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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/10/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice TA Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3198 / 2019 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Parte_1
Merlicco, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Aldo Altomare Controparte_1
e Francesco Santangelo, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 16.7.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
la causa viene decisa secondo il rito speciale ex art. 429 c.p.c., mediante deposito telematico della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.5.2019, nella Parte_1 qualità di proprietaria dell'immobile sito in Ortanova alla via Purgatorio n. 36, angolo via Vito
Vittorio Lenoci n. 35, ha dedotto di aver concesso il predetto immobile in comodato d'uso gratuito alla nuora, , con contratto sottoscritto in data 22.5.2024, registrato in Cerignola Controparte_1 in data 21.6.2004, per la durata di anni 6, con decorrenza dall.1.2.2004; di aver comunicato alla comodataria, con racc. a/r del 13.11.2018 (ricevuta il 20.11.2018), la sua volontà di risolvere il
1 contratto di comodato, già scaduto a far data da Febbraio 2010, invitando la stessa al rilascio dell'immobile, senza alcun esito.
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della comodataria nel non aver CP_1 rilasciato l'immobile alla scadenza del contratto di comodato e, per l'effetto, condannare la resistente all'immediato rilascio dello stesso, nonché di tutti i beni mobili che lo compongono, con condanna al pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale, di mediazione e quelle di lite.
Con memoria di costituzione del 15.10.2019, si è costituita in giudizio , Controparte_1 contestando integralmente il contenuto del ricorso ed asserendo, in particolare, che il contratto di comodato era stato concluso affinché detta unità immobiliare fosse destinata a casa familiare ed adibita ad abitazione del nucleo familiare della comodataria, composto all'epoca della stipula da quest'ultima, dal marito e da due figli;
che, con provvedimento del 16.09.2015, emesso nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi , era stata disposta l'assegnazione alla Parte_2 resistente della casa familiare, perché continuasse ad abitarla insieme ai due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Ritenuti insussistenti, pertanto, i presupposti dell'invocata risoluzione del contratto e della conseguente domanda di rilascio dell'immobile, la resistente ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda della ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
II.- Disposto il mutamento del rito ed istruita con prove orali all'udienza del 22.9.2022, la causa è pervenuta all'udienza del 16.10.2025, svoltasi in modalità cartolare;
lette le note di trattazione depositate dalle parti, viene decisa mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Va preliminarmente evidenziato che è venuta meno la materia del contendere, ossia l'interesse delle parti a conseguire un provvedimento di merito, dal momento che la resistente ha provveduto nelle more del giudizio alla riconsegna dell'immobile avvenuta in data 30.3.2023.
Parte resistente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con le note di trattazione scritta del 6.4.2023, mentre parte ricorrente – che non ha contestato l'avvenuto rilascio del bene – ha insistito per la condanna al pagamento delle spese di lite (note del
14.4.2023).
Alla stregua di tali risultanze non può il giudicante che prendere atto del difetto dei presupposti necessari per pronunciare utilmente sulla domanda attorea e dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravenuta carenza di interesse.
2 Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal
Giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del
Giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003).
Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal Giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. civ. n. 12310 del 2007; Cass. civ. n. 4714 del 2006).
Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che nessuna delle parti nutre un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, con conseguente estinzione del giudizio.
E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il Giudice di merito solo decidere secondo il principio della “soccombenza virtuale”, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884/1996; Cass. Civ. n. 4442 del 2001).
IV.- In applicazione, quindi, del principio della soccombenza virtuale, al fine di disegnare le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che l'azione proposta dalla deve Pt_1 qualificarsi quale azione (personale) di restituzione del bene, essendo destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dalla ricorrente alla resistente, in forza di contratto di comodato sottoscritto in data 22.5.2004 e regolarmente registrato in Cerignola in data 21.6.2004, per la durata di anni 6 (decorrenti dall'1.2.2004), avente ad oggetto l'immobile sito in Ortanova alla via Purgatorio n. 36.
In premessa, è necessario chiarire che l'azione di restituzione (o di rilascio) è fondata sull'i- nesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede (o dal suo dante causa) e per questo ha natura personale, essendo volta ad attuare il diritto personale alla consegna del bene, previo accertamento della mancanza o del venir meno del titolo (cfr., sul punto, Cass. civ. n.
17321/2015).
3 Per quanto riguarda il regime probatorio, l'azione di rilascio si fonda su un'obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato etc.) e segue un regime probatorio assai snello poi- ché l'attore, di regola, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa e, quindi, in sostanza, deve solo dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene.
Ciò posto, occorre adesso valutare il fondamento della domanda per verificare se questa sarebbe stata accolta o rigettata.
Mette conto precisare che il comodato consiste nel contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla (art. 1803 c.c.).
Il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa.
Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli art. 1803 e 1809 c.c., che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza. In esso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Nel caso in esame, le parti nel 2004 hanno senza dubbio concluso un contratto di comodato a tempo determinato, stante la espressa previsione contrattuale di un termine finale di godimento
(art. 3 contratto in atti), che era ampiamente scaduto alla data della richiesta di rilascio dell'immobile (racc. a/r del 13.11.2018).
Secondo la resistente, il predetto contratto sarebbe stato rinnovato verbalmente per facta concludentia a tempo indeterminato per soddisfare le esigenze abitative e familiari della resistente, esigenze che sarebbero rimaste immutate, nonostante la crisi coniugale, visto che la ricorrente continuava a risiedere nell'appartamento per cui è causa insieme alla figlia sicché in Pt_1 assenza di un sopravvenuto bisogno della comodante, contrassegnato dall'urgenza e dalla imprevedibilità ai sensi dell'art. 1809, 2 co., c.c., la domanda di rilascio non avrebbe potuto trovare accoglimento (pagg. 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta).
Tale impostazione non può essere condivisa.
Innanzitutto, va precisato che il comodato di un bene immobile che sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) deve
4 configurarsi non già come precario, bensì come avente una durata implicita nella destinazione impressa al bene concesso in godimento, nella specie ad abitazione familiare, per cui la durata di esso, sebbene non possa individuarsi con esattezza in via preventiva, è ricollegabile al protrarsi delle esigenze della prole minorenne o non economicamente autosufficiente, e al suo interesse a continuare a vivere nel proprio habitat domestico, seguendo gli stessi princìpi insiti nel provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Il comodato d'immobile per le esigenze abitative del comodatario va, dunque, ricondotto al comodato propriamente detto: trattasi di un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile “per relationem”, che può essere individuato nella destinazione a casa familiare del bene.
In tale ipotesi, il comodato è destinato a venire meno, con conseguente diritto in capo al comodante di richiedere la restituzione dell'immobile, con il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c.
Tanto è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU. n. 20448/2014, nonché Cass. civ. n. 2771/2017) che ha ritenuto che il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, laddove tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario) il contratto sorto in precedenza abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare, poiché, in tal caso il rapporto è nato per un uso determinato ed ha una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve evidenziarsi che, anche laddove si ritenesse che il comodato in oggetto sia stato prorogato verbalmente “per uso familiare”, in ogni caso lo stesso dovrebbe considerarsi cessato per essere venute meno le esigenze familiari, essendo stata fornita la prova dell'intervenuta autosufficienza economica dell'unica figlia superstite della resistente, essendo l'altro figlio deceduto in un incidente stradale all'incirca tre anni prima dell'instaurazione del giudizio.
La sig.ra infatti, è stata sentita come testimone all'udienza del Parte_3
22.9.2022 e ha dichiarato di essere un militare che vive a Catania con contratto quadriennale.
5 Nelle more del giudizio, peraltro, è intervenuta la sentenza n. 533/2022 resa dal Tribunale di
Foggia, in esito al giudizio di separazione personale tra i coniugi e Parte_4 CP_1
, con cui è stata rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, nonché la
[...] ulteriore domanda di mantenimento della figlia maggiorenne Parte_3
Ne consegue che, ai meri fini della soccombenza virtuale, la domanda di rilascio proposta dalla nei confronti della sarebbe stata accolta. Pt_1 CP_1
V.- Vista la nota spese depositata dall'avv. Merlicco in data 14.4.2023, si procede alla liquidazione del compenso secondo i seguenti parametri:
- per esborsi, la somma di € 276,35 (di cui € 109,80 per la procedura di mediazione e € 166,55 per la fase di merito), come richiesta nella nota spese, in quanto debitamente documentata;
- per compensi professionali la somma di € 5.077, oltre accessori di legge, come indicata nella nota spese condividendone la liquidazione (ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €
26.000, applicando i valori medi per tutte le fasi);
Nulla è dovuto, invece, a titolo di onorario per la fase di mediazione, tenuto conto che la presente controversia, attenendo alla materia del comodato, è per legge sottoposta al procedimento di mediazione obbligatoria, il cui mancato espletamento determina l'improcedibilità della domanda.
Ne consegue che la predetta attività extragiudiziale, essendo ex lege prevista ai fini della procedibilità della domanda, rientra nell'attività giudiziale svolta dal difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.353,35, di cui € 276,35 per
[...] esborsi ed € 5.077 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte virtualmente vittoriosa, avv. Domenico Merlicco, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice – TA Valeriani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice TA Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3198 / 2019 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Parte_1
Merlicco, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Aldo Altomare Controparte_1
e Francesco Santangelo, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 16.7.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
la causa viene decisa secondo il rito speciale ex art. 429 c.p.c., mediante deposito telematico della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.5.2019, nella Parte_1 qualità di proprietaria dell'immobile sito in Ortanova alla via Purgatorio n. 36, angolo via Vito
Vittorio Lenoci n. 35, ha dedotto di aver concesso il predetto immobile in comodato d'uso gratuito alla nuora, , con contratto sottoscritto in data 22.5.2024, registrato in Cerignola Controparte_1 in data 21.6.2004, per la durata di anni 6, con decorrenza dall.1.2.2004; di aver comunicato alla comodataria, con racc. a/r del 13.11.2018 (ricevuta il 20.11.2018), la sua volontà di risolvere il
1 contratto di comodato, già scaduto a far data da Febbraio 2010, invitando la stessa al rilascio dell'immobile, senza alcun esito.
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della comodataria nel non aver CP_1 rilasciato l'immobile alla scadenza del contratto di comodato e, per l'effetto, condannare la resistente all'immediato rilascio dello stesso, nonché di tutti i beni mobili che lo compongono, con condanna al pagamento delle spese relative alla fase stragiudiziale, di mediazione e quelle di lite.
Con memoria di costituzione del 15.10.2019, si è costituita in giudizio , Controparte_1 contestando integralmente il contenuto del ricorso ed asserendo, in particolare, che il contratto di comodato era stato concluso affinché detta unità immobiliare fosse destinata a casa familiare ed adibita ad abitazione del nucleo familiare della comodataria, composto all'epoca della stipula da quest'ultima, dal marito e da due figli;
che, con provvedimento del 16.09.2015, emesso nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi , era stata disposta l'assegnazione alla Parte_2 resistente della casa familiare, perché continuasse ad abitarla insieme ai due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Ritenuti insussistenti, pertanto, i presupposti dell'invocata risoluzione del contratto e della conseguente domanda di rilascio dell'immobile, la resistente ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda della ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
II.- Disposto il mutamento del rito ed istruita con prove orali all'udienza del 22.9.2022, la causa è pervenuta all'udienza del 16.10.2025, svoltasi in modalità cartolare;
lette le note di trattazione depositate dalle parti, viene decisa mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Va preliminarmente evidenziato che è venuta meno la materia del contendere, ossia l'interesse delle parti a conseguire un provvedimento di merito, dal momento che la resistente ha provveduto nelle more del giudizio alla riconsegna dell'immobile avvenuta in data 30.3.2023.
Parte resistente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con le note di trattazione scritta del 6.4.2023, mentre parte ricorrente – che non ha contestato l'avvenuto rilascio del bene – ha insistito per la condanna al pagamento delle spese di lite (note del
14.4.2023).
Alla stregua di tali risultanze non può il giudicante che prendere atto del difetto dei presupposti necessari per pronunciare utilmente sulla domanda attorea e dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravenuta carenza di interesse.
2 Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal
Giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del
Giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003).
Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal Giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. civ. n. 12310 del 2007; Cass. civ. n. 4714 del 2006).
Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che nessuna delle parti nutre un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, con conseguente estinzione del giudizio.
E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il Giudice di merito solo decidere secondo il principio della “soccombenza virtuale”, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884/1996; Cass. Civ. n. 4442 del 2001).
IV.- In applicazione, quindi, del principio della soccombenza virtuale, al fine di disegnare le coordinate ermeneutiche di riferimento, non vi è dubbio che l'azione proposta dalla deve Pt_1 qualificarsi quale azione (personale) di restituzione del bene, essendo destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dalla ricorrente alla resistente, in forza di contratto di comodato sottoscritto in data 22.5.2004 e regolarmente registrato in Cerignola in data 21.6.2004, per la durata di anni 6 (decorrenti dall'1.2.2004), avente ad oggetto l'immobile sito in Ortanova alla via Purgatorio n. 36.
In premessa, è necessario chiarire che l'azione di restituzione (o di rilascio) è fondata sull'i- nesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede (o dal suo dante causa) e per questo ha natura personale, essendo volta ad attuare il diritto personale alla consegna del bene, previo accertamento della mancanza o del venir meno del titolo (cfr., sul punto, Cass. civ. n.
17321/2015).
3 Per quanto riguarda il regime probatorio, l'azione di rilascio si fonda su un'obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato etc.) e segue un regime probatorio assai snello poi- ché l'attore, di regola, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa e, quindi, in sostanza, deve solo dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene.
Ciò posto, occorre adesso valutare il fondamento della domanda per verificare se questa sarebbe stata accolta o rigettata.
Mette conto precisare che il comodato consiste nel contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla (art. 1803 c.c.).
Il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa.
Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli art. 1803 e 1809 c.c., che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza. In esso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Nel caso in esame, le parti nel 2004 hanno senza dubbio concluso un contratto di comodato a tempo determinato, stante la espressa previsione contrattuale di un termine finale di godimento
(art. 3 contratto in atti), che era ampiamente scaduto alla data della richiesta di rilascio dell'immobile (racc. a/r del 13.11.2018).
Secondo la resistente, il predetto contratto sarebbe stato rinnovato verbalmente per facta concludentia a tempo indeterminato per soddisfare le esigenze abitative e familiari della resistente, esigenze che sarebbero rimaste immutate, nonostante la crisi coniugale, visto che la ricorrente continuava a risiedere nell'appartamento per cui è causa insieme alla figlia sicché in Pt_1 assenza di un sopravvenuto bisogno della comodante, contrassegnato dall'urgenza e dalla imprevedibilità ai sensi dell'art. 1809, 2 co., c.c., la domanda di rilascio non avrebbe potuto trovare accoglimento (pagg. 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta).
Tale impostazione non può essere condivisa.
Innanzitutto, va precisato che il comodato di un bene immobile che sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) deve
4 configurarsi non già come precario, bensì come avente una durata implicita nella destinazione impressa al bene concesso in godimento, nella specie ad abitazione familiare, per cui la durata di esso, sebbene non possa individuarsi con esattezza in via preventiva, è ricollegabile al protrarsi delle esigenze della prole minorenne o non economicamente autosufficiente, e al suo interesse a continuare a vivere nel proprio habitat domestico, seguendo gli stessi princìpi insiti nel provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Il comodato d'immobile per le esigenze abitative del comodatario va, dunque, ricondotto al comodato propriamente detto: trattasi di un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile “per relationem”, che può essere individuato nella destinazione a casa familiare del bene.
In tale ipotesi, il comodato è destinato a venire meno, con conseguente diritto in capo al comodante di richiedere la restituzione dell'immobile, con il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c.
Tanto è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU. n. 20448/2014, nonché Cass. civ. n. 2771/2017) che ha ritenuto che il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, laddove tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario) il contratto sorto in precedenza abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare, poiché, in tal caso il rapporto è nato per un uso determinato ed ha una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve evidenziarsi che, anche laddove si ritenesse che il comodato in oggetto sia stato prorogato verbalmente “per uso familiare”, in ogni caso lo stesso dovrebbe considerarsi cessato per essere venute meno le esigenze familiari, essendo stata fornita la prova dell'intervenuta autosufficienza economica dell'unica figlia superstite della resistente, essendo l'altro figlio deceduto in un incidente stradale all'incirca tre anni prima dell'instaurazione del giudizio.
La sig.ra infatti, è stata sentita come testimone all'udienza del Parte_3
22.9.2022 e ha dichiarato di essere un militare che vive a Catania con contratto quadriennale.
5 Nelle more del giudizio, peraltro, è intervenuta la sentenza n. 533/2022 resa dal Tribunale di
Foggia, in esito al giudizio di separazione personale tra i coniugi e Parte_4 CP_1
, con cui è stata rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, nonché la
[...] ulteriore domanda di mantenimento della figlia maggiorenne Parte_3
Ne consegue che, ai meri fini della soccombenza virtuale, la domanda di rilascio proposta dalla nei confronti della sarebbe stata accolta. Pt_1 CP_1
V.- Vista la nota spese depositata dall'avv. Merlicco in data 14.4.2023, si procede alla liquidazione del compenso secondo i seguenti parametri:
- per esborsi, la somma di € 276,35 (di cui € 109,80 per la procedura di mediazione e € 166,55 per la fase di merito), come richiesta nella nota spese, in quanto debitamente documentata;
- per compensi professionali la somma di € 5.077, oltre accessori di legge, come indicata nella nota spese condividendone la liquidazione (ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €
26.000, applicando i valori medi per tutte le fasi);
Nulla è dovuto, invece, a titolo di onorario per la fase di mediazione, tenuto conto che la presente controversia, attenendo alla materia del comodato, è per legge sottoposta al procedimento di mediazione obbligatoria, il cui mancato espletamento determina l'improcedibilità della domanda.
Ne consegue che la predetta attività extragiudiziale, essendo ex lege prevista ai fini della procedibilità della domanda, rientra nell'attività giudiziale svolta dal difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.353,35, di cui € 276,35 per
[...] esborsi ed € 5.077 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte virtualmente vittoriosa, avv. Domenico Merlicco, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice – TA Valeriani
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