 12:10 circa, mentre camminava a piedi in Recale sul marciapiede di Via De
Gasperi – precisamente nel punto in cui costeggia la casa Comunale - delimitato da una serie di paletti in metallo posti per evitare la sosta delle automobili e legati tra loro da una catena, nell'appoggiare una mano su uno dei paletti (indicato da parte attrice come “n. 7”), questo gli cadeva addosso urtandogli la gamba sinistra, per cui il rovinava al suolo, accusando forti dolori alla gamba sinistra e non riuscendo Parte_1 più a rialzarsi.
L'attore allegava, inoltre, che la parte in ferro che doveva tenere ancorato il paletto al marciapiede era totalmente marcia e determinando l'equilibrio precario del detto paletto.
Veniva escussa la teste , sig.ra , all'udienza del 13/12/2022, la quale Testimone_1 dichiarava: “preciso che il si fermò e appoggiò la mano destra su Parte_1 un paletto, il paletto cadde colpendogli la gamba sinistra e facendolo cadere a terra”.
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La teste, sig.ra RA del , sentita all'udienza del Testimone_2 Parte_1
23/11/2021, affermava: “il sinistro per cui è causa è avvenuto il 18.01.2018 verso le ore 12.10 a alla via De Gasperi…mentre mio suocero Controparte_1 camminava lungo la strada verso la piazza, verso il Comune, si appoggiava con la mano destra sui paletti mentre con la sinistra portava il bastone, arrivato al settimo paletto lo stesso gli è andato a finire addosso sulla gamba sinistra;
lui è caduto sulla sinistra;
noi ci siamo avvicinati e lui si lamentava per il dolore alla gamba sinistra. Si sono avvicinate altre persone, noi lo volevamo alzare ma lui ha chiesto di non essere toccato perché gli faceva male la gamba, abbiamo chiamato il 118 e lo hanno portato all'ospedale di Maddaloni… credo che il paletto che era infisso al suolo fosse marcio
e perciò è caduto”.
Dal referto di P.S. del 18/01/2018, emergeva, però, che l'attore era entrato nel P.S. di
Maddaloni alle ore 12:20 e riferiva “caduta accidentale in strada alle ore 9:00 circa in ”, mentre il e la teste indicano come orario Controparte_1 Parte_1 Tes_2 dell'evento le ore 12:10 circa.
Inoltre, nel documento che attesta il ricovero del presso l'Ortopedia di Parte_1
Maddaloni il 18/01/2018, ore 16:00, si legge: “riferisce caduta accidentale in strada in data odierna…l'evento traumatico si è verificato a causa della presenza sul marciapiede di escrementi animali”.
Infine, dalla Relazione del Comando di Polizia Municipale del 29/01/2020 si legge:
“in merito al sinistro del 18/01/2018 alle ore 12:10 non esiste relazione di intervento circa l'evento in questione…non è pervenuta alcuna chiamata di intervento ai fini della constatazione di quanto asserito da parte attrice, né successivamente è stata fatta segnalazione ai fini della messa in sicurezza del luogo”.
Non sussiste convergenza tra la documentazione prodotta e le testimonianze raccolte circa l'orario in cui l'evento dedotto in causa si sia verificato;
tuttavia il fatto storico così come dedotto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, sebbene, deve ribadirsi non emerga una piena corrispondenza tra quanto dichiarato da parte attrice e dai testimoni con i dati che emergono dalla cartella clinica relativi all'ora e alle cause della caduta.
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Occorre tuttavia evidenziare che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il comportamento colposo del danneggiato, come l'utilizzo improprio o anomalo del bene, può escludere o limitare la responsabilità della Pubblica Amministrazione in base alla sua idoneità a causare o contribuire al danno secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente secondo cui “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode” ( cfr. Cass. civ. 25838/2017).
Ciò posto, si osserva che i paletti dissuasori della sosta in questione hanno esclusivamente la funzione di delimitare il marciapiede pedonale val fine di vietare la sosta in sua prossimità alle autovetture fungendo, appunto, da impedimento materiale alla sosta abusiva delle stesse.
Ne discende che gli stessi non hanno la specifica funzione di appoggio o sostegno ai pedoni per cui l'uso improprio degli stessi che consiste appunto nel loro utilizzo in modo non conforme alla funzione per cui sono stati apposti ovvero impedire la sosta abusiva delle autovetture e garantire la sicurezza e l'accessibilità di aree pedonali, passi carrabili o spazi verdi.
Nel caso in esame l'attore appoggiandosi al dissuasore, ha attuato un comportamento imprudente e anomalo, non prevedibile e non evitabile dal e che, pertanto, ha CP_1 costituito la causa esclusiva del danno.
Nella specie, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, non può affermarsi che l'istante abbia assolto all'onere, su di lui gravante, di provare la presenza, nel bene di proprietà dell'ente convenuto, di un'anomalia idonea a cagionare l'evento in concreto verificatosi.
Alla stregua di tali considerazioni ne consegue che non è configurabile, pertanto, CP_ alcuna responsabilità da parte dell' convenuto, nel caso in esame, in quanto il danno subito dall'attore non è derivato da un malfunzionamento del bene bensì da un improprio e non pertinente utilizzo di esso da parte dell'attore.
Il paletto caduto, insieme a tutti gli altri uniti tra loro da una catena, è un dissuasore della sosta ed è realizzato secondo il dettato dell'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Essi non hanno funzione di
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appoggio per i pedoni, ma “sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate”.
Del resto nella relazione del Comando di Polizia Municipale del Comune di CP_1
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Strada del 29/01/2020 presente agli atti, infatti, si legge “detti paletti hanno esclusivamente la funzione di delimitare il marciapiede pedonale fungendo da dissuasori di sosta e non hanno funzione di appoggio o sostegno ai pedoni”.
Il distacco, avvenuto a causa di questo uso anomalo, rappresenta una conseguenza di un comportamento incauto del danneggiato e pertanto ciò interrompeil nesso di causalità tra la presunta anomalia del dissuasore e l'evento.
L'Ente, infatti, non è esonerato dalla responsabilità di mantenere le strade sicure, ma nel caso in cui l'evento sia interamente riconducibile al comportamento del danneggiato, non può essere ritenuto responsabile.
Ne discende che nel caso in esame la responsabilità del quindi, è da escludere CP_1 perché non può essere configurato il nesso causale tra la cosa in custodia del CP_1
e il danno, in considerazione dell'uso improprio del dissuasore da parte del danneggiato.
Per quanto appena esposto, mancando la prova dell'an debeatur, la domanda di parte attrice è infondata e come tale va rigettata, rivelandosi superfluo l'esame del profilo afferente al quantum.
In ordine al governo delle spese, il Tribunale rileva che debba farsi applicazione del principio della soccombenza. La liquidazione dei compensi viene operata a norma del
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore ed alla modesta complessità delle questioni.
In virtù del principio della soccombenza a carico della attrice vanno poste anche le spese per la CTU espletata, come liquidate in corso di causa con separato decreto ( in data 6.11.2023).
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentate p.t., così decide:
[...]
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– rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; CP_1
– condanna l'attore, , alla rifusione delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 3.380,00, oltre spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge;
– condanna, infine, al pagamento delle spese sostenute per Parte_1
l'espletamento della CTU, come liquidate in separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V., 22 settembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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