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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 913/2021 R.G.,
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Antonino Pietro Briguglio, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Simona Alfarone, per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 913/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Briguglio, opponente contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11 febbraio 2021, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 587/2020 emesso in data 15 aprile 2020, con il quale il Tribunale di
Messina gli aveva ingiunto il pagamento, in solido con , della somma di Controparte_2
€ 18.108,58, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di Controparte_1
capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 4449750, sottoscritto in data 28 giugno 2012. L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica del medesimo nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, nonché dedotto, nel merito, l'illegittima applicazione di interessi usurari e contestato il quantum richiesto.
costituendosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, la nullità della citazione Controparte_1
ex art. 164 c.p.c. e contestato, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Deve preliminarmente darsi atto, in ordine all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, che, per costante orientamento giurisprudenziale, “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce
l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. (…) Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dichiarata inefficace” (Cassazione civile, sez. III, 29/02/2016, n. 3908; v. nella giurisprudenza di meritoTribunale Foggia sez. II, 24/09/2024, n. 2191; Tribunale Bari sez. II, 15/07/2024, n. 3358;
Tribunale Milano sez. XIII, 10/01/2023, n. 130; Tribunale Cosenza sez. I, 07/08/2023, n. 1371;
Tribunale Termini Imerese, 13/07/2023, n. 899; Tribunale Catanzaro sez. II, 31/05/2023, n. 862;
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 15/05/2023, n. 991; Tribunale Napoli Nord sez. IV, 09/05/2023,
n. 1867; Tribunale Roma sez. IX, 30/01/2023, n. 1471; Tribunale Milano sez. XIII, 10/01/2023, n.
130; Tribunale Roma sez. VIII, 20/10/2022, n. 15401).
Tanto premesso, dovendosi decidere l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai fini della determinazione delle spese della fase monitoria, ritiene il presente Giudice che la medesima sia fondata, considerato che è incontestata tra le parti l'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 12 gennaio 2021, allorquando era ormai spirato il termine di cui all'art. 644 c.p.c. di sessanta giorni dall'emissione dello stesso, avvenuta in data 15 aprile 2020.
Va, sempre in via preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla banca opposta.
Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077).
Ebbene, ritiene il Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum, avendo la parte indicato i fatti costitutivi da cui scaturisce la propria opposizione, indicando le cause di nullità delle clausole negoziali, che sono poste a fondamento della domanda, con la conseguenza che ciò appare evidentemente sufficiente a escludere la violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Andando ad analizzare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo, la medesima è infondata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo allegato il contratto di finanziamento sottoscritto da (e dal quale risultano sia la data di Parte_1
sottoscrizione del 28 giugno 2012, sia l'importo finanziato pari ad € 8.436,68), con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto dalla società opposta (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio) ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, evidenziando il medesimo le rate del finanziamento che sono state periodicamente versate dall'opponente e quelle rimaste inadempiute. La società opposta, d'altronde, anche nel ricorso monitorio ha specificamente indicato il capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate alla data di decadenza dal beneficio del termine (per € 8.908,79), nonché gli interessi applicati e calcolati fino alla data del 31 dicembre 2019 (per € 9.199,79) e tale allegazione della opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Deve, pertanto, rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di in ordine all'impossibilità di verificare la Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
correttezza dell'importo richiesto dalla società opposta, non avendo la medesima parte opponente specificamente indicato in che termini la società creditrice avrebbe erroneamente calcolato gli interessi su importi già pagati, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve rigettarsi la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, la domanda di pagamento azionata dalla società opposta deve, quindi, ritenersi fondata con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 18.108,58 (comprensivo di interessi di mora calcolati sino al 31 dicembre 2019), oltre interessi convenzionali dall'1 gennaio 2020 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 8.908,79).
Le spese di giudizio (escluse le spese relative alla fase monitoria da ritenersi irripetibili, considerata l'inefficacia del decreto ingiuntivo), come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della società opposta. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
913/2021 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara l'inefficacia nei confronti di del decreto ingiuntivo n. 587/2020, Parte_1
emesso dal Tribunale di Messina il 15 aprile 2020;
2. accoglie la domanda di pagamento svolta da e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Pt_1 al pagamento, in favore dell'istituto di credito opposto, della somma di € 18.108,58
[...]
(comprensivo di interessi di mora calcolati sino al 31 dicembre 2019), oltre interessi convenzionali dall'1 gennaio 2020 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 8.908,79);
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Controparte_1 opposta, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 26 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 913/2021 R.G.,
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Antonino Pietro Briguglio, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Simona Alfarone, per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 913/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Briguglio, opponente contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11 febbraio 2021, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 587/2020 emesso in data 15 aprile 2020, con il quale il Tribunale di
Messina gli aveva ingiunto il pagamento, in solido con , della somma di Controparte_2
€ 18.108,58, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di Controparte_1
capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 4449750, sottoscritto in data 28 giugno 2012. L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica del medesimo nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, nonché dedotto, nel merito, l'illegittima applicazione di interessi usurari e contestato il quantum richiesto.
costituendosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, la nullità della citazione Controparte_1
ex art. 164 c.p.c. e contestato, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Deve preliminarmente darsi atto, in ordine all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, che, per costante orientamento giurisprudenziale, “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce
l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. (…) Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dichiarata inefficace” (Cassazione civile, sez. III, 29/02/2016, n. 3908; v. nella giurisprudenza di meritoTribunale Foggia sez. II, 24/09/2024, n. 2191; Tribunale Bari sez. II, 15/07/2024, n. 3358;
Tribunale Milano sez. XIII, 10/01/2023, n. 130; Tribunale Cosenza sez. I, 07/08/2023, n. 1371;
Tribunale Termini Imerese, 13/07/2023, n. 899; Tribunale Catanzaro sez. II, 31/05/2023, n. 862;
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 15/05/2023, n. 991; Tribunale Napoli Nord sez. IV, 09/05/2023,
n. 1867; Tribunale Roma sez. IX, 30/01/2023, n. 1471; Tribunale Milano sez. XIII, 10/01/2023, n.
130; Tribunale Roma sez. VIII, 20/10/2022, n. 15401).
Tanto premesso, dovendosi decidere l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai fini della determinazione delle spese della fase monitoria, ritiene il presente Giudice che la medesima sia fondata, considerato che è incontestata tra le parti l'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 12 gennaio 2021, allorquando era ormai spirato il termine di cui all'art. 644 c.p.c. di sessanta giorni dall'emissione dello stesso, avvenuta in data 15 aprile 2020.
Va, sempre in via preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla banca opposta.
Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077).
Ebbene, ritiene il Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum, avendo la parte indicato i fatti costitutivi da cui scaturisce la propria opposizione, indicando le cause di nullità delle clausole negoziali, che sono poste a fondamento della domanda, con la conseguenza che ciò appare evidentemente sufficiente a escludere la violazione dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Andando ad analizzare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo, la medesima è infondata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo allegato il contratto di finanziamento sottoscritto da (e dal quale risultano sia la data di Parte_1
sottoscrizione del 28 giugno 2012, sia l'importo finanziato pari ad € 8.436,68), con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto dalla società opposta (doc. 6 allegato al fascicolo monitorio) ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, evidenziando il medesimo le rate del finanziamento che sono state periodicamente versate dall'opponente e quelle rimaste inadempiute. La società opposta, d'altronde, anche nel ricorso monitorio ha specificamente indicato il capitale rimasto insoluto per rate scadute e non pagate alla data di decadenza dal beneficio del termine (per € 8.908,79), nonché gli interessi applicati e calcolati fino alla data del 31 dicembre 2019 (per € 9.199,79) e tale allegazione della opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Deve, pertanto, rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di in ordine all'impossibilità di verificare la Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
correttezza dell'importo richiesto dalla società opposta, non avendo la medesima parte opponente specificamente indicato in che termini la società creditrice avrebbe erroneamente calcolato gli interessi su importi già pagati, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve rigettarsi la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, la domanda di pagamento azionata dalla società opposta deve, quindi, ritenersi fondata con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 18.108,58 (comprensivo di interessi di mora calcolati sino al 31 dicembre 2019), oltre interessi convenzionali dall'1 gennaio 2020 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 8.908,79).
Le spese di giudizio (escluse le spese relative alla fase monitoria da ritenersi irripetibili, considerata l'inefficacia del decreto ingiuntivo), come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della società opposta. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
913/2021 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara l'inefficacia nei confronti di del decreto ingiuntivo n. 587/2020, Parte_1
emesso dal Tribunale di Messina il 15 aprile 2020;
2. accoglie la domanda di pagamento svolta da e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Pt_1 al pagamento, in favore dell'istituto di credito opposto, della somma di € 18.108,58
[...]
(comprensivo di interessi di mora calcolati sino al 31 dicembre 2019), oltre interessi convenzionali dall'1 gennaio 2020 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 8.908,79);
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Controparte_1 opposta, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 26 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli