TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3690/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3690/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SERGI FEDERICA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. NTUK EFFIONG L. che lo rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 26/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
693 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 04/07/2003 e il 28/06/2006 – entrambe Persona_1 Per_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù sentenza del 27/06/2022, poi parzialmente riformata con sentenza della Corte di Appello di Torino n. 649/23 del 09/06/2023.
Con ricorso depositato il 20/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
A. In punto di mantenimento e gestione delle figlie:
DÀ ATTO che la figlia manterrà la residenza e il collocamento presso la madre mentre Per_2
solo la residenza essendo attualmente domiciliata in Australia presso i nonni paterni. Persona_1
DISPONE che i signori e provvedano a mantenere direttamente le figlie maggiorenni e Pt_1 CP_1 non economicamente autosufficienti e le quali frequenteranno i genitori Persona_1 Per_2 liberamente, secondo il loro gradimento, e si accorderanno direttamente con loro in relazione ai periodi festivi;
DISPONE che i signori e provvedano al pagamento delle spese straordinarie nella Pt_1 CP_1 misura del 50% ciascuno, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra
Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato,
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli spetterà nella misura del 100% a favore della signora Pt_1
B. CONDIZIONI DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO:
DÀ ATTO che i signori e contribuiranno nella misura del 50% al pagamento della rata Pt_1 CP_1 relativa al mutuo ipotecario contratto per la casa coniugale a partire dal mese di aprile 2023, salvi ed impregiudicati i diritti reciproci su quanto versato nel pregresso;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3690/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SERGI FEDERICA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. NTUK EFFIONG L. che lo rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 26/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
693 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 04/07/2003 e il 28/06/2006 – entrambe Persona_1 Per_2 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù sentenza del 27/06/2022, poi parzialmente riformata con sentenza della Corte di Appello di Torino n. 649/23 del 09/06/2023.
Con ricorso depositato il 20/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
A. In punto di mantenimento e gestione delle figlie:
DÀ ATTO che la figlia manterrà la residenza e il collocamento presso la madre mentre Per_2
solo la residenza essendo attualmente domiciliata in Australia presso i nonni paterni. Persona_1
DISPONE che i signori e provvedano a mantenere direttamente le figlie maggiorenni e Pt_1 CP_1 non economicamente autosufficienti e le quali frequenteranno i genitori Persona_1 Per_2 liberamente, secondo il loro gradimento, e si accorderanno direttamente con loro in relazione ai periodi festivi;
DISPONE che i signori e provvedano al pagamento delle spese straordinarie nella Pt_1 CP_1 misura del 50% ciascuno, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra
Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato,
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli spetterà nella misura del 100% a favore della signora Pt_1
B. CONDIZIONI DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO:
DÀ ATTO che i signori e contribuiranno nella misura del 50% al pagamento della rata Pt_1 CP_1 relativa al mutuo ipotecario contratto per la casa coniugale a partire dal mese di aprile 2023, salvi ed impregiudicati i diritti reciproci su quanto versato nel pregresso;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.