Art. 2.
E' autorizzata la permuta alla pari o con conguaglio a favore dello Stato dei beni immobili, gia' di dotazione della Corona, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, con altri immobili di proprieta' degli enti in essa indicati.
Alla permuta si provvede con l'osservanza delle vigenti norme sull'alienazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato.
E' autorizzata la permuta alla pari o con conguaglio a favore dello Stato dei beni immobili, gia' di dotazione della Corona, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, con altri immobili di proprieta' degli enti in essa indicati.
Alla permuta si provvede con l'osservanza delle vigenti norme sull'alienazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato.