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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/08/2024, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 735/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 19.2.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicoletta Mancinelli e dall'avv. Cristian Buttazzoni, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Silvia CP_1 C.F._2
Bianchi, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI.
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , disponendo per le annotazioni e trascrizioni di rito;
[...] CP_1
2) disporre l'affidamento condiviso dei minori e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di vederli a Per_2 weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno con l'altro genitore le giornate di Natale, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta e oltre ad un periodo anche non consecutivo di 15 gg durante le vacanze estive, periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) assegnarsi la ex casa coniugale sita in Majano, via
Pers n.2, ora di esclusiva proprietà della ricorrente, alla stessa, in virtù della convivenza con i figli;
4) disporre che sia obbligo del signor CP_1 qualora impossibilitato a stare coi figli nelle giornate di propria competenza, avvisare la moglie con almeno due giorni di preavviso;
5) disporre che nelle giornate di propria competenza, sul signor CP_1 incomba l'obbligo di seguire i figli nei compiti, di curare la loro igiene personale e di accompagnarli alle attività extrascolastiche ludiche e sportive;
6) disporre l'obbligo per il signor di corrispondere CP_1 alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Udine;
7) disporre che l'assegno unico universale per i figli minori venga percepito in via esclusiva dalla signora 8) nulla a titolo di mantenimento reciproco;
Pt_1
9) darsi atto che il signor si obbliga a corrispondere in via esclusiva CP_1 tutte le rate relative all'intero fido in essere presso A3 (ex
FriuliOvest Banca) e quelle relative ad un ulteriore finanziamento contratto con BNL -entrambi garantiti dalla signora ciò sino alla loro totale Pt_1 estinzione;
10) darsi atto che il signor si obbliga a corrispondere in CP_1 via esclusiva tutte le rate di qualsivoglia altro finanziamento dallo stesso contratto e per il quale la signora ha prestato garanzia. Pt_1
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in Parte_1 giudizio il coniuge con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 civile a MAJANO (UD) il 30.3.2008 in regime di separazione dei beni (atto iscritto nel registro di quel Comune all'anno 2008, parte I, numero 1) e dal quale si era poi consensualmente separata in via definitiva giusta decreto di omologa emesso dall'Intestato Tribunale in data 19.3.2021, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni, anche di tipo economico. Ha inizialmente dedotto, infatti, la ricorrente: a) che dal matrimonio erano nati due figli, il 20.1.2014 e Persona_1 Per_2 il 10.1.2016; b) che il marito aveva disatteso l'impegno assunto in
[...] sede di separazione di cederle a titolo gratuito la quota di proprietà della casa coniugale sita in MAJANO, con contestuale obbligo di continuare a pagare il 60% della rata mensile del mutuo acceso per il suo acquisto;
c) che ella, pertanto, da tempo aveva dovuto far fronte alle spese di mantenimento dei figli ed accollarsi l'intera rata del mutuo solo con il suo stipendio di circa € 900,00 al mese, integrato dalla percezione in via esclusiva dell'assegno universale, pari ad € 398,00; d) che il padre era stato poco presente anche con i figli, instaurando con loro rapporti discontinui e senza alcuna programmazione;
e) che, nel convenire sull'affidamento condiviso dei predetti figli, con collocamento degli stessi presso di lei, in quanto assegnataria della casa familiare, era suo interesse, in ogni caso, promuovere frequentazioni più assidue e strutturate di e con il padre, con impegno economico di Per_1 Per_2 quest'ultimo a versare mensilmente un assegno di mantenimento pari ad
€ 250.00 per ciascun figlio;
f) che era altresì necessario, peraltro, avere esatta conoscenza delle posizioni debitorie del marito in relazione a prestiti bancari da quest'ultimo richiesti e per i quali ella aveva prestato garanzie personali, onde non trovarsi inopinatamente esposta ad iniziative giudiziali dei creditori.
Costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio ed alle altre condizioni formulate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, anche relativamente alla pagina 3 di 6 assegnazione alla ricorrente medesima della casa familiare, comunque ormai divenuta di esclusiva proprietà della sig.ra dal 20.5.2024, in Pt_1 attuazione degli accordi intercorsi in sede separativa, salva la richiesta di ridurre a complessivi €. 250,00 mensili l'assegno di mantenimento per entrambi i minori (€ 125,00 ciascuno), in ragione della situazione di sovraindebitamento a cui egli si era trovato esposto, a causa delle importanti perdite economiche e finanziarie subite in seguito alla chiusura, nell'estate 2022, della sua attività di impresa, dovendo altresì provvedere al mantenimento di un ulteriore figlio avuto, nello stesso anno, con la nuova compagna, anch'essa attualmente disoccupata.
All'udienza del 27.6.2024 le parti si sono invece riportate alle conclusioni congiunte a cui, nelle more, erano addivenute, così come sopra riprodotte. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 30.3.2021, il Tribunale di UDINE omologava pagina 4 di 6 l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti, invero, comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 28.1.2021, sicché alla data del deposito del presente ricorso (21.3.2024), erano di certo trascorsi ben oltre sei mesi dall'udienza presidenziale. È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio concordatario. Né vi sono valide ragioni per disattendere le conclusioni congiunte a cui le parti sono autonomamente addivenute anche sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, trattandosi di conclusioni equilibrate, sicuramente non contrarie all'interesse materiale e morale dei figli -ancora in piena fase evolutiva (10 anni , 8 anni )- ed improntate alla necessaria regola della Per_1 Per_2 frequentazione paritaria degli stessi da parte di entrambi i genitori, con adeguata ripartizione tra questi degli obblighi di mantenimento materiale.
Nulla occorre disporre a titolo di assegno divorzile, in difetto di domanda. Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Pt_1
e nel Comune di MAJANO (UD) in data
[...] CP_1
30.3.2008;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MAJANO (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 1, parte I, del
Registro degli Atti di Matrimonio, anno 2008;
▪ DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e Persona_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di vederli a
[...] weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno con l'altro genitore le giornate di Natale,
pagina 5 di 6 Capodanno, Pasqua e Pasquetta e oltre ad un periodo anche non consecutivo di 15 gg durante le vacanze estive, periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
▪ ASSEGNA la ex casa coniugale sita in MAJANO, via Pers n.2, ora di esclusiva proprietà della ricorrente, alla stessa, in virtù della convivenza con i figli;
▪ DISPONE che sia obbligo del signor qualora impossibilitato a CP_1 stare coi figli nelle giornate di propria competenza, avvisare la moglie con almeno due giorni di preavviso;
▪ DISPONE che, nelle giornate di propria competenza, sul signor CP_1 incomba l'obbligo di seguire i figli nei compiti, di curare la loro igiene personale e di accompagnarli alle attività extrascolastiche ludiche e sportive;
▪ DISPONE l'obbligo per il signor di corrispondere ad CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma
[...] mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Udine;
▪ DISPONE che l'assegno unico universale per i figli minori venga percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
▪ dispone a titolo di mantenimento reciproco;
CP_2
▪ DÀ ATTO che il signor si obbliga a corrispondere in via esclusiva CP_1 tutte le rate relative all'intero fido in essere presso A3 (ex
FriuliOvest Banca) e quelle relative ad un ulteriore finanziamento contratto con BNL -entrambi garantiti dalla signora ciò sino alla Pt_1 loro totale estinzione;
▪ DÀ ATTO che il signor si obbliga a corrispondere in via esclusiva CP_1 tutte le rate di qualsivoglia altro finanziamento dallo stesso contratto e per il quale la signora ha prestato garanzia. Pt_1
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.7.2024
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 735/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 19.2.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicoletta Mancinelli e dall'avv. Cristian Buttazzoni, giusta procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Silvia CP_1 C.F._2
Bianchi, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI.
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , disponendo per le annotazioni e trascrizioni di rito;
[...] CP_1
2) disporre l'affidamento condiviso dei minori e Persona_1 [...]
ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di vederli a Per_2 weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno con l'altro genitore le giornate di Natale, Capodanno,
Pasqua e Pasquetta e oltre ad un periodo anche non consecutivo di 15 gg durante le vacanze estive, periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) assegnarsi la ex casa coniugale sita in Majano, via
Pers n.2, ora di esclusiva proprietà della ricorrente, alla stessa, in virtù della convivenza con i figli;
4) disporre che sia obbligo del signor CP_1 qualora impossibilitato a stare coi figli nelle giornate di propria competenza, avvisare la moglie con almeno due giorni di preavviso;
5) disporre che nelle giornate di propria competenza, sul signor CP_1 incomba l'obbligo di seguire i figli nei compiti, di curare la loro igiene personale e di accompagnarli alle attività extrascolastiche ludiche e sportive;
6) disporre l'obbligo per il signor di corrispondere CP_1 alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Udine;
7) disporre che l'assegno unico universale per i figli minori venga percepito in via esclusiva dalla signora 8) nulla a titolo di mantenimento reciproco;
Pt_1
9) darsi atto che il signor si obbliga a corrispondere in via esclusiva CP_1 tutte le rate relative all'intero fido in essere presso A3 (ex
FriuliOvest Banca) e quelle relative ad un ulteriore finanziamento contratto con BNL -entrambi garantiti dalla signora ciò sino alla loro totale Pt_1 estinzione;
10) darsi atto che il signor si obbliga a corrispondere in CP_1 via esclusiva tutte le rate di qualsivoglia altro finanziamento dallo stesso contratto e per il quale la signora ha prestato garanzia. Pt_1
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, ha evocato in Parte_1 giudizio il coniuge con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 civile a MAJANO (UD) il 30.3.2008 in regime di separazione dei beni (atto iscritto nel registro di quel Comune all'anno 2008, parte I, numero 1) e dal quale si era poi consensualmente separata in via definitiva giusta decreto di omologa emesso dall'Intestato Tribunale in data 19.3.2021, per sentir pronunciare la sentenza di divorzio con le conseguenti statuizioni, anche di tipo economico. Ha inizialmente dedotto, infatti, la ricorrente: a) che dal matrimonio erano nati due figli, il 20.1.2014 e Persona_1 Per_2 il 10.1.2016; b) che il marito aveva disatteso l'impegno assunto in
[...] sede di separazione di cederle a titolo gratuito la quota di proprietà della casa coniugale sita in MAJANO, con contestuale obbligo di continuare a pagare il 60% della rata mensile del mutuo acceso per il suo acquisto;
c) che ella, pertanto, da tempo aveva dovuto far fronte alle spese di mantenimento dei figli ed accollarsi l'intera rata del mutuo solo con il suo stipendio di circa € 900,00 al mese, integrato dalla percezione in via esclusiva dell'assegno universale, pari ad € 398,00; d) che il padre era stato poco presente anche con i figli, instaurando con loro rapporti discontinui e senza alcuna programmazione;
e) che, nel convenire sull'affidamento condiviso dei predetti figli, con collocamento degli stessi presso di lei, in quanto assegnataria della casa familiare, era suo interesse, in ogni caso, promuovere frequentazioni più assidue e strutturate di e con il padre, con impegno economico di Per_1 Per_2 quest'ultimo a versare mensilmente un assegno di mantenimento pari ad
€ 250.00 per ciascun figlio;
f) che era altresì necessario, peraltro, avere esatta conoscenza delle posizioni debitorie del marito in relazione a prestiti bancari da quest'ultimo richiesti e per i quali ella aveva prestato garanzie personali, onde non trovarsi inopinatamente esposta ad iniziative giudiziali dei creditori.
Costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio ed alle altre condizioni formulate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, anche relativamente alla pagina 3 di 6 assegnazione alla ricorrente medesima della casa familiare, comunque ormai divenuta di esclusiva proprietà della sig.ra dal 20.5.2024, in Pt_1 attuazione degli accordi intercorsi in sede separativa, salva la richiesta di ridurre a complessivi €. 250,00 mensili l'assegno di mantenimento per entrambi i minori (€ 125,00 ciascuno), in ragione della situazione di sovraindebitamento a cui egli si era trovato esposto, a causa delle importanti perdite economiche e finanziarie subite in seguito alla chiusura, nell'estate 2022, della sua attività di impresa, dovendo altresì provvedere al mantenimento di un ulteriore figlio avuto, nello stesso anno, con la nuova compagna, anch'essa attualmente disoccupata.
All'udienza del 27.6.2024 le parti si sono invece riportate alle conclusioni congiunte a cui, nelle more, erano addivenute, così come sopra riprodotte. Su questi presupposti, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la stessa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la sua definizione.
Osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere effettivamente dichiarati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la stessa separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti sussistono a pieno titolo.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto depositato in data 30.3.2021, il Tribunale di UDINE omologava pagina 4 di 6 l'accordo di separazione personale dei coniugi. Le parti, invero, comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 28.1.2021, sicché alla data del deposito del presente ricorso (21.3.2024), erano di certo trascorsi ben oltre sei mesi dall'udienza presidenziale. È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio concordatario. Né vi sono valide ragioni per disattendere le conclusioni congiunte a cui le parti sono autonomamente addivenute anche sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, trattandosi di conclusioni equilibrate, sicuramente non contrarie all'interesse materiale e morale dei figli -ancora in piena fase evolutiva (10 anni , 8 anni )- ed improntate alla necessaria regola della Per_1 Per_2 frequentazione paritaria degli stessi da parte di entrambi i genitori, con adeguata ripartizione tra questi degli obblighi di mantenimento materiale.
Nulla occorre disporre a titolo di assegno divorzile, in difetto di domanda. Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Pt_1
e nel Comune di MAJANO (UD) in data
[...] CP_1
30.3.2008;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MAJANO (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 1, parte I, del
Registro degli Atti di Matrimonio, anno 2008;
▪ DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e Persona_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di vederli a
[...] weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno con l'altro genitore le giornate di Natale,
pagina 5 di 6 Capodanno, Pasqua e Pasquetta e oltre ad un periodo anche non consecutivo di 15 gg durante le vacanze estive, periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
▪ ASSEGNA la ex casa coniugale sita in MAJANO, via Pers n.2, ora di esclusiva proprietà della ricorrente, alla stessa, in virtù della convivenza con i figli;
▪ DISPONE che sia obbligo del signor qualora impossibilitato a CP_1 stare coi figli nelle giornate di propria competenza, avvisare la moglie con almeno due giorni di preavviso;
▪ DISPONE che, nelle giornate di propria competenza, sul signor CP_1 incomba l'obbligo di seguire i figli nei compiti, di curare la loro igiene personale e di accompagnarli alle attività extrascolastiche ludiche e sportive;
▪ DISPONE l'obbligo per il signor di corrispondere ad CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma
[...] mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Udine;
▪ DISPONE che l'assegno unico universale per i figli minori venga percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
▪ dispone a titolo di mantenimento reciproco;
CP_2
▪ DÀ ATTO che il signor si obbliga a corrispondere in via esclusiva CP_1 tutte le rate relative all'intero fido in essere presso A3 (ex
FriuliOvest Banca) e quelle relative ad un ulteriore finanziamento contratto con BNL -entrambi garantiti dalla signora ciò sino alla Pt_1 loro totale estinzione;
▪ DÀ ATTO che il signor si obbliga a corrispondere in via esclusiva CP_1 tutte le rate di qualsivoglia altro finanziamento dallo stesso contratto e per il quale la signora ha prestato garanzia. Pt_1
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.7.2024
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
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