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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 726/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6633/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240110761 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “la società Ricorrente_1 S.a.s. dei Nominativo_1 & c, in persona del legale rappresentante pro tempore, tramite il suo difensore, impugnava avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2018
n.1078138240110748 del 13/06/2024, notificato in data 13/06/2024 a mezzo posta elettronica certificata
(P.e.c.), emesso dal Comune di Scalea – ufficio tributi, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), omessa/ infedele denuncia e irrogazione di sanzioni a norma dell'art.17 c.1 del d.lgs. 18/12/1997 n.472, in particolare si fa riferimento al ricalcolo di una maggiore tassa sui rifiuti per euro 796,45, un maggiore tributo provinciale del 5% per euro 39,82 oltre oneri accessori per euro 12,73, per complessivi euro
849,00
Eccepiva la mancanza di chiarezza nelle motivazioni e intellegibilità dell'atto, in quanto l'Ente impositore ha fondato la pretesa su un ricalcolo della tassa dovuta in base ai metri quadri occupati, ma dal prospetto riportato nell'avviso di accertamento non si comprende il criterio utilizzato per determinare la superficie oggetto di tassazione, né viene riportato il riferimento alla concessione demaniale di cui è titolare la società, né a quale fascia del lotto occupato faccia riferimento e quindi il criterio di applicazione della specifica tariffa per il calcolo della TARI,
Il Comune di Scalea non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, preliminarmente, evidenziare che la società contribuente ha avanzato innanzi a questa Corte numerosi ricorsi riguardanti la stessa imposta per annualità diverse, sostenendo le medesime censure avverso l'atto impugnato.
Risulta che questi tutti i ricorsi sono stati decisi da sezioni e giudici diversi e tutti con esito sfavorevole alla società ricorrente.
Ed infatti, risultano rigettati nel merito il proc.6627/24, deciso con sentenza del 22.11.2025, il proc.6628/24 deciso con sentenza del 22.12.2025, il proc. 6631/25 deciso con sentenza del 9.1.2026, il proc. 6632/24 deciso con sentenza del 22.12.2025.
Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi di cui ai proc. 6629/24 con sentenza del 14.11.2025 e 6630/24 con sentenza dell'11.11.2025.
Va richiamato in questa sede l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, concerne i soli fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente.
Ritiene, comunque questa Corte di dover condividere le argomentazioni già adottate, che evidenziano che,secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il principio generale dell'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto solo se il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali quali la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e l'indicazione dei fatti che, sia pur astrattamente, la giustifichino (Cass. civ., Sez. V,
06/09/2004, n. 17947). Nel caso in esame, l'avviso di accertamento opposto dà conto della pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, giacchè individua l'immobile oggetto dell'accertamento, indicandone l'indirizzo e la superficie, le misurazioni dichiarate (mq 750.0) e quelle accertate (mq
1.380,00). Appare evidente, pertanto, che l'individuazione dell'immobile ha messo il contribuente nelle condizioni di verificare e contestare specificatamente la sussistenza dei dati utilizzati per determinare l'imposta e conseguenzialmente di prospettare i dati, a suo parere, corretti, che però non son stati forniti.
Per tale ragione, il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6633/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240110761 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “la società Ricorrente_1 S.a.s. dei Nominativo_1 & c, in persona del legale rappresentante pro tempore, tramite il suo difensore, impugnava avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2018
n.1078138240110748 del 13/06/2024, notificato in data 13/06/2024 a mezzo posta elettronica certificata
(P.e.c.), emesso dal Comune di Scalea – ufficio tributi, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), omessa/ infedele denuncia e irrogazione di sanzioni a norma dell'art.17 c.1 del d.lgs. 18/12/1997 n.472, in particolare si fa riferimento al ricalcolo di una maggiore tassa sui rifiuti per euro 796,45, un maggiore tributo provinciale del 5% per euro 39,82 oltre oneri accessori per euro 12,73, per complessivi euro
849,00
Eccepiva la mancanza di chiarezza nelle motivazioni e intellegibilità dell'atto, in quanto l'Ente impositore ha fondato la pretesa su un ricalcolo della tassa dovuta in base ai metri quadri occupati, ma dal prospetto riportato nell'avviso di accertamento non si comprende il criterio utilizzato per determinare la superficie oggetto di tassazione, né viene riportato il riferimento alla concessione demaniale di cui è titolare la società, né a quale fascia del lotto occupato faccia riferimento e quindi il criterio di applicazione della specifica tariffa per il calcolo della TARI,
Il Comune di Scalea non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, preliminarmente, evidenziare che la società contribuente ha avanzato innanzi a questa Corte numerosi ricorsi riguardanti la stessa imposta per annualità diverse, sostenendo le medesime censure avverso l'atto impugnato.
Risulta che questi tutti i ricorsi sono stati decisi da sezioni e giudici diversi e tutti con esito sfavorevole alla società ricorrente.
Ed infatti, risultano rigettati nel merito il proc.6627/24, deciso con sentenza del 22.11.2025, il proc.6628/24 deciso con sentenza del 22.12.2025, il proc. 6631/25 deciso con sentenza del 9.1.2026, il proc. 6632/24 deciso con sentenza del 22.12.2025.
Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi di cui ai proc. 6629/24 con sentenza del 14.11.2025 e 6630/24 con sentenza dell'11.11.2025.
Va richiamato in questa sede l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, concerne i soli fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente.
Ritiene, comunque questa Corte di dover condividere le argomentazioni già adottate, che evidenziano che,secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il principio generale dell'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto solo se il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali quali la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e l'indicazione dei fatti che, sia pur astrattamente, la giustifichino (Cass. civ., Sez. V,
06/09/2004, n. 17947). Nel caso in esame, l'avviso di accertamento opposto dà conto della pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, giacchè individua l'immobile oggetto dell'accertamento, indicandone l'indirizzo e la superficie, le misurazioni dichiarate (mq 750.0) e quelle accertate (mq
1.380,00). Appare evidente, pertanto, che l'individuazione dell'immobile ha messo il contribuente nelle condizioni di verificare e contestare specificatamente la sussistenza dei dati utilizzati per determinare l'imposta e conseguenzialmente di prospettare i dati, a suo parere, corretti, che però non son stati forniti.
Per tale ragione, il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese.