Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00075/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G Romano e Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D’Aosta 19;
per l’annullamento
a) dell'illegittimità del silenzio serbato dal -OMISSIS- sull’istanza presentata dall’odierna ricorrente in data 27 ottobre 2020;
b) dell’obbligo della p.a. di provvedere espressamente sull'istanza di cui al precedente punto a);
nonché per la condanna:
- del -OMISSIS- a provvedere sull’istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a.;
- del -OMISSIS- a rilasciare alla ricorrente l’estensione della durata delle concessioni demaniali sino al 31 dicembre 2033;
per l’accertamento del diritto:
- della ricorrente ad ottenere il formale rilascio del titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033;
in subordine, per l’accertamento del diritto:
- della ricorrente a poter utilizzare l’area di cui alle concessioni demaniali n. -OMISSIS-sino alla conclusione del procedimento;
per la nomina di un commissario “ ad acta ” incaricato di:
- concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune oltre il termine per l’adempimento spontaneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La Società ricorrente è titolare di due concessioni demaniali marittime n. 2 del 20 marzo 2007 e n. 16 del 16 aprile 2010, entrambe rinnovate con atto del 29 aprile 2013, i cui effetti sono cessati in data 31 dicembre 2020 e gestisce uno stabilimento balneare in -OMISSIS-, in località “-OMISSIS-” (denominato “ -OMISSIS- ”).
- Con istanza del 27 ottobre 2020, la ricorrente richiedeva al -OMISSIS- ai sensi dell’art. 1, comma 682 e ss., della L. n. 145/2018 la modifica della durata delle concessioni demaniali n. 2/2007 e n. 16/2010, indicando come termine di scadenza il 31 dicembre 2033.
- Nonostante siano decorsi oltre 30 giorni dalla ricezione dell’istanza del 27 ottobre 2020, il -OMISSIS- non assumeva alcuna espressa determinazione.
- A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 682 e ss. ss., della L. n. 145/2018. Violazione e falsa applicazione dell’art. 182, comma 2, della L. n. 77/2020; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.
- Con determinazione n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- – dato atto che nei confronti del sig.-OMISSIS-(fino al 5 giugno 2020 socio amministratore della società) è stata riscontrata dal Certificato del Casellario Giudiziale, n.-OMISSIS-, la presenza di un provvedimento penale definitivo per plurimi reati a struttura dolosa che legittimano il Comune a rigettare l’istanza di proroga chiesta dalla società concessionaria “-OMISSIS- di -OMISSIS-.”, stante la sopravvenuta carenza dei presupposti soggettivi prescritti dalla legge in capo al concessionario, nonché in osservanza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 della L.R. n. 17/2015 e dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 – ha disposto di non prorogare le concessioni demaniali marittime n. -OMISSIS-e successivi atti afferenti, rilasciate al sig. -OMISSIS-, giunte alla naturale scadenza.
Ritenuto che:
- Il ricorso proposto avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione sull’istanza di proroga delle concessioni demaniali marittime n. -OMISSIS-deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere. Infatti, in caso di pronuncia (anche non satisfattiva dell’interesse fatto valere) della P.A. sulla predetta istanza, il ricorso giurisdizionale finalizzato alla declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto, che sia stato attivato prima di detta pronuncia, va dichiarato improcedibile perché, essendo il ricorso avverso il silenzio rifiuto volto all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza rimasta inevasa, è evidente che la risposta di quest’ultima fa venire meno l’interesse del ricorrente a una decisione che si sarebbe limitata ad imporre l’obbligo di una risposta esplicita (cfr. “ ex multis ”: Cons. Stato, Sez. V, 25/08/2011, n. 4807; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 21/04/2015, n. 1304; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 28/06/2018, n. 1084; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 28/09/2018, n. 1379).
- Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche individuate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.