Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 29880/2022 R.G.A.C.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di LI – Sezione II –nella persona del Giudice Unico dott.
Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29880.22, avente ad oggetto: condannatorio
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. dr. (C.F. ), con sede Parte_2 C.F._1
in UO (NA) alla via Domitiana Km. 55 Traversa Strigari, nonché per i fideiussori dr.ssa nata a [...] il [...] e residente in CP_1
UO (NA) alla via Traversa di via Strigari n. 1 (C.F.
), dr.ssa nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
e residente in [...] (C.F.
) tutti rappresentati e difesi congiuntamente e/o C.F._3
disgiuntamente dall'avv. Annalisa Pozzi (C.F. ) e C.F._4
dall'avv. Mario Mariano (C.F. ) come in atti;
C.F._5
Opponenti
1
(di seguito , con Controparte_2 CP_2
sede legale in LI, Via S. Brigida 39, capitale sociale Euro 655.153.674,00,
interamente versato, già iscritta al n. 1635/89 presso il Tribunale di LI, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di LI , iscritta al n. 458737 del R.E.A. di LI, P.IVA_2
iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario, codice ABI 129338, e, per essa quale procuratrice e mandataria, a Controparte_3
socio unico, con sede legale in San Donato Milanese Via dell'Unione Europea
n. 6/A – 6/B, P.IVA , giusta procura giusta procura del P.IVA_3
10/08/2022 in autentica Notaio in Milano Rep. 55.553 Persona_1
Raccolta n. 25.807 (doc. 1), quest'ultima in persona del procuratore speciale nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
), giusta procura del 25/09/2020 per Notar Dr. C.F._6 [...]
di Roma Rep. 22298 - Racc. 10843 (doc. 2), rappresentata e difesa Per_2
dall'avv. Alessandro Limatola (C.F. ),come in atti;
C.F._7
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 28.6.24
E' presente per gli opponenti e Parte_1 CP_1 [...]
l'avv. Annalisa Pozzi la quale in merito alla relazione depositata Parte_3
dal CTU dott. ritiene opportuno fare la seguente precisazione. Persona_3
Il quesito n. 5 formulato dall'Ill.mo Giudice e sottoposto al CTU così recita:
“non contempli eventuali operazioni contabili provenienti da conti collegati se in atti non si rinvengono gli estratti conto dei singoli e distinti conti collegati”.
Poiché nessuna delle parti in causa ha depositato i suddetti estratti conto, il
CTP degli opponenti, dr.ssa nelle sue osservazioni alla bozza Persona_4
della relazione evidenziava che in forza del suddetto quesito il saldo del c/c
2
MPS n. 3162-41 andava ricostruito eliminando le competenze relative ai conti tecnici n. 3708.02, n. 3709.92 e n. 3971.04 addebitate nel corso del rapporto sul conto corrente n. 3162-41.
Il CTU nella sua relazione finale ha recepito tale osservazione, ma al contempo ha considerato tale nuovo conteggio come “alternativo” a quello da lui determinato, “rimettendo al Giudice qualsiasi valutazione nel merito circa la validità giuridica del conteggio alternativo effettuato dal CTU su richiesta di parte attrice”.
Orbene, in forza del quesito n. 5 sopra citato questa difesa ritiene che proprio tale conteggio sia quello corretto e da tenere in considerazione nella decisione.
L'avv. Pozzi nel riportarsi ai propri scritti difensivi, alla documentazione prodotta, alle risultanze della CTU ed ai verbali di causa, così conclude:
1) Accertare e dichiarare per le ragioni e i motivi tutti, come dedotti, le rilevate nullità del contratto in ordine sia alla violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB sia alla indeterminatezza dei tassi di interesse passivi applicati durante la vigenza del rapporto bancario oggetto di ingiunzione, alla illegittima capitalizzazione trimestrale operata, all'addebito ed alle modalità di calcolo dei tassi degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni per utilizzi disponibilità fondi, commissioni di disponibilità fondi e commissioni di istruttoria veloce nonché accertare l'artificioso differimento delle valute operato e, comunque, l'illegittimità della condotta della banca convenuta in ordine alla tenuta del conto corrente bancario oggetto del giudizio intercorso tra la (già Parte_1
e la per tutte le causali di cui al Controparte_5 CP_6
presente atto, determinando l'ammontare delle somme illegittimamente addebitate durante il rapporto di conto corrente ed operando, di conseguenza,
un ricalcolo del saldo attivo e/o passivo dello stesso;
2) Accertare altresì e sempre in riferimento al conto corrente oggetto del presente giudizio - considerando tutte le competenze passive bancarie addebitate e risultanti dagli estratti conto allegati - l'indeterminatezza del tasso passivo dichiarato nel contratto di affidamento ed in subordine il superamento
3
del tasso soglia applicabile nei singoli periodi operando, di conseguenza, il ricalcolo del saldo attivo e/o passivo degli stessi;
3) Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'erroneità del saldo del conto corrente n. 3162-41 oggetto del decreto ingiuntivo n. 8113/2022 opposto e conseguentemente revocare o comunque annullare lo stesso;
4) Accertare e dichiarare per le ragioni e i motivi tutti, come dedotti, la rilevata nullità ex art. 1419 c.c. delle clausole nn. 2), 6) e 8) del contratto fideiussorio stipulato in data 27 novembre 2001 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 e accertare e dichiarare, per l'effetto, tra l'altro, la conseguente avvenuta decadenza del diritto di escutere la fideiussione e, in ogni caso, la inoperatività della sopravvivenza della garanzia fideiussoria in caso di pronuncia di invalidità del rapporto principale.
5) Condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
E' altresì presente per e in sostituzione dell'avv. Limatola l'Avv. CP_2
Francesca Miniero la quale si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta. Com riguardo all'espletata CTU insiste per il supplemento di detta consulenza diretta al ricalcolo del saldo negativo del conto che tenga in considerazione anche gli ulteriori contratti prodotti in atti -
doc 5-6-7 fascicolo monitorio nei quali, peraltro, risultano approvate dal cliente le condizioni economiche (tassi di interesse e capitalizzazione ). Si oppone in ogni caso al ricalcolo alternativo elaborato dal CTU in accoglimento delle osservazione del CT di parte opponente in quando estraneo al quesito formulato. Solo in subordine, qualora il giudice non ritenesse di disporre il supplemento del CTU richiesto, conclude affinché l' Adito
Tribunale Voglia: respingere le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate, per i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8113/2022; condannare la
[...]
e le sigg.re e quali Parte_1 CP_1 Parte_3
fideiussori e nei limiti della garanzia prestata al pagamento in favore di CP_2
4
della somma di € 111.914,18 oltre interessi o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali.Chiede concedersi termini ex art.190c.p.c.
L'avv. Pozzi impugna e contesta quanto dedotto e richiesto da parte avversa perché infondato. Le osservazioni del ctp degli opponenti sono assolutamente pertinenti. Nessuna condizione economica risulta approvata dai clienti della banca.E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa
[...]
. Per_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI IN FATTO E
DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8113/22 emesso dal Tribunale di LI, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di €
111.940,18 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per spese, € 2.242,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge, formulavano le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare per le ragioni e i motivi tutti, come dedotti, le rilevate nullità del contratto in ordine sia alla violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB sia alla indeterminatezza dei tassi di interesse passivi applicati durante la vigenza del rapporto bancario oggetto di ingiunzione, alla illegittima capitalizzazione trimestrale operata, all'addebito ed alle modalità di calcolo dei tassi degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni per utilizzi disponibilità fondi, commissioni di disponibilità fondi e commissioni di istruttoria veloce nonché accertare l'artificioso differimento delle valute operato e, comunque, l'illegittimità della condotta della banca convenuta in ordine alla tenuta del conto corrente bancario oggetto del giudizio intercorso tra la (già Parte_1
e la per tutte le causali di cui al Controparte_5 CP_6
presente atto, determinando l'ammontare delle somme illegittimamente 5
addebitate durante il rapporto di conto corrente ed operando, di conseguenza, un ricalcolo del saldo attivo e/o passivo degli stessi;
2) Accertare altresì e sempre in riferimento al conto corrente oggetto del presente giudizio - considerando tutte le competenze passive bancarie addebitate e risultanti dagli estratti conto allegati - l'indeterminatezza del tasso passivo dichiarato nel contratto di affidamento ed in subordine il superamento del tasso soglia applicabile nei singoli periodi operando, di conseguenza, il ricalcolo del saldo attivo e/o passivo degli stessi;
3) Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'erroneità del saldo del conto corrente n. 3162-41 oggetto del decreto ingiuntivo n. 8113/2022 opposto e conseguentemente revocare o comunque annullare lo stesso;
4) Accertare e dichiarare per le ragioni e i motivi tutti, come dedotti, la rilevata nullità ex art. 1419 c.c. delle clausole nn. 2), 6) e 8) del contratto fideiussorio stipulato in data 27 novembre 2001 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 e accertare e dichiarare, per l'effetto, tra l'altro, la conseguente avvenuta decadenza del diritto di escutere la fideiussione e, in ogni caso, la inoperatività della sopravvivenza della garanzia fideiussoria in caso di pronuncia di invalidità del rapporto principale.
5) Condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
In fatto e diritto premettevano quanto segue:
1. La (già in data 8 novembre Parte_1 Controparte_5
2000 accendeva presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di UO
- , il conto corrente n. 3162-41. CP_7
In data 22 giugno 2006 venivano unilateralmente e arbitrariamente modificate le condizioni contrattuali.
2. In data 27 novembre 2001 le dottoresse e Parte_3 CP_1
si costituivano fidejussori del (oggi Controparte_5 Parte_1
fino alla concorrenza dell'importo di lire 120.000.000 (e non di €
[...]
6
120.000,00 come erroneamente riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo della banca) per l'adempimento delle obbligazioni verso la CP_6
In data 25 maggio 2005 la suddetta garanzia fidejussoria veniva aumentata nel suo importo da € 61.974,83 (pari alle originarie lire 120.000.000) ad €
90.000,00 sempre in dipendenza delle obbligazioni e dei debiti della società.
In data 21 marzo 2007 detta garanzia veniva ulteriormente aumentata nel suo importo sino all'importo massimo di € 240.000,00.
In data 26 luglio 2011 l'importo della garanzia fideiussoria prestata dalle signore veniva ulteriormente aumentato sino all'importo massimo di € CP_1
291.000,00.
3. Sempre in data 26 luglio 2011, e quindi contestualmente all'ultimo aumento dell'importo della garanzia fideiussoria, la MPS concedeva al
[...]
(oggi le seguenti linee di credito: Controparte_5 Parte_1
- € 100.000,00 utilizzabili mediante apertura di credito regolata in c/c n. 3162-
41
- € 50.000,00 utilizzabili mediante apertura di credito regolata in c/c n.
3971,04
- 50.000,00 da utilizzarsi mediante anticipo di ricevute bancarie presentate al sbf
- € 30.000,00 da utilizzarsi mediante smobilizzo di assegni bancari commerciali
Il tutto per un totale di € 230.000,00.
In data 18 ottobre 2013 l'affidamento veniva ridotto ad € 196.000,00 e precisamente:
1) € 100.000,00 utilizzabili mediante apertura di credito regolata in c/c n.
3162-41
2) 50.000,00 da utilizzarsi mediante anticipo di ricevute bancarie presentate al sbf
3) € 31.000,00 utilizzabili mediante apertura di credito regolata in c/c n.
3971,04
7
4) € 15.000,00 da utilizzarsi mediante smobilizzo di assegni bancari commerciali
Per un totale di € 196.000,00.
Tali affidamenti erano quindi garantiti dalla garanzia fidejussoria prestata dalle dottoresse per € 291.0000,00 e in aggiunta fu richiesta la garanzia CP_1
da parte del nella misura del 50% degli importi affidati e relativi ai CP_8
punti 1 e 2 per € 75.000,00.
Totale garanzie € 366.000,00.
In altri termini, a fronte di una garanzia fideiussoria prestata da Parte_4
aumentata ad € 291.000,00 più la garanzia la Parte_3 CP_8
MPS riduceva l'affidamento ad € 196.000,00, con una evidente sproporzione tra l'importo garantito e l'importo affidato.
4. Con lettera del 25 febbraio 2015 la MPS comunicava alla società opponente di aver provveduto a revocare le linee di credito a suo tempo concesse, precisando che detta revoca aveva effetto dal 25 febbraio 2015 e la restituzione delle somme dovute doveva avvenire entro il 15 marzo 2015.
Nulla veniva invece comunicato ai fideiussori.
Solo in data 26 settembre 2016 – e dunque dopo diciassette mesi dalla revoca dell'affidamento, MPS scriveva anche ai fideiussori chiedendo loro il ripiano della esposizione debitoria.
Del tutto priva di fondamento è dunque l'affermazione della banca contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo secondo la quale la revoca dell'affidamento sarebbe avvenuto in data 28 novembre 2018 in concomitanza con il recesso dal contratto di conto corrente. Affermazione peraltro non corrispondente nemmeno a quanto da essa banca allegato sub doc. 9 in quanto in tale allegato la banca ha prodotto una comunicazione dell'11 maggio 2017 con la quale si informavano la società ed i fideiussori di aver trasferito la pratica al contenzioso.
Con lettera del 4 marzo 2021 la Controparte_3
comunicava l'avvenuta scissione parziale della MPS in AMCO – Asset 8
Management Company S.p.A. (società beneficiaria) e che quest'ultima aveva conferito mandato alla di gestire per suo conto i crediti da essa vantati. CP_3
Solo in data 22/23 novembre 2022 veniva notificato alla società ed ai fideiussori il decreto ingiuntivo qui opposto per l'importo di € 111.940,18 oltre interessi successivi al 21 luglio 2017 sino al saldo effettivo.
Quanto alle eccezioni sollevate, gli opponenti deducevano :
- per tutta la durata del descritto rapporto contrattuale la banca ha applicato, tassi di interesse illegittimi ed arbitrari, in quanto non concordati, commissioni di massimo scoperto e ulteriori commissioni arbitrariamente addebitate, comprese quelle conseguenti all'utilizzo concordato di extra-fido. Comportando anche l'illegittimo superamento del tasso soglia così come determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108 del 1996;
- la nullità del contratto di c.c. n. 3162-41 per violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB e comunque l'indeterminatezza dei tassi e delle clausole;
- applicazione di interessi anatocistici illegittimi;
- illegittimo regime delle valute.
Deduceva inoltre che la banca nel ricorso per decreto ingiuntivo ha azionato solo il conto corrente ordinario n. 3162.41 senza menzionare gli ulteriori rapporti di conto corrente le cui movimentazioni erano girocontate sul conto corrente ordinario.
Dall'esame degli estratti conto, risulta infatti che trimestralmente venivano addebitate le competenze relative ai conti nn. 3708.02, 3709.92, 3971.04.
In ordine alla fideiussione, eccepiva la nullità ex art. 1419 c.c. delle clausole nn. 2), 6) e 8) del contratto fideiussorio per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 e conseguente decadenza, tra l'altro, del diritto di escutere la fideiussione.
9
Con particolare riguardo alla posizione delle opponenti e Parte_3
fideiussori della , come da Cass. SS.UU., 30 CP_1 Parte_1
dicembre 2021 n. 41994).
In particolare, attesa la nullità della deroga ex art. 1957 c.c. sollevava eccezione di decadenza nell'aver azionato il creditore la domanda oltre sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
Si costituiva parte opposta che chiedeva il rigetto delle avverse deduzioni.
Premetteva in fatto e diritto che:
a) con atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del
25/11/2020 per atto notaio dott. di Siena rep. 39.399, racc. Persona_6
20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena e di LI in data
26/11/2020 e con effetti giuridici a far data dall'01/12/2020,
[...]
C.F. (la “Società Scissa” o si è Controparte_9 P.IVA_4 CP_10
scissa in (già Controparte_2 [...]
– (di seguito (anche la “Società Controparte_11 CP_2
Beneficiaria”);
b) nel Compendio Scisso sono altresì ricompresi gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a dalla propedeutica scissione infragruppo di Monte CP_10
dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. CF. 00816350482,
interamente partecipata da a favore della stessa (atto notaio CP_10 CP_10
dott. di Siena del 19/11/2020, rep. 39.389, racc. 20.006), con Persona_6
effetti a far data dal 26/11/2020;
c) del trasferimento del Compendio Scisso è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
29/12/2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 (doc. 3);
d) per effetto della scissione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti CP_2
giuridici attivi e passivi già di titolarità della originaria Banca cedente;
e) tra i crediti oggetto di cessione è compreso quello originariamente vantato da nei confronti della società (già CP_10 Parte_1 [...]
[...]
[...] [...]
– C.F./P.IVA , con sede in UO (NA), Via Controparte_12 P.IVA_5
Domitiana n. 55- Traversa Strigari e dei fideiussori (C.F. Parte_3
) e (C.F. ); C.F._2 CP_1 C.F._3
f) e (già Controparte_9 Parte_1
in data 08/11/2000 hanno sottoscritto il contratto Controparte_12
di conto corrente n. 3162-41. In data 26/07/2011 la ha accordato le CP_9
seguenti linee di credito, a valere sul predetto conto corrente:
i) € 100.000,00 con la forma tecnica di scoperto di conto corrente;
ii) ulteriori € 50.000,00= con la forma tecnica di scoperto di conto corrente;
iii) € 30.000,00= a fronte di anticipi di ricevute bancarie;
iv) ulteriori € 30.000,00= a fronte di smobilizzo assegni bancari commerciali.
In data 18/10/2013 ha confermato la linea di Controparte_9
credito di € 100.000,00= con la forma tecnica dell'apertura di credito regolata sul predetto conto corrente n. 3162-41, mentre le linee di credito sopra specificate sub ii), iii) e iv) sono state confermate e fatte transitare sui conti tecnici n. 3971-04 e 3709-92.
Inoltre, tutte le predette obbligazioni sono garantite da fideiussione prestata dalle signore (C.F. ) e Parte_3 C.F._2 CP_1
(C.F. ) in data 27/11/2001 sino alla concorrenza di € C.F._3
120.000,00.
Stante l'insoddisfacente andamento dei rapporti contrattuali, Controparte_9
in data 11/05/2017 ha esercitato il recesso dagli affidamenti
[...]
concessi e dai relativi rapporti in essere, comunicando altresì il passaggio a sofferenza.
In data 11/08/2017 – richiamata la propria CP_9 Controparte_9
precedente comunicazione – ha altresì esercitato il recesso dall'apertura di credito di € 100.000,00= concessa il 18/10/2013 a valere sul conto corrente n.
3162-41, nonché dal contratto di conto corrente medesimo, intimando alla
11
debitrice principale ed ai fideiussori il rientro dell'intera esposizione debitoria, pari - a tale data – ad € 111.940,18.
Né l'obbligata principale né i fideiussori hanno dato seguito alle richieste della Banca, né – successivamente - dell'attuale titolare del credito
[...]
che pertanto si è vista costretta ad agire in via monitoria. CP_2
Infondata doveva ritenersi l'eccezione di nullità del contratto attesa la conclusione del contratto documentalmente provata.
Del tutto generica dovevano ritenersi le eccezioni in ordine alla indeterminatezza dei tassi d'interesse, commissione di massimo scoperto e valute comunque pattuiti per iscritto oltre che generica era l'eccezione di usurarietà dei tassi.
Al riguardo richiamavano le SSUU: “il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento” (SS.UU.
19587/2020).
Del pari legittima doveva ritenersi l'applicazione di interessi anatocistici atteso che la aveva correttamente previsto la pari periodicità CP_9
(trimestrale) della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori,
uniformandosi dunque alla disciplina dettata dalla nota Delibera CICR del
2000..
La genericità delle contestazioni svolte rende peraltro impossibile svolgere adeguate difese e risulta quindi lesiva del contraddittorio.
Quanto alle fideiussioni ne deducevano la validità, atteso che venivano prestate nel 2001 atteso che il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, il quale costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza soltanto rispetto alle fideiussioni corrispondenti allo schema ABI nel periodo compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 e non anche con riguardo a fideiussioni relative ad un periodo rispetto al quale nessuna
12
indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza: occorre pertanto fornire rigorosamente la prova che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto di scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza.
In ogni caso – contrariamente a quanto affermato dall'opponente – la CP_9
intimava il pagamento dello scoperto di conto corrente ad agosto 2017, contestualmente al recesso dallo stesso e dalla revoca dell'apertura di credito e, comunque, dopo solo due mesi dalla revoca di tutte le altre linee di credito, comunicata a maggio del 2017.
Sul punto richiamava la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che nella fideiussione “a prima richiesta” – quale quella in esame - la richiesta stragiudiziale di pagamento è atto idoneo ad evitare la liberazione del garante, vi sarebbe una vera e propria contraddizione tra la clausola “a prima richiesta”
e l'art. 1957 cod. civ., non potendosi considerare “a prima richiesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22346/2017 e Cass. civ. n. 13078/2008; App. Milano 04/03/2021).
Acquisita la documentazione e disposta la ctu contabile sul seguente mandato:
“1.indichi, quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura
e sulla base di quali contratti scritti se presenti, precisando, inoltre, se, alla
data di proposizione della domanda o eventualmente a quella di redazione della perizia, i rapporti erano ancora in essere o risultavano estinti avendo cura di indicare la data di estinzione;
2. Ricerchi gli estratti conto del conto corrente azionato in monitorio ed indichi se vi è serie cronologica continua di essi;
3. accerti se sul conto corrente principale venivano riversate risultanze contabili di altri conti collegati ed, in caso positivo, se sussistano in atti gli
estratti conto anche di tali ultimi contratti collegati o se comunque è possibile
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risalire alle operazioni contabili di tali conti collegati ed alle condizioni ad essi applicate;
4. ridetermini il saldo del conto corrente n. 3162-41, eliminando ogni voce contrattuale, commissione etc… applicando gli interessi legali codicistici, eliminando la capitalizzazione ed applicando il criterio delle valute per data
operazione. Parta come base di lavoro non dal saldo banca, ma dal saldo ricostruito;
5. non contempli eventuali operazioni contabili provenienti da conti collegati se in atti non si rinvengono gli estratti conto dei singoli e distinti conti
collegati;
6. Applichi nella ricostruzione del saldo le condizioni pattuite di cui al contratto di apertura di credito del 18.10.2013 avendo cura di eliminare la capitalizzazione se prevista a decorrere dall'1.1.14;
Indichi al termine della rielaborazione se il saldo reca un credito o debito per il correntista”.
L'eccezione di usura.
Si concorda con parte opposta e si richiama la giurisprudenza di legittimità a
S.U. come richiamata dalla banca. L'eccezione, mancando ogni riferimento al tipo di tasso applicato, alla natura del contratto allo spread, risulta generica e quindi infondata.
Il contratto di conto corrente n. 316241.
La pretesa monitoria si basa sul saldo del predetto contratto di c.c.
In relazione al rapporto c/c n.3162-41, con CP_9 Controparte_9
riferimento al periodo dal 05.01.2001 (data di apertura 8.11.2000) al 30.06
2017 (data di chiusura ) vi è serie cronologica e continua degli estratti conto depositati in atti, sebbene non corrispondente all'apertura del conto. A parte tale considerazione, va ritenuto il contratto nullo, e quindi risulta fondata l'eccezione di parte opponente attesa l'assenza di prova in atti di consegna di copia del contratto al correntista, in violazione dell'art. 117 tub.
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Consegue che deve essere rideterminato il saldo eliminando ogni addebito di natura pattizia, con applicazione degli interessi codicistici oltre imposte e tasse.
I c/c collegati (n.3708.02, n.3709.92, n.3971.04).
Come sostenuto dagli opponenti sul conto corrente n. c/c n.3162-41 si riversavano le operazioni contabili in esecuzione di alcuni conti tecnici n.3708.02, n.3709.92, n.3971.04 con cui avvenivano delle anticipazioni, mediante giroconto sul conto corrente di collegamento n.3162-41.
In atti tuttavia, mancano non solo gli estratti dei conti correnti dei conti collegati, al fine di verificare l'esattezza delle operazioni, ma mancano anche i contratti che disciplinano le predette anticipazioni con relative condizioni economiche, con la conseguenza che dovranno ritenersi del tutto prive inesistenti e non provate le operazioni che la banca riconduce ai conti collegati e ha riversato sul conto 3162.41
Il contratto di apertura di credito del 18.10.2013 ed insistente sul c.c. 3162.41.
Premessa la validità per il rispetto della forma scritta della presente apertura di credito, e delle condizioni ivi indicate che rispettano i parametri della determinatezza (il contratto prevede un tasso variabile, di mese in mese, in funzione del parametro Euribor 1 mese/365 media mese precedente rilevato e pubblicato, relativamente ad ogni mese solare, dal quotidiano “ ” CP_13
o altro quotidiano economico equipollente, maggiorato di uno spread del
9,000%; il contratto prevede che il tasso nominale annuo in ipotesi di utilizzo oltre il limite concesso “extra-fido” è pari al 15,45%; il contratto prevede una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la banca mediamente sostiene per l'attività istruttoria. La commissione è determinata per fasce di sconfinamento).
Ne consegue che dalla data di accensione del presente contratto, 18.10.13,
devono applicarsi le condizioni ivi pattuite al contratto di c.c. 3162.41, prima
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di tale data, come detto, vanno escluse tutte le voci pattizia, con valute al giorno di operazione, con applicazione di interessi codicistici e poi, dal
18.10.2013, con interessi contrattuali.
Consegue che il saldo individuato dalla banca alla data del 30.6.17 di euro
111940,18 a debito del correntista, va rideterminato come risulta dalla pagina n. 9 della ctu depositata l'11.6.24 in euro 61.914,48 a credito del correntista.
A takle pagina vi è il calcolo effettuato dal ctu su richiesta di parte. Il ctu tuttavia aveva disatteso l'originario mandato che al punto 5 prevedeva espressamente:” non contempli eventuali operazioni contabili provenienti da conti collegati se in atti non si rinvengono gli estratti conto dei singoli e distinti conti collegati”.
La parte opponente in sede di perizia aveva espressamente richiesto questa operazione che il ctu in un primo momento aveva tralasciato.
Atteso l'accertamento del saldo positivo, e quindi l'inesistenza di un credito della parte opposta, va assorbita l'eccezione di nullità della fideiussione come sollevata da parte opponente.
Nuova, quindi tardiva ed inammissibile è la domanda proposta in sede di comparsa conclusionale dagli opponenti di condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di € 61.914,48 (il saldo attivo del c.c.).
Le spese seguono la soccombenza reciproca e si liquidano come da dispositivo, con compensazione del 10% e restante a carico di parte opposta in favore di parte opponente (le cifre sono già decurtate del 10% fatto salvo per le spese di ctu da porsi per il 90% a carico di parte opposta).
P.Q.M.
Il tribunale di LI, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Revoca il decreto opposto;
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- Accerta che, alla data del 30.7.17 il contratto di conto corrente c.c.
3162.41 intestato a presenta il saldo positivo di Parte_1
euro 61.914,48;
- condanna parte opposta al pagamento in favore dei legali anticipatari degli opponenti di euro 12.900,00 oltre iva cassa e spese di ctu al 90%,
oltre euro 350,00 per spese;
Così deciso in LI, 14.1.25.
Il giudice
Diego Ragozini
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