Art. 7.
I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilita' previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.
I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilita' previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.