Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5876/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2024 da
1) Sig.ra Parte_1 nata a Lima in [...] il [...] cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sofia Marta Fontanella del foro di AN C.F. con studio in C.F._2
AN, Viale Monte Nero n. 80 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Sig. Parte_2
Nato a nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Sofia Marta Fontanella del foro di AN C.F. con studio in C.F._2
AN, Viale Monte Nero n. 80 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a AN il 18.05.2012 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN
(anno 2012 R 01 atto n. 649 P I)
separati con sentenza n. 1093/2024 pubblicata il 23.07.2024 del Tribunale di AN
(passata in giudicato in pari data, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Parte_3 collocamento presso la madre;
2) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla Sig.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Parte_1
300,00 al mese, da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2024 (prima rivalutazione) sino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio , importo che con la crescita del predetto e l'aumento delle esigenze Parte_3
economiche potrà essere rivalutata concordemente tra le Parti;
4) oggi frequenta la classe 5° della scuola secondaria Don Gnocchi di AN;
Pt_3
5) le spese straordinarie, quali a titolo di esempio: spese mediche, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche (libri scolastici, gite scolastiche, eventuali corsi di recupero) sportive, relative al mantenimento del figlio per le quali si rimanda integralmente alle “Linee Guida spese extra Pt_3 assegno” approvate dal Tribunale di AN e dalla Corte d'appello di AN in data 14 novembre
2017, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate tra le Parti, laddove necessario secondo le richiamate Linee Guida, e comunque adeguatamente documentate/comunicate al genitore che le ha anticipate. Il rimborso delle spese straordinarie del mese precedente da parte del Sig. avverrà Parte_2
contestualmente al versamento del contributo al mantenimento del mese in corso e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) le detrazioni e benefici fiscali relativi alle spese condivise saranno equamente ripartiti tra i genitori a beneficio di entrambi;
7) le Parti pattuiscono che, qualora la condizione economica del Sig. Parte_2
migliorasse, il predetto si impegnerà a versare una quota mensile ulteriore, da concordarsi tra le
Parti, nell'esclusivo interesse del figlio minore, da versarsi su un conto corrente intestato direttamente al minore (conto minori IBAN [...] presso Banca Pt_3
Intesa San Paolo). 8) il Sig. , tenuto conto delle attività scolastiche, sportive e ludico/ricreative del figlio, avrà Pt_2
facoltà di tenere presso di sé a weekend alternati, prelevandolo il venerdì da scuola o Pt_3 dall'abitazione della madre per le ore 16:30-17:00 ed ivi riaccompagnandolo prima di cena entro le ore 19:00 della domenica sera, salvo migliore e diverso accordo tra i coniugi circa l'orario di rientro.
9) Il padre, compatibilmente con le attività scolastiche, sportive e ludico/ricreative di avrà Pt_3
facoltà di vederlo e tenerlo presso di sé anche infrasettimanalmente indicativamente tutti i mercoledì, ritirandolo da scuola e ivi riaccompagnandolo il giorno successivo.
10) per quanto riguarda le vacanze estive, nel periodo di chiusura scolastica, il Sig. Parte_2
trascorrerà in compagnia di un periodo di almeno 2 settimane, anche non consecutive,
[...] Pt_3
nel mese di luglio - agosto - settembre, da concordare previamente con la madre. I genitori dovranno decidere di comune accordo i rispettivi periodi di ferie da trascorrere con il figlio entro la fine del mese di aprile di ogni anno, comunicandosi vicendevolmente tutti i dati inerenti le vacanze;
11) per quanto attiene le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà le vacanze, ad anni alterni, Pt_3
un anno con il padre per il periodo 24/12 – 30/12 ovvero 31/12 – 06/01 con la madre Parte_2
, da comunicare entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno tenendo conto anche delle Parte_1
esigenze lavorative di entrambi;
le vacanze pasquali e gli ulteriori ponti scolastici verranno suddivisi pariteticamente tra i genitori sulla base del calendario scolastico e verranno fissati entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, salvo più ampio accordo tra i genitori;
12) i coniugi potranno comunque accordarsi diversamente in ordine alla modalità di visita del figlio avendo cura di garantire responsabilmente la crescita e l'educazione dello stesso.
13) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno;
14) i predetti dichiarano infine reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 17.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a AN il 18.05.2012 tra la Sig.ra ed il Sig. . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in AN, il 05.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
AN, _____________
IL PM IL PG