Ordinanza presidenziale 7 aprile 2023
Decreto cautelare 3 giugno 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Profili, Giorgia PO e Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il loro studio in Napoli alla Via San Giacomo n. 40;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Comune di Grazzanise, non costituito in giudizio;
Comune di Crispano, non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della informativa antimafia della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2- bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché della relativa nota di comunicazione recante prot. -OMISSIS-;
- della comunicazione ex art. 92, comma 2- bis , del d.lgs. n.159/201 (prot.-OMISSIS-) di avvio del procedimento per l'adozione di una misura Interdittiva Antimafia a carico della Cooperativa ricorrente;
- della nota del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n-OMISSIS- di cui si ignora il contenuto;
- del verbale del Gruppo Interforze dell'11.10.2022, con cui è stata proposta l'emissione di un provvedimento interdittivo, e del verbale del 24.11.2022 con cui il medesimo Gruppo, nuovamente riunitosi, ha confermato la proposta di emettere un provvedimento interdittivo nei confronti della società ricorrente, ritenendo le osservazioni difensive inidonee a un effettivo superamento del pericolo di condizionamento mafioso, verbali entrambi ignoti nei contenuti;
- delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta e della locale Questura, di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ricorrente, di cui si ignorano estremi e contenuto;
- nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e/o conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 1°/6/2023:
- della Determina n.-OMISSIS-, notificata in data 8.5.2023, del Comune di Grazzanise – Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio, quale provvedimento conseguenza della impugnata informativa antimafia della Prefettura di Caserta del 24.2.2023, con cui tale Comune ha dichiarato “(…) l'inefficacia dei titoli abilitativi indicati in premessa, in base ai quali la società-OMISSIS- (…) svolge in -OMISSIS- Grazzanise l'attività di: - Custodia, cura e mantenimento dei cani randagi ”, assegnando “(…) un tempo massimo pari a 30 giorni naturali e consecutivi necessari per ricollocare i cani presso adeguata struttura per la chiusura e/o interruzione delle attività sopra indicata, ovvero di ogni altra attività connessa ai titoli riportati in premessa ovvero a quelli ulteriori in base ai quali svolge attività commerciali in -OMISSIS- - -OMISSIS-) ”;
- della Determinazione n. -OMISSIS-, notificata in data 12.5.2023, del Comune di Crispano – VI Settore, quale provvedimento conseguenza della medesima informativa antimafia della Prefettura di Caserta, con cui il Comune di Crispano ha risolto “(…) il servizio di custodia, ricovero e mantenimento cani randagi alla società -OMISSIS- (…)” e dato atto “(…) che la risoluzione anticipata del contratto in corso decorrerà dalla notifica del (…) provvedimento ”;
- di tutti gli atti e i provvedimenti, ostesi in data 20.4.2023 dall'U.T.G. – Prefettura di Caserta, lesivi degli interessi della ricorrente, e segnatamente:
a) della “ Relazione di chiarimenti ” prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Caserta;
b) della “ Nota della D.I.A. Centro operativo di Napoli del 31.05.2022 ” prot. n. -OMISSIS-/I/H7;
c) della “ Nota del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta ” prot. n-OMISSIS-
d) della “ Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta del 16.06.2022 ” prot. n.-OMISSIS-
e) della “ Nota della Questura di Caserta del 13.09.2022 ” prot. n.-OMISSIS-./ANT/22;
f) del “ Verbale del Gruppo Interforze del 11.10.2022 ” prot. n. -OMISSIS-
g) della “ Richiesta informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 ” della Prefettura di Caserta prot. n.-OMISSIS-
h) del “ Verbale del Gruppo Interforze del 24.11.2022 ” prot. n. -OMISSIS-
- nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PE PO e udito per la parte ricorrente l'avvocato Luigi Scarpati;
FATTO
1.- La Cooperativa ricorrente, esercente attività di canile e assistenza veterinaria, nonché di costruzione e gestione di rifugi per il ricovero, la pensione, la cura e la tutela di animali, è stata colpita dal provvedimento del Prefetto della Provincia di Caserta impugnato con il presente ricorso introduttivo.
Sono state difatti ritenute sussistenti, nei suoi confronti, le condizioni di cui agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del d.lgs. n. 159/2011, rilevandosi in primo luogo che la Cooperativa, con atto del 22/12/2018, ha preso in affitto il complesso dell’attività aziendale del canile sito in Grazzanise dall’associazione “-OMISSIS-”, a sua volta destinataria di provvedimenti interdittivi del 29/6/2018 e del 16/11/2008, la cui legittimità è stata anche confermata in sede giurisdizionale (sentenza del Consiglio di Stato n. 3945 del 2020).
E’ stato ricordato, inoltre, che le informazioni alla base di quelle interdittive erano state fondate sulla contiguità al clan dei -OMISSIS-del sig. -OMISSIS-(pur formalmente solo consulente dell’associazione), condannato per il reato di corruzione elettorale in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Casal di Principe del 2010, e controllato dalle forze di polizia in compagnia di soggetti ritenuti vicini al clan.
Per ciò che concerne la Cooperativa ora ricorrente, la Prefettura ai fini del proprio provvedimento ha valorizzato:
a) la marcata prossimità temporale tra la notifica del pregresso provvedimento interdittivo a carico de “-OMISSIS-” (16/11/2018) e la stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda a beneficio dell’attuale ricorrente (22/11/2018), prossimità la quale “ appare sintomatica di una finalità elusiva della normativa antimafia della descritta operazione ”;
b) la circostanza che, tra i dipendenti della Cooperativa in epigrafe, figurano i nipoti e la moglie del predetto -OMISSIS-oltre che la figlia di -OMISSIS-, a sua volta “ soggetto ritenuto contiguo al clan dei -OMISSIS- ”.
La motivazione dell’interdittiva, una volta disattese le osservazioni procedimentali del privato, valuta che “ le cointeressenze economiche tra la società in esame e l’associazione animalista “-OMISSIS-” (già destinataria di informazioni interdittive antimafia), esemplificate dall’affitto di ramo d’azienda e dalla presenza, nella compagine lavorativa della Società, di parenti del sig. -OMISSIS-– come sopra precisato, ritenuto il veicolo del contagio mafioso della richiamata associazione – per natura, consistenza e contenuti sono da considerarsi particolarmente pregnanti ”. Cointeressenze che, unitamente al dato temporale della estrema prossimità tra la notifica dell’interdittiva a carico della suddetta associazione e la cessione del ramo d’azienda alla cooperativa ricorrente, “ corroborano il convincimento che la descritta operazione sia un espediente per mezzo del quale la predetta associazione, attinta da informazione interdittiva antimafia, ha sostanzialmente proseguito la propria attività imprenditoriale, insinuandosi nel contesto aziendale della società de qua ”.
1.1. La Cooperativa ricorrente contesta però la sussistenza dei presupposti per far luogo anche nei propri confronti all’emanazione del provvedimento interdittivo, articolando con il ricorso introduttivo due motivi, con cui sono dedotti:
I) la violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e del presupposto, arbitrarietà, sviamento e iniquità;
II) la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere per sviamento.
1.2. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’impugnativa avversaria l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e il Ministero dell’Interno, che hanno anche adempiuto all’ordine istruttorio formulato da Tribunale con provvedimento presidenziale -OMISSIS-
L’Amministrazione ha poi depositato una memoria difensiva con la quale ha confutato le censure avversarie.
2.- Con motivi aggiunti sono stati in seguito impugnati i susseguenti provvedimenti dei Comuni di Grazzanise e di Crispano, di declaratoria di inefficacia dei titoli abilitativi e di risoluzione, nonché gli atti amministrativi esibiti dall’Amministrazione in adempimento all’ordinanza presidenziale.
Quanto ai provvedimenti comunali, ne sono dedotti a loro carico l’illegittimità derivata, il difetto di motivazione, la carenza dei presupposti e il difetto di istruttoria; relativamente agli atti esibiti, le censure articolate con il ricorso introduttivo sono corredate da ulteriori argomentazioni.
2.1. La ricorrente ha depositato in corso di causa il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione per le misure di prevenzione recante fissazione dell’udienza del 28/6/2023, per la decisione sull’istanza di ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione ha depositato un’ulteriore memoria difensiva.
2.2. Per l’udienza di merito la ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte di Cassazione - VI sezione penale del-OMISSIS-, che ha annullato con rinvio il decreto della Corte di Appello di Napoli del 30/4/2024 con cui era stata rigettata l’istanza della stessa parte volta a ottenere l’ammissione al controllo giudiziario.
Sulla scorta di tale pronuncia, nella memoria difensiva finale la Cooperativa ha quindi insistito per la fondatezza del ricorso quantomeno per l’occasionalità del contestato contagio, che avrebbe dovuto indurre la Prefettura ad ammetterla ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
Non è stata tuttavia fornita al Collegio alcuna informazione sul prosieguo del procedimento di ammissione al controllo giudiziario, dopo la cassazione con rinvio del menzionato decreto della Corte di Appello.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata infine assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
1.1. Si è detto innanzi che gli elementi di controindicazione ravvisati dalla Prefettura a carico della Cooperativa ricorrente hanno riguardato:
a) la circostanza della particolare prossimità del fitto, da parte della ricorrente, dell’azienda de “-OMISSIS-” (solo sei giorni dopo la notifica dell’interdittiva nei confronti di quest’ultima);
b) la presenza, alle dipendenze della Cooperativa, di familiari del sig. -OMISSIS-sostanziale dominus della suddetta Associazione, condannato per corruzione elettorale e legato al Clan dei -OMISSIS-, così come del sig. -OMISSIS-, altro soggetto contiguo al clan.
Con le censure articolate nel primo motivo la ricorrente si adopera per sminuire la valenza di tali elementi, sostenendo in sintesi che:
- il fitto dell’azienda non è stato preordinato a paralizzare gli effetti dell’interdittiva assunta nei confronti de “-OMISSIS-” (provvedimento che sarebbe stato comunicato solo alcuni mesi dopo);
- la compagine societaria della Cooperativa è formata da persone incensurate;
- il cognome -OMISSIS-” è usuale nella zona, e non si conoscevano i legami familiari propri dei predetti dipendenti;
- comunque, i parenti di -OMISSIS-hanno lavorato alle dipendenze della Cooperativa solo per un brevissimo periodo di tempo, e il loro rapporto è cessato prima della comunicazione di avvio del procedimento interdittivo, laddove la figlia di -OMISSIS- è stata licenziata ancor prima della stipula del contratto di fitto del ramo di azienda;
- non appena conosciuta l’interdittiva nei confronti de “-OMISSIS-” sono stati sospesi i pagamenti dei canoni;
- gli indizi valorizzati dall’Amministrazione sono risalenti e non rappresentano un pericolo di condizionamento attuale;
- la Prefettura non ha consentito l’audizione dell’interessata, come richiesto con le osservazioni procedimentali, né valutato adeguatamente le stesse e la documentazione prodotta.
Con ulteriore motivo è censurato che la Prefettura non abbia ravvisato gli elementi per ammettere la società cooperativa ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, pur in presenza di un’agevolazione -a tutto concedere- solo occasionale.
1.2. Ciò posto, il Collegio deve introduttivamente evidenziare che “-OMISSIS-” è stata destinataria di altro provvedimento interdittivo del 15/2/2023, con il quale il Prefetto competente ha rigettato l’istanza di aggiornamento antimafia che tale soggetto aveva presentato.
E che tale nuova interdittiva è stata impugnata innanzi a questo Tribunale, che con la recente sentenza del 26/11/2025 n. 7683 ha già respinto il relativo gravame.
Interessa in questa sede porre in rilievo che la sentenza appena detta si è occupata anche di elementi riguardanti la cooperativa ora ricorrente, laddove ha messo in luce che il dato della permanente centralità del -OMISSIS- “ ragionevolmente si ricava dalla richiamata stipula, subito dopo la conferma dell’interdittiva (nel 2018), da parte della ricorrente, di un contratto di affitto di azienda a una società nella quale figuravano, quali dipendenti, i nipoti e la moglie del -OMISSIS- e nella quale sono transitati alcuni dipendenti dell’associazione ricorrente ” (sentenza citata, p. 9.1).
1.3. Venendo con maggiore immediatezza al caso di specie, il Tribunale osserva che i concomitanti elementi costituiti dal menzionato fitto di ramo d’azienda, e dalla presenza, nell’organico aziendale, di dipendenti riconducibili al -OMISSIS-costituiscono fattori di una chiara e inequivocabile continuità tra l’associazione e la odierna cooperativa.
Invero, assume già una intensa valenza indiziaria la circostanza che, a pochi giorni dall’interdittiva subita, l’associazione “-OMISSIS-” si sia spogliata dell’attività svolta e l’abbia trasferita alla cooperativa ricorrente. Questo anche perché risulta priva di riscontro la tesi dell’inconsapevolezza, da parte della ricorrente, dell’interdittiva, che sarebbe stata comunicata solo alcuni mesi dopo.
Se a ciò si aggiunge, inoltre, la permanenza nella compagine aziendale di soggetti legati da vincoli familiari a individui controindicati (laddove risulta irreale che, in un ben ristretto contesto territoriale, le persone non interessate non fossero anche solo indirettamente conosciute), si ricava già con immediatezza un quadro indiziario idoneo a sopportare la prognosi di contaminazione criminale della cooperativa, che, di fatto, si è resa disponibile ad assumere l’attività che l’associazione non avrebbe più potuto proseguire.
Trattasi di un’innegabile cointeressenza economica, la quale costituisce indice sintomatico di una “comunanza di intenti”, che suggerisce che la società che si “sostituisce” ad altra società interdetta non possa normalmente che essere partecipe degli affari illeciti di questa, annoverandosi tale fattore tra gli elementi di controindicazione (cfr. Cons. Stato - sez. III, 27/10/2025 n. 8327, p. 14: “ si è aggiunto, come rilevo di situazioni sintomatiche, anche la cointeressenza o la contiguità imprenditoriale con altre compagini societarie interessate da procedimenti interditti vi”; cfr., altresì, Cons. Stato - sez. III, 26/9/2025 n. 7560, p. 6.9: “ secondo la giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato, III, n. 432/2025), la cointeressenza commerciale con imprese esposte al rischio criminale può infatti costituire indizio sufficiente, valutabile in base alla natura, intensità e stabilità del rapporto ”).
Il connotato stabile dello specifico collegamento riscontrato tra l’associazione e la cooperativa non può quindi essere disconosciuto, trovando esso una decisiva conferma nella circostanza dell’assunzione di dipendenti legati da vincoli di sangue con soggetti contigui al clan.
E anche tale elemento costituisce fattore sintomatico del condizionamento mafioso, poiché attraverso l’inserimento di dipendenti, che siano legati a soggetti controindicati, si realizza la possibilità di un’eterodirezione dell’impresa, da parte di persone che risultano collegate a sodalizi criminali (cfr. Consiglio di Stato - sez. III, 14/9/2018 n. 5410: “ il condizionamento mafioso, che porta all’interdittiva della società, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali, ma che figurino come dei dipendenti, entrati a far patte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi. Il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, che l’associazione criminale utilizza per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di lavoratori con precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggettivi sull’influenza nelle scelte dell’impresa. Le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: se invece vogliono avere tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti legati al mondo della criminalità ”; conf., da ultimo, Cons. Stato - sez. III, 6/3/2026 n. 1828).
Infine, non sminuisce la rilevanza dei fattori di controindicazione esposti il decorso del tempo, essendo per sua natura perdurante il fenomeno mafioso, e costante la penetrazione degli elementi criminali nel tessuto economico, di tal che il superamento dei fattori di controindicazione può intendersi realizzato solamente allorquando siano comprovati rilevanti elementi che stiano univocamente a significare il concreto allontanamento dalle logiche malavitose (giurisprudenza pacifica; cfr., di recente, Cons. Stato - sez. III, 10/2/2026 n. 1080, p. 6.2: “ il decorso del tempo si configura quale elemento neutro, inidoneo a smentire da solo la permanenza di legami e cointeressenze con i sodalizi criminali, in assenza di fattori nuovi e positivi che ne dimostrino l'interruzione ”).
Conclusivamente, la vicenda all’esame denota un intreccio di interessi che non può essere mistificato o ridotto ad una mera e ininfluente circostanza, come peraltro questo Tribunale ha già ravvisato in sede cautelare (cfr. l’ordinanza del 23/6/2023: “ la scelta della società ricorrente di individuare, come partner contrattuale, un'associazione già ritenuta permeabile agli interessi della criminalità organizzata, fonda un giudizio prognostico di elevata probabilità, secondo il criterio del “Più probabile che non”, in base al quale i soggetti coinvolti sembrano condividere un sistema di illegalità e di interessi illeciti diffuso, elemento di per sé sufficiente a reggere l’impugnata interdittiva ”).
Nemmeno merita accoglimento la censura in ordine alla mancata audizione e alla supposta inadeguata analisi delle osservazioni e dei documenti prodotti in sede procedimentale.
Invero, dal tenore dell’interdittiva impugnata emerge che siano state correttamente prese in esame le circostanze addotte dalla ricorrente. Per ciò che concerne la lamentata mancata audizione, va detto che tale possibilità costituisce una facoltà rimessa al Prefetto, che può eventualmente disporla, come traspare dall’art. art. 93, del d.lgs. n. 159/2011, al comma 4 (“ previa eventuale audizione dell'interessato ”) e al comma 7 (“ può invitare ”).
Ne consegue che, una volta consentita la partecipazione procedimentale, la circostanza che l’interessata non sia stata anche audita non costituisce vizio del provvedimento finale (cfr. Cons. Stato - sez. III, 18/2/2025 n. 1295, p. 10: “ l’art. 93, d.lgs. n. 159/2011, al comma 4, stabilisce che “il prefetto emette (…) l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato” e al comma 7 ulteriormente specifica che “il prefetto (...) può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose”. Dunque, l’audizione è facoltà del Prefetto, rimessa a sua valutazioni prudenziali che risentono degli limiti generali individuati dall’art. 92 bis, d.lgs. n. 159/2011 ”).
Va da sé, infine, che le caratteristiche, così connotate, dell’intreccio commerciale ravvisato nella fattispecie induce a escludere che il contagio possa costituire un fattore solo occasionale, che come tale avrebbe potuto giustificare una eventuale ammissione ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa (cfr. Cons. Stato - sez. III, 20/1/2026 n. 441: “ L’accertata cointeressenza non occasionale, ma piuttosto organica e strutturale, fra la società odierna appellante ed il sig. -OMISSIS-, attinto da provvedimenti giudiziari che ne hanno accertato l’appartenenza ad un contesto associativo, impedisce di considerare occasionale il pericolo di contiguità fra l’impresa e le dinamiche della criminalità organizzata, e dunque di ritenere illegittima l’esclusione dell’opzione della prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva ”).
2.- Per le considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Per la natura degli interessi incisi dall’azione amministrativa sussistono, nondimeno, valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, non essendovi invece luogo a provvedere sulle spese nei confronti dei Comuni di Grazzanise e di Crispano, in quanto non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
PE PO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE PO | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.