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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.313/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 18.09.2024 e vertente tra
(appellato – ricorrente in riassunzione) e Parte_1 [...]
(appellante – resistente in riassunzione), avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord. CP_1
n.16848/24 del 19/06/2024 sull'appello avverso la sentenza n°206/2017 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.04.2017.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha accolto, sul presupposto della insussistenza di crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una procedura concorsuale conseguente allo stato di insolvenza del datore di lavoro, il ricorso proposto da già Controparte_1
dipendente della , teso al riconoscimento del suo diritto alla corresponsione a Controparte_2
carico del Fondo di Garanzia dei crediti di lavoro maturati e non percepiti ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 (ciò in quanto la , soggetto fallibile, era stata Controparte_2 oggetto di scioglimento a norma dell'art.2545 septiesdiecies c.c., la cui attivazione non è tuttavia correlata alla sussistenza di uno stato di insolvenza del datore di lavoro, per cui nei dodici mesi
1 successivi alle mensilità rivendicate non risultava presentata alcuna domanda tesa all'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro).
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.375/18 del 04/10/2018 (pubblicata in data
05/11/2018), ha accolto l'appello proposto da sul presupposto che la procedura di Controparte_1
scioglimento (ed eventuale liquidazione) di cui all'art.2545 septiesdiecies c.c. era riconducibile allo schema della liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt.94 e ss. della Legge Fallimentare, con conseguente sussistenza di atti idonei ad attestare l'insorgenza di una situazione di insolvenza del datore di lavoro e correlata operatività della garanzia di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
80.
Accogliendo il ricorso dell' , la Suprema Corte, con Parte_1
ordinanza n.16848/24 del 19/06/2024, ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte (in diversa composizione), fissando il principio di diritto secondo cui il provvedimento di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. (in precedenza art. 2544 c.c.), non determina l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, posto che quest'ultima presuppone l'insolvenza mentre “l'art. 2545-septiesdecies c.c. presuppone non
l'insolvenza ma il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'impossibilità di raggiungerlo,
l'inattività della cooperativa (mancanza di atti di gestione per un biennio) o il mancato deposito dei bilanci per un biennio”, con la conseguenza che “l'atto primigenio di messa in liquidazione non presuppone l'insolvenza, diversamente dall'art. 2545-terdecies c.c., e quindi non è un atto di messa in liquidazione coatta amministrativa”.
Il giudizio è stato riassunto dall che ha chiesto applicarsi il principio di diritto posto dalla Pt_2
Suprema Corte e respingersi l'avverso appello, confermando la sentenza di primo grado.
L'appellante si è costituito nel giudizio riassunto ed ha resistito alle avverse Controparte_1
eccezioni, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto e reiterando i motivi di gravame già proposti.
L'appello proposto da alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Controparte_1
Corte, non è fondato.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio
2 dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ciò premesso, nell'originario appello ha censurato la decisione gravata nella parte Controparte_1
in cui non ha riconosciuto in suo favore il diritto alle ultime tre mensilità, sul presupposto che il datore di lavoro la , soggetto fallibile, era stata oggetto di scioglimento a norma Controparte_2 dell'art.2545 septiesdiecies c.c., la cui attivazione non è tuttavia correlata alla sussistenza di uno stato di insolvenza del datore di lavoro, per cui nei dodici mesi successivi alle mensilità rivendicate non risultava presentata alcuna domanda tesa all'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro.
Tanto discende da quanto prevede l'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80, ai sensi del quale “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge
29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”, il quale a sua volta dispone che “ il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durane la continuazione dell'attività dell'impresa”.
L'art. 2 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, quindi, limita l'ambito di intervento del fondo di garanzia, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, ai crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura delle procedure concorsuali. Ne segue che va effettuato un computo a ritroso dell'arco temporale di riferimento a partire dalla data della dichiarazione di fallimento o di apertura di altra procedura concorsuale correlata all'insolvenza del datore di lavoro.
Tra queste ultime non rientra la procedura di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., che trova applicazione nel caso in cui “le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione”.
3 Come la Suprema Corte ha evidenziato nella sentenza rescindente (Cass.Civ., sez. lav., 19/06/2024,
n.16848), “l'art. 2545-septiesdecies c.c. presuppone non l'insolvenza ma il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'impossibilità di raggiungerlo, l'inattività della cooperativa (mancanza di atti di gestione per un biennio) o il mancato deposito dei bilanci per un biennio.
Proprio perché lo scioglimento non presuppone l'insolvenza, la norma parla non di liquidazione coatta amministrativa, ma di liquidazione.
La differenza è mantenuta dall'art. 1 L. n. 400/75, che distingue tra liquidazione coatta amministrativa nel caso dell'art. 2540 c.c. (oggi art. 2545-terdecies c.c.) e liquidazione nel caso dell'art.
2544 c.c. (oggi art. 2545-septiesdecies c.c.).
Il fatto che la liquidazione di cui all'art. 2545-septiesdecies c.c. sia poi disciplinata dalle regole della liquidazione coatta amministrativa (v. Cass. 1083/16) non muta i termini della questione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello.
Come detto, ai fini dell'art. 2 D.Lgs. n. 80/92, importa il provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa, che nell'art. 2545-septiesdecies c.c. non c'è, poiché viene dichiarata aperta la liquidazione.
Questa poi segue le norme della liquidazione coatta amministrativa, ma ciò non toglie che l'atto primigenio di messa in liquidazione non presuppone l'insolvenza, diversamente dall'art. 2545-terdecies
c.c., e quindi non è un atto di messa in liquidazione coatta amministrativa.
L'insolvenza, se presente, viene accertata ai sensi dell'art. 202 l.f. (oggi art. 299 l.f.), a procedura di liquidazione già aperta, su ricorso del p.m. o del commissario liquidatore, e dichiarata con sentenza dal tribunale. È a questa fase, come detto successiva al provvedimento di messa in liquidazione ex art. 2545- septiesdecies c.c., e in particolare alla domanda del p.m. o del commissario liquidatore, che va correlato
l'art. 2 D.Lgs. n.80/92, quando parla di atto che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Questo perché la domanda e la sentenza del tribunale accertano, per la prima volta, lo stato di insolvenza che costituisce il rischio considerato dall'assicurazione sociale”.
Fissate tali coordinate ermeneutiche, rileva la Corte che, in punto di fatto, non risulta allegato, prima ancora che dimostrato, che nella fattispecie sia stata accertata l'insolvenza della Controparte_2
con provvedimento ai sensi dell'art.202 Legge Fallimentare. Sotto altro profilo, appare del tutto pacifico tra le parti che nei confronti della non è stata aperta una procedura fallimentare Controparte_2
o altra procedura concorsuale correlata all'insolvenza del datore di lavoro, e che non sono stati posti in essere atti di esecuzione forzata esercitati in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso.
Per tali ragioni, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, deve concludersi che non può riconoscersi al lavoratore il diritto alla liquidazione, da parte del Fondo di Controparte_1
Garanzia della somma pretesa a titolo di crediti di lavoro maturati e non percepiti ex d.lgs. 27 Pt_2
4 gennaio 1992, n.80. L'appello proposto da non può essere dunque accolto, con Controparte_1
conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto della novità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di tutti i gradi del giudizio, ivi compresi il giudizio di legittimità e la fase di rinvio, possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°206/2017 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.04.2017, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, ivi compresi il giudizio di legittimità e la fase di rinvio;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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